Un importante chiarimento sulla possibilità di utilizzare sedimenti di alghe marine nella trasformazione degli alimenti bioligici con ingredienti non biologici di origine agricola

Con riferimento alla tematica del metodo di produzione biologica ed etichettatura, la Corte di Giustizia (C-815/19 – sent. CGUE del 29 aprile 2021) si è recentemente pronunciata su un caso che coinvolgeva un’azienda tedesca, la Natumi GmbH, che produceva bevande vegetali biologiche di soia e di riso, usando nella loro trasformazione un ingrediente non biologico costituito dai sedimenti essiccati e macinati di un’alga, il Lithotaminium calcareum, per arricchire le suddette bevande di calcio. Detta società, etichettava comunque detto prodotto come biologico.

Detta pratica veniva contestata dal Land Renania settentrionale-Vestfalia. In particolare, veniva contestato l’utilizzo di un minerale derivato da un’alga e ritenuto vietato nel processo di trasformazione di un prodotto biologico sulla scorta delle norme di settore con la conseguente erronea etichettatura.

La causa avviata dal Land tedesco proseguiva fino a giungere avanti il Bundesverwaltungsgericht. Quest’ultimo riteneva che l’esito della controversia dipendesse dall’interpretazione del Reg. CE n. 889/2008, inerente alle modalità di applicazione del Reg. CE n. 834/2007 recante le norme sul processo di produzione biologica, e procedeva a sospendere il procedimento, sottoponendo alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”), ex art. 267 TFUE, le seguenti questioni, l’una logicamente consequenziale all’altra:

  1. Se l’art. 28 del Reg. CE n. 889/2008, disciplinante l’uso di determinati ingredienti non biologici di origine agricola nella trasformazione degli alimenti, in combinato disposto con l’Allegato IX, punto 1.3 del medesimo regolamento, debba essere interpretato nel senso da consentire l’utilizzo dell’alga in questione come ingrediente nei prodotti biologici;
  2. In caso di risposta affermativa al primo quesito, se sia permesso anche l’utilizzo di alghe morte;
  3. In caso di risposta affermativa al secondo quesito, se un prodotto contenente Lithotaminium calcareum e classificato come “bio”, potesse presentare in etichetta anche il claim “con calcio”, “con alga marina ricca di calcio”, “con calcio di alta qualità derivato dall’alga marina Lithotaminium.

Nella sentenza dello scorso aprile, la CGUE afferma che nei confronti del punto 1.3 dell’Allegato IX al Reg. CE n. 889/2008 bisogna ricomprendere anche le alghe marine. Esse possono essere considerate un prodotto vegetale non trasformato ergo un ingrediente agricolo e non un minerale, come invece sostenuto dal Land Renania settentrionale-Vestfalia. Astrattamente, il Lithotaminium potrebbe dunque essere utilizzato nella trasformazione dei prodotti biologici.

Tuttavia, la CGUE ribadisce come l’utilizzo di ingredienti agricoli non biologici debba essere subordinato all’applicazione dell’art. 19 nonché all’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del Reg. CE n. 834/2007 e, pertanto, l’art. 28 del Reg. CE n. 889/2008 e l’Allegato IX devono essere interpretati proprio sulla base della suddetta autorizzazione.

Di conseguenza, nonostante la classificazione del Lithotaminium quale ingrediente agricolo, l’interpretazione dell’art. 21 del Reg. CE 834/2007 in combinato disposto all’interpretazione dell’art. 28 del Reg. CE 889/2008 osta all’utilizzo di una polvere ottenuta dai sedimenti dell’alga in questione in quanto la stessa non risulta indispensabile per la produzione o conservazioni delle bevande di riso e di soia prodotte dalla Natumi GmbH né tale ingrediente consente di garantire il rispetto dei requisiti dietetici di base previsti dalla normativa unionale.

Infatti, la CGUE specifica altresì che, se si consentisse l’uso del Lithotaminium nel processo di trasformazione dei prodotti biologici solamente sulla scorta dell’art. 28 del Reg CE n. 889/2008, si rischierebbe di eludere il divieto di cui agli artt. 19 e 21 del Reg. CE 834/2007 andando a rendere inoperanti le rigorose regole previste in materia di produzione biologica.

In conclusione, la CGUE, affermando che la polvere ottenuta da sedimenti dell’alga marina Lithotaminium, ingrediente non biologico di origine agricola, non è utilizzabile nelle bevande biologiche di soia e riso ai fini del loro arricchimento in calcio, risponde negativamente ai tre quesiti posti dal Bundesverwaltungsgericht, avallando, sebbene con argomentazioni differenti, la posizione del Land tedesco.

Questa pronuncia della CGUE va ulteriormente a chiarire che il processo di produzione biologico debba essere rigorosamente rispettato in tutte le sue norme, lungo tutta la filiera, al fine di perseguire l’essenziale scopo di sostenibilità ambientale, utilizzando un corretto uso dei claims alimentari e riportando una corretta etichettatura a tutela della fiducia dei consumatori.

Per apprezzare nella loro interezza le argomentazioni della CGUE qui semplificate per una più facile fruizione del lettore, si consiglia la lettura della sentenza di cui ai link sottostanti, in italiano e in tedesco:

Sentenza in lingua italiana

Sentenza in lingua tedesca

Avv. Diana Tommasin