Nuovo Regolamento Europeo sulla competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni

Regolamento Europeo 44/2001 volto a disciplinare nell´ambito dell’Unione Europea la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale verrà sostituito a partire dal 10 gennaio 2015 dal Regolamento (UE) 1215/2012.

Il nuovo Regolamento introduce delle novità normative relativamente al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze emesse dall´Autorità giudiziaria nonché relativamente alla listispendenza e connessione delle cause. La novità di maggiore impatto è l’abolizione delle procedure necessarie affinché la decisione giudiziale, resa dall’Autorità giudiziaria di uno Stato membro (ad es. Italia), venga riconosciuta e diventi esecutiva in un altro Stato membro (ad. Germania). L´art. 39 del nuovo Regolamento prevede che “la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività”. Quindi non sarà più necessario richiedere alcuna dichiarazione di esecutorietà richiesta dalla legislazione in vigore (Regolamento 44/2001) e si assisterà ad una vera e propria equiparazione delle decisioni giudiziali rese dalle Autorità giudiziarie degli Stati membri dell’UE alle decisioni rese da organi giurisdizionali interni. Ad es. l´imprenditore italiano che vorrà eseguire la decisione emessa dall´Autorità giudiziaria italiana in Germania dovrà semplicemente notificare alla controparte tedesca una copia del provvedimento ottenuto unitamente all’attestato (debitamente tradotto in lingua tedesca) rilasciato dal giudice italiano, su mera istanza dell’interessato.

Le nuove regole si applicano anche agli atti pubblici e alle transazioni giudiziarie, aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d’origine che potranno essere eseguiti in un altro Stato membro senza necessità di ricorrere ad ulteriori adempimenti.
Per procedere all´esecuzione dei suddetti titoli occorrerà ottenere dall´Autorità competente nella Stato membro di origine un attestato (sulla base del modulo di cui all´allegato II del nuovo Regolamento) contenente una sintesi dell’obbligazione esecutiva registrata nell’atto pubblico o una sintesi di quanto concordato tra le parti e registrato nella transazione giudiziaria.

Per quanto concerne la competenza giurisdizionale in materia di contratti di vendita e prestazione di servizi non vengono previste particolari modifiche. Rimane vigente la regola generale secondo cui la competenza spetta al giudice dello Stato membro in cui il convenuto ha il proprio domicilio oppure, se persona giuridica, la propria sede ovvero alternativamente al giudice del luogo in cui l´obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

La definizione del luogo di esecuzione dell´obbligazione dedotta in giudizio non subisce sostanziali modifiche:

  • nei contratti di vendita è individuato nel“ luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto” (art. 7.1, lett. (b), primo trattino, Regolamento (UE) 1215/2012);
  • nei contratti di prestazione di servizi è “il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto” (art. 7.1, lett. (b), secondo trattino, Regolamento (UE) 1215/2012).

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