Nuovi strumenti per la gestione dei crediti in sofferenza

Il decreto legge 59/2016 pubblicato in gazzetta ufficiale il 3 maggio 2016 introduce degli importanti strumenti per le banche e per le imprese al fine di agevolare ed accelerare il recupero dei crediti. Qui di seguito alcune delle più importanti novità:

 

1. Pegno non possessorio

L’imprenditore a garanzia dei crediti potrà concedere in pegno un bene mobile destinato all’esercizio dell’impresa (con esclusione dei beni mobili registrati). Tale bene non dovrà essere consegnato al creditore, potendo continuare ad essere utilizzato nel processo produttivo. Il pegno non possessorio si costituisce con l’iscrizione nel registro dei pegni non possessori istituito presso l’Agenzia delle Entrate (vedi anche – I nuovi strumenti di finanziamento delle imprese previsti dal Governo italiano).

 

2. Trasferimento del bene alla banca in caso di inadempimento delle rate mutuo

La più rilevante novità del decreto coinvolge i contratti di finanziamento tra imprenditori e banche laddove viene introdotta la possibilità di trasferimento all’istituto di credito dell’immobile posto a garanzia di un finanziamento in caso di inadempimento dell’imprenditore. Per inadempimento del debitore s’intende il mancato pagamento di tre rate – anche non consecutive – per un periodo superiore a sei mesi ed in ogni caso il mancato pagamento che si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata. L’applicazione del patto marciano rimane esclusa solamente in relazione ad immobili adibiti ad abitazione principale del debitore, del coniuge, dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado. Il pignoramento dell’immobile da parte della banca non sarà automatico. Il valore di cessione del bene viene determinato da un perito nominato dal presidente del Tribunale del luogo nel quale si trova l’immobile. Nel caso in cui il valore del bene al momento della cessione sia superiore al debito residuo, il creditore deve corrispondere al debitore la differenza tra i due valori. Invece in caso contrario ovvero nel quale il valore del bene sia inferiore al debito residuo, il debitore nulla dovrà corrispondere al creditore. La nuova norma potrà anche essere inserita nei contratti di finanziamento in essere con una rinegoziazione degli stessi.

 

3. Registro procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e di ristrutturazioni aziendali

Viene istituto presso il Ministero della giustizia un registro digitale delle procedure esecutive immobiliari, procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Tale registro sarà accessibile dalla Banca d’Italia al fine di esercitare le sue funzioni di vigilanza ma anche con alcune limitazioni dai creditori interessati alla singola procedura.

4. Disposizioni in materia di espropriazione forzata

Altra novità rilevante è la delimitazione del numero delle aste nella procedura di vendita forzata. L’immobile non potrà essere messo all’asta per più di tre volte. In caso di mancata vendita dell’immobile pignorato entro il terzo tentativo di vendita, la procedura esecutiva verrà chiusa e il bene tornerà di proprietà del debitore. Solo nel caso in cui la terza asta sia stata disertata, potrà essere effettuato una quarto esperimento di vendita. Il decreto modifica inoltra il contenuto dell’atto di pignoramento che dovrà indicare un ulteriore avvertimento relativo all’inammissibilità dell’opposizione se proposta dopo che sia stata disposta la vendita o l’assegnazione. Inoltre viene introdotta una modifica del secondo comma dell’art. 648 c.p.c. con riferimento alla concessione dell’esecutività del decreto ingiuntivo opposto per le somme non contestate

5. Modifiche alla legge fallimentare

Il decreto introduce la possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche per le udienze e per le adunanze dei creditori. Inoltre viene prevista la possibilità di revoca per giusta causa del curatore fallimentare che non rispetti l’obbligo di presentazione di un progetto di riparto delle somme disponibili nel termine di quattro mesi a decorrere dalla data di emissione del decreto di esecutività dello stato passivo.

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