Crisi d’impresa e polizze D&O: Il BGH delimita l’esclusione della copertura in caso di insolvenza
Nelle situazioni di crisi d’impresa, gli amministratori risultano facilmente esposti a responsabilità personali per le scelte gestionali adottate nella fase di deterioramento della situazione economico-finanziaria della società. Proprio in questo contesto, le polizze D&O assolvono una funzione centrale nella gestione del rischio, pur prevedendo tradizionalmente clausole di esclusione della copertura nei casi di violazione dolosa degli obblighi gestori.
Con la sentenza del 19 novembre 2025, la suprema corte tedesca (BGH) ha precisato in modo significativo i presupposti applicativi di tali clausole, segnando una netta presa di distanza rispetto a orientamenti giurisprudenziali che, negli ultimi anni, avevano progressivamente ampliato le possibilità per gli assicuratori di negare l’indennizzo. La decisione presenta particolare rilievo anche in prospettiva comparata, soprattutto per gli operatori coinvolti in assetti societari e assicurativi transfrontalieri.
La pronuncia interviene sull’impostazione sviluppata, in particolare, dalla corte di appello di Francoforte sul Meno, secondo cui la violazione dell’obbligo di tempestiva presentazione dell’istanza di insolvenza poteva assumere una valenza indiziaria tale da riflettersi automaticamente sulla qualificazione delle successive condotte gestorie. In questa prospettiva, il ritardo nell’accesso alla procedura concorsuale veniva considerato sufficiente per attribuire carattere doloso ai pagamenti effettuati successivamente all’insorgenza dello stato di insolvenza, consentendo così all’assicuratore di opporre in via generalizzata l’esclusione della copertura.
Il BGH ha espressamente respinto tale costruzione, chiarendo che l’obbligo di tempestiva attivazione per l’apertura della procedura concorsuale e il dovere di conservazione del patrimonio sociale costituiscono obblighi distinti e autonomi sotto il profilo funzionale e normativo. La violazione del primo non consente pertanto di inferire automaticamente la violazione del secondo, né di qualificare ex post ogni operazione compiuta nella fase di crisi come consapevolmente contraria ai doveri gestori.
La Corte esclude così la possibilità di fondare l’operatività della clausola di esclusione su meccanismi presuntivi generalizzati, imponendo invece una verifica analitica delle singole operazioni contestate. Ne consegue che l’assicuratore non può limitarsi a richiamare genericamente il ritardo nella presentazione dell’istanza di insolvenza, ma deve dimostrare, con riferimento a ciascuna operazione, sia la concreta violazione degli obblighi gestori sia la consapevolezza dell’amministratore di agire in contrasto con tali obblighi.
Particolarmente significativa è la precisazione relativa all’elemento soggettivo richiesto ai fini dell’esclusione della copertura assicurativa. Secondo il BGH, è necessario che l’amministratore abbia avuto effettiva conoscenza non solo della sussistenza dello stato di insolvenza, ma anche del fatto che la specifica operazione posta in essere risultasse incompatibile con l’obbligo di conservazione del patrimonio sociale. Non è invece sufficiente che tali circostanze fossero semplicemente prevedibili o ipotizzabili, né assume rilievo una condotta caratterizzata da mera negligenza o consapevole disattenzione.
La pronuncia eleva quindi sensibilmente la soglia applicativa delle clausole di esclusione, restringendone l’ambito ai soli casi in cui risulti accertabile un effettivo comportamento doloso in senso qualificato. Sotto il profilo sistematico, ciò comporta anche una rilevante ridefinizione del riparto dell’onere probatorio. L’assicuratore che intenda sottrarsi all’obbligo di indennizzo è tenuto a dimostrare non soltanto la violazione dell’obbligo gestorio, ma anche la sua riferibilità a una specifica operazione e la concreta sussistenza del relativo elemento soggettivo. Viene così meno la possibilità di costruire presunzioni generalizzate di illiceità fondate su elementi complessivi della gestione della crisi, imponendosi invece un accertamento casistico e strettamente ancorato alle singole operazioni contestate. Tale impostazione è destinata ad avere rilevanti riflessi sia sul piano del contenzioso tra procedure concorsuali e compagnie assicurative, sia sotto il profilo delle strategie difensive degli amministratori.
Sul piano operativo, la pronuncia evidenzia l’importanza di adeguati presidi organizzativi e documentali nella gestione della crisi, soprattutto con riguardo alla tracciabilità dei processi decisionali, alla motivazione delle operazioni compiute e al ricorso tempestivo a un supporto consulenziale qualificato. Parallelamente, la decisione limita sensibilmente la possibilità per gli assicuratori di opporre clausole di esclusione in termini generalizzati, imponendo un approccio probatorio significativamente più rigoroso.
In sintesi, il BGH pone un argine chiaro alla tendenza di assimilare automaticamente la crisi d’impresa a una gestione dolosamente illecita degli amministratori. La pronuncia riafferma che, anche nelle fasi di insolvenza, la perdita della copertura D&O non può derivare da valutazioni generiche o ex post sull’andamento della gestione, ma richiede la prova concreta di una specifica violazione consapevolmente posta in essere. Si tratta di un chiarimento destinato ad avere un impatto significativo non solo sul contenzioso tra compagnie assicurative, procedure concorsuali e amministratori, ma anche sulla futura redazione e negoziazione delle clausole di esclusione nelle polizze D&O.


