Il valore del conferimento in denaro tra coniugi sposati in regime di separazione dei beni: è criterio sufficiente per determinare la sussistenza di una società di fatto tra marito e moglie?

Nella relazione tra coniugi può capitare che il marito o la moglie effettuino a favore dell’altro coniuge ovvero della sua azienda dei versamenti in denaro ovvero dei finanziamenti. Tuttavia, tale circostanza potrebbe dare adito a spiacevoli conseguenze in termini di responsabilità di alcuno dei coniugi qualora le suddette operazioni economiche fossero inquadrate come inserite in un contesto societario ove il coniuge “finanziatore” potesse essere qualificato come “socio di fatto” dell’azienda della propria moglie o del proprio marito, risultando dunque un unico soggetto di diritto.

Al fine di verificare la sussistenza di tale circostanza e, quindi, l’esistenza di una società di fatto tra coniugi, debbono sussistere alcuni requisiti ovverossia un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi, con la formazione di un fondo comune, e di un elemento soggettivo, costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell’esercizio collettivo di un’attività imprenditoriale. Tale comune intenzione costituisce il contratto sociale, senza del quale la società, non può esistere.

Stante la definizione di cui sopra, si deve procedere ad analizzare se effettivamente il conferimento di denaro da parte della moglie o del marito (elemento oggettivo) e la ratio con cui si è effettuata l’operazione economica (elemento soggettivo) siano elementi sufficienti ad indurre il Giudice a ritenere che tra i coniugi sposati in regime di separazione dei beni sussista una società di fatto.

A tal riguardo, ci si riporta ad una pronuncia della Cassazione che specifica ulteriormente il concetto di società di fatto per la cui esistenza “è sufficiente la dimostrazione di un comportamento, da parte dei soci, tale da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato ed incolpevole che quelli agissero come soci, atteso che, nonostante l’inesistenza dell’ente, per il principio dell’apparenza del diritto, il quale tutela la buona fede dei terzi, coloro che si comportino esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse”, specificando però che in caso di consanguinei “la prova della esteriorizzazione del vincolo deve essere particolarmente rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l’intervento del familiare possa essere motivato dalla “affectio familiaris”, sicché, di regola, non è di per sé sufficiente la dimostrazione di finanziamenti e/o pagamenti ai creditori dell’impresa da parte del congiunto dell’imprenditore, costituendo questi atti neutri, spiegabili anche in chiave di solidarietà familiare” (Cass. civ. n. 16829/2013).

Dalla pronuncia riportata, si evince che un semplice finanziamento o un intervento del familiare non possa di per sé indurre a ritenere la sussistenza di una società di fatto tra congiunti ma è necessaria l’esteriorizzazione, cioè l’effettiva manifestazione esterna, del vincolo.

Con riferimento al concetto di “esternalizzazione”, cioè alla circostanza per cui il vincolo sociale sia conoscibile all’esterno, bisogna far riferimento ad alcuni indicatori afferenti alla società di fatto determinati dalla giurisprudenza. Secondo quest’ultima, affinché sussista una società di fatto è necessario che emergano nei confronti dei terzi:

– La contemplatio domini: non è necessaria la spendita del nome degli altri soci, essendo sufficiente che il comportamento di chi agisce per la società siano tali da rendere palese al terzo sia il vincolo sociale sia la riferibilità del negozio alla società;

– Finanziamenti, fideiussioni e altre garanzie quando, in concorso con gli altri elementi strutturali del rapporto di società, attuano una sistematica opera a sostegno all’impresa. Con riferimento alla sistematicità degli interventi, non bisogna far riferimento ad un criterio solamente quantitativo ben potendo essere rilevante un finanziamento sotto il profilo qualitativo ad es. finanziamenti effettuati in momenti decisivi per lo sviluppo dell’impresa o per evitarne la crisi;

– Esistenza di un fondo comune e presenza dell’affectio societatis che emerge dal vincolo di cooperazione instaurato per un interesse comune nonché dallo scopo della ripartizione degli utili. L’affectio societatis può essere desumibile anche dalla mancanza di retribuzione;

– In particolare, con riferimento alla società costituita tra i coniugi, per poter affermare l’esistenza di una società di fatto tra coniugi occorrono elementi sistematici ed univoci dai quali si possa desumere l’effettiva intenzione di gestire in comune l’attività. Inoltre, tali elementi concludenti debbono essere rigorosamente provati, nonché idonei ad escludere che l’eventuale partecipazione all’attività aziendale del coniuge sia motivata esclusivamente dall’affectio maritalis nonché a delineare in modo inequivoco la compartecipazione all’attività commerciale.

 

In conclusione, un coniuge può essere qualificato come “socio di fatto” dell’altro ed incorrere in responsabilità in relazione alle vicende che coinvolgano la società del partner nel caso in cui sussista un effettivo conferimento ovvero finanziamento al coniuge o alla sua società, nel caso in cui vi sia una volontà di partecipare alla società e l’operazione economica effettuata ne è una prova e, inoltre, deve sussistere la percezione – da parte dei terzi – che marito e moglie agiscano “in società” in modo sistematico ed univoco.

La misura della provvigione del mediatore in assenza di accordo e il criterio dell’equità

Molte delle controversie che sorgono nell’ambito della compravendita immobiliare riguardano la provvigione spettante al mediatore nonché la misura della stessa. Sul punto, il codice civile fornisce definizioni e principi che in combinato disposto con le disposizioni di legge e l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza, forniscono una soluzione alle vertenze in tema di misura della provvigione.

Come noto, il mediatore è quel soggetto che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare. Come già trattato in precedenza, il diritto alla provvigione del mediatore nasce per il solo fatto di aver messo in contatto le parti per la conclusione dell’affare che viene individuata nella conclusione di un contratto (anche preliminare) (vedasi anche Provvigione per il mediatore senza conferimento di incarico?).

Qualora la controversia non verta tanto sull’an, poiché l’affare tra le parti è stato concluso, ma sul quantum, ovverossia sulla misura della provvigione, è necessario innanzitutto prendere in considerazione il dettato dell’art. 1755 c.c. e verificare se vi sia accordo tra le parti in relazione alla provvigione.

Nel caso in cui le parti (tra loro e con il mediatore) non abbiano precedentemente pattuito la misura della provvigione, sempre ai sensi dell’art. 1755 c.c. si deve far riferimento ad altri criteri sussidiari. Essi sono le tariffe professionali e gli usi. In mancanza di questi elementi, la provvigione verrà invece determinata dal Giudice secondo il criterio dell’equità. Tuttavia, prima di fare ricorso al criterio equitativo, bisogna tener conto del dettato della L. 39/1989 concernente la disciplina della professione del mediatore, ad oggi ancora in vigore.

Essa all’art. 6 prevede che “la misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all’art. 7 e tenendo conto degli usi locali”. All’uopo si precisa che le commissioni provinciali sono commissioni istituite in seno a ciascuna camera di commercio che si occupa delle iscrizioni nel ruolo e alla tenuta del ruolo stesso.

Ciò è supportato anche dalla giurisprudenza di merito che qualifica la norma testé rammentata come integrativa della precitata disposizione del c.p.c. In tal senso si è recentemente pronunciato un Tribunale, precisando che: “Accertata l’attività di mediazione, in base all’art. 1755 del c.c., il giudice determina la misura della provvigione, e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, tariffe personali o di usi, secondo equità. Al riguardo, l’art. 6 cpv. L. 3 febbraio 1989, n.39 recante la modifica e le integrazioni alla L. n. 253 del 1958, concernente la disciplina di professione del mediatore, dispone che in mancanza di patto, la misura e la proporzione predette sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale e tenendo conto degli usi locali. Tale norma, non ha nonostante detta integrazione resta sostanzialmente invariata” (Trib. Parma 28/02/2018, n.311). La natura integrativa della norma viene altresì confermata dalla dottrina (G. Cian).

Da quanto sopra esposto si evince che dati i criteri delle tariffe professionali e gli usi, il criterio dell’equità assuma un carattere del tutto residuale.

In particolare, la giurisprudenza precisa che “atteso il carattere sussidiario dei criteri previsti in ordine successivo dall’art. 1755, secondo comma c.c., questa deve essere determinata dal giudice secondo equità, se le parti non ne abbiano stabilito la misura e se non è provata l’esistenza di tariffe professionali e di usi locali” (Cass. civ. sent. n.13656/2012) ed ancora “la misura della provvigione dovuta al mediatore è determinata dal giudice solo in assenza di specifica previsione delle parti, secondo le fonti di integrazione previste in ordine successivo dall’art. 1755, comma 2, c.c.; di conseguenza, la mancata prova degli usi normativi non comporta, per ciò solo, il rigetto della domanda, dovendosi ricorrere al criterio subordinato dell’equità” (Cass. civ. sent. n.11127/2022).

Di conseguenza, il criterio dell’equità sarà utilizzatro dal Giudice per determinare l’ammontare della provvigione solamente come extrema ratio. Peraltro, al criterio dell’equità deve essere interpretato nel senso civilistico del termine. La dottrina afferma che questo è un criterio non stabilito dalla legge ma rimesso al senso di equilibrio del Giudice sulla scorta del quale il giudicante, nel decidere una controversia, è chiamato a far ricorso a criteri di convenienza e di comparazione degli interessi delle parti. Proprio per questo, l’art. 1755 c.c. non fornisce evidenza dei vari fattori che devono essere tenuti in conto in una decisione in via equitativa.

Tuttavia, come sopra già precisato, si può ritenere che una decisione secondo equità possa essere assunta tenuto conto della convenienza e della comparazione degli interessi delle parti. Nel caso della mediazione, alcuni degli interessi e/o fattori potrebbero essere costituiti da: valore dell’operazione, tipologia e quantità di attività svolta dal mediatore, nesso causale tra questa e la conclusione dell’operazione economica in esame.

La validità della clausola di proroga di giurisdizione nelle Condizioni Generali del contratto

Le vendite internazionali intraeuropee, come ben noto, sono spesso regolate non solo dai regolamenti europei e norme internazionali ma, più di frequente, dalle Condizioni Generali di natura pattizia stabilite tra le parti. Tale strumento viene utilizzato altresì per ovviare ad uno dei problemi che molto spesso si presenta nella vendita internazionale, che consiste nel determinare la giurisdizione cui adire nel caso di controversie tra le parti.

Pertanto, in ambito europeo, i partner commerciali spesso inseriscono nelle Condizioni Generali la cd. clausola di proroga della giurisdizione per cui si stabilisce che le eventuali controversie insorgenti tra le parti siano decise dal Giudice di uno Stato Membro piuttosto che di un altro.

Trattandosi molto spesso di vendite a distanza, ovvero concluse mediante l’utilizzo di mezzi telematici, è emerso un profilo di criticità con riferimento alla forma che tali clausole, inserite all’interno delle Condizioni Generali, debbono rivestire al fine di comprovare la loro accettazione e validità tra le parti.

Sul punto, l’art. 23 del cd. Regolamento Bruxelles I peraltro, pur sancendo la necessità della forma scritta per gli accordi che contengano la clausola afferente alla proroga della competenza, prevede che essa ricomprenda “qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell’accordo attributivo di competenza”.

Inoltre, l’art 25 del Reg. UE n. 1215/2012 dispone che la proroga di competenza è ammessa in una forma ovvero da un uso “che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato”.

Ciò posto, si evidenzia come la Suprema Corte, Sezioni Unite, n. 21622/2017, abbia dato applicazione alle precitate disposizioni concernente anche la “forma” delle Condizioni Generali del contratto concluso tra due partner commerciali, nel caso di due società, l’una italiana e l’altra tedesca, che avevano stipulato un contratto mediante scambio di messaggi di posta elettronica e per l’inadempimento del quale la società italiana aveva convenuto avanti il giudice domestico la controparte tedesca.

Quest’ultima eccepiva il difetto di giurisdizione in forza della clausola di proroga della giurisdizione inserita nelle sue Condizioni Generali conosciute ed accettate dalle parti, in quanto la società tedesca richiamava nel proprio ordine di acquisto le proprie Condizioni generali, le quali erano poi fruibili per intero sul sito di detta società sia in lingua tedesca sia in lingua inglese.

Sulla scorta di tali evidenze, la Cassazione richiamava la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ove si confermava che nel caso in cui la clausola di proroga della giurisdizione sia contenuta in Condizioni Generali di contratto disponibili mediante accesso al sito internet, si è in presenza di “una comunicazione elettronica che per mette di registrare durevolmente tale clausola, ai sensi di tale disposizione, allorché consente di stampare e salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto” (C 322/14).

In conclusione, le Sezioni Unite ribadivano quanto già espresso dai regolamenti europei nonché dalla giurisprudenza per la Corte di Giustizia ribadendo che, al fine della validità tra partner commerciali della clausola di proroga della giurisdizione è necessario e sufficiente che la stessa, seppure in forma scritta, possa essere contenuta anche nelle Condizioni Generali e sia reperibile tramite collegamenti ipertestuali che conducano a comunicazioni elettroniche permanenti, fruibili e che consentano a ciascun operatore commerciale di provvedere alla loro conservazione tramite, ad esempio, la stampa delle stesse.

Avv. Diana Tommasin

Giurisdizione e connessione di causa

Nelle controversie transfrontaliere, in cui sono coinvolte società con sedi in diversi paesi, le questioni di giurisdizione svolgono sempre un ruolo determinante, non solo in seno al giudizio bensì anche in una fase stragiudiziale prodromica allo stesso e nel momento della scelta del foro da adire. In altri termini l’arte del forum shopping, se ben conosciuta, agevola la soluzione delle cause.

Segnaliamo un’interessante attualissima sentenza della Corte di cassazione italiana – sezioni unite civili – num. 4294/2022. Una società di modellistica di diritto italiano incardinava un giudizio di accertamento negativo della contraffazione di diritti di privativa industriale contro due società: la Ferrari spa – di diritto italiano, con sede in Italia e la Ferrari Idea s.a., di diritto svizzero con sede a Lugano. Entrambe queste società avevano diffidato la società italiana di modellistica ad interrompere l’utilizzo del marchio “Ferrari”, inviando medesime diffide anche al rivenditore e al distributore inglese (luogo di distribuzione dei prodotti). Costellazione internazionale della vicenda che veniva sottoposta dall’attrice all’attenzione dei giudici italiani. L’eccezione di giurisdizione sollevata dalle società Ferrari veniva in I e II grado rigettata dai giudici emiliani, pertanto si arrivava in Cassazione. Anche in tale fase si confermava la giurisdizione italiana, quale correttamente adita e ciò sulla base di ragioni di connessione e di esigenze prioritarie di coerenza di giudicati. Gli ermellini hanno fondato la giurisdizione italiana sulla base dell’Art. 6 della Convezione di Lugano del 16.09.1988, che concerne proprio la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e le esecuzioni delle decisioni in materia civile e commerciale in relazione agli stati coinvolti (Italia e Svizzera), convenzione parallela alla Convenzione di Bruxelles del 27.09.1968 (sebbene entrambe superate da strumenti più aggiornati, nel caso di specie applicabili per ragioni temporali). Ai sensi di detto articolo un soggetto convenuto potrà essere citato (anche) – in caso di pluralità di convenuti – davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi. Pertanto, avendo la Ferrari spa sede legale in Italia ed essendo essa una delle due società coinvolte (invero le diffide stragiudiziali venivano inoltrate da entrambe le società Ferrari) ciò rendeva possibile l’incardinazione del giudizio in Italia, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. La Cassazione si indirizzava in tal senso proprio applicando la propria giurisprudenza precedente sulla parallela Convenzione di Bruxelles, chiarendo quindi che presupposti per poter chiamare in giudizio in Italia un soggetto non residente per ragioni di connessione sono: la presenza del vincolo di connessione delle domande sin dal momento del loro esperimento e l’esistenza di un interesse ad una istruttoria ed una pronuncia giudiziale unica, che argini il rischio di decisioni incompatibili. Mentre non sarebbe necessario effettuare ulteriori verifiche sul forum shopping e cioè se le domande siano state presentate “esclusivamente allo scopo di sottrarre uno dei convenuti ai giudici dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio”. Prevalente pertanto è la ratio della opportunità di trattare e decidere congiuntamente cause legate da vincoli di connessione soggettiva e/o oggettiva per evitare situazioni incompatibili, qualora le cause fossero trattate separatamente. Interessante in ultimo anche l’argomentazione che ha portato ad escludere la possibilità di fondare la giurisdizione adita sulla base dell’art. 5 della citata Convenzione di Lugano, in base al luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso. Nei motivi del ricorso per cassazione infatti, si indicava solo l’erronea applicazione dell’art. 6 della Convenzione di Lugano e non si riprendevano più le censure sotto l’altro profilo dell’Art. 5, pertanto la Cassazione ,“in presenza di una duplice ratio, di cui anche una sola inadeguatamente attaccata (Art. 6)”, atteso che questa risultasse idonea da sola a sorreggere la decisione e che l’omessa impugnazione dell’altra (Art. 5) fosse da valutare quale difetto di interesse, ha tralasciato la trattazione della censura non ripresa nel ricorso in cassazione.

Si osserva quindi ancora una volta quanto sia importante avere dimestichezza con le questioni di giurisdizione: lo studio A&R Avvocati Rechtsanwälte, con la propria esperienza pluriennale, volentieri si rende disponibile ad assisterVi in simili questioni transfrontalieri di notevole delicatezza.

L’entrata in vigore del D.L.vo n. 198/2021 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare

Il 15 dicembre 2021 sono entrate in vigore le nuove disposizioni afferenti alle pratiche commerciali sleali in attuazione della Direttiva UE 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché attuativo dell’art. 7 della L. n. 53/2001 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di cessione “business to business” dei prodotti agricoli e alimentari a decorrere da tale data. Invece, per quanto riguarda i contratti già in essere viene concesso un termine di sei mesi per permettere di renderli conformi alle disposizioni del decreto.

In primo luogo, il D. L.vo 198/2021 definisce il concetto di “prodotti agricoli e alimentari deperibili”. Invero, in precedenza essi venivano definiti dall’art. 62 del D.L. n. 1/2012. Tuttavia, il presente decreto va ad abrogare la precedente definizione adottando quella riportata dalla Direttiva UE 2019/633 secondo cui: “’prodotti agricoli e alimentari deperibili’: (sono) i prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione”. Sotto il profilo delle disposizioni contrattuali è necessario rispettare i principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni in tutte le fasi contrattuali. A tal fine, il decreto impone di formulare obbligatoriamente i contratti di cessione per iscritto. In particolare, si evidenzia l’aspetto afferente alla statuizione del prezzo dei prodotti agricoli e alimentari. esso deve essere stabilito per iscritto a maggior tutela del piccolo produttore. A tal scopo, forme considerate idonee a contenere detto tipo di pattuizione sono anche i documenti di trasporto, di consegna, fatture e ordini di acquisto. Invece, con riferimento alla durata dell’accordo, essa non può essere inferiore ai dodici mesi.

Poi, all’art. 4 e 5 il decreto riporta un elenco di pratiche sleali. Le pratiche elencate all’art. 4 si possono suddividere in due tipi: le pratiche sleali vietate ergo tassativamente considerate sleali (ad es. il versamento del prezzo dopo trenta giorni dalla consegna per i beni deperibili ovvero dopo sessanta giorni per quelli non deperibili) e in quelle considerate sleali se non espressamente pattuite in precedenza, per iscritto, nel contratto di cessione (ad es. la restituzione dei prodotti agricoli rimasti invenduti senza corresponsione del prezzo per tali prodotti o il loro smaltimento). All’art. 5 sono invece riportate ulteriori condotte scorrette di cui alcune coincidono con quanto già disciplinato dall’oggi abrogato art. 62 del D.L. n. 1/2012.

Il decreto in esame pone infine una norma imperativa a disciplina delle vendite sottocosto dei prodotti agricoli ed alimentari freschi e deperibili. Esse sono consentite solamente nel caso in cui il prodotto invenduto si trovi a rischio di deperibilità ovvero in caso di operazioni commerciali già programmate in forma scritta tra le parti. Vige altresì il divieto di far ricadere sullo stesso fornitore le conseguenze economiche che discendessero da un eventuale deperimento o perdita dei prodotti agricoli e alimentari. In caso di violazione di questa norma, si avrà dunque una sostituzione di diritto ai sensi dell’art. 1339 c.c. con il prezzo risultante dalle fatture d’acquisto o quello calcolato sui costi medi di produzione. L’autorità di contrasto deputata al controllo e all’irrogazione di sanzioni in caso di rilevazione di violazioni del decreto in esame è l’ICQRF che può avvalersi dell’Arma dei Carabinieri oltre che della Guardia di Finanza. Permangono comunque le funzioni e le competenze dell’AGCM già previste dalla legge vigente (cfr. art. 18 D. L.vo n. 206/2005).

L’introduzione nel nostro ordinamento della normativa in esame, sebbene diretta ad una maggior tutela del contraente debole (il piccolo fornitore) e ad un principio di certezza dei rapporti giuridici, si può ritenere presenti anche alcuni aspetti di criticità, che verranno con buona probabilità disvelati in sede di controllo e successiva irrogazione delle relative sanzioni. Tra questi, è possibile supporre che le aziende acquirenti medio grandi dovranno affrontare una pressoché totale riorganizzazione dei propri contratti e processi interni di gestione degli stessi nonché dei pagamenti che dovranno obbligatoriamente intervenire entro trenta ovvero sessanta giorni dalla consegna, a seconda del tipo di prodotto oggetto di cessione.

A tal proposito, in totale assenza di giurisprudenza nonché di circolari esplicative o linee guida, è consigliabile adattare i propri processi interni nonché gli stipulandi contratti con i fornitori alla nuova normativa.

Detto ciò, suggeriamo di ricorrere all’ausilio di esperti del settore, come i professionisti dello studio A&R Avvocati Avvocati Rechtsanwälte, i quali grazie ad una pluriennale esperienza nell’ambito agroalimentare, Vi potranno fornire soluzioni su misura, al fine di adattare al meglio le nuove disposizioni alle Vostre esigenze aziendali.

Avv. Diana Tommasin

Elaborazione ed imbottigliamento del “Prosecco” all’estero. Una pratica non ammessa.

Non solo il caso Prosek sta impegnando il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Consorzio a tutela del Prosecco e le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Il Prosecco è ormai da anni campione a livello di export ma questo lo espone spesso al rischio di contraffazione e/o rivendicazioni più o meno legittimamente fondate da parte di aziende non ricomprese nell’area interessata dalla DOC ed IGP.

Recentemente si è posta la questione circa la possibilità di elaborare ed imbottigliare il “Prosecco” spumante e “Prosecco” frizzante in Germania. Tuttavia, il TAR Lazio ha confermato l’impossibilità di applicazione della deroga di cui all’art. 5, comma 3, dell’Allegato Annesso 1, del “Disciplinare Prosecco” che consentirebbe un’eventuale deroga.

Invero, un’azienda tedesca, la Peter Herres Wein und Sektkellerei GmbH che opera nel settore dell’elaborazione ed imbottigliamento di spumanti e vini frizzanti, già da decenni prima dell’emanazione del “Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Prosecco” di cui al DM 17.07.2009, elaborava ed imbottigliava anche il “Prosecco” spumante e il “Prosecco” frizzante. Per tale ragione, vedendosi preclusa la possibilità di continuare ad operare nello specifico “settore Prosecco”, l’azienda tedesca presentava al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (“MIPAAF”) nonché alle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia una richiesta di autorizzazione individuale ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’Allegato Annesso 1, del DM 17.07.2009 (ovverossia del “Disciplinare Prosecco”) e dell’art. 6, ultimo comma, del Reg. CE n. 607/2009.

Il succitato articolo del Disciplinare Prosecco sanciva la possibilità da parte del Ministero di rilasciare delle autorizzazioni individuali a stabilimenti situati nelle province confinanti che provassero che si trattava di pratiche tradizionali risalenti a prima del 1° marzo 1986. Infatti, con questa autorizzazione in deroga la Peter Herres Wein und Sektkellerei GmbH avrebbe potuto continuare ad operare anche nel “settore Prosecco”. Ciò posto, sulla scorta dell’esperienza pluridecennale in produzione di Prosecco, antecedente al 1986, ne forniva una compiuta documentazione al MIPAAF documentando tale pratica “tradizionale”.

Tuttavia, il Ministero rigettava la richiesta dell’azienda tedesca, fondando detto rifiuto sia sul disciplinare Prosecco che sulla normativa nazionale afferente ai vini a denominazione di origine ed indicazione controllata nonché sulla scorta della documentazione DOC e IGP secondo cui, il Reg. CE n. 607/2009 all’art. 55 non contempli deroghe a consentire le operazioni di produzione fuori dal territorio nazionale. L’azienda tedesca promuoveva dunque ricorso avverso il diniego ministeriale avanti al TAR Lazio sulla scorta di cinque motivi, tre di natura processuale e due di natura sostanziale. I motivi di natura sostanziale sostenevano la violazione della precitata norma del disciplinare Prosecco in combinato disposto con l’art. 6 del Reg CE n. 607/2009 che costituisce il fondamento della normativa DOP e IGP, oltre al principio di libera circolazione delle merci, promuovendo altresì questione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 TFUE. Chiamato a pronunciarsi sulla questione, il TAR Lazio rigettava il ricorso della Peter Herres Wein und Sektkellerei GmbH, confermando il provvedimento di diniego emesso dal MIPAAF, per le seguenti ragioni.

Il TAR Lazio argomentando a partire dal Reg. CE n. 607/2009 che, a sua volta, costituisce un’eccezione al principio di libera circolazione delle merci. Invero, il regolamento sancisce come requisito essenziale la territorialità della produzione e trasformazione del prodotto. Essa non solo è un elemento costitutivo della protezione, ma tale legame con il territorio è rilevante anche ai fini di effettuare pregnanti controlli per verificare il rispetto degli standard di qualità. Peraltro, il Disciplinare Prosecco assoggetta le imprese produttrici a controlli effettuati dalle Autorità nazionali. Di conseguenza, anche concedendo l’Autorizzazione in deroga, l’azienda tedesca non potrebbe essere sottoposta al sistema di controlli ad opera dalle Autorità nazionali italiane previste per il Prosecco DOP e IGP.

Inoltre, il TAR specifica e definisce anche che, nel caso di specie non entra in considerazione l’istituto delle cd. DOP “transfrontaliere”, sebbene esse siano previste dal Precitato Regolamento. Infatti, il presupposto delle stesse è costituito dal fatto che la filiera necessariamente includa aree degli stati confinanti sin dall’origine della tutela offerta alla denominazione geografica. Ciò posto, nonostante il Disciplinare Prosecco all’art. 5 comma 3, dell’Allegato Annesso 1, consenta eccezioni territoriali previa autorizzazione, detta eccezione non è applicabile all’azienda tedesca. Invero, la base ampelografica e determinante la zona di produzione delle uve contenute nel disciplinare, indicano in modo preciso l’estensione della area di produzione che non ricomprende aree transfrontaliere ma si limita a precise province della Regione Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Di conseguenza, una eventuale autorizzazione in deroga potrebbe essere concessa a singole aziende situate nelle province confinanti alle aree di produzione tutelate dal Disciplinare prosecco ma non consente anche un’implicita estensione a territori non confinanti né tantomeno a territori/province situate in un altro Stato Membro dato anche il carattere strettamente nazionale della pronuncia autorizzativa (sottoposta ad autorizzazione ministeriale con previa opinione delle regioni interessate dalla denominazione) e il successivo sistema dei controlli su base esclusivamente nazionale.

In conclusione, per ragioni fondate sul Reg. CE n. 607/2009 che deroga il principio di libera circolazione delle merci, sul Disciplinare Prosecco che non ha una portata transnazionale, sul sistema autorizzativo e di controlli su base esclusivamente nazionale, nonché in ragione dei principi di affidamento del consumatore sugli standard di qualità garantiti dalle predette procedure, il TAR Lazio ha ribadito l’impossibilità di autorizzare l’elaborazione ed imbottigliamento di “Prosecco” frizzante e “Prosecco” spumante da parte dell’azienda tedesca.

Avv. Diana Tommasin

Obbligo di iscrizione nel Transparenzregister: cosa cambia per le società con sede in Germania

A partire dal 1° agosto 2021 è entrato in vigore in Germania il nuovo Registro per la trasparenza, c.d. Transparenzregister, in cui si restringe ulteriormente l’obbligo di registrare i dati di tutti i titolari di posizioni di controllo economico, c.d. wirtschaftliche Berechtigten, delle società di diritto tedesco. 

La riforma in parola costituisce una vera e propria rivoluzione per le imprese e società site in Germania, le quali vengono ora sottoposte ad un preciso obbligo di iscrizione in un diverso e ulteriore registro, al fine soprattutto di implementare le misure contro il riciclaggio di denaro. Ed infatti, sino ad ora gli obblighi di trasparenza previsti per le società si ritenevano adempiuti grazie alla c.d. Mitteilungsfiktion (finzione di condivisione) ai sensi del §20 comma 2 GwG (Geldwäschegesetzt, ossia la legge di contrasto al riciclaggio di denaro), in forza del quale bastava che i dati dei titolari di posizioni economiche di controllo risultassero da uno qualsiasi dei registri pubblici presso i quali le società hanno l’obbligo di iscriversi.

Con la riforma dello scorso agosto, invece, la c.d. Mitteilungsfiktion non trova più applicazione e, dunque, i dati dei titolari di posizioni economiche di controllo dovranno essere necessariamente iscritti anche nell’apposito ed ormai indipendente Transparenzregister, con il rischio di una sanzione che può arrivare sino ad euro 150.000,00 in caso di mancata registrazione.

L’obbligo di iscrizione nel Transparenzregister grava principalmente sull’Amministratore della società, il quale, atteso il generico dovere incombente sullo stesso di garantire e lavorare nell’interesse societario, dovrà occuparsi tempestivamente di effettuare le comunicazioni previste per legge. In caso contrario, la responsabilità per un’eventuale sanzione graverà necessariamente anche su quello, poiché venuto meno ad uno dei suoi più fondamentali doveri di Amministratore. Le società ed imprese saranno tenute dunque a riportare i dati dei wirtschaftliche Berechtigten, che vengono definiti ai sensi del § 3 comma 2 GwG come coloro i quali detengono più del 25% del capitale sociale, ovvero controllano più del 25% del diritto di voto o esercitano un controllo assimilabile alle ipotesi precedenti.

Alla luce della definizione normativa di wirtschaftlich Berechtigter di cui sopra emerge chiaramente l’intento del legislatore di mantenere quanto più ampio e vago possibile tale concetto, al fine di apprestare una tutela maggiormente incisiva e penetrante e lasciando così, di fatto, aperti grandi dubbi circa l’effettivo soggetto i cui dati devono essere per legge inseriti nel registro per la trasparenza. Sul punto, si consiglia e suggerisce un confronto attento con esperti del settore, i quali siano in grado di ricostruire nella maniera più approfondita possibile tale concetto, soprattutto alla luce delle costanti evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia. L’obbligo di iscrizione nel Transparenzregister non si estende poi solo alle novelle società post – riforma, bensì anche a quelle già esistenti. Per quest’ultime, inoltre, il legislatore ha previsto dei periodi di transazione entro i quali provvedere a conformarsi alla nuova normativa, variabili dal 31 marzo 2022 sino al 31 dicembre 2022, a seconda del modello societario coinvolto.

A fronte dei grandi e incisivi cambiamenti introdotti dalla nuova riforma, si suggerisce di ricorrere all’ausilio di esperti del settore, come i professionisti dello studio A&R Avvocati Avvocati Rechtsanwälte, i quali grazie ad una pluriennale esperienza nell’ambito sia dell’ordinamento tedesco che italiano costituiscono con le loro conoscenze la bussola, grazie alla quale orientarsi in un panorama normativo nuovo e insito di dubbi e incertezze.

Avv. Valentina Preta

Condizioni generali di contratto nei rapporti internazionali: confronto tra Italia e Germania.

Le differenze ordinamentali in materia di condizioni generali rappresentano uno dei punti di maggior dibattito e criticità nei rapporti commerciali internazionali, soprattutto a fronte di un panorama giurisprudenziale ancora incerto e non uniforme. In un simile contesto, una fondamentale importanza assume la conoscenza del sistema giuridico con cui ci si raffronta e le comuni pratiche internazionali in materia.

Le condizioni generali sono termini contrattuali formulati in modo tale da trovare applicazione generalizzata in un numero indeterminato di casi. Il ricorso a tale strumento è molto diffuso nelle pratiche commerciali, soprattutto internazionali, attesi i molteplici vantaggi che lo stesso offre: redazione standardizzata, determinazioni delle condizioni in via del tutto unilaterale e soprattutto, possibilità di introduzione di clausole idonee a derogare in senso peggiorativo alle norme di legge poste a tutela della controparte contrattuale (c.d. clausole vessatorie)

Nell’ambito dei rapporti internazionali, l’impiego delle condizioni generali di contratto può generare situazioni di dubbio e smarrimento, a causa soprattutto dei differenti meccanismi previsti dai diversi sistemi ordinamentali coinvolti e applicabili.

Nel caso della Germania, le condizioni generali di contratto per essere considerate valide ed applicabili nello specifico rapporto contrattuale non necessitano di requisiti formali stringenti come quelli previsti dal diritto italiano.

In linea di massima, soprattutto nei rapporti tra imprenditori, affinché le condizioni generali trovino efficacia è necessario che il sottoscrivente sia messo nella possibilità di conoscere il contenuto delle condizioni stesse, non essendo previsto un obbligo generale di invio prima o al momento della conclusione del contratto, salvo che in alcuni specifici casi.

Il diritto tedesco, inoltre, consente altresì, sempre nelle relazioni tra imprenditori, di rinunciare alla presa visione delle condizioni generali e ciò può essere previsto generalmente in contratto. Ciò significa che, con la sottoscrizione del contratto, si potrebbe addirittura correre il rischio di trovarsi applicate delle condizioni di cui non si conosce affatto il contenuto e nulla si potrebbe opporre in merito, poiché in sede di conclusione del contratto si è rinunciato a tale possibilità, con assunzione di tutti i rischi derivanti.

Inoltre, pur se generalmente previsto l’obbligo di mettere nella condizione di conoscenza delle condizioni generali di contratto al massimo al momento della conclusione dello stesso, in alcuni casi, soprattutto a causa della complessità dell’operazione economica posta in essere, queste possono essere validamente richiamate anche in un momento successivo, come ad esempio in una lettera commerciale di conferma.

A ciò, si aggiunga che le c.d. clausole vessatorie, in Germania non devono essere necessariamente approvate con doppia sottoscrizione. Tale meccanismo, presente in Italia, consente un maggior focus sulla deroga che si sta operando, soprattutto considerato il regime di sfavore che da ciò deriva e dunque, favorisce anche, nel caso, una trattativa sul punto prima della sottoscrizione del contratto. Invece, in Germania, le clausole vessatorie rientrano nel normale corpus contrattuale e un non professionista del settore, incautamente e senza aver avuto l’opportunità di prenderne piena contezza potrebbe rinunciare ad importanti tutele giuridiche.

Pertanto, nell’ambito delle relazioni internazionali, soprattutto tra Italia e Germania, si raccomanda vivamente di prestare particolare attenzione alle condizioni generali di contratto. Sul punto, si consiglia di rivolgersi a professionisti del settore, con esperienza maturata nel settore in entrambi i sistemi giuridici di riferimento, sia quello italiano che quello tedesco.

Il nostro studio A&R Avvocati & Rechtsanwälte vanta una consolidata esperienza in materia, soprattutto nei rapporti commerciali italo-tedeschi, ed i nostri professionisti saranno in grado di assistervi in ogni passo necessario per la realizzazione dei vostri progetti.

Avv. Valentina Preta

Un importante chiarimento sulla possibilità di utilizzare sedimenti di alghe marine nella trasformazione degli alimenti bioligici con ingredienti non biologici di origine agricola

Con riferimento alla tematica del metodo di produzione biologica ed etichettatura, la Corte di Giustizia (C-815/19 – sent. CGUE del 29 aprile 2021) si è recentemente pronunciata su un caso che coinvolgeva un’azienda tedesca, la Natumi GmbH, che produceva bevande vegetali biologiche di soia e di riso, usando nella loro trasformazione un ingrediente non biologico costituito dai sedimenti essiccati e macinati di un’alga, il Lithotaminium calcareum, per arricchire le suddette bevande di calcio. Detta società, etichettava comunque detto prodotto come biologico.

Detta pratica veniva contestata dal Land Renania settentrionale-Vestfalia. In particolare, veniva contestato l’utilizzo di un minerale derivato da un’alga e ritenuto vietato nel processo di trasformazione di un prodotto biologico sulla scorta delle norme di settore con la conseguente erronea etichettatura.

La causa avviata dal Land tedesco proseguiva fino a giungere avanti il Bundesverwaltungsgericht. Quest’ultimo riteneva che l’esito della controversia dipendesse dall’interpretazione del Reg. CE n. 889/2008, inerente alle modalità di applicazione del Reg. CE n. 834/2007 recante le norme sul processo di produzione biologica, e procedeva a sospendere il procedimento, sottoponendo alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”), ex art. 267 TFUE, le seguenti questioni, l’una logicamente consequenziale all’altra:

  1. Se l’art. 28 del Reg. CE n. 889/2008, disciplinante l’uso di determinati ingredienti non biologici di origine agricola nella trasformazione degli alimenti, in combinato disposto con l’Allegato IX, punto 1.3 del medesimo regolamento, debba essere interpretato nel senso da consentire l’utilizzo dell’alga in questione come ingrediente nei prodotti biologici;
  2. In caso di risposta affermativa al primo quesito, se sia permesso anche l’utilizzo di alghe morte;
  3. In caso di risposta affermativa al secondo quesito, se un prodotto contenente Lithotaminium calcareum e classificato come “bio”, potesse presentare in etichetta anche il claim “con calcio”, “con alga marina ricca di calcio”, “con calcio di alta qualità derivato dall’alga marina Lithotaminium.

Nella sentenza dello scorso aprile, la CGUE afferma che nei confronti del punto 1.3 dell’Allegato IX al Reg. CE n. 889/2008 bisogna ricomprendere anche le alghe marine. Esse possono essere considerate un prodotto vegetale non trasformato ergo un ingrediente agricolo e non un minerale, come invece sostenuto dal Land Renania settentrionale-Vestfalia. Astrattamente, il Lithotaminium potrebbe dunque essere utilizzato nella trasformazione dei prodotti biologici.

Tuttavia, la CGUE ribadisce come l’utilizzo di ingredienti agricoli non biologici debba essere subordinato all’applicazione dell’art. 19 nonché all’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del Reg. CE n. 834/2007 e, pertanto, l’art. 28 del Reg. CE n. 889/2008 e l’Allegato IX devono essere interpretati proprio sulla base della suddetta autorizzazione.

Di conseguenza, nonostante la classificazione del Lithotaminium quale ingrediente agricolo, l’interpretazione dell’art. 21 del Reg. CE 834/2007 in combinato disposto all’interpretazione dell’art. 28 del Reg. CE 889/2008 osta all’utilizzo di una polvere ottenuta dai sedimenti dell’alga in questione in quanto la stessa non risulta indispensabile per la produzione o conservazioni delle bevande di riso e di soia prodotte dalla Natumi GmbH né tale ingrediente consente di garantire il rispetto dei requisiti dietetici di base previsti dalla normativa unionale.

Infatti, la CGUE specifica altresì che, se si consentisse l’uso del Lithotaminium nel processo di trasformazione dei prodotti biologici solamente sulla scorta dell’art. 28 del Reg CE n. 889/2008, si rischierebbe di eludere il divieto di cui agli artt. 19 e 21 del Reg. CE 834/2007 andando a rendere inoperanti le rigorose regole previste in materia di produzione biologica.

In conclusione, la CGUE, affermando che la polvere ottenuta da sedimenti dell’alga marina Lithotaminium, ingrediente non biologico di origine agricola, non è utilizzabile nelle bevande biologiche di soia e riso ai fini del loro arricchimento in calcio, risponde negativamente ai tre quesiti posti dal Bundesverwaltungsgericht, avallando, sebbene con argomentazioni differenti, la posizione del Land tedesco.

Questa pronuncia della CGUE va ulteriormente a chiarire che il processo di produzione biologico debba essere rigorosamente rispettato in tutte le sue norme, lungo tutta la filiera, al fine di perseguire l’essenziale scopo di sostenibilità ambientale, utilizzando un corretto uso dei claims alimentari e riportando una corretta etichettatura a tutela della fiducia dei consumatori.

Per apprezzare nella loro interezza le argomentazioni della CGUE qui semplificate per una più facile fruizione del lettore, si consiglia la lettura della sentenza di cui ai link sottostanti, in italiano e in tedesco:

Sentenza in lingua italiana

Sentenza in lingua tedesca

Avv. Diana Tommasin

Indennità per il distributore in Germania e possibili influenze sul diritto italiano

Il mercato attuale ricorre sempre più spesso ai c.d. contratti di distribuzione, strumento efficace e pratico per l’espansione di rapporti commerciali soprattutto a livello internazionale. Il ricorso a tale istituto ha comportato anche il configurarsi di una serie di questioni, la cui rilevanza appare quantomai attuale, soprattutto in forza dei diversi scenari giurisprudenziali configurabili. Una delle questioni sicuramente di maggior interesse è costituita dal riconoscimento del diritto all’indennità per il concessionario, a seguito di cessazione del rapporto di distribuzione, già operato dalla Giurisprudenza tedesca sulla scorta di un parallelismo con il contratto di agenzia. 

Le due fattispecie, distribuzione ed agenzia, infatti, pur se a livello teorico distinte tra loro, a livello fattuale e sostanziale possono estrinsecarsi in maniera molto simile sino a giungere ad un’equiparazione delle discipline giuridiche. Per quanto concerne il piano concettuale, il contratto di distribuzione è quel negozio con il quale un operatore economico si impegna a promuovere la vendita dei prodotti forniti da un produttore, per ottenerne opportunità di guadagno. Tale specifico negozio si caratterizza per essere costituito da una serie di rapporti di compravendita, in quanto il concessionario acquista i beni dal produttore al fine di ottenere il guadagno dovuto dalla differenza fra il prezzo di vendita e quello di acquisto. In sostanza, il contratto di distribuzione parrebbe fondarsi, almeno in apparenza, rapporti autonomi.

Di contro, invece, nel contratto di agenzia, l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto del “preponente”, contro retribuzione, la conclusione di contratti di zona determinata.  In questo caso, il rapporto tra le parti, pur non essendo di natura subordinata, non può neppure definirsi di natura autonoma. Ed infatti, nell’ipotesi del contratto di agenzia l’agente, soprattutto ove si tratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, pur non trovandosi in una posizione di dipendenza verso il preponente meno forte rispetto a quella del lavoratore subordinato, di certo si trova in una più vincolante rispetto a quella dei rapporti autonomi, secondo il modello della parasubordinazione. Da ciò, discendono diverse conseguenze sul piano giuridica, tra cui l’indennità di cui all’art. 1751 c.c., così come modificata in seguito all’entrata in vigore della Direttiva comunitaria 86/653/CEE del 18 dicembre 1986, dovuta ogniqualvolta l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

Sul versante fattuale e sostanziale, invece, la realtà quotidiana mostra molto spesso come la situazione di fatto sottostante al rapporto di distribuzione non è di per sé molto diversa da quella di un contratto di agenzia. Ciò accade soprattutto nell’ipotesi in cui il concessionario abbia strettamente legato la propria attività professionale all’esistenza del contratto di distribuzione, allineando la propria attività con quella del produttore o del fornitore, a volte con notevoli mezzi di capitale proprio, assicurando altresì per un significativo lasso di tempo il proprio fatturato, ma non da ultimo anche quello del produttore, acquisendo nuovi clienti. In situazioni simili, a ben vedere, il contratto di distribuzione di per sé non pare più fondato su rapporti sostanzialmente autonomi, ma su quel modello ibrido di rapporto parasubordinato in cui rientra proprio il contratto di agenzia.

Sul punto, la Giurisprudenza tedesca, atteso proprio il parallelismo non solo fattuale, bensì anche sostanziale tra le situazioni ed i rapporti sottostanti, si è fatta interprete di un orientamento divergente rispetto a quella italiana.

Ed infatti, i Giudici teutonici sono giunti a riconoscere il diritto all’indennità anche per il distributore nelle medesime ipotesi in cui questa viene riconosciuta all’agente ai sensi del § 89b HGB (codice commerciale tedesco), come promunciato esemplariamente con sentenza della Corte suprema federale, del 13 gennaio 2010, VIII ZR 25/08.

A tal proposito, la Giurisprudenza consolidata della Corte suprema federale, si è espressa nel senso che la disposizione del § 89b HGB debba trovare applicazione anche nel caso del distributore,  se il rapporto giuridico tra lo stesso e il produttore o il fornitore non è limitato a un semplice rapporto acquirente-venditore, ma il distributoreera integrato nell’organizzazione di approccio del produttore o del fornitore in modo tale, che doveva svolgere compiti economicamente paragonabili a quelli di un agente commerciale in misura considerevole e, d’altra parte, il produttore è obbligato a trasferire la sua base di clienti al produttore o fornitore in modo che quest’ultimo possa immediatamente e senza ulteriori indugi utilizzare i vantaggi della base di clienti alla fine del contratto.

I requisiti per la sussistenza del diritto all’indennità in parola, dunque, sono principalmente due: l’integrazione nell’organizzazione delle vendite e l’acquisizione della base dei clienti.

Per quanto concerne il primo, esso viene riconosciuto anche sulla scorta di una mera presunzione, soprattutto ove gli obblighi del concessionario corrispondano almeno in parte a quelli di un agente, specialmente nel caso in cui il concessionario abbia altresì assunto ulteriori obblighi aggiuntivi di promozione delle vendite.

In merito all’acquisizione della base dei clienti, essa consiste nel beneficio che il produttore trae dall’attività del concessionario una volta venuto meno il rapporto di distribuzione. A tal proposito, la Giurisprudenza tedesca tende a riconoscere la sussistenza di tale requisito ove il concessionario sia stato tenuto, in forza delle disposizioni contrattuali, ovvero di rapporti di cortesia e prassi tra le parti, a comunicare i dati dei propri clienti al produttore.

Una volta accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l’indennità riconoscibile in capo al distributore viene determinata alla stregua delle disposizioni relative al contratto di agenzia ai sensi del § 89b (3) HGB, ossia sulla base delle cifre di fatturato dell’ultimo anno contrattuale prima della cessazione del rapporto contrattuale.

Il panorama sopra descritto configuratosi nel diritto tedesco, non può però dirsi uno scenario a sé stante, in quanto potenzialmente riconducibile anche al sistema ordinamentale italiano, soprattutto considerato che la Direttiva comunitaria 86/653/CEE del 18 dicembre 1986 e, dunque, l’art. 1751 c.c., sono plasmati proprio sulla norma di cui al § 89b HGB. Ed infatti, i regimi di indennità di cui alla Direttiva sono stati modellati proprio sulla scorta del modello legislativo di cui al § 89b HGB, oltre che a quello francese. Attesa tale circostanza, non pare del tutto peregrina l’ipotesi di uno sviluppo anche del diritto italiano in tal senso, con tutte le conseguenze che ne derivano.

In materia di contratti di distribuzione, dunque, si rivela di fondamentale importanza l’ampia conoscenza del sistema non solo italiana, ma altresì europeo, nonché tedesco. Infatti, proprio muovendo da quest’ultimo, si possono immaginare diversi scenari, nonché rimedi e tutele all’uopo prospettabili.

A tal fine, si suggerisce di ricorrere, dato anche il forte impatto economico di una possibile indennità di fine rapporto, all’assistenza di esperti del settore, proprio come i professionisti dello studio A&R Avvocati Rechtsanwälte, in grado di cogliere le diverse sfumature dei sistemi giuridici coinvolti, nonché i molteplici parallelismi interpretativi, elementi grazie ai quali muoversi con maggior certezza nel vasto campo dei contratti di distribuzione.

Avv. Valentina Preta