Trasferimento della sede legale all’estero: quale giudice è competente per la dichiarazione di fallimento?

Con la sentenza nr. 7470 del 23 marzo 2017 la prima sezione della Corte di Cassazione conferma un principio già affermato dalla Corte di giustizia europea ovvero che per determinare la competenza del giudice ad aprire il fallimento si deve analizzare in quale luogo si trovi effettivamente il COMI (Center of main interest) essendo il luogo della sede statutaria, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento CE n. 1346/2000, solo presuntivamente e salvo prova contraria il centro degli interessi principali della società.

Nel caso di specie la società, con sede legale nel circondario di competenza del Tribunale fallimentare di Napoli, dopo il manifestarsi della crisi di impresa ed al fine di frodare i creditori, trasferisce la sua sede legale a Londra. La società dichiarata fallita impugna la sentenza del Tribunale di Napoli affermando il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la conseguente nullità della sentenza impugnata motivando che fino a prova contraria il centro degli interessi principali del debitore coincide con la sede statutaria che al momento dell’apertura del fallimento si trovava a Londra.

La Corte di appello respinge il reclamo confermando la giurisdizione del giudice italiano posto che la s.r.l. fallita aveva deliberato il trasferimento della sede all’estero quando il suo stato d’insolvenza era del tutto palese, non aveva dedotto o dimostrato le ragioni di natura imprenditoriale sottese alla modifica né era stato dimostrato lo svolgimento di un’effettiva attività produttiva a Londra. Il trasferimento ha avuto pertanto natura fraudolenta e fittizia.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la società.

La Cassazione respinge il ricorso motivando come segue:

La Corte di giustizia (20 ottobre 2011, procedimento C – 396/09, Interedil; p.p. 56 e 57) ha precisato che “nel caso (…) di un trasferimento della sede statutaria prima della proposizione di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza, è pertanto presso la nuova sede statutaria che, in conformità all’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento, si presume si trovi il centro degli interessi principali del debitore. Sono, di conseguenza, i giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova la nuova sede che, in linea di principio, divengono competenti ad aprire una procedura di insolvenza principale, a meno che la presunzione introdotta dall’art. 3, n. 1, del regolamento non sia superata dalla prova che il centro degli interessi principali non ha seguito il cambiamento di sede statutaria“.

D’altra parte la Corte di Giustizia aveva già con la nota sentenza  Eurofood affermato che: “per determinare il centro degli interessi principali di una società debitrice, la presunzione semplice prevista dal legislatore comunitario a favore della sede statutaria di tale società può essere superata soltanto se elementi obiettivi e verificabili da parte di terzi consentono di determinare l’esistenza di una situazione reale diversa da quella che si ritiene corrispondere alla collocazione nella detta sede statutaria”

Le sezioni Unite della Cassazione (S.U. 11398 del 2009) hanno sulla base dei principi indicati dalla Corte Europea affermato che: “un indicatore della non coincidenza della sede legale con quella effettiva può cogliersi quando il trasferimento all’estero della sede legale dopo il manifestarsi della crisi d’impresa, non è sostenuto dalla prosecuzione della medesima attività d’impresa svolta in Italia, né sia stato spostato presso di essa il centro dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa, bensì determini una discontinuità, o dovuta all’inesistenza di qualsiasi attività o all’impostazione di un’attività (fittizia o reale) non riconducibile a quella preesistente” (S.U. 11398 del 2009)  ed inoltre che “è necessario valutare rigorosamente se al trasferimento di sede sia seguito concretamente il trasferimento effettivo dell’attività imprenditoriale, così da non risolversi in un atto meramente formale” (S.U. 3059 del 2016).

La Cassazione dunque rileva che la Corte di Appello ha svolto l’accertamento richiesto in sede di verifica della giurisdizione italiana valutando i seguenti indicatori: la reperibilità della società; l’iscrizione nel registro delle imprese inglese; la nomina dell’amministratore; lo svolgimento di un’attività d’impresa rilevandone il carattere meramente “formale” e non rappresentante della effettiva realtà dell’impresa, sottolineando che l’iscrizione nel registro delle imprese era sub judice; che gli amministratori esteri che si erano avvicendati erano comuni ad un numero molto elevato di altre società, ubicate nella stessa sede legale, che questi peculiari elementi fattuali ponevano in rilievo l’esclusivo carattere fittizio delle nomine in questione; che l’attività d’impresa svolta era in netta discontinuità sia rispetto alla qualità ed all’oggetto di quella preesistente, sia rispetto all’entità del giro d’affari.

Nel respingere il ricorso, la Suprema Corte afferma il principio della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano per la dichiarazione di fallimento della società, laddove risulti che il trasferimento della sede legale sia stata meramente fittizio e avvenuto quando lo stato di insolvenza era già palese, con superamento della presunzione relativa alla coincidenza della sede legale con quella reale.

Opponibilità della data certa del documento informatico nel giudizio di opposizione allo stato passivo: l’onere della prova spetta al curatore

Il tribunale di Rovigo respinge l’opposizione allo stato passivo del fallimento, ritenendo che il requisito della data certa difettasse in quanto quest’ultima risultava dalla marca temporale apposta in sede di digitalizzazione dalla società certificatrice, ai sensi dell’art. 1 cod. amm. digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), ma la creditrice opponente non aveva dimostrato il rispetto, da parte della suddetta società, delle regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali, validazione temporale del documento informatico, formazione e conservazione del medesimo. La Banca, la cui ammissione del credito è stata esclusa in ragione della suddetta decisione, propone ricorso per Cassazione di cui alla seguente pronuncia.

La Suprema Corte accoglie il ricorso della creditrice (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 12939 del 23.05.17) motivando che, sebbene la data e l’ora del documento informatico siano opponibili ai terzi solo “se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale” (l’art. 20, comma 3, cod. amm. Digitale), è anche vero che l’accreditamento e la conseguente iscrizione della società certificatrice nell’apposito elenco pubblico tenuto dal CNIPA, comporta necessariamente una presunzione di conformità della sua attività a dette regole. Da questo discende il principio affermato dalla Cassazione nella presente pronuncia ovvero che é onere del curatore fallimentare, quale parte che ha interesse a negare la certezza della data del documento informatico nel giudizio di opposizione allo stato passivo, provare ed allegare che la certificazione non sia avvenuta nel rispetto delle regole tecniche in quanto la società certificatrice non le ha rispettate. E tale allegazione in fatto non può essere effettuata per la prima volta nel giudizio di rinvio. La Corte precisa, inoltre, che quanto affermato non si pone in contrasto con il principio della rilevabilità di ufficio del difetto di data certa dei documenti prodotti dal creditore per dare prova del proprio credito insinuato al passivo fallimentare, in quanto nel caso in esame “l’atto attributivo di certezza alla data non difetta: esso esiste, mentre è in discussione la sua veridicità, sulla quale incide la presunzione di cui si è detto sopra”.

Termini per il riesame di un’ingiunzione di pagamento europea (IPE)

Intendiamo segnalare una recente pronuncia della Corte di cassazione italiana (Cass. Civ. Sezioni Unite n. 7075/17) sul procedimento di riesame di una ingiunzione di pagamento europea. Come noto i creditori che intendano recuperare il proprio credito sofferente nei confronti di un partner commerciale straniero, di residenza EU, si possono avvalere – alternativamente e a seconda dei casi – sia degli strumenti nazionali  di recupero del credito (procedimenti monitori nazionali con successivo riconoscimento immediato del titolo) sia degli strumenti comunitari (IPE) ai sensi del Reg. CE n. 1896/2006, con le modifiche di cui al Reg. EU n. 2015/2421 in vigore a partire dal luglio di quest’anno. Quando un debitore riceve un’ingiunzione di pagamento europea ha oltre alla possibilità dell’opposizione ordinaria al provvedimento (Art. 16), anche la possibilità ai sensi dell’Art. 20 del suddetto Regolamento istitutivo di richiederne il riesame in circostanze eccezionali ivi descritte.

Tuttavia, mentre per l’ipotesi dell’opposizione ordinaria il legislatore comunitario ha previsto un termine esplicito di 30gg dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata, per il diverso procedimento di riesame nessun termine specifico viene indicato, ma viene usata unicamente la dizione che il convenuto “agisca tempestivamente”. Ma attenzione l’interpretazione relativa al termine del riesame – osserva correttamente la Corte di Cassazione – deve essere fatta unitariamente e internamente al Regolamento. Per verificare quindi quale termine sia da applicare all’ipotesi del riesame occorre riferirsi in primis all’Art 26 del Regolamento istitutivo che prevede che “tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale”, vale a dire dalla lex fori in cui il procedimento di riesame viene incardinato. Nell’ipotesi trattata dalla Corte di Cassazione italiana quindi, la legge processuale italiana. Il Regolamento con tale norma ha detto un vero e proprio divieto di far ricorso ad altri ceiteri di interpretazione sistematica, estensiva o analogica. “Il principio che il Regolamento esprime è che in tutte le ipotesi in cui una questione inerente il processo non sia trattata specificamente nel regolamento, cioè espressamente regolata da una norma di esso, la disciplina deve ricercarsi nel diritto nazionale”. A fortiori l’Art. 29 del Regolamento affida agli Stati membri la regolazione del procedimento di riesame, quindi la questione dei termini del riesame, essendo evidentemente questione di rito deve essere risolta applicando la normativa processuale italiana. Lo Stato italiano ha comunicato alla Commissione europea che il giudice italiano competente per le questioni di riesame di un’IPE è lo stesso giudice che ha emesso l’ingiunzione, ai sensi dell’Art. 650 cpc, e che anche il relativo procedimento applicabile al riesame sia quello dell’Art. 650 cpc. Quindi è ai termini previsti da tale articolo che occorre guardare per la proposizione tempestiva di un riesame dell’IPE in Italia, vale a dire ai termini previsti dall’ordinamento italiano per l’opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo (richiamo all’Art. 641 cpc) quando non sia iniziata l’esecuzione, ed in quello di cui al terzo comma dell’Art 650 (“fino a 10 gg dal primo atto di esecuzione”) quando l’esecuzione sia già iniziata, qualificandosi tale ultimo termine come il “termine finale” per poter presentare il riesame. Oltre a questo importante chiarimento interpretativo gli Ermellini prendono posizione anche su un’eventuale menomazione del diritto alla difesa per il convenuto in Italia – come paventato dalle tesi difensive della società ricorrente. La Corte, invece, osserva che “l’istituto del riesame è costruito dal legislatore comunitario come un rimedio che ha natura meramente rescindente” e quindi che comporta la nullità dell’IPE “sulla base del solo riconoscimento da parte del giudice dell’esistenza di una situazione che legittimi il riesame”, quindi il contenuto delle difese di chi voglia proporre un riesame è limitato alla sola deduzione della situazione legittimante il riesame ai sensi dell’Art. 20 del Regolamento a differenza invece delle ben più ampie deduzioni difensive cui è tenuto un’opponente ad un decreto ingiuntivo nazionale. A detta della Corte pertanto “Il diritto di difesa non subisce la benchè minima menomazione”.

Ristrutturazione delle imprese e armonizzazione del diritto fallimentare europea: proposta di direttiva della Commissione Europea del 22 novembre 2016

La Commissione ha presentato una nuova proposta di Direttiva (2016/0359) sulla ristrutturazione preventiva delle imprese e sulla concessione di una seconda opportunità agli imprenditori, prevedendo misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione all’interno dell`Unione Europea al fine di agevolare la sopravvivenza delle imprese solide e migliorare il funzionamento del mercato interno.

La direttiva soddisfa le attese degli operatori del settore proponendo un nuovo approccio alle situazioni di crisi aziendale con la promozione di una ristrutturazione preventiva in tempi brevi al fine di sostenere la crescita e tutelare i posti di lavoro. La direttiva sarà uno strumento di fondamentale importanza per le imprese in crisi, consentendo alle stesse di agire tempestivamente nella ristrutturazione al fine di evitare il fallimento e il licenziamento del personale garantendo agli imprenditori una seconda opportunità di fare impresa dopo un fallimento. La commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, Vĕra Jourová, ha dichiarato: “Ogni anno nell’UE falliscono 200 000 imprese; il che si traduce in 1,7 milioni i posti di lavoro persi. Ciò potrebbe spesso essere evitato se avessimo procedure più efficaci in materia di insolvenza e ristrutturazione. È giunto il momento di dare agli imprenditori una seconda opportunità di avviare un’attività attraverso la completa liberazione dai debiti entro un termine massimo di tre anni“. La direttiva si propone dunque di armonizzare il più possibile le procedure di insolvenza, posto che frammentazione legislativa in materia di insolvenza è fonte di incertezza del diritto così rappresentando un limite alla espansione transfrontaliera e riducendo gli investimenti transfrontalieri. L’eccessiva lentezza delle procedure di insolvenza in molti Paesi dell’Unione Europea rappresenta un fattore deterrente per gli investimenti. E´ stato calcolato che in metà dei Paesi dell’Unione le procedure di insolvenza durano dai 2 ai 4 anni.

Attraverso l’uniformazione delle procedure di insolvenza sarà possibile assicurare un migliore funzionamento del Mercato Unico, sia dei beni che dei capitali. In particolare la direttiva si propone di:

  1. ridurre gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri derivanti dalla frammentazione legislativa in materia di ristrutturazione ed insolvenza, e aumentare le opportunità di investimento e di lavoro nel mercato interno;
  2. ridurre il numero di liquidazioni inutili di imprese economicamente sostenibili e aumentare le possibilità di ristrutturazioni transfrontaliere nel mercato interno consentendo agli imprenditori di beneficiare di una seconda opportunità, poiché saranno sgravati interamente dai debiti dopo un periodo massimo di 3 anni;
  3. adottare misure mirate affinché gli Stati membri aumentino l’efficienza delle procedure di insolvenza, ristrutturazione così aumentando le opportunità di ripartire per gli imprenditori onesti. Tali misure verranno conseguite riducendo la lunghezza ed i costi eccessivi delle procedure in molti Stati membri.

La proposta è inoltre un passo positivo verso la stabilità finanziaria dell´UE. Attraverso procedure di ristrutturazione efficienti, le imprese saranno in grado di restituire i prestiti alle banche così diminuendo gli elevati livelli di crediti in sofferenza in alcune parti del settore bancario. Ciò consentirà alle banche di erogare maggiori prestiti ai consumatori e alle imprese. Al fine di realizzare gli obiettivi prefissati, la Commissione propone l’istituzione di quadri legislativi armonizzati nel settore della ristrutturazione, prevedendo:

  • L’accesso degli imprenditori in crisi – in particolare nel settore della piccola e media impresa – a strumenti di allerta per individuare il deterioramento degli affari e assicurare la ristrutturazione il più precocemente possibile;
  • L’introduzione di norme flessibili di ristrutturazione preventiva al fine di semplificare i procedimenti giudiziari lunghi, complessi e costosi, attraverso l’eventuale coinvolgimento dei giudici nazionali per salvaguardare gli interessi delle parti interessate;
  • La possibilità per l’imprenditore in crisi di beneficiare di un periodo limitato di tempo di un massimo di quattro mesi della moratoria al fine di favorire eventuali trattative per una ristrutturazione efficace della sua impresa;
  • L’incapacità per i creditori e per gli azionisti di minoranza dissenzienti di bloccare i piani di ristrutturazione. Allo stesso tempo verranno introdotte delle norme per la tutela degli interessi legittimi di questi soggetti;
  • La protezione di nuovi finanziamenti in modo da aumentare le possibilità di una ristrutturazione efficace;
  • La tutela dei diritti dei lavoratori in conformità con la legislazione vigente dell’UE durante le procedure di ristrutturazione preventiva;
  • L’incentivazione della formazione e specializzazione di curatori fallimentari e di giudici nonché dell’uso delle tecnologie al fine di migliorare l’efficacia e la durata delle procedure di insolvenza e di ristrutturazione.

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La scelta di uno Stato membro dell’Unione europea di imporre dei prezzi uniformi per la vendita di farmaci soggetti a prescrizione è stata dichiarata contraria al diritto europeo

Segnaliamo un’interessante sentenza della Corte di giustizia europea (19.10.2016, C-148/15) che è andata a colpire alcune disposizioni della normativa tedesca relativa alla vendita di medicinali soggetti a prescrizione medica [Arzneimittelgesetz (=legge sui medicinali) e l’Arzneimittelpreisverordnung (=regolamento sui prezzi dei medicinali) ] dichiarandole contrarie al principio di libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione, in quanto ritenute misure equivalenti a quelle restrittive della quantità all’importazione di merci, nella misura in cui impongano prezzi uniformi nella vendita di detti farmaci.

La causa sorgeva a seguito di una convenzione stipulata tra la Deutsche Parkinson Vereinigung eV, organizzazione di mutua assistenza con scopo di miglioramento delle condizioni dei pazienti affetti dal morbo di Parkinson e delle loro famiglie, e una farmacia olandese per corrispondenza. La DPV dava la possibilità ai propri membri di avvalersi di alcuni bonus agevolativi per l’acquisto di medicinali per la terapia del morbo di Parkinson soggetti a prescrizione medica, se acquistati presso tale farmacia straniera. L’associazione tedesca per la lotta contro la concorrenza sleale (= Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV), impugnava tale pratica in quanto lesiva della normativa tedesca che stabilisce la fissazione (da parte del Ministero federale per l’economia e tecnologia tedesca) di prezzi uniformi per le farmacie nella vendita di medicinali soggetti a prescrizione medica, in particolare nella misura in cui tale fissazione dei prezzi riguardasse anche la vendita per corrispondenza –  da parte di farmacie situate all’estero – di medicinali che venissero recapitati ad un consumatore finale in Germania. La questione veniva passata dai giudici tedeschi di seconda istanza alla Corte europea chiedendo in particolare un vaglio di conformità di tale normativa interna con il trattato europeo ed in particolare con il principio di libera circolazione delle merci all’interno dell’EU. La Corte europea si è pronunciata ritenendo che l’imposizione di prezzi uniformi per la vendita di farmaci stabilita dalla legge tedesca è in violazione del fondamentale principio di libera circolazione delle merci in quanto integra gli estremi di una pratica con effetto equivalente a quello di restrizioni quantitative alle importazioni di merci tra gli Stati membri. In altri termini, il ragionamento seguito dalla Corte è stato quello di vedere danneggiate dalla normativa tedesca, nel caso concreto una farmacia olandese, ma in generale ogni farmacia di un paese dell’Unione diverso dalla Germania che voglia vendere online prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione medica per utenti tedeschi. Infatti essa sostiene che “dal momento che la vendita per corrispondenza costituisce un mezzo più importante – se non addirittura l’unico mezzo (…) per le farmacie stabilite in un altro stato membro rispetto alle farmacie stabilite in Germania per accedere direttamente a tale mercato, la normativa nazionale (ndr: tedesca) non incide in pari misura sulla vendita dei medicinali nazionali e su quella dei medicinali provenienti da altri Stati membri”. Alla luce di tali considerazioni ”l’imposizione di prezzi di vendita uniformi, prevista dalla normativa tedesca colpisce maggiormente le farmacie stabilite in uno stato membro diverso dalla Germania rispetto a quelle che hanno la propria sede nel territorio tedesco, e ciò potrebbe ostacolare maggiormente l’accesso al mercato dei prodotti provenienti da altri Stati membri rispetto a quello dei prodotti nazionali”. Quindi tale normativa viene considerata come una misura “equivalente” ad una restrizione quantitativa all’importazione. La Corte europea contesta inoltre anche le argomentazioni del governo tedesco che identificavano la ratio del sistema di uniformità dei prezzi nell’obiettivo della tutela della salute e della vita delle persone e nell’esigenza di tutelare l’eventuale sparizione delle farmacie tradizionali nelle zone rurali, sia perché dalle tesi difensive esposte “non si riscontravano elementi atti a dimostrare in che modo il fatto di imporre prezzi uniformi per siffatti medicinali consenta di garantire una migliore distribuzione della farmacie tradizionali in Germania” sia perchè non veniva offerta una prova del pericolo reale per la salute umana che sarebbe costituito dalla possibilità per il consumatore di procurarsi a prezzi inferiori medicinali soggetti a prescrizione. Al contrario, una concorrenza sui prezzi potrebbe essere più vantaggiosa proprio per il paziente consumatore permettendogli di avere accesso a medicinali, venduti a prezzi più favorevoli rispetto a quelli praticati nel proprio stato, senza che sia leso il bene della salute, considerando che nei paesi dell’Unione esistono norme restrittive circa l’esercizio dell’attività farmaceutica con lo scopo di garantire comunque “un approvvigionamento sicuro e di qualità anche per medicinali soggetti a prescrizione medica”.

Il Tribunale unificato dei brevetti: una giurisdizione particolare

La materia brevettuale è oggetto di una legislazione complessa a livello europeo, caratterizzata da una pluralità di fonti che si intrisecano tra di loro con ambiti di applicazione diversi che porta gli operatori del diritto ad un estremo sforzo interpretativo che spesso rimane poco chiaro all’operatore economico.

Allo scopo di fornire una generale informazione si accenna che esiste un vero e proprio pacchetto di leggi che riguardano la materia brevettuale, tra cui i Regolamenti EU n. 1257/2012 sul brevetto ad effetto unitario e il Reg. 1260/2012 sul regime linguistico del brevetto; entrambi adottati in cooperazione rafforzata tra più paesi dell’Unione (con esclusione della Spagna e della Croazia) nonché l’accordo internazionale di Bruxelles del 19.01.2013 (non firmato da Spagna, Croazia e Polonia – entrato in vigore dal 01.01.2014) che ha istituito un organo giurisdizionale ad hoc per la materia: il Tribunale unificato dei brevetti. Tuttavia la disciplina che regola le procedure di funzionamento del Tribunale è ancora, per così dire, in formazione, infatti essa si trova nelle cd. Rules of Procedure più volte modificate e non ancora in assetto definitivo. L’unico Regolamento già entrato in vigore è il Regolamento num. 524/2014, che va ad incidere modificandolo un altro importante Regolamento europeo (n. 1257/2012 cd. Bruxelles I bis) concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Detto Regolamento del 2014 specifica la giurisdizione del Tribunale unico dei brevetti precisando che esso deve intendersi come “autorità giurisdizionale di uno stato membro” anche se si tratta di un giudice non nazionale ma comune a più stati membri dell’Unione. Vale a dire che il Tribunale unificato avrà giurisdizione tutte le volte in cui il giudice nazionale sarebbe stato competente per materia in base ai regolamenti europei sulla giurisdizione internazionale. Tale Tribunale quindi, è un’autorità giurisdizionale particolare dotata di una giurisdizione molto ampia determinata in ragione della materia brevettuale. In altri termini è sufficiente che una controversia in materia brevettuale abbia punti di contatto con uno dei paesi che hanno sottoscritto l’accordo istitutivo per poter determinare la competenza del Tribunale unificato a decidere sulla questione. A tal proposito rileva l’Art. 32 dell’accordo che precisa le materie in cui il Tribunale unificato ha competenza esclusiva, tra cui a titolo di esempio: le azioni per far valere violazioni o anche solo minaccia di violazione di brevetti, le azioni di accertamento relative all’inesistenza di violazione di brevetti, le azioni volte ad ottenere misure cautelari ed ingiunzioni in merito a brevetti, le azioni per il risarcimento danni e per gli indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria accordata ad una domanda di brevetto europeo pubblicata, le azioni di revoca di brevetti ecc. Ai tribunali nazionali degli stati membri rimane la competenza (a carattere residuale) a conoscere delle azioni relative ai brevetti e ai certificati protettivi complementari che non rientrano nella competenza esclusiva del tribunale unificato. Quindi una competenza esclusiva e predominante rispetto ai tribunali nazionali, laddove però risulti il carattere di internazionalità della fattispecie come individuati nell’Art. 31 TUB e di richiamo nel regolamento Bruxelles I bis. Il Tribunale unificato avrà quindi un’ampia giurisdizione perché potrà essere invocato non solo quando convenuto sia un soggetto domiciliato in uno degli Stati dell’Unione, ma anche quando convenuto sia un soggetto domiciliato nell’Unione ma in uno stato non firmatario dell’accordo istitutivo (es. Spagna), laddove ricorrano gli altri criteri di collegamento identificati dal Regolamento Bruxelles I bis idonei a fondare la giurisdizione (es. foro contrattuale, foro dell’illecito ecc) e vincolanti anche gli stati non firmatari. Tale giurisdizione è talmente ampia che si estende anche al convenuto che non sia domiciliato in uno stato dell’Unione purchè sussistano criteri di collegamento sufficienti con uno degli stati aderenti all’accordo istitutivo.

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Ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari

Un nuovo passo in avanti nella cooperazione giudiziaria all´intero dell’Unione europea è stato attuato con il regolamento n. 655/2014 che entrerà in vigore per gli stati membri (con esclusione dell’Inghilterra, Irlanda e Danimarca) dal 18 gennaio 2017.

Il regolamento introduce una procedura che consente al creditore di ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari del debitore con l’obiettivo di rendere più efficace il recupero transnazionale di crediti in materia civile e commerciale. Dall’ambito di applicazione del regolamento sono esplicitamente esclusi i crediti vantanti nei confronti di un debitore laddove sia stata aperta una procedura di insolvenza. Il considerando 7 spiega in modo piuttosto chiaro il nuovo strumento messo a disposizione del creditore: Un   creditore   dovrebbe   poter   ottenere   una   misura   cautelare   sotto   forma   di   ordinanza   europea   di   sequestro   conservativo  su  conti  bancari  («ordinanza  di  sequestro  conservativo»  o  «ordinanza»)  per  evitare  il  prelievo  o  il  trasferimento  di  somme  detenute  dal  debitore  in  un  conto  bancario  tenuto  in  uno  Stato  membro  se  sussiste  il  rischio  che,  senza  tale  misura,  la  successiva  esecuzione  del  credito  vantato  nei  confronti  del  debitore  sia  impedita  o  resa  assai  più  difficile.  Il sequestro conservativo di somme detenute  nel  conto  bancario  del  debitore  dovrebbe  avere  l’effetto   di   impedirne   l’utilizzo   non   solo   da   parte   del   debitore   stesso,   ma   anche   da   parte   delle   persone   dal   medesimo  autorizzate,  ad  effettuare  pagamenti  mediante  tale  conto,  ad  esempio  mediante  ordine  permanente  o  ordini  di  addebito  diretto  o  l’utilizzo  di  una  carta  di  credito. Attraverso l’introduzione di una tale misura cautelare, diminuisce sensibilmente il rischio per il creditore di un’infruttuosa esecuzione nei confronti del debitore. La domanda di ordinanza può essere avanzata solamente laddove si tratti di casi transazionali ai sensi dell´art. 3 del regolamento ovvero se  il  conto  bancario  o  i  conti  bancari  su  cui  si  intende  effettuare  il  sequestro  mediante  l’ordinanza  di  sequestro  conservativo  sono  tenuti  in  uno  Stato  membro,  che  non  sia lo  Stato  membro  dell’autorità  giudiziaria  presso  cui  è  stata  presentata  la  domanda  di  ordinanza  di  sequestro  conservativo, o lo  Stato  membro  in  cui  il  creditore  è  domiciliato.

Condizione per il rilascio dell’ordinanza di sequestro conservativo è la presentazione da parte del creditore di prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria dell’urgente necessità di una tale misura cautelare nella misura in cui sussista il rischio concreto che la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa. La domanda di ordinanza verrà presentata utilizzando un apposito modulo con le indicazioni previste dall’art. 8 del regolamento. L’ordinanza emessa in conformità al regolamento e su apposito modello avrà immediata efficacia negli altri stati membri senza che sia necessaria un’ulteriore dichiarazione di esecutività. Al fine di rendere efficace l’attuazione del regolamento, ogni Stato membro è chiamato a designare un’Autorità competente a rilasciare le informazioni necessarie per l´identificazione del conto bancario del debitore.

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Le vendite internazionali e la competenza dei giudici

Segnaliamo una nuova sentenza della Corte di Cassazione italiana (num. 11381 del 2016) su un’importante tema di particolare interesse per le aziende italiane che vendano i propri prodotti all’estero, in particolare nei paesi dell’Unione europea: come determinare la competenza dei giudici in caso di violazioni del contratto di vendita; presso quale autorità si possono fare valere le proprie pretese ed in quali circostanze.

Nel caso piuttosto diffuso nella pratica commerciale di vendita di prodotti all’estero senza uno specifico accordo contrattuale tra le parti, possono sorgere problemi non di poco conto quando l’unica disciplina del rapporto vada dedotta dagli scritti che le parti si sono scambiati (ordine della merce, conferma d’ordine) o dell’eventuale frammentaria e non giuridica corrispondenza tra le stesse. In particolare i nodi arrivano al pettine quando la propria controparte non adempie la sua prestazione (nel caso classico) di pagamento della merce acquistata e quindi, per far valere il proprio diritto, il venditore intende rivolgersi al giudice. Nei casi di vendita internazionale, infatti, si sovrappongono – in assenza di specifica disciplina contrattuale tra le parti – una serie di norme legislative di diverso grado ed ambito operativo, quali per esempio la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili e la normativa regolamentare europea (Reg. Ce 44/2001 sostituito dal Regolamento UE 1215/2012 in vigore dal gennaio 2015). Proprio nella sentenza de qua la Corte di Cassazione ha fornito un fondamentale strumento di interpretazione per gli operatori del diritto e di riflesso per gli operatori commerciali, in termine di sovrapposizione di fonti, specificando la prevalenza della normativa comunitaria in ragione del fatto che questa sia volta a disciplinare il conflitto di norme degli ordinamenti nazionali (in altri termini si tratta di una norma di conflitto, internazionalprivatistica) mentre la Convenzione di Vienna “ introduce una disciplina uniforme, una normativa a carattere sostanziale direttamente applicabile ai contratti che rientrano nel suo campo applicativo” – per dirla con la Corte. Pertanto nella questione di cui la sentenza si occupa: l’identificazione del giudice competente in caso di controversie, qualora le parti non abbiano stipulato un’apposita clausola di scelta del foro; il criterio per individuare il giudice competente è da individuarsi nei regolamenti europei. Questi prevedono la possibilità di convenire una persona domiciliata in uno stato membro  o una società con sede in uno stato membro  in un altro stato diverso “se ivi è situato il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”. Il criterio del luogo di consegna dei beni viene individuato come quello più consono nel contratto di compravendita perché “l’obiettivo fondamentale del contratto di compravendita di beni è il trasferimento degli stessi dal venditore all’acquirente, operazione che si conclude soltanto quando detti beni giungono alla loro destinazione finale”. Inoltre tale criterio è solitamente ben noto,  prevedibile e conoscibile tra le parti e quindi soddisfa l’esigenza primaria della normativa europea di semplificazione, uniformità e prevedibilità dei criteri. Alla luce di queste considerazioni va rilevato che occorre un’estrema cautela nel momento in cui si decide di esportare le proprie merci all’estero ed in particolare occorre una regolamentazione chiara ed inequivoca tra le parti, che sia in grado di tenere anche in fase giudiziale a titolo probatorio come accordo bilaterale su cui le parti hanno raggiunto un consenso.

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Opposizione a Decreto ingiuntivo europeo: Come si deve procedere?

In una recente sentenza del Tribunale di Taranto, sezione seconda, decreto del 15.9.2016, la Corte si è pronunciata nel senso che vada imposto al creditore ricorrente di riassumere ex art. 125 disp.  att.  c.p.c.  la domanda già proposta con ricorso monitorio europeo.

Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento introdotto con il Regolamento (CE) n. 1896/2006 è uno strumento attraverso il quale accelerare i tempi per l’ottenimento di un titolo laddove si tratti di decisioni in materia civile e commerciale nelle controversie in cui almeno una delle parti risieda in un paese dell’UE diverso da quello dove viene presentata la domanda d’ingiunzione. In caso di opposizione al decreto ingiuntivo europeo laddove la normativa di riferimento applicabile sia quella italiana, quali forme dovrà seguire il procedimento di opposizione? Il tribunale di Taranto in una recente sentenza si è pronunciata, offrendo una propria soluzione interpretativa. A   seguito   di   ingiunzione   di   pagamento europea   emessa   ai   sensi   del Regolamento (CE) n.  1896/2006, il debitore proponeva regolare opposizione nel rispetto delle forme e dei tempi dettati dalla normativa europea. A seguito della comunicazione in cancelleria dell’opposizione, la causa veniva iscritta a ruolo su istanza del difensore della opponente. Ai sensi del regolamento europeo per proporre opposizione è sufficiente manifestare la volontà di opporsi sulla base del modulo di opposizione che non contiene alcuna motivazione e lo si può fare anche di persona.

L’art. 17, par. 1, del regolamento europeo stabilisce che qualora l’opposizione sia presentata entro il termine stabilito dall’articolo 16, paragrafo 2 ed il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto con il ricorso l’estinzione del procedimento, essa debba proseguire dinanzi ai  giudici competenti  dello  Stato  membro  d’origine  applicando  le  norme  di  procedura civile  ordinaria.  Il secondo comma stabilisce altresì che il passaggio al procedimento civile ordinario è disciplinato dalla legge dello Stato membro d’origine ovvero dello Stato che ha emesso l’ingiunzione di pagamento. Ai sensi dell’art 26 tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal regolamento europeo sono disciplinate dal diritto nazionale. Al fine di individuare la disciplina applicabile al caso di specie sono state prospettate diverse soluzioni. Una prima interpretazione vorrebbe consentire l’applicazione della disciplina relativa all’esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione ex art. 648 c. p. c. A tal fine l’opponente dovrebbe proporre un’opposizione a decreto ingiuntivo, ma rispettando questa volta le forme ex art. 645 c. p. c. previste per il procedimento monitorio ordinario.

Il tribunale di Taranto esclude tale interpretazione, affermando che al fine dell’emanazione del decreto ingiuntivo europeo viene richiesta semplicemente l’indicazione dei mezzi di prova senza allegazione alcuna in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria. L’opponente quindi, non avendo la possibilità di prendere cognizione delle prove poste a fondamento del credito ingiunto, non potrebbe costruire la sua difesa in maniera adeguata con l’opposizione ex art. 645 c. p. c. Viene respinta anche la possibilità di avvalersi dell’ordinanza del mutamento del rito ex art. 426 c. p. c. in quanto questa disposizione presupporrebbe la completezza della domanda attrice che nella fattispecie in esame non è tale. Per la stessa ragione viene esclusa l’applicazione dell’art. 616 c. p. c., in tema di prosecuzione dell’opposizione all’esecuzione proposta in forma sommaria davanti al giudice dell’esecuzione in giudizio a cognizione piena. La Corte ritiene quindi che nel caso di specie l’art. 125 disp. att. c. p. c., pur riguardando fattispecie diverse – come ad esempi il caso dell’interruzione della causa o della   declaratoria   di   incompetenza – debba trovare applicazione in via analogica. In altri termini si imporrebbe al creditore ricorrente di riassumere la domanda già proposta con il ricorso d’ ingiunzione europea senza quindi giungere a richiedere che l’opposto ponga in essere una citazione ex novo. Seguendo tale interpretazione la Corte intende garantire da una parte la piena parità d’armi (il diritto di difesa dell’opponente viene pienamente garantito) e, dall’altra, si potranno ricollegare gli effetti giuridici della domanda proprio al ricorso per decreto ingiuntivo europeo e non alla citazione ex novo.

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Esportazioni a mezzo Consignment Stock o Call-off Stock nei paesi UE: criticità per le imprese

Le imprese che esportano i propri prodotti all’estero hanno a disposizione diverse modalità di esportazione; La scelta della tipologia più adatta deve tener conto del tipo di operazione e degli oneri amministrativi che ne potrebbero conseguire. È necessario prestare particolare attenzione nel caso in cui l’impresa opti per il magazzino e/o deposito all’estero, in cui il passaggio di proprietà avviene in via differita rispetto alla spedizione della merce nel Paese estero.

In Italia la fattispecie di Consignment Stock e Call-off Stock viene disciplinato dalla risoluzione n 235/E del 18 ottobre 1996 e dalla risoluzione dell‘Agenzia delle Entrate n.58 del 5 maggio 2005. È opportuno segnalare che una serie di Paesi europei (tra cui la Germania) non hanno recepito il regolamento europeo in materia e paiono pertanto essere al momento in disarmonia con le norme comunitarie, nonché in contrasto con quanto previsto dal fisco italiano. Paesi che non hanno tuttora recepito le suddette normative (oltre alla Germania possiamo citare Austria, Danimarca, Malta, Portogallo, Spagna, Estonia, Grecia) richiedono esplicitamente l’apertura di una posizione IVA e l’adempimento dei relativi oneri fiscali amministrativi. Si segnala, altresì, che una serie di paesi prevede per la modalità del magazzino due ipotesi contrattuali possibili, che sono (i) il Call-off Stock che ha come destinataria l’impresa industriale che preleverà i beni per l’utilizzo nel proprio ciclo produttivo, e (ii) il Consignment Stock, che ha come destinataria l’impresa commerciale che preleverà i beni per rivenderli direttamente. Ci preme sottolineare che, sia in Italia che in Germania le rispettive Agenzie delle Entrate non distinguono tra queste due figure contrattuali, sottoponendo entrambe le forme alle disposizioni in materia di Consignment Stock.

Con riferimento alle modalità di Consignment Stock in Germania si rimanda a quanto già illustrato in un precedente blog (vedi anche – Consignment Stock in Germania) segnalando le recenti disposizioni adottate dall’Agenzia delle Entrate in Germania nonché a livello comunitario e ad un maggiore controllo della merce inviata dall’estero e consegnata solo in un secondo momento al cliente finale. Si consiglia pertanto alle imprese che utilizzano le modalità di Consignment Stock al fine di favorire e facilitare le proprie esportazioni di verificare la propria posizione fiscale nel Paese di destinazione dei beni, in modo da evitare sanzioni ed eventuali controversie con le Agenzie delle Entrate locali.

Lo Studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste nella scelta e la valutazione delle modalità del Consignment Stock più adeguate alle Vostre esigenze imprenditoriali e Vi affianca in tutta la fase amministrativa gestionale, in modo da di prevenire problematiche inerenti gli aspetti contabili e fiscali delle operazioni di Consignment Stock in Germania ed in ambito comunitario.