Efficacia del certificato successorio europeo: il punto della Corte di Giustizia Europea.

Con una recente pronuncia dello scorso luglio, la Corte di Giustizia Europea ha posto alcuni punti fermi con riguardo all’efficacia del certificato successorio europeo, strumento introdotto con il Regolamento n. 650/2012 al fine di agevolare e semplificare le procedure connesse a successioni transfrontaliere.

La decisione in esame muove dagli interrogativi sottoposti alla Corte di Giustizia dall’ Oberster Gerichtshof, der Republik Österreich, ossia la Corte Suprema dell’Austria, la quale con domanda di pronuncia pregiudiziale sottoponeva la questione vertente sull’interpretazione dell’art. 63, dell’art. 65 paragrafo 1, dell’articolo 69 e dell’articolo 70, paragrafo 3, del Regolamento n. 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

In breve, la Vorlarlnerger Landes-und Hypothekenbank sottoponeva a deposito giudiziario somme di denaro e titoli, in seguito alla richiesta di restituzione avanzata dal titolare degli stessi e dai figli di quest’ultimo.

In data 5 maggio 2017 il padre decedeva ed al fine di procedere con il rilascio delle somme, gli eredi ricorrevano all’Autorità giudiziaria producendo una copia autentica del certificato successorio europeo richiesto solo da uno dei due figli del de cuius e rilasciato da notaio, con periodo di validità illimitata. La richiesta dei ricorrenti veniva respinta sia in primo che in secondo grado, poiché si riteneva che solo colui che avesse chiesto il rilascio del certificato fosse in condizione di dimostrare i propri diritti, che il rilascio del certificato senza limiti di validità violasse l’art. 70 del Regolamento n. 610/2012, ove si prevede una periodo di validità di sei mesi e che, in caso di procedimento giudiziale la validità della copia prodotta dovesse perdurare sino al momento della conclusione dello stesso e non solo in quello della presentazione della domanda.

Di fronte a tali argomentazioni, in assenza di precisi riferimenti normativi, l’ Oberster Gerichtshof rimetteva al questione alla Corte di Giustizia, interrogandosi su tre punti fondamentali: nel caso in cui una copia del certificato sia stata rilasciata per una durata limitata, se questa possa considerarsi valida, se sì, per quanto tempo e a partire da quando e se la validità debba permanere per tutta la durata del procedimento o sia sufficiente che sussista solo al momento della presentazione della domanda.

I quesiti di cui sopra venivano affrontati dalla Corte di Giustizia attraverso un’analisi delle norme coinvolte, nonché della ratio sottesa non solo alle singole disposizioni, bensì all’intero impianto normativo del Regolamento n.650/2012.

Innanzitutto, infatti, si rammenta che l’intento delle disposizioni di cui al Regolamento in parola sono volte a facilitare i soggetti coinvolti in successioni transfrontaliere nell’esercizio dei loro diritti, in armonia con lo scopo ultimo proprio dell’Unione Europea, ossia la libera circolazione di persone e capitali.

Ciò detto, la Corte si sofferma sull’analisi dell’art. 70 del regolamento n. 610/2012, ove si prevede che la copia del certificato successorio europeo abbia una validità limitata a sei mesi, salvo eventuali proroghe o richiesta di una nuova copia. La motivazione alla base di tale circoscrizione temporale deriva dalla necessità di consentire una verifica periodica volta ad accertare che il certificato non sia stato revocato, modificato o rettificato, né tantomeno che i suoi effetti siano stati sospesi. Ed infatti, attesa l’importanza vitale dello strumento in esame per la facilitazione degli scambi nello spazio unionale e considerata altresì l’esposizione a possibili mutamenti anche significativi di questioni connesse con le vicende successorie, il legislatore europeo ha ben previsto la necessità, per la certezza dei traffici, di confinare la validità della copia di un certificato successorio europeo in un arco di tempo ben delineato.

Una volta compresa l’importanza dell’inquadramento temporale del periodo di validità e considerata la ratio di agevolazione sottesa all’intero impianto normativo in materia, la Corte ha concluso logicamente per la piena validità di una copia di certificato successorio europeo, la cui validità stessa era stata indicata quale illimitata, salvo limitarla ad un periodo di sei mesi, decorrenti dal momento del rilascio.

La necessità di agevolare e facilitare le procedure connesse a successioni transfrontaliere viene altresì posto alla base della soluzione all’ulteriore quesito circa il perdurare o meno della validità della copia del certificato per tutto il procedimento.  A tal proposito, la Corte ragionevolmente ritiene sufficiente che la validità sussista al momento della presentazione della domanda, poiché una soluzione contraria rischierebbe di pregiudicare gravemente i diritti degli eredi e degli aventi diritto, i quali non hanno nessuna influenza sulla durata dei procedimenti giudiziari. Inoltre, l’art. 71 del regolamento stesso fornisce un valido strumento di controllo circa la certezza della corrispondenza del contenuto della copia del certificato la cui validità sia scaduta al momento della decisione e il certificato successorio europeo, atteso l’obbligo per l’Autorità di rilascio di informare senza indugio di eventuali mutamenti di circostanze, con conseguente onere per gli informati di rendere note tali circostanze in sede di procedimento.

In ultimo, la Corte si sofferma sulla questione relativa ai soggetti nei cui confronti la validità della copia e del certificato europeo dispiega i propri effetti, concludendo, sempre in un’ottica di semplificazione e agevolazione, nel senso dell’efficacia nei confronti di tutti i soggetti aventi diritto, anche se non richiedenti, nominativamente indicati nel certificato successorio europeo.

La decisione di cui porta con sé una rilevante carica innovativa nell’ambito delle successioni transfrontaliere, uno strumento abbastanza recente nel panorama legislativo europeo e nazionale, i cui confini vengano man mano delineati sempre con maggior certezza, anche se molti sono ancora gli spazi di dubbio, per i quali si suggerisce di farsi assistere da professionisti del settore, come quelli del nostro studio A&R Avvocati Rechtsanwälte.

Avv. Valentina Preta

Intervista sul tema della Successioni Europee

Pubblichiamo con piacere l’intervista contributo della Collega Avv. Mare-Ehlers presentata sulla rivista ItaliaOggiSette del 13 giugno 2016, inserto Affari Legali, prevedendo  il suo autorevole intervento sul forum in tema di Successioni Europee.

Successioni Europee-001

Lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste in tutte le questioni ereditarie con particolare riferimento a problematiche transfrontaliere e Vi affianca con una consulenza competente e completa.

 

Nuovo Certificato Successorio Europeo

Il certificato successorio europeo (abbreviato: CSE) è stato introdotto dal Regolamento EU 650/2012 relativo alla competenza ed alla legge applicabile al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni. Ivi è regolato dagli Artt. 62 e ss.

Il CSE consentirà di far valere la qualità di erede (o di amministratore testamentario) in tutta l’Unione europea. Ciò costituisce un indubbio vantaggio ed un passo avanti nella certezza del diritto
– sia per i futuri eredi che avranno un documento, emesso dalle competenti autorità nazionali, certificante la propria qualità senza che siano necessari ulteriori documenti e valido anche all’estero
– sia per gli esecutori testamentari che sulla base di tale documento potranno esercitare le proprie funzioni senza ulteriori adempimenti anche all’estero,
– ma anche per i creditori transfrontalieri che, grazie al CSE potranno facilmente individuare chi sia un legittimo erede e per quale quota, potendo richiedere all’autorità emittente copia del certificato
– e sia anche per i debitori transfrontalieri che, in virtù del certificato, potranno con sicurezza individuare quale sia il soggetto (anche all’estero) effettivamente legittimato a riscuotere un pagamento o a ricevere la consegna di un bene determinato.
La legge europea 2013-bis (30 ottobre 2014, n. 161) individua come autorità unica legittimata al rilascio di tale certificato per l’Italia i singoli notai (competenza esclusiva).
In base a quanto disposto dalle legge europea, in caso di reclamo, la competenza è attribuita al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui risiede il notaio che ha rilasciato il certificato.
Nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato.

Nell’ordinamento italiano non esisteva fino ad ora un’attestazione della qualità ereditaria resa in maniera oggettiva da un’Autorità a ciò preposta, ciò a differenza, per esempio, della Germania che conosce a livello nazionale un istituto analogo al CSE (=europäisches Nachlasszeugnis): l’Erbschein disciplinato dai §§ 2353 e ss. BGB. La figura, infatti, del certificato di eredità previsto per i soli territori del regime tavolare è collegata essenzialmente alla tenuta particolare dei registri immobiliari e alla successione delle iscrizioni (l’intavolazione dell’acquisto a favore dell’erede deve avvenire in base ad un titolo munito di pubblica fede).

In tutti i casi di incertezza sul punto (per esempio: nei casi di accettazione tacita dell’eredità o presunta) si faceva ricorso all’atto di notorietà (o ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dallo stesso interessato) adottando così una soluzione parziale ed insufficiente per risolvere i problemi di corretta individuazione degli eredi.
Ora per effetto del Regolamento europeo un CSE non comporta l’abrogazione di analoghi istituti nazionali, ma gli effetti del certificato si esplicano, oltreché all’estero, anche nello Stato dove è stato emesso. Pertanto un CSE emesso in Italia avrà efficacia – pur se relativo ad una successione transfrontaliera – anche per il nostro ordinamento.

Regolamento UE 650/2012 sulle successioni internazionali

Il regolamento UE 650/2012 troverà applicazione alle successioni a causa di morte che presentino elementi di collegamento con più Stati membri che si aprano dopo il 17 agosto del 2015.

Il legislatore comunitario interviene nell´ambito delle successioni transazionali armonizzando le relative norme sui conflitti di legge e di giurisdizione, al fine di soddisfare l’esigenza del defunto e dei possibili beneficiari della successione di conoscere ex ante l’autorità competente a decidere della successione e la legge ad essa applicabile.

E´ stata prevista la residenza abituale del de cuius al momento della morte come unico criterio per la determinazione sia della giurisdizione sia della legge applicabile. Si tratta di una vera rivoluzione, se si considera che fino all´entrata in vigore del regolamento, la successione di un cittadino italiano residente in uno Stato membro sará regolata dal diritto italiano, in quanto il criterio di collegamento previsto dal nostro diritto internazionale privato (art. 40 L. 218/95) è la cittadinanza del de cuis.

Tuttavia, rimane la facoltà di scegliere in via testamentaria la legge applicabile alla propria successione e sottoporre la stessa alla legge dello Stato di cui il testatore ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

Altra importante novità volta a semplificare le successioni transfrontaliere è l´emissione di un certificato successorio europeo da parte dello Stato competente a decidere della successione in base alla propria legge applicabile alla successione stessa.

Si tratta di un certificato uniforme che attesta la qualità di erede, legatari, degli esecutori testamentari o amministratori d’eredità che abbiano necessità di fare valere le loro qualità ed i loro diritti e/o poteri in un altro Stato membro in cui si trovano i beni ereditari.

Una volta emesso il certificato è efficace in tutti i paese dell´Unione Europea (con l’eccezione di Danimarca, Regno Unito e Irlanda) senza bisogno della legalizzazione o dovere attivare alcun procedura speciale (Per ulteriori approfondimenti cfr. contributo sul certificato successorio europeo).