Costituzione società in Germania: UG (Mini GmbH)

La costituzione di’impresa non solo in Germania non è ormai più solo una scelta ma spesso un obbligo di mercato. All’interno delle nuove dinamiche economiche è divenuto fondamentale anche per le piccole e medie imprese italiane, fortemente legate al territorio, uscire al di fuori dei propri confini ed allargare i propri orizzonti commerciali puntando alla collocazione dei propri prodotti anche all’estero. La Germania, in questo contesto, è sicuramente “il mercato” di riferimento per le imprese italiane. Accanto ai canali tradizionali di distribuzione (quali i rapporti di agenzia , di franchising etc. -vedi anche “contratto di agenzia in Germania“) sempre più imprese decidono di operare più direttamente nel mercato tedesco costituendo sul posto una società figlia (vedi anche “costituzione società in Germania“). Da qui l’esigenza dei nostri clienti di conoscere quale possa essere la forma sociale più adatta per inserirsi in questo mercato. Di seguito segue una serie di informazioni relative alla Unternehmergesellschaft (UG), la c.d. Mini-GmbH.

La UG è una sorta di mini-GmbH. Questa forma societaria è stata introdotta con la riforma del diritto delle GmbH (MoMiG) per facilitare l´ingresso nel mercato di piccoli imprenditori che non dispongano in fase di start-up di un ingente capitale ma che vogliano avvantaggiarsi della garanzia della limitazione della responsabilità.  La mini-GmbH infatti può essere costituita con il versamento di un solo Euro ed il capitale sociale deve essere inferiore di Euro 25.000. I soci godono della limitazione della responsabilità propria della GmbH.  Il processo di costituzione e gli organi sociali non differiscono da quelli della GmbH. La mini-GmbH è però soggetta a severe regole di trasparenza al fine di garantire la tutela dei creditori sociali. Inoltre la società deve rispettare delle precise misure di risparmio: ogni anno devono essere costituite riserve obbligatorie nell’ammontare di un quarto degli utili di bilancio. Qualora le riserve raggiungano l’importo di Euro 25.000, la UG può – pur non avendone l´obbligo – trasformarsi in una GmbH.

Lo Studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste nell’individuazione della forma societaria più adatta alle Vostre esigenze imprenditoriali e Vi affianca durante tutta la fase costitutiva e operativa dei Vostri affari in Germania. Contattateci per ulteriori informazioni sulla costituzione di una società in Germania.

Procedure di insolvenza transfrontaliere: Il nuovo Regolamento n. 2015/848

In data 20 maggio 2015 è stato adottato il nuovo regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliere. In seguito forniremo un breve schema sulle maggior questioni di rilievo a cui prestare attenzione.

Il regolamento è entrato in vigore il 25 giugno 2015 ma sostituirà definitivamente il regolamento CE n. 1346/2000 solo a partire dal 26 giugno 2017, fatta eccezione per:

– l’articolo 86, relativo alle informazioni sul diritto fallimentare nazionale e dell’Unione, che si applicherà a decorrere dal 26 giugno 2016

– l’articolo 24, paragrafo 1, relativo ai registri fallimentari degli stati membri in cui sono pubblicate informazioni relative alle procedure d’insolvenza, che si applicherà a decorrere dal 26 giugno 2018

– l’articolo 25, relativo all’interconnessione dei registri fallimentari, che si applicherà a decorrere dal 26 giugno 2019.

1. Obiettivi

Obiettivo del regolamento è che le procedure di insolvenza transfrontaliera diventino il più possibile efficienti ed efficaci. Per tale motivo è stato necessario estendere l´ambito di applicazione del regolamento anche a quelle procedure che promuovono il salvataggio delle società economicamente valide e che consentano di dare una seconda opportunità agli imprenditori in difficoltà.

2. Ambito di applicazione

Infatti una delle principali novità del regolamento è l´ampliamento dell´ambito di applicazione della disciplina alle procedure concorsuali pubbliche e alle procedure concorsuali provvisorie le cui finalità siano il salvataggio, la ristrutturazione del debito, la riorganizzazione o la liquidazione. Come requisiti di applicabilità della disciplina non sono più necessari, l´insolvenza, lo spossessamento dei beni o la nomina di un curatore. Questo implica per l´Italia che rientrano nell´ambito di applicazione del regolamento gli accordi di ristrutturazione del debito, i concordati preventivi e le procedure di composizione della crisi da indebitamento. Il regolamento infatti amplia anche sotto il profilo soggettivo il suo ambito di applicabilità definendo il debitore come una persona fisica o giuridica, un professionista o un privato.

3. COMI

L´art. 3 del regolamento riprende il riferimento al COMI (Center of main interests del debitore) per individuare il giudice dello stato membro dinanzi al quale aprire la procedura principale d´insolvenza. Il COMI viene definito, anche a seguito della Giurisprudenza della Corte Europea, come “il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”. Per quanto attiene alle persone fisiche che esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, il centro degli interessi principali del debitore è il luogo ove si trova la sede principale di tale attività. Per le altre persone fisiche, invece, il COMI è il luogo in cui la persona fisica ha la residenza abituale.

4. I gruppi societari

Importante novità è l´introduzione di una disciplina per i gruppi societari, la cui mancanza nel regolamento n. 1346/2000 ha creato indubbie difficoltà applicative. Neppure nell´attuale regolamento viene individuata una competenza di un unico Stato membro per le insolvenze transfrontaliere di gruppi societari bensì, dopo avere dato una definizione di gruppo societario, vengono fornite alcune regole per il coordinamento e la cooperazione delle procedure relative alle diverse società appartenenti a uno stesso gruppo. A tal fine viene previsto in capo ai giudici e agli amministratori delle procedure un obbligo di reciproca cooperazione e comunicazione. Inoltre un amministratore nominato in una procedura d’insolvenza aperta nei confronti di una società del gruppo è legittimato a richiedere l’apertura di una procedura di coordinamento di gruppo.

5. Registri fallimentari

Di indubbia utilità è l´introduzione di un sistema di interconnessione elettronico dei registri fallimentari che dovranno essere istituiti presso ogni stato membro. Tale registro dovrà essere attivo entro il giugno 2019. (vedi anche “Collegamento a livello europeo tra registri nazionali dei fallimenti“)

Lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste in tutte le questioni inerenti una crisi aziendale o procedura d’insolvenza transfrontaliera permettendoVi  di prevenire rischi legali ed eventuali perdite relative ad un fallimento. Contattateci, i nostri Avvocati in Germania e Italia Vi offriranno un assistenza completa e competente.

Costituzione di società in Germania – la GmbH

Una delle forme preferite già dagli imprenditori tedeschi, ma anche dagli imprenditori italiani per la costituzione di una società in Germania è la società a responsabilità limitata – la GmbH. Il vantaggio principale di tale forma sociale è sicuramente dato dalla limitazione della responsabilità dei soci al capitale sociale, proteggendo in tal modo i patrimoni individuali dei singoli soci dalle aggressioni dei potenziali creditori sociali.

Inoltre essa ha personalità giuridica autonoma dalla società madre (società italiana), ha una propria ragione sociale, un proprio patrimonio sociale e capitale ma anche una propria contabilità ed un proprio bilancio. Attraente per l’operatore estero sono sia la struttura organizzativa flessibile offerta da tale società (in particolare con i diversi modi di amministrazione della stessa) che la rende configurabile in base alle esigenze dei soci sia la facilità degli adempimenti per la sua costituzione e i costi contenuti di tale operazione.  L´amministratore o gli amministratori (in caso di organo collegiale) possano per di più risiedere all´estero e non devono essere “dipendenti” remunerati della società tedesca. Nella prassi le società madri italiane tendono a detenere il 100 % delle quote della GmbH ed a nominare un proprio dirigente come amministratore delegato o ad affiancarlo ad una persona di fiducia in loco. In ogni caso è fortemente consigliabile che la società italiana nomini un soggetto, esperto del settore e con conoscenze linguistiche adeguate, che possa gestire la società tedesca e garantirne un effettivo inserimento nel mercato.

Requisiti per la costituzione di una società

Il capitale minimo per la costituzione di una GmbH ammonta ad Euro 25.000,00 che può essere versato in contanti o conferito in natura. Al momento della costituzione della società al fine dell’iscrizione nel registro delle imprese è sufficiente anche solo il deposito della metà di tale capitale. Lo statuto e l´atto costitutivo devono essere redatti per atto pubblico. La riforma del diritto delle GmbH (MoMiG) ha introdotto un protocollo semplificato per l’atto di costituzione in forma notarile (che prevede alcuni casi standard per tipologie societarie con un massimo di tre soci e un amministratore). Sono previsti inoltre modelli standard per lo statuto e l’atto costitutivo (Gesellschaftsvertrag) della GmbH, tali modelli tuttavia sono meno flessibili di un contratto ad hoc La richiesta di iscrizione al registro delle Imprese avviene ad opera del Notaio con i documenti in formato elettronico. Solo con tale  iscrizione la società acquista l’autonomia patrimoniale con la conseguente limitazione della responsabilità dei soci. Gli organi principali della GmbH sono l´assemblea dei soci (Gesellschafterversammlung) e l´organo amministrativo (Geschäftsführer – Amministratore unico o pluralità di amministratori). Gli amministratori sono nominati dall´assemblea dei soci.

Lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste nell’individuazione della forma societaria più adatta alle Vostre esigenze imprenditoriali e Vi affianca durante tutta la fase costitutiva e operativa dei Vostri affari in Germania. Vi assistiamo dall’analisi della possibile struttura societaria fino allo svolgimenti dei singoli adempimenti amministrativi necessari per la costituzione. Tutto ciò fa del nostro studio il Vostro Avvocato in Germania, contattateci per ulteriori informazioni.

Costituzione impresa in Germania – forme societarie

La costituzione di’impresa non solo in Germania non è ormai più solo una scelta ma spesso un obbligo di mercato. All’interno delle nuove dinamiche economiche è divenuto fondamentale anche per le piccole e medie imprese italiane, fortemente legate al territorio, uscire al di fuori dei propri confini ed allargare i propri orizzonti commerciali puntando alla collocazione dei propri prodotti anche all’estero. La Germania, in questo contesto, è sicuramente “il mercato” di riferimento per le imprese italiane. Accanto ai canali tradizionali di distribuzione (quali i rapporti di agenzia, di franchising etc.) sempre più imprese decidono di operare più direttamente nel mercato tedesco costituendo sul posto una società figlia.

Da qui l’esigenza dei nostri clienti di conoscere quale possa essere la forma sociale più adatta per inserirsi in questo mercato. Di seguito segue una serie di informazioni generali per offrire spunti di riflessione senza aver la pretesa di dare una guida per una scelta che dipende sempre ed unicamente dalle esigenze e sfaccettature del caso concreto. Analogamente al diritto italiano anche il diritto tedesco distingue tra le società di persone e le società di capitali.

Società di persone sono:

  • la società di diritto civile (Gesellschaft bürgerlichen Rechts – GbR)
  • la società in nome collettivo (offene Handelsgesellschaft – OHG)
  • la società in accomandita semplice (Kommanditgesellschaft – KG)
  • la società in accomandita semplice con socio principale società a responsabilità limitata (GmbH & Co. KG)

Società di capitali sono:

  • la società a responsabilità limitata “Gesellschaft mit beschränkter Haftung” – GmbH (vedi articolo sulla Costituzione in Germania)
  • la mini società a responsabilità limitata “UG haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft”
  • la società per azioni “Aktiengesellschaft – AG”
  • la società in accomandita per azioni “Kommanditgesellschaft auf Aktien – KGaA”
  • la società europea “Europäische Gesellschaft”

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Le principali modifiche alle legge fallimentare – Il decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015 è legge!

La mini-riforma della legge fallimentare italiana apporta alcune rilevanti modifiche per favorire la continuità aziendale e facilitare la riuscita dei piani di risanamento delle imprese in crisi.

In particolare viene prevista la possibilità per l´azienda in crisi di accedere al credito nel corso della crisi. Il Tribunale, sentiti i creditori, può autorizzare il debitore a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell´art. 111, a sostegno dell´impresa anche nel caso di concordato in bianco ed in via d´urgenza senza attestazione di un professionista. Altra importante novità è l´apertura alla concorrenza nel concordato preventivo. L´art. 163 prevede infatti la possibilità che vengano presentate proposte di concordato concorrenti dai creditori che rappresentino almeno il 10 % dei crediti ma solo laddove la proposta del debitore non preveda la soddisfazione di almeno il 40 % dei crediti chirografari. Sempre nell´ottica di apertura alla concorrenza, l´art. 163bis introduce la possibilità da parte di terzi di presentare offerte di acquisto dei beni o dell´azienda attraverso l´apertura di un procedimento competitivo da parte del commissario giudiziario ma purché le offerte prevedano un miglior soddisfacimento dei creditori.
La riforma introduce l´incompatiblitá tra le figure del curatore fallimentare e del commissario giudiziale. Non può essere nominato curatore chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore. Per quanto attiene gli accordi di ristrutturazione dei debiti, viene introdotto art. 182 septies che consente al debitore di imporre l’accordo le banche minoritarie non aderenti. L´accordo infatti può essere concluso con il 75 % dei creditori finanziari che rappresentino almeno la metà dell´indebitamento complessivo a condizione che i creditori non finanziari vengano pagati integralmente.

Lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste in tutte le questioni inerenti una crisi aziendale permettendoVi  di prevenire rischi legali ed eventuali ulteriori perdite relative al fallimento.

Risanamento delle imprese in crisi – La legge tedesca

La legge per favorire il risanamento delle imprese in crisi (Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen – ESUG) in Germania, entrata in vigore il primo marzo 2012, ha modificato in modo significativo la legge sull´insolvenza tedesca (Insolvenzordnung).

Il diritto fallimentare tedesco precedente a tale riforma impediva infatti che in molti casi società ancora in grado di sopravvivere potessero essere sanate nell´ambito di una procedura fallimentare. Infatti la mancata possibilità di pianificare la procedura concorsuale scoraggiava gli imprenditori dal presentare l´istanza di apertura di fallimento tempestivamente, inducendoli a posticipare tale momento quando per la società non c´erano più possibilità di sopravvivenza se non la sola liquidazione.
Con la presente riforma il legislatore tedesco ha cercato di promuovere il tempestivo risanamento stragiudiziale delle imprese e, allo stesso tempo, ha messo l´imprenditore in crisi nella condizione di potere controllare l´iter verso l´apertura della procedura concorsuale.
Le modifiche alla legge fallimentare tedesca dovrebbero avere anche la finalità di rafforzare l´economia tedesca rendendola interessante per investitori esteri e disincentivare la pratica del „Forum Shopping“ (spostamento della sede sociale all´estero al fine di sottoporre la società ad una legislazione che presenti norme volte al risanamento e alla conservazione della società in crisi).
La legge quindi prevede un forte influsso dei creditori nella scelta del curatore fallimentare ed un ricorso facilitato all´amministrazione in proprio (Eigenverwaltung) già nella procedura di apertura del fallimento. Inoltre viene previsto l´ampliamento del piano di risanamento (Insolvenzplan).
Le modifiche più rilevanti sono:
– il rafforzamento dei diritti dei creditori;
– il rafforzamento dell´amministrazione in proprio e il procedimento di protezione di gestione autonoma (Schutzschirmverfahren);
– l´ampliamento del piano di risanamento;
– la semplificazione della chiusura del procedimento fallimentare.

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Regolamento UE 650/2012 sulle successioni internazionali

Il regolamento UE 650/2012 troverà applicazione alle successioni a causa di morte che presentino elementi di collegamento con più Stati membri che si aprano dopo il 17 agosto del 2015.

Il legislatore comunitario interviene nell´ambito delle successioni transazionali armonizzando le relative norme sui conflitti di legge e di giurisdizione, al fine di soddisfare l’esigenza del defunto e dei possibili beneficiari della successione di conoscere ex ante l’autorità competente a decidere della successione e la legge ad essa applicabile.

E´ stata prevista la residenza abituale del de cuius al momento della morte come unico criterio per la determinazione sia della giurisdizione sia della legge applicabile. Si tratta di una vera rivoluzione, se si considera che fino all´entrata in vigore del regolamento, la successione di un cittadino italiano residente in uno Stato membro sará regolata dal diritto italiano, in quanto il criterio di collegamento previsto dal nostro diritto internazionale privato (art. 40 L. 218/95) è la cittadinanza del de cuis.

Tuttavia, rimane la facoltà di scegliere in via testamentaria la legge applicabile alla propria successione e sottoporre la stessa alla legge dello Stato di cui il testatore ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

Altra importante novità volta a semplificare le successioni transfrontaliere è l´emissione di un certificato successorio europeo da parte dello Stato competente a decidere della successione in base alla propria legge applicabile alla successione stessa.

Si tratta di un certificato uniforme che attesta la qualità di erede, legatari, degli esecutori testamentari o amministratori d’eredità che abbiano necessità di fare valere le loro qualità ed i loro diritti e/o poteri in un altro Stato membro in cui si trovano i beni ereditari.

Una volta emesso il certificato è efficace in tutti i paese dell´Unione Europea (con l’eccezione di Danimarca, Regno Unito e Irlanda) senza bisogno della legalizzazione o dovere attivare alcun procedura speciale (Per ulteriori approfondimenti cfr. contributo sul certificato successorio europeo).

Nuovo Regolamento Europeo sulla competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni

Regolamento Europeo 44/2001 volto a disciplinare nell´ambito dell’Unione Europea la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale verrà sostituito a partire dal 10 gennaio 2015 dal Regolamento (UE) 1215/2012.

Il nuovo Regolamento introduce delle novità normative relativamente al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze emesse dall´Autorità giudiziaria nonché relativamente alla listispendenza e connessione delle cause. La novità di maggiore impatto è l’abolizione delle procedure necessarie affinché la decisione giudiziale, resa dall’Autorità giudiziaria di uno Stato membro (ad es. Italia), venga riconosciuta e diventi esecutiva in un altro Stato membro (ad. Germania). L´art. 39 del nuovo Regolamento prevede che “la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività”. Quindi non sarà più necessario richiedere alcuna dichiarazione di esecutorietà richiesta dalla legislazione in vigore (Regolamento 44/2001) e si assisterà ad una vera e propria equiparazione delle decisioni giudiziali rese dalle Autorità giudiziarie degli Stati membri dell’UE alle decisioni rese da organi giurisdizionali interni. Ad es. l´imprenditore italiano che vorrà eseguire la decisione emessa dall´Autorità giudiziaria italiana in Germania dovrà semplicemente notificare alla controparte tedesca una copia del provvedimento ottenuto unitamente all’attestato (debitamente tradotto in lingua tedesca) rilasciato dal giudice italiano, su mera istanza dell’interessato.

Le nuove regole si applicano anche agli atti pubblici e alle transazioni giudiziarie, aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d’origine che potranno essere eseguiti in un altro Stato membro senza necessità di ricorrere ad ulteriori adempimenti.
Per procedere all´esecuzione dei suddetti titoli occorrerà ottenere dall´Autorità competente nella Stato membro di origine un attestato (sulla base del modulo di cui all´allegato II del nuovo Regolamento) contenente una sintesi dell’obbligazione esecutiva registrata nell’atto pubblico o una sintesi di quanto concordato tra le parti e registrato nella transazione giudiziaria.

Per quanto concerne la competenza giurisdizionale in materia di contratti di vendita e prestazione di servizi non vengono previste particolari modifiche. Rimane vigente la regola generale secondo cui la competenza spetta al giudice dello Stato membro in cui il convenuto ha il proprio domicilio oppure, se persona giuridica, la propria sede ovvero alternativamente al giudice del luogo in cui l´obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

La definizione del luogo di esecuzione dell´obbligazione dedotta in giudizio non subisce sostanziali modifiche:

  • nei contratti di vendita è individuato nel“ luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto” (art. 7.1, lett. (b), primo trattino, Regolamento (UE) 1215/2012);
  • nei contratti di prestazione di servizi è “il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto” (art. 7.1, lett. (b), secondo trattino, Regolamento (UE) 1215/2012).

Lo Studio A&R Avvocati Rechtsanwälte Vi assiste con le proprie sedi a Monaco di Baviera, Milano e Padova nel recupero dei Vostri crediti anche nella eventuale fase esecutiva nei confronti di partner commerciali tedeschi.