Il regime patrimoniale delle coppie internazionali

Segnaliamo che di recente sono stati emessi due Regolamenti europei in materia di regime patrimoniale dei coniugi (Reg. CE 2016/1103 relativo alle coppie sposate e il Reg. CE 2016/1104 relativamente alle coppie registrate, rimangono escluse le coppie di fatto). Tali regolamenti sono il punto di arrivo di uno sforzo di cooperazione tra gli stati europei per avvicinare le diversità dei regimi patrimoniali esistenti nei diversi stati. Pur non avendo raggiunto una disciplina comune e uniforme, alcuni (18) Stati dell’Unione sono riusciti a darsi delle norme di conflitto comuni in grado di aiutare e semplificare la gestione dei regimi patrimoniali tra coppie miste. Tra detti stati in cooperazione rafforzata si annoverano anche l’Italia e la Germania.

Sono stati centrati alcuni obiettivi importanti, quali garantire ai coniugi la conoscenza ex ante della legge applicabile al loro regime patrimoniale nonché lasciare a questi la scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali purché questa presenti uno stretto collegamento con gli stessi. Proprio tenendo conto della crescente mobilità delle coppie durante la vita matrimoniale si è ritenuto opportuno dare ai coniugi la possibilità di scegliere la legge applicabile al loro regime patrimoniale bloccandola nel tempo indipendentemente da tali spostamenti e o dal luogo di ubicazione dei beni. Sarà possibile operare tale scelta in qualsiasi momento: prima del matrimonio, all’atto della conclusione del matrimonio o nel corso del matrimonio. In mancanza di scelta da parte dei coniugi opereranno dei criteri di collegamento, previsti dai regolamenti come alternativi e comunque tutti strettamente legati ai coniugi stessi, Come già avevamo visto per il regolamento europeo sulle successioni internazionali (Reg. 650/2012), il criterio principe per ancorare la legge applicabile sarà anche qui quello della residenza. In primis la residenza abituale comune dopo la conclusione del matrimonio, in mancanza di una residenza comune si guarderà alla cittadinanza comune dei coniugi valutata al momento di conclusione del matrimonio o ancora si applicherà la legge dello stato con cui i coniugi hanno il collegamento più stretto, valutato al momento di conclusione del matrimonio e tenendo conto di tutte le circostanze. Nel regolamento 1104 per le unioni registrate si prevede come legge applicabile – qualora non sia stata scelta dalle parti – la legge del luogo di costituzione dell’unione. I presenti regolamenti consentono alle parti, in determinate circostanze, di concludere anche un accordo relativo all’elezione del foro a favore delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della legge applicabile o dell’autorità giurisdizionale dello stato membro di celebrazione del matrimonio. Anche qui, in assenza di elezione del foro, i regolamenti prevedono criteri alternativi per ancorare la giurisdizione, dando ruolo preminente al criterio della residenza abituale dei coniugi (per le unioni registrate si aggiunge la giurisdizione dello stato in cui si è costituita l’unione). Un’importante disposizione comune ad entrambi i regolamenti de qua è quella secondo cui: “se un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro è adita in merito alla successione di un coniuge ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla causa di successione in questione, a condizione che vi sia un accordo tra le parti. La ratio della norma è quella di favorire una buona amministrazione della giustizia e  concentrare la competenza giurisdizionale tra giudice della domanda principale e delle domande correlate. Proprio per questo particolare attenzione va riservata sulla possibilità di operare una scelta di legge e un’elezione di foro tale da controllare anche eventuali possibili distorsioni in cause future.

Lo studio A & R Avvocati Rechtsanwälte Vi affianca nell’operare tale scelta in modo sicuro e secondo le modalità adeguate anche in un’ottica di pianificazione delle Vostre sostanze economiche per il futuro. I due regolamenti entreranno in vigore dal 29.01.2019 negli stati europei che hanno partecipato alla cooperazione rafforzata e riguarderanno solo i procedimenti iniziati in quella data o successivamente. Le norme relative alla legge applicabile si applicheranno ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno scelto la legge applicabile al loro regime patrimoniale dopo la suddetta data.

Privacy: Il regolamento 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016

Il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali che ha l’obiettivo di uniformare e rendere omogena la disciplina sulla privacy in tutta l’Unione Europea, nonché di assicurare un livello elevato di protezione e rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei dati personali all’interno dell’UE.

Il trattamento dei dati personali viene inoltre disciplinato dalla direttiva (UE) 2016/680, che mira a dettare regole per il trattamento dei dati da parte della Autorità nazionali competenti a fini della prevenzione, del contrasto e della repressione dei crimini. Gli Stati membri hanno due anni per adeguare le proprie normative interne. Il regolamento attribuisce alla Commissione europea la possibilità di adottare atti delegati e di esecuzione al fine di rendere operativa la normativa e concede inoltre uno spazio ai legislatori degli Stati membri per introdurre ulteriori disposizioni nazionali ad hoc. Il regolamento introduce diverse novità: il diritto all’oblio e quello alla portabilità dei dati, la nuova figura del Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer), l’obbligo di comunicare le violazioni e gli attacchi informatici subiti nonché ulteriori obblighi organizzativi, documentali e tecnici. Il Garante della privacy ha già provveduto a pubblicare sul suo sito web una guida che illustra le più significative innovazioni introdotte dalla normativa europea.

Lo Studio legale A&R Avvocati Rechtsanwälte, con sedi a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste nell’adeguamento delle misure per il trattamento dei dati personali nel rispetto degli obblighi dettati dalla recente normativa.

I nuovi strumenti di finanziamento delle imprese previsti dal Governo italiano

Con il DL. Num. 59/2016 ora convertito in legge (L.119/2016) – come abbiamo avuto modo in altro blog di informare (vedi Nuovi strumenti per la gestione dei crediti in sofferenza) – si introducono nel diritto italiano due nuovi contratti di garanzia a favore delle imprese: il pegno mobiliare non possessorio e il patto marciano. Scopo di tale intervento legislativo è concedere ulteriori canali di finanziamento alle imprese senza bloccare la loro operatività. Questi nuovi strumenti di garanzia creati dal legislatore italiano offrono nuove possibilità di tutela delle proprie pretese anche ai creditori stranieri nei confronti dei propri partner commerciali italiani.

Vediamo quindi di focalizzare nel concreto i caratteri del primo di questi istituti:

Il pegno mobiliare non possessorio.

Tale pegno ha carattere speciale rispetto al pegno disciplinato nel codice civile italiano perché potrà essere costituito unicamente da parte d’imprenditori, iscritti nel registro delle imprese (limite soggettivo) e solo su alcuni tipi di beni, quelli “inerenti all’esercizio dell’attività di impresa” (limite oggettivo), quindi non su beni personali dell’imprenditore o relativi ad una impresa diversa da quella nei cui confronti si vanti il credito. Caratteristica peculiare di questo nuovo istituto è la mancanza di spossessamento del bene. A differenza di quanto contraddistingue il pegno ordinario per cui il creditore è garantito proprio dal fatto di avere il possesso del bene mobile, in tale nuovo istituto il creditore è garantito dal meccanismo della pubblicità legale del pegno non possessorio. Infatti nel caso in cui si voglia costituire un tale pegno occorrono non solo dei requisiti formali stringenti (quali il contratto scritto tra le parti previsto a pena di nullità e l’indicazione specifica dei soggetti coinvolti, dei beni dati in garanzia, del credito garantito e dell’importo massimo garantito), ma occorre l’iscrizione di tale pegno in un registro telematico tenuto presso l’Agenzia delle Entrate e denominato “Registro dei pegni non possessori”. È solo con tale iscrizione che viene ad esistenza il pegno non possessorio (efficacia costitutiva della pubblicità legale) e se ne determina il grado e l’opponibilità ai terzi. In altri termini anche se sono possibili più pegni non possessori sullo stesso bene, deve essere presa come riferimento, quanto meno ai fini dell’opponibilità, la data della prima iscrizione. Ciò vale anche in caso di sentenza dichiarativa di fallimento del debitore, per cui il creditore garantito da pegno non possessorio iscritto in data anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento non solo potrà essere opposto al fallimento stesso, ma gode all’interno della procedura di una posizione particolarmente privilegiata. Tale creditore, infatti, avrà la possibilità di liquidare in via stragiudiziale autonoma (nonostante la pendenza della procedura fallimentare) con il solo limite di aver insinuato precedentemente il proprio credito nel passivo fallimentare e di essere stato ammesso al passivo con prelazione.

Rimane tuttavia un’attività di monitoraggio del curatore sulle attività di liquidazione del bene garantito da pegno non possessorio nonché la possibilità che anche tale garanzia possa essere colpita da azioni revocatorie ai sensi degli artt. 66 e 67 della legge fallimentare.

La garanzia del pegno non possessorio presenta, poi, tutta una serie di vantaggi che la rendono attraente per il creditore che se ne intenda avvalere, in particolare, la cd. rotatività  dei beni oggetto della garanzia non possessoria, dei quali anche in presenza del vincolo di garanzia si potrà disporre. Quindi in via generale e tranne nel caso in cui le parti contrattualmente lo escludano, il pegno non possessorio si potrà trasferire anche al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo o se trasformato in altro prodotto, sul risultato di tale trasformazione. Il bene oggetto di pegno non possessorio potrà anche essere locato, con il vantaggio dell’imputazione dei canoni di affitto al soddisfacimento del credito garantito. In ogni caso attenzione è dovuta perché l’iscrizione di pegno non possessorio ha durata di soli 10 anni (seppure rinnovabile) e le modalitá di registrazione allo stato attuale non sono ancora state precipuamente disciplinate. Quindi uno strumento di garanzia del credito interessante sotto diversi profili tutte le volte in cui sussista un interesse della prosecuzione dell’attività economica del proprio partner commerciale.

Lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte Vi assiste nella valutazione di possibilità e opportunità di costituzione di garanzie a tutela dei Vostri crediti anche alla luce delle costanti novità normative.

Verso la “libera circolazione” dei certificati pubblici nell’Unione Europea! Addio alle legalizzazioni e alle traduzioni certificate!

Il Parlamento europeo con la risoluzione legislativa del 9 giugno 2016 si è espresso positivamente su un regolamento che promuova la libera circolazione dei cittadini attraverso la semplificazione dei requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici all’interno dell’Unione europea.

Finalmente verranno meno la formalità amministrative quali la legalizzazione o l’apposizione dell’Apostille, sinora necessarie per il riconoscimento in un altro Stato membro di documenti pubblici, come ad esempio i certificati di stato civile – certificati di matrimonio, di paternità – nonché di alcuni documenti che i cittadini devono spesso presentare quando si trasferiscono all’estero, come i certificati di residenza, nazionalità o l’assenza di carichi penali. Altra importante novità sarà l’introduzione di nuovi moduli UE multilingue che eviteranno la necessità di ricorrere a traduzioni certificate e legalizzate dei documenti. Al fine di rendere edotti i cittadini di tali importanti novità, la Commissione e gli Stati membri si impegneranno ad informare i cittadini delle nuove previsioni attraverso i propri siti web ed il Portale E-Justice. A seguito della Sua pubblicazione, il regolamento entrerà in vigore in modo graduale nei prossimi anni per trovare completa applicazione solo nel 2019.

Lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste in tutte le questioni transfrontaliere permettendoVi  di prevenire rischi legali ed massimizzare al meglio le Vostre risorse.

Anche sentenze contumaciali sono suscettibili di certificazione come titoli esecutivi europei e pertanto eseguibili direttamente nei paesi EU

La Corte di giustizia europea si è pronunciata di recente su una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Bologna per chiarire in modo inequivocabile che una sentenza contumaciale può essere certificata come titolo esecutivo europeo ai sensi del Regolamento CE 85/2004 e come tale direttamente eseguita all’estero perché rientrante nelle ipotesi di “crediti non contestati” come qualificati all’interno del regolamento europeo. Ciò avviene anche qualora il diritto nazionale della pronuncia – come nel caso di specie il diritto italiano – non attribuisca alla condanna contumaciale valenza di non contestazione del credito.

La pregiudiziale era stata sollevata dal Tribunale di Bologna il quale, richiesto di rilasciare la certificazione di titolo esecutivo europeo su una sentenza di condanna resa in contumacia della controparte, si chiedeva se l’assenza dal processo della parte creditrice dovesse essere valutata alla stregua del diritto italiano (quindi denegando la valenza di mancata contestazione) o secondo il diritto europeo che la qualifica come situazione di non contestazione (semprechè siano state osservate tutte le garanzie sufficienti del rispetto del diritto di difesa – vedi anche “Nuovo Regolamento Europeo sulla competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni“). Nella sentenza C-511/14 – 16 giugno 2016 – Pebros Servizi srl c. Aston Martin –sulla corretta interpretazione del Reg. CE 805/2004 sul Titolo Esecutivo UE per crediti non contestati la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito, nella sua funzione di ente deputato all’applicazione uniforme del diritto europeo e garante del principio di eguaglianza tra gli Stati membri, che i “crediti non contestati” devono essere determinati in modo autonomo, sulla base di questo solo regolamento. Nello specifico ha ribadito – come da sua giurisprudenza costante – che tutte le volte in cui “i termini di una disposizione del diritto dell’Unione non contengano alcun espresso richiamo al diritto degli stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata, devono essere oggetto nell’intera Unione Europea di un’interpretazione autonoma ed uniforme da effettuarsi secondo il contesto della disposizione e delle finalità perseguite dalla normativa in questione”. Il regolamento CE rinvia sì alle norme procedurali nazionali, ma solo in relazione alle modalità procedurali ed ai termini di cui può servirsi la parte debitrice per opporsi efficacemente al credito. Qualora queste modalità non siano state seguite o i termini siano inutilmente decorsi e purché siano osservate le garanzie minime del diritto alla difesa, la mancata partecipazione al giudizio di parte creditrice è da valutarsi come non contestazione. Nella pronuncia in oggetto, inoltre, appare rilevante anche un chiarimento interpretativo della Corte di giustizia europea sull’attività stessa di certificazione di una sentenza come titolo esecutivo compiuta dai Tribunali richiesti. Tale attività non è da considerarsi come “un procedimento puramente amministrativo o di volontaria giurisdizione” – così in obiezione il Governo italiano, bensì come un “esame giurisdizionale delle condizioni previste dal regolamento CE 805/2004 al fine di valutare se siano state osservate le norme minime volte a garantire il rispetto dei diritti di difesa del debitore”. Quindi è auspicabile che i giudici risultino sensibilizzati da tale pronuncia della Corte europea e valutino la richiesta di certificazione di titoli quali TEE come un’attività di seria certificazione delle decisioni giudiziarie che si vogliano far valere esecutivamente all’estero, garantendo il controllo della regolarità del procedimento giudiziario che ha condotto alla sentenza tramite verifica di tutti gli elementi elencati nell’Allegato I al regolamento CE idoneo per tale certificazione.

Lo studio A & R Avvocati Rechtsanwälte Vi supporta sia nella fase di richiesta presso i tribunali italiani di apposita certificazione di titolo esecutivo europeo per sentenze ottenute nei confronti di soggetti residenti in uno degli stati membri (in particolare in Germania) sia anche per la parallela attività di verifica di tali certificazioni ottenute in Germania nei Vostri confronti.

Anche in Germania arriva la posta elettronica certificata

Dal 29 settembre 2016 sarà attiva la beA – besonderes elektronisches Anwaltspostfach. La beA permetterà in modo piuttosto facile la partecipazione degli avvocati allo scambio di comunicazioni e documenti in modo telematico con le Autorità giudiziali, amministrative, altri professionisti e colleghi. 

Per la prima registrazione alla casella di posta elettronica certificata, gli avvocati necessitano di una carta beA che deve essere richiesta al Consiglio nazionale del notariato. Tale carta potrà essere attivata con diverse funzionalità: solo per la posta elettronica certificata o anche per l’ulteriore funzione di firma digitale di atti e documenti.

Fondamenti giuridici

Nel 2013 il legislatore ha emanato una legge per la promozione e lo sviluppo della comunicazione telematica (ERV-Gesetz). Tale legge modifica diverse norme procedurali (codice di procedura civile, norme procedurali in materia di diritto del lavoro, diritto di famiglia, diritto amministrativo). Finalità principale è l’introduzione graduale della comunicazione elettronica per tutte le giurisdizioni. Tali disposizioni entrano in vigore dal 1 gennaio 2018. Tuttavia ai sensi del § 31a comma 1 periodo 1 del codice deontologico forense (BRAO), il Consiglio nazionale forense (BRAK) è obbligato a mettere a disposizione di tutti gli avvocati una casella di posta elettronica certificata. Il Consiglio nazionale forense ha spostato il termine di attivazione dal 1 gennaio 2016 al prossimo 29 settembre. In tale data le caselle dovranno essere disponibili per l’attivazione, ciò a prescindere dall’introduzione di un esplicito obbligo professionale di utilizzo della beA al momento ancora in discussione. E` previsto un periodo transitorio sino al 31 dicembre 2017 durante il quale le notifiche ed il ricevimento di messaggi potrà avere effetto solamente con il consenso del titolare della casella di posta elettronica. La disponibilità all’utilizzo della beA può essere portata a conoscenza con diverse modalità ad es. con un’indicazione sulla carta intestata o sulla pagina internet o attraverso l’uso attivo della beA da parte dell’avvocato.

Casella di posta per legali interni (Syndikusrechtsanwälte)

Il codice deontologico forense obbliga il consiglio nazionale forense a mettere a disposizione caselle di posta elettronica certificata per i legali interni. Il nuovo § 46c codice deontologico forense prevede che un legale interno che collabori presso diversi datori di lavoro possa attivare diverse caselle di posta elettronica. Tale disposizione entrerà in vigore dal 1 ottobre 2016 ma il Consiglio nazionale forense ha già reso noto che l’attivazione avverrà successivamente in quanto sono ancora necessari adeguati accorgimenti tecnici.

Nessuna previsione di casella di posta elettronica per gli studi associati e società tra avvocati

Il legislatore ha previsto la beA solo per le persone fisiche e non per le persone giuridiche. La mancanza al momento di un registro dal quale risulta in modo vincolante l’appartenenza di un avvocato ad uno studio legale, impone infatti accanto ad eventuali modifiche legislative anche ulteriori adattamenti tecnici. Inoltre va precisato che la beA riguarda, almeno per il momento, solo gli operatori del diritto e non è prevista (a differenza della PEC italiana) una forma analoga per imprese e professionisti. Una notifica comparabile alla PEC, quindi, tuttavia attualmente non sarà ancora possibile.

Lo studio A & R Avvocati Rechtsanwälte Vi informa sui futuri sviluppi relativi alla beA e resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Competenze speciali previste dalla normativa europea

Segnaliamo una nuova sentenza della Corte di giustizia europea in tema di giurisdizione: C-12/15 – 16 giugno 2016 – Universal Music c. Michael Tetreault + altri – Articolo 5, punti 3, Reg. CE 44/2001 allo scopo di precisare alle società ed imprese che non sempre i tentativi di ancorare la giurisdizione alla propria sede sociale sono possibili o premino, ma spesso risultano forieri di ulteriori costi e di un prolungamento negli anni dei giudizi.

La Corte di giustizia europea si è pronunciata su richiesta della Corte Suprema dei Paesi Bassi in una causa promossa da una società con sede in Olanda, l’Universal Music International Holding BV contro tre avvocati, con sede in diversi stati, per un errore dovuto a negligenza compiuto da uno di essi nella Repubblica Ceca nella redazione di uno dei contratti atti a determinare l’acquisizione della casa discografica. Tale vendita doveva avvenire in due momenti (immediatamente si trasferiva il 70% delle azioni della società ed il 30% in un momento successivo). A seguito dell’errore commesso dagli avvocati cechi, che non trascrivevano correttamente le indicazioni dell’ufficio legale della holding, si produceva l’effetto che questa dovesse pagare un prezzo nettamente superiore a quello originariamente previsto (il prezzo era stato parametrato sulle azioni ed era 5 volte superiore a quello pattuito). Le parti deferivano la causa ad un collegio arbitrale ceco, come previsto nel contratto, ed arrivavano ad un lodo arbitrale. Nell’esecuzione dello stesso la Universal Music pagava l’importo transatto mediante versamento da un conto bancario tenuto nei Paesi Bassi di cui essa era titolare. Questa, quindi, ritenendo che il danno ad essa cagionato fosse dato dalla differenza tra quanto effettivamente pagato a titolo di transazione e quanto originariamente pattuito dalle parti (oltre le spese arbitrali) riteneva di aver subito il danno patrimoniale presso la propria sede, per essere stato effettuato il versamento della somma transatta da un conto olandese e da una società olandese. Quindi agiva contro gli avvocati coinvolti, seppure di residenze diverse, presso la corte olandese della propria sede. I giudici olandesi aditi rigettavano l’azione sollevando il loro difetto di giurisdizione e pertanto si arrivava alla Corte Suprema olandese che chiedeva l’intervento ermeneutico della Corte di giustizia europea. Questa ha colto l’occasione per ribadire la centralità del principio del foro generale del convenuto e quindi il carattere alternativo e speciale dei fori indicati all’Art. 5 del Reg. 44/2001. Conseguenza ne è che” poiché la competenza dei giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto è regola di competenza speciale, questa deve essere interpretata in maniera autonoma e restrittiva, il che non consente un’interpretazione che ecceda le ipotesi previste in modo esplicito dal Regolamento”. La scelta operata dal legislatore europeo di ancorare la giurisdizione in tema di illecito civile al luogo in cui si è verificato l’evento dannoso non è casuale ma risponde all’esigenza di economia processuale di facilitare l’assunzione delle prove e mantenere la vicinanza al luogo della controversia, quindi ancora una volta sono questi i criteri guida per la determinazione della corretta competenza. La Corte Europea ha ritenuto in questo caso che il “luogo in cui l’evento dannoso è sorto” sia sia quello in cui ha avuto luogo il fatto generatore del danno (la negligente redazione del contratto di vendita avvenuto nella Repubblica Ceca) sia il luogo di realizzazione del danno (il procedimento arbitrale ed il corrispondente lodo che cristallizzavano l’obbligo di pagamento avvenivano nella Repubblica Ceca) pertanto il maggiore collegamento con la controversia era quello con la Repubblica Ceca e non con l’Olanda. La sola circostanza del bonifico bancario avvenuto da conto olandese non è di per sé in grado di fondare la giurisdizione olandese e non corrisponde ai principi enunciati di prossimità alla controversia. Pertanto nuovamente si attira l’attenzione dei nostri Clienti sulle problematiche del forum shopping e sulle conseguenze che ne possano derivare se non si valutano attentamente a priori i pro e i contra al momento della promozione di una causa.

Lo Studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte Vi assiste nella valutazione a monte su quali siano i giudici competenti a livello internazionale a dirimere controversie con i Vostri Partner commerciali stranieri e Vi guida già nella costituzione dei rapporti contrattuali alla individuazione delle corrette clausole ad hoc che possano al meglio tutelarVi.

 

Precisazioni della Corte di Giustizia Europea sulla clausola di attributiva di competenza prevista in condizioni generali di contratto

Segnaliamo una nuova sentenza della Corte di giustizia europea (Sentenza: C-366/13 – 20 aprile 2016 – Profit Investment Sim spa c. Stefano Ossi + altri – Regolamento CE n. 44/2001) in un tema particolarmente delicato e di fondamentale importanza nei rapporti giuridici transfrontalieri: la clausola di deroga della competenza. Questa viene spesso prevista nelle condizioni generali di contratto di un contraente (solitamente quello più forte) al fine di predeterminare il giudice deputato a risolvere eventuali controversie (vedi anche – “Competenze speciali previste dalla normativa europea“). Prevedere una simile clausola nelle condizioni generali di per sé non è sufficiente a rendere la stessa vincolante, in particolare in caso di mutamenti di circostanze ed in assenza di ulteriori comportamenti della parte che intende prevederla.

La Corte di giustizia europea si è pronunciata nella seguente causa: una società di intermediazione mobiliare italiana agiva contro una banca d’affari tedesca che aveva lanciato sul mercato un programma di emissione di titoli obbligazionari indicizzati ad alto rischio. Nel prospetto di emissione dei titoli si prevedeva una clausola di deroga della competenza che indicava come giudice competente a dirimere le controversie, in via esclusiva, quello inglese. La società italiana aveva sottoscritto il prestito (cd. “mercato primario”) attraverso una società di intermediazione finanziaria inglese che a sua volta cedeva i titoli sul mercato secondario. A causa del mancato pagamento della quota degli interessi maturati, la società italiana era messa in liquidazione e avviava un’azione dinanzi al giudice italiano. La banca d’affari tedesca contestava la giurisdizione dei tribunali italiani perché nella clausola attributiva di competenza contenuta nel prospetto erano indicati i tribunali inglesi. Veniva pertanto effettuato regolamento di giurisdizione presso la Cassazione italiana che, a sua volta si rivolgeva ai giudici europei per la soluzione interpretativa e dirimente di diversi quesiti tra cui quello relativo alla validità di una clausola attributiva di competenza (ex Art. 23 Reg. CE 44/2001) prevista in un „prospetto“ predisposto unilateralmente da una parte sotto il profilo del requisito della forma scritta richiesta dal Regolamento comunitario ed in particolare della validità e vincolatività di tale clausola in caso di circolazione transfrontaliera. In altri termini, può una simile clausola (prevista originariamente nel contratto tra emittente di un titolo e sottoscrittore dello stesso = mercato primario) essere opposta ad un terzo (che ha acquistato detto titolo da tale sottoscrittore = mercato secondario)?

La Corte Ue ha ribadito l’ordine di priorità tra le disposizioni sulla giurisdizione e competenza, sottolineando il carattere centrale del principio di competenza del giudice del domicilio del convenuto. Scopo di tale previsione regolamentare è proprio quello di garantire un alto grado di prevedibilità del giudice atto a dirimere le controversie tra gli operatori del mercato. A completamento di tale normativa sul foro generale sono previsti i cd. “fori alternativi speciali” basati sullo stretto collegamento tra controversia e giudice dirimente (es: in caso di vendita, il giudice del luogo di consegna dei beni venduti; in caso di prestazione di servizi, il giudice del luogo di esecuzione della prestazione). In via eccezionale va inquadrata la norma che prevede nel Regolamento EU la proroga di tale competenza basata sulla volontà delle parti in tal senso. La Corte EU – ribadendo sua giurisprudenza precedente – tende a precisare che tale proroga è valida se corrisponde al consenso effettivo degli interessati e se è stata pertanto richiamata espressamente tra le parti nella stipulazione del contratto ad hoc. Tale valutazione spetta al giudice nazionale adito. Nel caso concreto il giudice dovrà valutare se la clausola di proroga del foro, contenuta nel prospetto redatto dall’emittente del titolo, sia poi ripresa negli altri documenti contrattuali; se ciò non avviene la proroga di competenza non può produrre effetti. Incomberà inoltre sempre al giudice del rinvio la valutazione della validità della clausola anche in caso di trasferimento del rapporto giuridico: pertanto secondo la Corte EU, per poter dare validità ad una simile clausola e riconoscere la giurisdizione esclusiva al giudice ivi designato, occorre prima di tutto verificare che tale clausola sia valida nel rapporto primario tra le parti originarie, e poi verificare che il soggetto che sia subentrato nei rapporti giuridici (cd. mercato secondario) sia subentrata in tutti i diritti e obblighi discendenti in base al diritto nazionale applicabile ed abbia avuto la possibilità effettiva di conoscere tale clausola. In altri termini va valutata di volta in volta l’accessibilità del documento originario: se la società che ha sottoscritto i titoli sul mercato secondario conosceva il prospetto e, quindi, la clausola era facilmente accessibile, l’attribuzione di competenza iniziale conserva valore. L’effettiva conoscibilità della clausola viene valutata dalla Corte di giustizia europea tenendo conto anche degli usi commerciali nel settore.

Ancora una volta si evidenzia la difficoltà per gli operatori del mercato di valutare la portata delle proprie condizioni generali di contratto in particolare nei rapporti internazionali, lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte Vi assiste nella stipulazione di appropriate condizioni generali per il mercato estero e Vi guida nella indicazione dei criteri rilevanti per dare vincolatività alle stesse nei singoli rapporti commerciali.

Ulteriori passi avanti nella coordinazione dei registri delle imprese a livello europeo, tuttavia rimangono profili di critica

Le imprese si espandono sempre di più oltre i propri confini nazionali ed in particolare si muovono sempre di più all’interno del mercato unico europeo, in quanto questo fornisce una serie di agevolazioni ed opportunità che facilitano i traffici commerciali. Spesso si verifica l’esigenza di una fusione transfrontaliera o di una costituzione di una sede secondaria all’estero, da qui sorge una richiesta sempre crescente di accedere facilmente e a costi contenuti ad informazioni su altre società con sedi in stati membri diversi.

Allo stato attuale le imprese degli stati dell’Unione Europea possono avvalersi dell’EBR (=European Business Register), una rete di registri delle imprese dei singoli stati attraverso la quale possono essere reperite importanti ed ufficiali informazioni sulle imprese di partner commerciali siti in altri stati EU che si basano sulle fonti di informazioni messe a disposizione dai singoli stati con i propri registri nazionali tenuti secondo le norme vigenti rispettivamente in ciascuno Stato. Tale servizio garantisce agli operatori economici un facile e rapido accesso ad informazioni di rilievo economico e giuridico in grado di poter aiutare nelle eventuali scelte della vita commerciale quotidiana, quali l’affidabilità di fornitori e clienti, la recuperabilità di un credito sospeso, l’esistenza di procedure di insolvenza di eventuali debitori e cosi di seguito. Ora sebbene tale rete costituisca già un importante successo negli strumenti di coordinazione tra i paesi EU in quanto in grado di collegare e rendere accessibili i dati di ca. 20 milioni di imprese comunitarie, gli stati europei  intendono migliorare ed approfondire tale servizio in funzione della sempre maggiore intensificazione dei traffici commerciali transfrontalieri. Pertanto a seguito della direttiva 2012/17/EU gli Stati europei ambiscono alla costituzione di un sistema di interconnessione tra i registri delle imprese europei più profondo, denominato BRIS (=Business Registers Interconnection System) che renderà possibile la interazione e la comunicazione elettronica tra tutti i registri delle imprese della Unione europea, che potranno in tal modo scambiarsi informazioni sulle sedi estere, succursali e sulle fusioni transfrontaliere di società. Tale sistema di interconnessione tra i Registri delle imprese dovrebbe entrare in vigore entro l’08.06.2017 e si avvale di una “piattaforma centrale europea” cui dovrebbero interfacciarsi i singoli registri nazionali. Tale piattaforma dovrebbe essere in grado di trasmettere le informazioni provenienti da ciascuno dei registri degli stati membri agli altri registri degli stati membri richiedenti, secondo un formato standard e partendo da un dato comune identificativo delle imprese. Novità importante è quindi la previsione di tale identificativo unico (=EUID) che consenta di accertare in modo sicuro le società e le sedi secondarie in altri stati membri permettendo l’individuazione immediata dello Stato membro di provenienza, del registro nazionale di provenienza e del numero di iscrizione ivi tenuto. Tale identificativo, tuttavia, ha solo valenza interna nella comunicazione tra i registri e non dovrebbe essere utilizzato nella corrispondenza e negli ordinativi delle società.

Se è vero quindi che i giudici tedeschi deputati alla tenuta dei registri valutano favorevolmente tale interconnessione perché in grado di aiutare nella risoluzione di problemi pratici relativi alla gestione di informazioni su società straniere qualora si tratti di aprire – per esempio –  una succursale in Germania, tuttavia da più parti si sottolineano problemi non indifferenti quali la disponibilità di tali dati informativi unicamente nella lingua di origine. Anche qualora si prevedesse un sistema di traduzione automatica ma non garantita fornita dal portale, non si risolverebbe il problema in quanto tale sistema non sarebbe in grado di garantire i dati ottenuti, che attraverso tale traduzione inevitabilmente perderebbero il loro connotato di ufficialità. Critiche sono state sollevate anche, dai notai tedeschi in relazione alla difficoltà di individuare dati comuni nei diversi registri dei singoli stati. In altri termini il notaio tedesco che sia richiesto di emissione di un certificato di rappresentanza di una società sulla base di un estratto di un registro straniero non sempre avrà vita facile nell’individuazione del corretto soggetto individuato come rappresentante legale della società straniera, in quanto tale dato non emerge in maniera inequivocabile in tutti i dati dei registri europei. Quindi tale sistema di interconnessione è un passo avanti nello spazio economico europeo, ma non è ancora un atto di armonizzazione o ancor di più non crea una banca dati centralizzata a livello europeo. L’istituzione di un registro delle imprese europeo unico rimane ancora un obiettivo.

Lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste in tutte le questioni aziendali permettendoVi  di prevenire rischi legali ed massimizzare al meglio le Vostre risorse imprenditoriali.

Il diritto privato tedesco delle costruzioni verrà codificato

Il legislatore tedesco è intervenuto con il progetto di legge Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Bauvertragsrechts und zur Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung del 10.09.2015 con l’intento di dare una disciplina chiara all’interno del codice civile tedesco ad una serie di contratti sorti nella prassi.

Il disegno di legge tipizza tali contratti introducendo la relativa disciplina all’interno del codice civile tedesco (BGB) ai paragrafi §§ 650a bis 650u BGB. L’introduzione di una disciplina codificata del Bauvertrag (il contratto di costruzione) nasce dall’esigenza di eliminare ogni incertezza in un settore economicamente così rilevante e sempre più in espansione come quello delle costruzioni. Il diritto edilizio privato, in mancanza di una disciplina specifica, trova sinora la sua fonte nella giurisprudenza e nella dottrina. Altra importante fonte sono le condizioni generali per l’esecuzione di prestazioni edilizie (VOB/B – Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen) formulate dalla DAV (Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen). Tali condizioni di contratto sono un importante riferimento per la redazione di un Bauvertrag, tanto che hanno rappresento un modello importante cui riferirsi per la redazione della nuova disciplina. La materia del diritto tedesco delle costruzioni è divenuta nel tempo molto (troppo) complessa, creando una certa insicurezza nell’operatore del diritto.  La riforma si pone come obiettivo proprio quello di assicurare certezza in questo settore del diritto.  Il progetto di legge prevede la tipizzazione del contratto edilizio (Bauvertrag), il contratto edilizio con il consumatore (Verbraucherbauvertrag), il contratto con architetti o ingegneri (Architekten- oder Ingenieurvertrag) nonché il contratto con l’ente costruttore (Bauträgervertrag). Con tutta probabilità entro la fine dell’anno la legge potrà essere emanata. Dal 2017 ci possiamo attendere l’entrata in vigore della nuova disciplina.

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