Competenze speciali previste dalla normativa europea

Segnaliamo una nuova sentenza della Corte di giustizia europea in tema di giurisdizione: C-12/15 – 16 giugno 2016 – Universal Music c. Michael Tetreault + altri – Articolo 5, punti 3, Reg. CE 44/2001 allo scopo di precisare alle società ed imprese che non sempre i tentativi di ancorare la giurisdizione alla propria sede sociale sono possibili o premino, ma spesso risultano forieri di ulteriori costi e di un prolungamento negli anni dei giudizi.

La Corte di giustizia europea si è pronunciata su richiesta della Corte Suprema dei Paesi Bassi in una causa promossa da una società con sede in Olanda, l’Universal Music International Holding BV contro tre avvocati, con sede in diversi stati, per un errore dovuto a negligenza compiuto da uno di essi nella Repubblica Ceca nella redazione di uno dei contratti atti a determinare l’acquisizione della casa discografica. Tale vendita doveva avvenire in due momenti (immediatamente si trasferiva il 70% delle azioni della società ed il 30% in un momento successivo). A seguito dell’errore commesso dagli avvocati cechi, che non trascrivevano correttamente le indicazioni dell’ufficio legale della holding, si produceva l’effetto che questa dovesse pagare un prezzo nettamente superiore a quello originariamente previsto (il prezzo era stato parametrato sulle azioni ed era 5 volte superiore a quello pattuito). Le parti deferivano la causa ad un collegio arbitrale ceco, come previsto nel contratto, ed arrivavano ad un lodo arbitrale. Nell’esecuzione dello stesso la Universal Music pagava l’importo transatto mediante versamento da un conto bancario tenuto nei Paesi Bassi di cui essa era titolare. Questa, quindi, ritenendo che il danno ad essa cagionato fosse dato dalla differenza tra quanto effettivamente pagato a titolo di transazione e quanto originariamente pattuito dalle parti (oltre le spese arbitrali) riteneva di aver subito il danno patrimoniale presso la propria sede, per essere stato effettuato il versamento della somma transatta da un conto olandese e da una società olandese. Quindi agiva contro gli avvocati coinvolti, seppure di residenze diverse, presso la corte olandese della propria sede. I giudici olandesi aditi rigettavano l’azione sollevando il loro difetto di giurisdizione e pertanto si arrivava alla Corte Suprema olandese che chiedeva l’intervento ermeneutico della Corte di giustizia europea. Questa ha colto l’occasione per ribadire la centralità del principio del foro generale del convenuto e quindi il carattere alternativo e speciale dei fori indicati all’Art. 5 del Reg. 44/2001. Conseguenza ne è che” poiché la competenza dei giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto è regola di competenza speciale, questa deve essere interpretata in maniera autonoma e restrittiva, il che non consente un’interpretazione che ecceda le ipotesi previste in modo esplicito dal Regolamento”. La scelta operata dal legislatore europeo di ancorare la giurisdizione in tema di illecito civile al luogo in cui si è verificato l’evento dannoso non è casuale ma risponde all’esigenza di economia processuale di facilitare l’assunzione delle prove e mantenere la vicinanza al luogo della controversia, quindi ancora una volta sono questi i criteri guida per la determinazione della corretta competenza. La Corte Europea ha ritenuto in questo caso che il “luogo in cui l’evento dannoso è sorto” sia sia quello in cui ha avuto luogo il fatto generatore del danno (la negligente redazione del contratto di vendita avvenuto nella Repubblica Ceca) sia il luogo di realizzazione del danno (il procedimento arbitrale ed il corrispondente lodo che cristallizzavano l’obbligo di pagamento avvenivano nella Repubblica Ceca) pertanto il maggiore collegamento con la controversia era quello con la Repubblica Ceca e non con l’Olanda. La sola circostanza del bonifico bancario avvenuto da conto olandese non è di per sé in grado di fondare la giurisdizione olandese e non corrisponde ai principi enunciati di prossimità alla controversia. Pertanto nuovamente si attira l’attenzione dei nostri Clienti sulle problematiche del forum shopping e sulle conseguenze che ne possano derivare se non si valutano attentamente a priori i pro e i contra al momento della promozione di una causa.

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