Il procedimento di ingiunzione europeo

Con il procedimento di ingiunzione europeo, le istituzioni dell’Unione Europea, con il Regolamento 1896/2006/CE, hanno messo a disposizione degli Stati membri uno strumento normativo di recupero dei crediti applicabile in maniera uniforme in tutti gli Stati.

Le ingiunzioni di pagamento emesse in uno qualsiasi degli Stati EU possono liberamente circolare negli altri Stati membri senza far ricorso a un procedimento intermedio di riconoscimento, in tal modo semplificando, accelerando e riducendo i costi delle controversie di natura transfrontaliera. Il ricorso a una simile procedura rimane in ogni caso, facoltativo o alternativo rispetto alle procedure monitorie nazionali e risulta solo un ulteriore strumento a disposizione degli operatori.

Il procedimento europeo d’ingiunzione, in vigore dal dicembre 2008, limita la sua portata alle controversie transfrontaliere (= quelle in cui almeno una delle parti abbia domicilio o residenza abituale in uno stato membro, diverso da quello del giudice adito) in materia civile e commerciale, al fine di recuperare crediti pecuniari d’importo determinato, scaduti ed esigibili alla data in cui è presentata l’ingiunzione di pagamento. Ne rimangono esclusi i crediti in materia tributaria, amministrativa, in materia di famiglia e successioni, i fallimenti, concordati e altre procedure analoghe, la previdenza sociale, e i crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali, tranne ove abbiano formato oggetto di un accordo fra le parti o vi sia stato riconoscimento del debito, o ancora se i crediti riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.

Tale procedimento è strettamente standardizzato e scandito dallo scambio di moduli prestabiliti ed allegati al regolamento; non è previsto per il ricorrente l’obbligo di comparire in tribunale.

La procedura inizia con la presentazione della domanda presso l’Autorità giudiziaria competente (in Germania esiste una competenza centralizzata esclusiva per tali procedimenti presso Amtsgericht/Mahngericht Berlin-Wedding.

Per la determinazione della giurisdizione si fa sempre riferimento ai criteri generali del Regolamento CE 44/2001, pertanto di solito tale procedura s’instaura nel paese, in cui ha sede il debitore convenuto, salvo che non ricorrano altri criteri che permettano il ricorso ad un foro alternativo, facoltativo od esclusivo (es: accordo sul foro competente, luogo di adempimento della prestazione ecc). In casi di richieste di pagamento nei confronti di un soggetto privato definibile come consumatore saranno competenti solo i giudici dello stato membro in cui il convenuto è domiciliato.

In questa fase non è prevista la presentazione di prove documentali. Il ricorrente si limita a descrivere le prove su cui si fonda la sua pretesa e sottoscrive una dichiarazione di fede attestante la veridicità delle informazioni date all’Autorità giudiziaria.

L’Autorità giudiziaria esamina tale domanda per verificare se ricorrono i presupposti suddetti e se la domanda non sia manifestamente infondata e si pronuncia alternativamente per: a) un accoglimento totale o parziale o b) per una richiesta di rettifiche o c) per il rigetto della domanda.

Se il giudice accoglie la domanda (di norma e in assenza di rettifiche, entro 30 gg dalla presentazione della stessa) emette un provvedimento di ingiunzione con cui intima il debitore di pagare entro 30gg. In tale occasione lo informa che il provvedimento è stato emesso sulla base delle sole informazioni del ricorrente e che non è stata compiuta alcuna attività istruttoria e lo avvisa della facoltà di fare opposizione all’ingiunzione, inoltrando l’apposito modulo allegato.

L’ingiunzione europea di pagamento è formalmente notificata alla controparte. Il debitore può opporsi entro un termine di 30gg dall’avvenuta notifica solo presso la stessa Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento. L’opposizione non richiede motivazione.

In caso di opposizione il procedimento speciale solitamente si converte in ordinario ed è trasferito presso l’autorità giudiziaria competente nello stesso paese emittente, dove seguirà le regole processuali nazionali. In Germania esiste una normativa ad hoc per il trasferimento del procedimento alla fase ordinaria, in Italia in assenza di una tale norma sussistono diverse soluzioni giurisprudenziali per regolamentare questo passaggio. Un trasferimento a un’Autorità giuridica straniera non è possibile. Il procedimento in seguito all’opposizione si blocca, invece, qualora tale opzione sia stata espressamente scelta dal ricorrente al momento della proposizione della domanda.

In caso di mancata opposizione, il provvedimento d’ingiunzione diviene esecutivo e può direttamente essere utilizzato come apposito titolo nello stato membro in cui deve essere eseguito, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività nello stato destinatario e senza possibilità di opposizione.

I costi di tale procedura (=Gerichtskosten) in Germania sono gli stessi previsti per il procedimento monitorio nazionale e sono da versarsi già al momento della proposizione della domanda. A tali costi sono da aggiungere le spese di notifica all’estero e le spese di traduzione. Anche gli onorari degli avvocati, salvo accordi sul compenso, sono previsti secondo tariffario forense come per la procedura monitoria interna (§ 13 RVG, Num. 3305 VV RVG) in base all’ammontare del credito fatto valere in giudizio.

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