Intervista sul tema della Successioni Europee

Pubblichiamo con piacere l’intervista contributo della Collega Avv. Mare-Ehlers presentata sulla rivista ItaliaOggiSette del 13 giugno 2016, inserto Affari Legali, prevedendo  il suo autorevole intervento sul forum in tema di Successioni Europee.

Successioni Europee-001

Lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste in tutte le questioni ereditarie con particolare riferimento a problematiche transfrontaliere e Vi affianca con una consulenza competente e completa.

 

Nuovi strumenti per la gestione dei crediti in sofferenza

Il decreto legge 59/2016 pubblicato in gazzetta ufficiale il 3 maggio 2016 introduce degli importanti strumenti per le banche e per le imprese al fine di agevolare ed accelerare il recupero dei crediti. Qui di seguito alcune delle più importanti novità:

 

1. Pegno non possessorio

L’imprenditore a garanzia dei crediti potrà concedere in pegno un bene mobile destinato all’esercizio dell’impresa (con esclusione dei beni mobili registrati). Tale bene non dovrà essere consegnato al creditore, potendo continuare ad essere utilizzato nel processo produttivo. Il pegno non possessorio si costituisce con l’iscrizione nel registro dei pegni non possessori istituito presso l’Agenzia delle Entrate (vedi anche – I nuovi strumenti di finanziamento delle imprese previsti dal Governo italiano).

 

2. Trasferimento del bene alla banca in caso di inadempimento delle rate mutuo

La più rilevante novità del decreto coinvolge i contratti di finanziamento tra imprenditori e banche laddove viene introdotta la possibilità di trasferimento all’istituto di credito dell’immobile posto a garanzia di un finanziamento in caso di inadempimento dell’imprenditore. Per inadempimento del debitore s’intende il mancato pagamento di tre rate – anche non consecutive – per un periodo superiore a sei mesi ed in ogni caso il mancato pagamento che si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata. L’applicazione del patto marciano rimane esclusa solamente in relazione ad immobili adibiti ad abitazione principale del debitore, del coniuge, dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado. Il pignoramento dell’immobile da parte della banca non sarà automatico. Il valore di cessione del bene viene determinato da un perito nominato dal presidente del Tribunale del luogo nel quale si trova l’immobile. Nel caso in cui il valore del bene al momento della cessione sia superiore al debito residuo, il creditore deve corrispondere al debitore la differenza tra i due valori. Invece in caso contrario ovvero nel quale il valore del bene sia inferiore al debito residuo, il debitore nulla dovrà corrispondere al creditore. La nuova norma potrà anche essere inserita nei contratti di finanziamento in essere con una rinegoziazione degli stessi.

 

3. Registro procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e di ristrutturazioni aziendali

Viene istituto presso il Ministero della giustizia un registro digitale delle procedure esecutive immobiliari, procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Tale registro sarà accessibile dalla Banca d’Italia al fine di esercitare le sue funzioni di vigilanza ma anche con alcune limitazioni dai creditori interessati alla singola procedura.

4. Disposizioni in materia di espropriazione forzata

Altra novità rilevante è la delimitazione del numero delle aste nella procedura di vendita forzata. L’immobile non potrà essere messo all’asta per più di tre volte. In caso di mancata vendita dell’immobile pignorato entro il terzo tentativo di vendita, la procedura esecutiva verrà chiusa e il bene tornerà di proprietà del debitore. Solo nel caso in cui la terza asta sia stata disertata, potrà essere effettuato una quarto esperimento di vendita. Il decreto modifica inoltra il contenuto dell’atto di pignoramento che dovrà indicare un ulteriore avvertimento relativo all’inammissibilità dell’opposizione se proposta dopo che sia stata disposta la vendita o l’assegnazione. Inoltre viene introdotta una modifica del secondo comma dell’art. 648 c.p.c. con riferimento alla concessione dell’esecutività del decreto ingiuntivo opposto per le somme non contestate

5. Modifiche alla legge fallimentare

Il decreto introduce la possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche per le udienze e per le adunanze dei creditori. Inoltre viene prevista la possibilità di revoca per giusta causa del curatore fallimentare che non rispetti l’obbligo di presentazione di un progetto di riparto delle somme disponibili nel termine di quattro mesi a decorrere dalla data di emissione del decreto di esecutività dello stato passivo.

Lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste nella scelta delle modalità migliori e più adeguate alle Vostre esigenze imprenditoriali per il recupero del Vostro credito e Vi affianca con una consulenza competente e completa in tutte le fasi della procedura: stragiudiziale e giudiziale.

Il valore dell’insinuazione al passivo fallimentare dopo la conclusione del fallimento nel diritto tedesco

Una domanda che spesso ci viene posta dai nostri mandanti è se e perché insinuare in un fallimento in Germania quando le prospettive delle quote di ripartizione della massa fallimentare appaiono ridotte. Cosa succede una volta che la procedura concorsuale è terminata e che cosa rimane in mano al creditore concorsuale a parte la moneta fallimentare.

Al di là dell’interesse al recupero almeno parziale delle somme dovute da parte di un debitore insolvente, la procedura concorsuale tedesca prevede delle disposizioni che potrebbero – in determinate circostanze – essere interessanti per il creditore italiano (vedi anche “Procedura esecutiva in caso di apertura di fallimento in Germania“). Il creditore concorsuale, infatti, il cui credito sia stato accertato in corso di fallimento e non sia stato oggetto di opposizione da parte del fallito, potrà richiedere una volta chiusa la procedura tramite Aufhebungsbeschluss una copia in forma esecutiva dell’estratto dell’Elenco dei creditori (=vollstreckbare Ausfertigung des Tabellenauszugs) per far valere i propri crediti residui contro il debitore. Tale estratto ha valore di titolo esecutivo a tutti gli effetti ed è utilizzabile nei confronti del debitore. I precedenti titoli esecutivi acquisiti nei confronti del debitore, prima dell’apertura del procedimento fallimentare, non hanno più valore e una volta presentati a sostegno della propria insinuazione vengono, per così dire annullati e non possono più essere utilizzati nei confronti del debitore. Qualora per errore non venissero invalidati ed il creditore cercasse dopo la procedura concorsuale di farli valere, incontrerebbe la sicura opposizione del debitore eseguito. Quindi dopo la procedura fallimentare solo l’estratto dell’Elenco dei creditori in forma esecutiva, alle condizioni di cui sopra, può essere usato come titolo esecutivo per i crediti residui. Ciò ha rilevanza nei confronti del debitore persona fisica ma solo dopo il decorso del cd. Wohlverhaltensperiode (=periodo di buona condotta successivo alla chiusura del fallimento della durata di 3 o 5 anni) in cui perdura il divieto di azioni esecutive individuali. E successivamente solo qualora non sia concessa l’esdebitazione finale. Particolarmente rilevante è la possibilità di eseguire sul patrimonio del fallito dopo la procedura concorsuale per alcuni crediti particolari, per i quali eccezionalmente ciò è previsto dalla legge fallimentare. Si tratta dei crediti da atti illeciti dolosi, che ai sensi del § 302, comma I, num. 1 della Legge Fallimentare tedesca sono esclusi dalla esdebitazione purchè siano stati insinuati esplicitamente come tali. Sotto tale profilo occorre particolare attenzione proprio in fase di insinuazione. Lo studio A & R Avvocati Rechtsanwälte, in base all’esperienza acquisita in materia fallimentare, è in grado di assistervi al meglio già in tale fase di insinuazione permettendovi – laddove la natura del credito lo consenta – di riservarvi questa possibilità ulteriore di soddisfazione del credito.

Nei confronti dei debitori società di capitali la possibilità di eseguire sul loro patrimonio una volta cessata la procedura è praticamente nulla considerato che le persone giuridiche, il cui patrimonio sia stato interamente liquidato, non hanno più ragione di esistere e vengono cancellate d’ufficio dal registro delle imprese decretandone la definitiva cessazione. Anche nei confronti dei debitori che abbiano la forma giuridica di società di persone la possibilità di eseguire dopo la procedura fallimentare è esigua considerando che con l’apertura del fallimento queste vengono in linea di principio sciolte. Tuttavia in alcune circostanze particolari è possibile anche una delibera di prosecuzione. Importante però è non far confusione: un estratto dell’Elenco dei creditori in forma esecutiva, ottenuto relativamente ad una società fallita, non potrà essere utilizzato nei confronti dei singoli soci anche qualora venga in gioco una loro responsabilità personale. In tutti i casi in cui si voglia richiedere l’estratto in forma esecutiva dell’Elenco dei creditori, il giudice competente in via esclusiva è quello fallimentare (Amtsgericht) presso cui la procedura di insolvenza era pendente o quel Tribunale (Landgericht) competente per valore nella cui circoscrizione si trovava il giudice dell’insolvenza.

Lo Studio A & R Avvocati Rechtsanwälte con le propirie sedi a Monaco, Milano e Padova è a disposizione per offrirvi consulenza anche nella valutazione se e come agire al meglio in tali circostanze concomitanti una procedura fallimentare del Vostro debitore.

Chi prenota un aereo deve pagare in anticipo

La Suprema Corte tedesca (BGH) in una sua recente pronuncia prende posizione a favore delle compagnie aeree confermando la validità della clausola relativa alla contestualità del pagamento del biglietto aereo al momento della sua prenotazione.

La questione relativa all’inammissibilità della suddetta clausola nelle condizioni generali di contratto delle compagnie Lufthansa, Condor e TuiFly era stata sollevata da un’associazione per la tutela dei diritti dei consumatori sulla base delle seguenti argomentazioni:

  • il pagamento del biglietto al momento della prenotazione sposta il rischio di insolvenza sui consumatori;
  • il consumatore non ha un mezzo di pressione per sollecitare l’esecuzione della prestazione della controparte in quanto il pagamento è già avvenuto in precedenza;
  • l’acquirente subisce una perdita dovuta alla mancata produzione di interessi sulla somma versata immediatamente al momento della prenotazione.

Le compagnie aeree, in contestazione della domanda attorea, hanno affermato che un pagamento del biglietto successivo al viaggio non è pensabile nel settore aereo, posto che i costi per il personale, per gli aerei, per il combustibile sorgono precedentemente al viaggio stesso. Oltre alle difficoltà organizzative, la compagnia dovrebbe accollarsi un enorme rischio di recupero dei suoi crediti.

Il tribunale di prima istanza ha accolto le istanze dell’associazione dei consumatori in seguito però rigettate dalle Corti di secondo grado.

La BGH ha rigettato la domanda di inammissibilità della clausola in contestazione ritendendo che le pretese dei consumatori in caso di ritardi o cancellazione dei voli vengano largamente tutelate dal regolamento sui diritti dei passeggeri. Inoltre il rischio di insolvenza delle compagnie aeree è stato ampliamente limitato attraverso le disposizioni di sorveglianza europee ed interne. La perdita dovuta alla mancata produzione di interessi viene ben controbilanciata dalla possibilità di risparmio sul prezzo del biglietto qualora la prenotazione avvenga con largo anticipo.

Lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste con i propri Avvocati bilingue nella scelta delle modalità migliori e più adeguate alle Vostre esigenze stragiudiziali e giudiziale sia in Germania che in Italia.

Modifica del Regolamento sui crediti di modesta entità

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 24 dicembre il Regolamento europeo (CE 2015/2421) di modifica del precedente provvedimento relativo al recupero di crediti di modesta entità (Reg. CE 861/2007 – vedi anche “il recupero crediti europeo di modesta entità) e del Regolamento relativo alla ingiunzione di pagamento europea (Reg. CE 1896/2006).

Secondo le modifiche operate dal Legislatore europeo si è elevata la soglia di qualificazione dei crediti di modesta entità (da € 2.000,- ad € 5.000,-) per poter ricorrere al recupero di crediti secondo le modalità agevolate e standardizzate a livello europeo del regolamento CE 861/2007. Tale importo è da valutarsi “alla data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda”. Rimangono confermati il carattere scritto del procedimento  e la previsione che l’organo giurisdizionale possa procedere eccezionalmente “a un’udienza esclusivamente se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte o su richiesta di una delle parti”.

Nel regolamento di modifica inoltre si è introdotta la possibilità, relativamente alla ingiunzione europea di pagamento, in caso di tempestiva opposizione, che il procedimento prosegua “dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine” secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, laddove applicabile, oppure in conformità con “un rito processuale civile nazionale appropriato”. Spetterà, quindi,  al ricorrente precisare, nella domanda di ingiunzione, quale di queste procedure debba essere seguita in caso di opposizione alla sua domanda nel successivo procedimento civile qualora il convenuto presenti opposizione all’ingiunzione di pagamento europea. Il Regolamento di modifica entrerà in vigore a partire dal 14.07.2017.

Lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste con i propri Avvocati bilingue nella scelta delle modalità migliori e più adeguate alle Vostre esigenze imprenditoriali per il recupero del proprio credito e Vi affianca in tutta la fase stragiudiziale e giudiziale sia in Germania che in Italia.

La responsabilità degli amministratori di una srl tedesca (GmbH)

Una delle forme preferite dagli imprenditori per la costituzione di una società in Germania è la società a responsabilità limitata – la GmbH (v. Costituzione di società in Germania – la GmbH). Il vantaggio principale di tale forma sociale è sicuramente dato dalla limitazione della responsabilità dei soci al capitale sociale. Tale tipo di protezione però non si estende all´operato dell´amministratore che in caso di violazione degli obblighi che gli fanno capo risponde dei danni provocati con il proprio patrimonio personale.

Il soggetto italiano che assume la carica di amministratore di una GmbH deve quindi essere a conoscenza delle previsioni della legislazione tedesca in materia di responsabilità degli amministratori non necessariamente coincidenti con quanto previsto dalla legge italiana. I casi più frequenti nei quali è individuabile una responsabilità dell´organo amministrativo sono: mancanza di diligenza richiesta all´amministratore per l´espletamento del suo incarico, decisioni errate e  ritardo nella presentazione dell´istanza di fallimento (Insolvenzverschleppung – v. “Insolvenzverschleppung des faktischen Geschäftsführers).

La legge tedesca sulle società a responsabilità limitata (GmbHG) prevede una clausola generale che sancisce il dovere dell´amministratore di comportarsi nella gestione della società con la diligenza del bravo uomo d´affari. Laddove sia configurabile una violazione del dovere di corretta gestione della società, l´amministratore risponde dei danni nei confronti della società con il suo patrimonio personale. L’amministratore è tenuto, in tutte le vicende societarie, a tutelare gli interessi patrimoniali della società ed a perseguire esclusivamente l’interesse della GmbH anche qualora gli interessi della società dovessero contrastare con i suoi interessi personali. Oltre che dalle previsioni legali, la responsabilità per la cattiva gestione societaria può scaturire da violazioni degli obblighi previsti dalle norme statutarie o dal contratto tra la società e l´amministratore. L’amministratore deve agire valutando attentamente i rischi delle operazioni che pone in essere. La giurisprudenza ha ritenuto che si fosse in presenza di responsabilità dell´amministratore in alcuni casi in cui questi avesse agito in base a valutazioni imprenditoriali errate come ad es: in caso di errato calcolo dei prezzi di offerta o nel caso di avvenuta prescrizione di crediti societari. Nei casi in cui non possegga le necessarie competenze richieste, l´amministratore è tenuto ad assumere le opportune informazioni, facendo ricorso a collaboratori interni ed eventualmente a consulenti esterni.

Altri casi di responsabilità dell´amministratore possono scaturire dalla violazione delle norme relative all´obbligo di mantenimento del capitale sociale, delle previsioni in materia di previdenza sociale, nonché laddove l´amministratore agisca al di fuori dei propri poteri o possa configurarsi un improprio arricchimento personale. Particolarmente delicata è la posizione dell´amministratore laddove la società si trovi in stato di crisi. In tali casi si innalza il livello di diligenza richiesto all´amministratore dalla legge. Laddove la società si trovi in stato di imminente insolvenza o di eccessivo indebitamento (Überschuldung), l’amministratore è obbligato a presentare entro tre settimane l´istanza di apertura della procedura d´insolvenza. La violazione di tale obbligo ha inoltre rilevanza penale. Il reato può essere punito con pena fino alla reclusione.

Dal punto di vista civilistico nei casi di ritardo nella presentazione dell´istanza di fallimento (Insolvenzverschleppung), l´amministratore è obbligato alla restituzione di tutti i pagamenti effettuati a seguito del verificarsi dello stato di insolvenza o del sovraindebitamento della società. Al fine di limitare la propria responsabilità, l´amministratore può prevedere delle disposizioni ah hoc nell´ambito del contratto tra amministratore e società. Inoltre nei casi in cui l´amministratore debba assumere delle decisioni particolarmente difficili, è opportuna la convocazione di un´assemblea dei soci al fine di essere liberato dalla propria responsabilità. Assolutamente consigliabile è poi la stipula di un´assicurazione a copertura dei danni per la durata del suo incarico.

Lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova assiste amministratori nelle problematiche legate alle responsabilitä personali dell’amministratore in Germania e Vi affianca nella scelta delle migliori modalità per affrontare eventuali problemi e prevenire al meglio relativi rischi e costi. Contattateci per ulteriori informazioni.

La cancellazione dal Registro delle Imprese

Per tutti i titolari di partecipazioni sociali in società italiane, in particolare laddove sussista l’intenzione di far cessare l’attività della società attraverso una volontaria fase di liquidazione e la successiva cancellazione della società dall’apposito registro delle imprese, segnaliamo una nuova sentenza della Cassazione italiana (sentenza n. 14699 del 14.07.2015, Seconda Sezione Civile) che ha consolidato l’orientamento giurisprudenziale successivo alla riforma del diritto societario in Italia in tema di efficacia della cancellazione dal registro delle imprese.

Con la riforma del diritto societario in Italia (D. Lgs. N.6/2003) è stato modificato il tenore dell’Art. 2495 c.c. in modo innovativo, rispetto alla sua precedente formulazione, indicando l’istituto della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese come evento estintivo immediato della stessa (efficacia costitutiva della pubblicità legale). In passato la cancellazione della società dal registro aveva una semplice valenza dichiarativa e non produceva l’effetto di estinguere la società, fintanto che i rapporti giuridici della stessa non si fossero completamente esauriti. In altri termini, se un creditore vantava una pretesa insoddisfatta nei confronti di una società cessata poteva sia agire nei confronti della stessa sia – in modo sussidiario ed autonomo – nei confronti dei liquidatori della società e dei soci della stessa limitatamente a quanto da questi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Tutto ciò perché la società con la sola cancellazione dal registro non perdeva la sua soggettività giuridica o capacità di stare in giudizio, fintanto che sopravvivessero rapporti inesauriti.

La nuova formulazione dell’Art. 2495 cc ha introdotto un inciso decisivo: “ferma restando l’estinzione della società dopo la cancellazione,” i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Ciò significa che la cancellazione della società produce come effetto immediato la sua estinzione, per cui i creditori insoddisfatti non potranno più agire nei confronti di quest’ultima, ma solo ed unicamente nei confronti dei soci (ed in alcuni casi dei liquidatori). La società una volta cancellata non può più né agire né essere chiamata in giudizio. I soci succedono nei diritti e negli obblighi della società cessata. Negli obblighi nei limiti di quanto da essi riscosso dopo la liquidazione o illimitatamente (se erano responsabili illimitatamente già in costanza di società) nei diritti: “si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, sebbene azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che questi vi abbia rinunciato” (così Cass. S.U. n. 6070 del 12.03.2013).

Tale principio di efficacia costitutiva della cancellazione vale in riferimento temporale, alle cancellazioni avvenute a partire dal 01.01.2004 e riguarda tanto le società di capitali quanto quelle di persone (in tal senso, Cass. S.U. n. 4026/2010). Quest’ultimo tema delle società di persone è riconfermato dalla sentenza segnalata in apertura, la quale afferma che «dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese ha effetto costitutivo ed estingue anche la società di persone, quando non sia stata provata la continuazione dell’operatività sociale dopo la cancellazione della società – peraltro per le cancellazioni anteriori a tale provvedimento, con decorrenza dal l° gennaio 2004 – sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti».

Lo Studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi affianca durante tutta la fase di cancellazione e Vi assiste per tutte le questioni formali inerenti. Contattateci per ulteriori informazioni.

Consignment Stock Germania – Ottimizzare l’Export

Il Consignment Stock in Germania viene ormai utilizzato da molte aziende per l´esportazione di merce e l’ottimizzazione del proprio export. La possibilità di non dover essere presenti in forma impegnativa con una propria struttura ed organizzazione, permette alle aziende di vendere i propri prodotti e fornire i clienti esteri con facilità. Oltre alla flessibilità e alla sicurezza sulla disponibilità della merce, il Consignement Stock in Germania offre una serie di vantaggi fiscali e gestionali per l’azienda esportatrice rappresentando una valida alternativa rispetto alla costituzione di una stabile organizzazione in forma di una vera e propria sede secondaria (vedi anche “Ufficio di rappresentanzo o filiale in Germania“). Tra la Germania e l’Italia attualmente il Consignment Stock trova applicazione in diversi settori in particolare nel settore metalmeccanico e dell’Automotive.

Da un punto di vista giuridico, il Consignment Stock è un semplice spazio di proprietà (o in affitto) del venditore locato nel paese del compratore, che consente di depositare la merce fino alla vendita al cliente finale. In tal modo il veditore può stoccare la merce direttamente sul posto e l’acquirente finale può provvedere al prelievo immediato della stessa. Il passaggio di proprietà avviene nel momento in cui la merce viene estratta dal magazzino, sia questo avvenga direttamente da parte del venditore o dell’acquirente stesso. Nella prassi comune l’acquirente finale mette a disposizione del venditore un piccolo spazio nel proprio magazzino da cui l’acquirente è autorizzato di prelevare la merce e le quantità necessarie. Fiscalmente, pur trattandosi di un semplice magazzino, si rende necessaria una registrazione ai fini IVA presso l’Agenzia delle Entrate tedesca (Finanzamt) mediante la richiesta di apertura della Partita IVA (Umsatzsteuernummer), che viene di prassi rilasciata in tempi brevi. Per procedere correttamente alla vendita, è necessario che la società italiana, al momento in cui la merce viene spedita al proprio magazzino in Germania, emetta esclusivamente ai fini IVA una nota intestata alla propria Partita IVA tedesca. Trattandosi di fatto di una vendita intracomunitaria tra la società italiana ed il magazzino in Germania l´operazione è esente da IVA. Al momento della vendita al cliente finale (in Germania), verrà emessa una fattura finale dalla Partita IVA al cliente finale, con l’applicazione del tasso di IVA tedesco attualmente pari al 19%.

Consignment Stock Germania_1

La Germania, al contrario di altri Paesi, non ha introdotto un sistema semplificativo, pertanto è necessario prestare particolare attenzione alla corretta gestione amministrativa del magazzino. Nonostante la necessità di una gestione amministrativa, i vantaggi derivanti della disponibilità dei propri prodotti sul posto sono in genere di gran lunga superiori ai costi, che, con una buona organizzazione, possono essere notevolmente minimizzati.

Lo Studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste nella scelta delle modalità del Consignment Stock più adeguate alle Vostre esigenze imprenditoriali e Vi affianca in tutta la fase amministrativa gestionale, che Vi permetterà di prevenire problemi inerenti agli aspetti contabili e fiscali delle operazioni di Consignment Stock in Germania.

Eventi gastronomici in Germania – Come tutelarsi in caso di disdetta

Lo Studio legale A&R Avvocati Rechtsanwälte è stato invitato a curare per il giornale “Buongiorno Italia” una rubrica di suggerimenti giuridici pratici per i ristoratori italiani in Germania. Nell´articolo che segue viene presentata una fattispecie frequente nell’ambito della organizzazione di eventi gastronomici in Germania e vengono offerte altresì eventuali soluzioni o tutele in merito. Lo Studio cerca di fornire agli operatori del settore dei primi strumenti di facile comprensione per affrontare nel modo migliore problematiche ricorrenti. Vi auguriamo buona lettura.

I Sig.ri Rosanna e Francesco Brambilla desiderano festeggiare il lorocinquantesimo anniversario di matrimonio invitando gli amici e la famiglia in un bel ristorante. Si rivolgono pertanto al ristorante “Le Terrazze” di Amburgo e dopo avere discusso con il gestore, Sig. Fabio, tutti i dettagli, soddisfatti prenotano il locale per il festeggiamento tanto desiderato. Il Sig. Fabio scrive sul libro delle prenotazioni quanto concordato con i clienti:

– Prenotazione per venerdì 4 settembre 2015

– 100 coperti

– Menu di pesce: euro 50 a persona escluse le bevande

– Vino rosso/bianco euro 20 a bottiglia; Spumante euro 25 a bottiglia

Il Sig. Fabio, dopo avere dato una copia della prenotazione alla Sig.ra Rosanna, richiede un anticipo pari a euro 1.500,00 che viene regolarmente versato dalla cliente. La Sig.ra Rosanna un giorno prima del festeggiamento chiama il ristorante “Le Terrazze” affermando che intende annullare l’evento, dato che il marito ha lasciato improvvisamente il tetto coniugale. Contestualmente richiede al Sig. Fabio la restituzione dell’anticipo versato. Il Sig. Fabio non sa come muoversi e non vorrebbe subire un danno dalla cancellazione dell’evento. Infatti il ristoratore ha fatto un ordine vincolante per il vitto (in particolare per il pesce), oltre ad avere richiesto al personale di fare dei turni straordinari in occasione dell’evento.

Recesso del cliente – Diritto del ristoratore in mancanza di pattuizione scritta ad hoc

Dal punto di vista del ristoratore è sempre preferibile che vi sia prova scritta della prenotazione di un evento presso il proprio locale, di cui è altrimenti estremamente difficile provare l’esistenza nell’ambito di un giudizio. Qualora un cliente – come nel caso di specie – riservi in una data determinata un numero di coperti definendo il menu con il ristoratore in modo dettagliato, tale prenotazione si considera vincolante. In caso di recesso ingiustificato del cliente, quindi, il ristoratore può richiedere il pagamento del corrispettivo pattuito, detratte le spese risparmiate dal ristoratore in seguito allo scioglimento del contratto. Per spese risparmiate (ersparte Aufwendungen) sono da intendersi le spese preventivate che alla fine il ristoratore non ha affrontato in quanto l’evento non ha avuto luogo (nel caso di specie tali potrebbero essere le spese previste per il vino e lo spumante). Tra queste però non rientrano i costi generali che rimangono a carico del ristoratore indipendentemente dal fatto che l’evento sia stato disdetto. Il ristoratore, infatti, non deve né trarre un vantaggio né tuttavia subire un danno dalla disdetta. Quali siano effettivamente le “spese risparmiate” deve essere definito nel caso concreto basandosi su determinati parametri quali: il tipo della prenotazione, il momento della disdetta, il volume delle merci acquistate, la quantità di portate già preparate per il banchetto, l’eventuale vendita alla clientela delle vivande già preparate o eventuale rivendita di merci acquistate per l’evento disdetto. Nel caso di specie, a differenza delle vivande, il pesce fresco ordinato – e magari già pervenuto alla data della disdetta per la preparazione – difficilmente potrà nelle quantità ordinate essere “rivenduto” o “riutilizzato” nel ristorante, con una perdita notevole per il ristoratore. Un criterio che è stato adottato dai Tribunali per calcolare il corrispettivo dovuto al ristoratore è quello del guadagno lordo (Rohgewinn), ovvero al ristoratore spetta il fatturato totale detratta solo una parte delle spese, quelle che sarebbero intervenute unicamente in relazione al banchetto prenotato. In base a questa interpretazione, quindi, le spese fisse e di gestione del ristorante dovrebbero essere addossate al cliente. Nel caso di specie, quindi, il Sig. Fabio non dovrà restituire l’acconto ricevuto nella misura in cui questo sia uguale o inferiore a quanto a lui spettante in base ai parametri sopra indicati. Anzi è ipotizzabile – dato che il banchetto prevedeva un menu di euro 50 per 100 coperti escluse le bevande – che al Sig. Fabio spetti un importo superiore all’acconto versato dalla Sig. Rosanna. È evidente però che per quantificare quanto spetti al ristoratore rileverà in modo particolare se il Sig. Fabio abbia o meno disdetto determinate prenotazioni in vista del festeggiamento dell’anniversario della Sig.ra Rosanna e se riesca a rientrare in parte della perdita potendo ospitare altri coperti. In situazioni di questo tipo è piuttosto difficile che le parti trovino un accordo senza l’intervento di un giudice. Preferibile rimane quindi l’alternativa di una disciplina scritta del rapporto di ristorazione con meccanismi di preventiva consensuale liquidazione dei danni in caso di recesso dell’una o dell’altra parte entro determinati termin.

Contratto di ristorazione – Bewirtungsvertrag

In assenza di condizioni generali di contratto o di un contratto scritto che disciplini in modo preciso gli obblighi e i doveri delle parti, il rapporto contrattuale in oggetto è riconducibile al contratto di ristorazione. Quest’ultimo però non è inquadrabile in nessun contratto tipico ai sensi del codice civile tedesco (BGB) e quindi come tale non è disciplinato. Si tratta di un contratto misto che viene regolato attingendo alla disciplina propria di altri contratti quali il contratto di vendita, il contratto di prestazione di servizi e il contratto d’opera. Allora, proprio al fine di evitare incertezze applicative, è nel caso di specie estremamente consigliabile predisporre un modello di contratto con condizioni generali che regoli precisamente gli obblighi e i doveri delle parti in modo particolarmente preciso il diritto di recesso del cliente e del ristoratore con la definizione delle relative penali contrattuali. La fissazione di clausole precise permette di regolare aprioristicamente il rapporto prima che insorga una lite rendendo in linea di principio più agibile il regolamento del rapporto in particolare nei casi di recesso.

Lo Studio legale A&R Avvocati Rechtsanwälte con le sue sedi a Monaco di Baviera, Milano e Padova, offre una consulenza legale di qualità ed esperienza con particolare attenzione alle differenze giuridiche e culturali nei rapporti commerciali tra Italia e Germania e Vi assiste in tutte le questioni relative alla contrattualistica e gestione di eventi gastronomici.

Eventi gastronomici Germania-001

Denuncia dei vizi nei contratti internazionali

Nei rapporti di vendita internazionale è di rilevante importanza per gli imprenditori conoscere esattamente i termini e le modalità per denunciare i vizi della merce difettosa. Un´esatta denuncia dei vizi pone infatti l´imprenditore in una posizione più forte in caso di successiva lite giudiziale (vedi anche “La merce difettosa nel settore enogastronomico in Germania“).

Diritto applicabile al contratto di vendita internazionale

Quando si stipula un contratto con un partner commerciale che si trova in uno stato diverso dal proprio (ad. es. nel quale il venditore ha sede in Italia ed il compratore in Germania) occorre, in primo luogo valutare quale sia la legge applicabile al rapporto commerciale. Se le parti non hanno scelto in fase di trattative quale sia tale legge (quella italiana o tedesca), il rapporto verrà disciplinato dalla Convenzione di Vienna del 1980, che regola la vendita internazionale di beni mobili. Per tutto ciò che non è regolato dalla Convenzione si dovrà fare riferimento alla legge che si applica al rapporto in base alle regole di diritto internazionale privato. Il Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (comunemente noto come Regolamento “Roma I”) stabilisce che, in mancanza di scelta delle parti, il contratto di vendita di beni venga disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale.

Giurisdizione competente

Il paese della legge che disciplina il contratto può non coincidere con il paese ove si trova il giudice competente a decidere della controversia. Il regolamento UE 1215/2012 dispone che a decidere della controversia nel caso della compravendita di beni sia il giudice dello Stato, in cui i beni sono stati consegnati in base al contratto.

La denuncia dei vizi

La Convenzione di Vienna prevede che il venditore debba consegnare merci che per quantità, qualità e genere corrispondono a quelli pattuiti dal contratto e che queste non presentino vizi. Le merci si intendono viziate se non sono conformi agli usi ai quali servirebbero abitualmente   o ad usi specifici, espressamente o tacitamente portati a conoscenza del venditore. Diventa allora di fondamentale importanza per la tutela delle ragioni del compratore la denuncia dei vizi della merce. Questa deve avvenire in modo tempestivo (vale a dire, entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui l’acquirente ha constatato il difetto) e nelle modalità previste dalla legge. Il compratore deve dunque ispezionare immediatamente la merce consegnatagli e denunciare i vizi della stessa senza ritardo. La denuncia dei vizi può avvenire anche telefonicamente, ma è sicuramente preferibile che avvenga via fax con ricevuta di ricevimento affinché il compratore possa darne prova in un eventuale processo. Rilevati i vizi, i rimedi possibili per l´acquirente secondo la Convenzione di Vienna sono:

– esigere dal venditore la consegna di altre merci in sostituzione,

– esigere che il venditore ripari il difetto di conformità,

– dichiarare la risoluzione del contratto,

– ridurre proporzionalmente il prezzo dovuto al venditore.

I primi due rimedi devono essere richiesti al momento della denuncia dei vizi.

Lo Studio legale A&R Avvocati Rechtsanwälte con le sue sedi a Monaco di Baviera, Milano e Padova, offre una consulenza legale di qualità ed esperienza con particolare attenzione alle differenze giuridiche e culturali nei rapporti commerciali tra Italia e Germania e Vi assiste in tutte le questioni relative alla contrattualistica e fornitura internazionale. In caso di problematiche legate a possibili vizi, non esitate di contattarci.