Nuovo Certificato Successorio Europeo

Il certificato successorio europeo (abbreviato: CSE) è stato introdotto dal Regolamento EU 650/2012 relativo alla competenza ed alla legge applicabile al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni. Ivi è regolato dagli Artt. 62 e ss.

Il CSE consentirà di far valere la qualità di erede (o di amministratore testamentario) in tutta l’Unione europea. Ciò costituisce un indubbio vantaggio ed un passo avanti nella certezza del diritto
– sia per i futuri eredi che avranno un documento, emesso dalle competenti autorità nazionali, certificante la propria qualità senza che siano necessari ulteriori documenti e valido anche all’estero
– sia per gli esecutori testamentari che sulla base di tale documento potranno esercitare le proprie funzioni senza ulteriori adempimenti anche all’estero,
– ma anche per i creditori transfrontalieri che, grazie al CSE potranno facilmente individuare chi sia un legittimo erede e per quale quota, potendo richiedere all’autorità emittente copia del certificato
– e sia anche per i debitori transfrontalieri che, in virtù del certificato, potranno con sicurezza individuare quale sia il soggetto (anche all’estero) effettivamente legittimato a riscuotere un pagamento o a ricevere la consegna di un bene determinato.
La legge europea 2013-bis (30 ottobre 2014, n. 161) individua come autorità unica legittimata al rilascio di tale certificato per l’Italia i singoli notai (competenza esclusiva).
In base a quanto disposto dalle legge europea, in caso di reclamo, la competenza è attribuita al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui risiede il notaio che ha rilasciato il certificato.
Nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato.

Nell’ordinamento italiano non esisteva fino ad ora un’attestazione della qualità ereditaria resa in maniera oggettiva da un’Autorità a ciò preposta, ciò a differenza, per esempio, della Germania che conosce a livello nazionale un istituto analogo al CSE (=europäisches Nachlasszeugnis): l’Erbschein disciplinato dai §§ 2353 e ss. BGB. La figura, infatti, del certificato di eredità previsto per i soli territori del regime tavolare è collegata essenzialmente alla tenuta particolare dei registri immobiliari e alla successione delle iscrizioni (l’intavolazione dell’acquisto a favore dell’erede deve avvenire in base ad un titolo munito di pubblica fede).

In tutti i casi di incertezza sul punto (per esempio: nei casi di accettazione tacita dell’eredità o presunta) si faceva ricorso all’atto di notorietà (o ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dallo stesso interessato) adottando così una soluzione parziale ed insufficiente per risolvere i problemi di corretta individuazione degli eredi.
Ora per effetto del Regolamento europeo un CSE non comporta l’abrogazione di analoghi istituti nazionali, ma gli effetti del certificato si esplicano, oltreché all’estero, anche nello Stato dove è stato emesso. Pertanto un CSE emesso in Italia avrà efficacia – pur se relativo ad una successione transfrontaliera – anche per il nostro ordinamento.