La cancellazione dal Registro delle Imprese

Per tutti i titolari di partecipazioni sociali in società italiane, in particolare laddove sussista l’intenzione di far cessare l’attività della società attraverso una volontaria fase di liquidazione e la successiva cancellazione della società dall’apposito registro delle imprese, segnaliamo una nuova sentenza della Cassazione italiana (sentenza n. 14699 del 14.07.2015, Seconda Sezione Civile) che ha consolidato l’orientamento giurisprudenziale successivo alla riforma del diritto societario in Italia in tema di efficacia della cancellazione dal registro delle imprese.

Con la riforma del diritto societario in Italia (D. Lgs. N.6/2003) è stato modificato il tenore dell’Art. 2495 c.c. in modo innovativo, rispetto alla sua precedente formulazione, indicando l’istituto della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese come evento estintivo immediato della stessa (efficacia costitutiva della pubblicità legale). In passato la cancellazione della società dal registro aveva una semplice valenza dichiarativa e non produceva l’effetto di estinguere la società, fintanto che i rapporti giuridici della stessa non si fossero completamente esauriti. In altri termini, se un creditore vantava una pretesa insoddisfatta nei confronti di una società cessata poteva sia agire nei confronti della stessa sia – in modo sussidiario ed autonomo – nei confronti dei liquidatori della società e dei soci della stessa limitatamente a quanto da questi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Tutto ciò perché la società con la sola cancellazione dal registro non perdeva la sua soggettività giuridica o capacità di stare in giudizio, fintanto che sopravvivessero rapporti inesauriti.

La nuova formulazione dell’Art. 2495 cc ha introdotto un inciso decisivo: “ferma restando l’estinzione della società dopo la cancellazione,” i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Ciò significa che la cancellazione della società produce come effetto immediato la sua estinzione, per cui i creditori insoddisfatti non potranno più agire nei confronti di quest’ultima, ma solo ed unicamente nei confronti dei soci (ed in alcuni casi dei liquidatori). La società una volta cancellata non può più né agire né essere chiamata in giudizio. I soci succedono nei diritti e negli obblighi della società cessata. Negli obblighi nei limiti di quanto da essi riscosso dopo la liquidazione o illimitatamente (se erano responsabili illimitatamente già in costanza di società) nei diritti: “si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, sebbene azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che questi vi abbia rinunciato” (così Cass. S.U. n. 6070 del 12.03.2013).

Tale principio di efficacia costitutiva della cancellazione vale in riferimento temporale, alle cancellazioni avvenute a partire dal 01.01.2004 e riguarda tanto le società di capitali quanto quelle di persone (in tal senso, Cass. S.U. n. 4026/2010). Quest’ultimo tema delle società di persone è riconfermato dalla sentenza segnalata in apertura, la quale afferma che «dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese ha effetto costitutivo ed estingue anche la società di persone, quando non sia stata provata la continuazione dell’operatività sociale dopo la cancellazione della società – peraltro per le cancellazioni anteriori a tale provvedimento, con decorrenza dal l° gennaio 2004 – sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti».

Lo Studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi affianca durante tutta la fase di cancellazione e Vi assiste per tutte le questioni formali inerenti. Contattateci per ulteriori informazioni.

Indennità di fine rapporto in Germania

Il sistema dell’indennità di fine rapporto in Germania è stato utilizzato dal legislatore comunitario come esempio per la regolamentazione di uno dei modelli opzionali offerti agli stati membri per la disciplina di tale indennità. La maggior parte degli stati europei, tra cui l’Italia, hanno proprio adottato tale opzione di regolamentazione, pertanto le legislazioni dei due stati (Italia e Germania) ora si sono – sotto tale profilo – notevolmente avvicinate. Tuttavia il sistema tedesco più datato nel tempo e quindi “di maggiore esperienza” e raffinato da copiosa giurisprudenza ha portato a risultati secondo cui mediamente l’indennità riconosciuta secondo il diritto tedesco è maggiore di quella riconosciuta dai giudici italiani. Qualora al rapporto con agenti tedeschi (vedi anche “Il contratto di agenzia in Germania“) sia applicabile la legge tedesca diventa rilevante per l’imprenditore italiano conoscere, sin dal momento di costituzione del rapporto, la specifica regolamentazione di tale indennità prevista ai sensi del § 89b HGB (codice di commercio tedesco).

L’agente in Germania ha un diritto inderogabile a percepire un’indennità di fine rapporto rapporto con la ditta preponente. Ciò vuol dire che le parti, solo una volta concluso il rapporto tra di loro, possono accordarsi sull’indennità ed eventualmente ridurla anche a sfavore dell’agente, ma non prima della conclusione del rapporto, pena l’invalidità della clausola (§ 89b, comma 4 HGB). Solo in alcuni casi – previsti tassativamente (§ 89b, comma 3 HGB) – è possibile escludere tale indennità: in caso di recesso dell’agente senza giustificato motivo, in caso di recesso del preponente per gravi motivi costituiti da comportamenti colpevoli dell’agente ed in caso di subentro di un terzo nel rapporto contrattuale, concordato tra le parti.

Parametri per l’indennità in Germania

Il diritto all’indennità sorge alla presenza congiunta di tre requisiti (parametri dell’indennità): 1. Il preponente può trarre notevoli vantaggi in seguito alla cessazione del rapporto di agenzia dai nuovi clienti acquisiti dall’agente. All’acquisizione di un nuovo cliente è equiparato il notevole ampliamento del giro di affari con i clienti del preponente già esistenti al momento di costituzione del rapporto di agenzia. 2) La perdita di provvigioni che sarebbero spettate all’agente qualora il rapporto fosse continuato. 3) L’equità in base a tutte le circostanze del caso concreto nella quantificazione della indennità. È pertanto di particolare importanza per verificare ex post se il preponente possa o meno profittare di quanto procuratogli dall’agente che, già al momento di costituzione del rapporto di agenzia, l’imprenditore consegni una lista dettagliata del proprio portafoglio clienti, in cui siano individuabili non solo i clienti del preponente (in modo da poter più semplicemente individuare ex post quelli nuovi acquisiti dall’agente), ma anche i singoli giri di affari per ogni cliente nella zona di riferimento (per permettere ex post una più semplice valutazione del notevole ampliamento del giro di affari riconducibile all’agente).

Calcolo dell’indennità in Germania

Nel calcolo dell’indennità di fine rapporto i giudici tedeschi valutano in primis i vantaggi (in termini di clientela) riconducibili all’agente e poi l’importo delle perdite delle provvigioni subite dall’agente con la conclusione del rapporto di agenzia. Essi prendono, poi, come riferimento l’importo minore cosi evidenziato e lo sottopongono al correttivo dell’equità, in base alle circostanze del caso concreto. Circostanze che possono influire in tal senso sono per esempio: l’esistenza di obblighi di non concorrenza post contrattuale, i motivi di conclusione del rapporto di agenzia, la partecipazione dell’agente alle spese ecc. L’importo così calcolato viene poi rapportato al tetto massimo,  previsto dalla legislazione tedesca, di indennità riconoscibile ad un agente. Ai sensi del § 89b, comma 2 HGB “Il tetto massimo di tale indennità sarà pari alla provvigione di un anno, calcolata sulla media delle provvigioni percepite dall’agente negli ultimi cinque anni”. In caso di rapporto contrattuale di più breve durata si farà riferimento alla media delle provvigioni realizzate nel periodo inferiore. Se l’importo calcolato risulta superiore al tetto massimo viene ovviamente ridotto alla misura del tetto massimo, se invece l’importo calcolato risulta inferiore al tetto massimo, sarà quest’ultimo valore più basso ad essere preso in considerazione.

Prescrizione dell’indennità in Germania

Infine occorre sapere che, spettando all’agente far valere il proprio diritto all’indennità, la legge tedesca concede a quest’ultimo un termine di decadenza (§ 89b, comma 4, frase II HGB) di un anno dalla cessazione del rapporto. A tal fine è sufficiente una semplice dichiarazione scritta dell’agente rivolta al preponente che, per ragioni probatorie, dovrà essere inoltrata con un metodo tale da poter dimostrare l’avvenuto ricevimento della stessa. Permane tuttavia il termine di prescrizione di tre anni per poter far valere giudizialmente le proprie pretese. Tale termine di prescrizione può però essere derogato (e quindi accorciato nell’interesse dell’imprenditore) per contratto.

Lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste nell’individuazione e calcolo del diritto di indennità di fine rapporto in Germania. Grazie ad una consulenza competente e pluriennale il nostro studio legale Vi fornirà le indicazioni più adatte alle Vostre esigenze commerciali. Contattateci senza impegno.

Contratto di agenzia Germania

Qualora imprenditori italiani vogliano proporre i propri prodotti nel mercato tedesco uno dei primi aspetti da valutare è come far conoscere i prodotti e come arrivare alla clientela giusta. La forma di distribuzione più diffusa a livello internazionale è quella del rapporto di agenzia. Diventa necessario, pertanto, valutare i possibili canali di distribuzione in Germania e conoscere la regolamentazione giuridica degli stessi per evitare spiacevoli sorprese già nei rapporti con i propri ausiliari. Di regola infatti, il contratto di agenzia in Germania, in assenza di specifica scelta di legge applicabile a favore dell’imprenditore preponente, è disciplinato secondo la legge del luogo in cui l’agente ha la sua residenza abituale, è quindi rilevante conoscere la norma straniera di riferimento.

Il codice di commercio tedesco HGB (=Handelsgesetzbuch) disciplina il rapporto di agenzia ai §§ 84 e ss. La Germania come l’Italia ha recepito la direttiva europea sull’agenzia (86/653) pertanto le discipline legislative dei due stati sono analoghe; sussistono però alcune differenze cui dover prestare particolare attenzione. In Germania possono rivestire la qualità di agenti sia delle persone giuridiche (vedi lista di società di capitali o di persone – “costituzione di impresa in Germania“) sia delle persone fisiche. A differenza che in Italia, però, non esistono obblighi di registrazione degli agenti in appositi Albi o Ruoli. Chiunque può svolgere tale attività senza che sia richiesta una specifica expertise. Le caratteristiche principali dell’Agente sono l’autonomia con cui deve operare ed il suo inserimento nella struttura della rete vendita di un altro soggetto, l’imprenditore preponente. Soprattutto in casi di agenti-persone fisiche, deve essere attribuita particolare attenzione al ruolo di autonomia per evitare che questi finiscano con l’essere considerati lavoratori dipendenti dell’imprenditore, con tutte le spiacevoli conseguenze relative agli obblighi contributivi del datore di lavoro (§ 84, comma 2 HGB). L’agente è in Germania un imprenditore autonomo che sopporta da solo il rischio imprenditoriale, pertanto di regola affronterà da solo i costi della propria attività e farà fronte da solo alle tasse relative ai propri profitti.

Come in Italia, anche il contratto di agenzia in Germania non sottostà ad obblighi di forma scritta, tuttavia è assolutamente consigliabile disciplinare con un contratto scritto il rapporto con il proprio agente regolando apriori soprattutto quegli aspetti, per esempio relativi alla cessazione del rapporto, che nella prassi presentano i maggiori problemi (vedi anche “Indennità fine rapporto in Germania“).

Alcune clausole contrattuali necessitano in ogni caso della forma scritta, come per esempio ai sensi del § 90a HGB gli obblighi di non concorrenza post contrattuale o la vincolatività dello star del credere ai sensi del § 86b. Particolare attenzione deve essere prestata anche in casi in cui il rapporto di agenzia si instauri di fatto per comportamenti concludenti tra le parti, anche in assenza di un contratto scritto. In tal caso la giurisprudenza riserva protezione agli agenti di fatto a carico degli imprenditori preponenti. L’Agente tedesco normalmente ha il potere di concludere affari per il preponente, opera come suo procuratore. Qualora non si voglia attribuire tale potere di rappresentanza all’agente, questo dovrà essere esplicitamente escluso nel contratto tra le parti. In tal modo nei rapporti tra le parti varrà tale esclusione, ma non nei confronti dei terzi che hanno creduto nel potere di rappresentanza dell’agente che abbia concluso affari per conto del preponente. In tal caso è l’imprenditore comunque a rispondere nei confronti dei terzi, salvo rivalsa nei confronti dell’agente e semprechè non rifiuti esplicitamente ed immediatamente l’affare. Diritti e doveri delle parti sono sostanzialmente analoghi a quelli previsti in Italia, tuttavia particolare attenzione dovrà essere osservata dagli imprenditori nella presentazione agli agenti degli estratti conto ai fini del corretto computo delle provvigioni. Qualora infatti questo non avvenga, l’agente potrà citare in giudizio l’imprenditore straniero al fine di ottenere tali estratti della sua contabilità. In assenza di una diversa scelta tra le parti, foro competente in caso di controversie su tale contratto saranno competenti i Tribunali tedeschi del luogo di esecuzione della prestazione. Il codice processuale civile tedesco (= ZPO) mette a disposizione dell’agente una specifica azione in tal senso, la c.d. Buchauszugsklage.

Un’altra importante differenza nella disciplina dell’agente in Germania riguarda il diritto di esclusiva. Tale esclusiva non è la regola, ma deve essere specificamente prevista. Se all’agente è attribuita una zona di esclusiva, però, egli avrà diritto alle provvigioni su  tutti gli affari conclusi in tale zona, anche senza la sua diretta partecipazione. Tale diritto è tuttavia derogabile per accordo tra le parti. In via generale, occorre precisare che alcune disposizioni (es: quella sull’indennità di fine rapporto spettante all’agente) rappresentano norme di diritto imperativo che non possono essere derogate da accordi contrattuali all’interno dello spazio economico europeo (in tal senso specificamente il § 92c HGB).

Lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste nell’individuazione della forma di distribuzione più adatta alle Vostre esigenze imprenditoriali e Vi affianca durante tutta la fase di contrattualistica e operativa dei Vostri affari in Germania. Questo fa di noi il Vostro Studio legale per il contratto di agenzia in Germania.

Recupero Credito Euopeo: Controversie Europee di modesta entità (regolamento CE 861/2007)

Il 23.06.15 il Consiglio, il Parlamento e la Commissione europea hanno raggiunto un compromesso sulla questione della riforma del procedimento di recupero dei crediti di modesta entità (i cd. “small claims”), previsto dal regolamento europeo 861/2007.

Uno degli aspetti più controversi nel dibattito tra le istituzioni europee era stato proprio l’innalzamento del limite di valore consentito per l’accesso a tali procedure semplificate. La commissione europea nonché la commissione affari legali del parlamento europeo suggerivano un aumento della soglia d’accesso per i crediti fino al valore di Euro 10.000,-. Tale proposta trovava, tuttavia, il disfavore delle associazioni di categoria dei legali. Le tre istituzioni europee hanno pertanto trovato un compromesso indicando il nuovo limite di valore per tali controversie in Euro 5.000,- (al posto degli Euro 2.000,- originariamente previsti dal Regolamento Europeo). Tuttavia tale importo sarà suscettibile di riesame fra cinque anni, in seguito ad una verifica se tale innalzamento di valore sui dati della prassi sia ancora adeguato o necessiti di un ulteriore innalzamento. Persiste invece l’accordo delle istituzioni europee sull’esclusione, tra le materie di applicazione del procedimento semplificato di recupero, dei crediti in materia di diritto del lavoro e quelli derivanti dalle violazioni della privacy. Tale compromesso attende ora la conferma attraverso l’iter parlamentare europeo e l’approvazione del Consiglio dell’Unione Europea.

Lo Studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste con i propri Avvocati bilingue nella scelta delle modalità migliori e più adeguate alle Vostre esigenze imprenditoriali per il recupero del proprio credito e Vi affianca in tutta la fase stragiudiziale e giudiziale sia in Germania che in Italia.

Nuovo Certificato Successorio Europeo

Il certificato successorio europeo (abbreviato: CSE) è stato introdotto dal Regolamento EU 650/2012 relativo alla competenza ed alla legge applicabile al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni. Ivi è regolato dagli Artt. 62 e ss.

Il CSE consentirà di far valere la qualità di erede (o di amministratore testamentario) in tutta l’Unione europea. Ciò costituisce un indubbio vantaggio ed un passo avanti nella certezza del diritto
– sia per i futuri eredi che avranno un documento, emesso dalle competenti autorità nazionali, certificante la propria qualità senza che siano necessari ulteriori documenti e valido anche all’estero
– sia per gli esecutori testamentari che sulla base di tale documento potranno esercitare le proprie funzioni senza ulteriori adempimenti anche all’estero,
– ma anche per i creditori transfrontalieri che, grazie al CSE potranno facilmente individuare chi sia un legittimo erede e per quale quota, potendo richiedere all’autorità emittente copia del certificato
– e sia anche per i debitori transfrontalieri che, in virtù del certificato, potranno con sicurezza individuare quale sia il soggetto (anche all’estero) effettivamente legittimato a riscuotere un pagamento o a ricevere la consegna di un bene determinato.
La legge europea 2013-bis (30 ottobre 2014, n. 161) individua come autorità unica legittimata al rilascio di tale certificato per l’Italia i singoli notai (competenza esclusiva).
In base a quanto disposto dalle legge europea, in caso di reclamo, la competenza è attribuita al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui risiede il notaio che ha rilasciato il certificato.
Nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato.

Nell’ordinamento italiano non esisteva fino ad ora un’attestazione della qualità ereditaria resa in maniera oggettiva da un’Autorità a ciò preposta, ciò a differenza, per esempio, della Germania che conosce a livello nazionale un istituto analogo al CSE (=europäisches Nachlasszeugnis): l’Erbschein disciplinato dai §§ 2353 e ss. BGB. La figura, infatti, del certificato di eredità previsto per i soli territori del regime tavolare è collegata essenzialmente alla tenuta particolare dei registri immobiliari e alla successione delle iscrizioni (l’intavolazione dell’acquisto a favore dell’erede deve avvenire in base ad un titolo munito di pubblica fede).

In tutti i casi di incertezza sul punto (per esempio: nei casi di accettazione tacita dell’eredità o presunta) si faceva ricorso all’atto di notorietà (o ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dallo stesso interessato) adottando così una soluzione parziale ed insufficiente per risolvere i problemi di corretta individuazione degli eredi.
Ora per effetto del Regolamento europeo un CSE non comporta l’abrogazione di analoghi istituti nazionali, ma gli effetti del certificato si esplicano, oltreché all’estero, anche nello Stato dove è stato emesso. Pertanto un CSE emesso in Italia avrà efficacia – pur se relativo ad una successione transfrontaliera – anche per il nostro ordinamento.

La clausola della „legge applicabile“ nei contratti di agenzia internazionali (Sentenza Corte di Giustizia europea 17.10.2013 – terza sezione – causa c-184/12 – UNAMAR)

All’interno dell’Unione Europea è stata adottata già da tempo una direttiva (86/653) allo scopo di armonizzare la disciplina della materia dei contratti di agenzia tra gli stati membri. Ciò ha permesso sì di avvicinare le legislazioni dei diversi stati in materia, tuttavia ha lasciato intatte notevoli differenze tra le diverse normative  consentendo ai singoli stati membri di esercitare diverse facoltà di scelta nel dare attuazione alla direttiva stessa.

Quindi il problema della scelta della legge applicabile al contratto di agenzia intercorrente tra due soggetti appartenenti a stati diversi dell’unione non ha perso di valore e rimane un aspetto cruciale da regolare al momento della stipulazione del contratto. Se le parti, infatti, nulla hanno previsto sulla legge del contratto, per effetto del Regolamento CE 593/2008 (cd. Roma I) al contratto di agenzia si applicherà la legge dello Stato in cui l’agente ha la propria sede. Ciò potrebbe portare a conseguenze sfavorevoli per l’azienda preponente, quando per esempio il paese di attività dell’agente ammetta una disciplina di maggiore tutela di quest’ultimo. In realtà, proprio in profili importanti del contratto di agenzia, quali la regolamentazione dell’indennità di cessazione rapporto che spetta all’agente, gli stati membri hanno potuto adottare soluzioni diverse tra loro. La direttiva ha concesso, per di più, la possibilità ai singoli stati di adottare comunque una legislazione più favorevole (rispetto a quella prevista dalla direttiva) all’agente.

Scelta foro e legge competente

Caso esemplare è a proposito la legislazione belga che prevede a favore dell’agente non solo un’indennità di cessazione rapporto bensì anche un indennizzo per il caso in cui il contratto venga sciolto dal proponente senza rispettare il previsto termine di preavviso oltre eventuali ulteriori risarcimenti per danni di cui l’agente riesca a fornire prova. Tale problema è strettamente collegato con la clausola di scelta del foro delle controversie. Infatti se nel contratto di agenzia non è stato regolato tale aspetto, la competenza sarà quella del giudice del luogo in cui viene svolta la prestazione dell’agente e tale giudice applicherà la propria legge, anche nelle forme più favorevoli all’agente. Nel caso in cui, invece, le parti scelgano al momento della stipulazione un’altra legge applicabile (per esempio, quella dell’azienda preponente) e come foro competente quello della sede dell’azienda preponente, saranno i giudici scelti dalle parti a regolare le controversie e questi applicheranno la legge della società preponente anche se la legge dell’agente presenti degli aspetti di maggior favore. Il problema sorge quando le parti abbiano scelto solo la legge applicabile e non anche il foro competente per le controversie e quando questa disciplina di maggior favore possa essere considerata una “norma di applicazione necessaria” per cui il giudice non scelto dalle parti sia tenuto ad applicarla, anche se le parti hanno scelto una legge applicabile diversa che non la prevede.

Su tali aspetti ha fatto chiarezza una sentenza della Corte di giustizia europea sostenendo che i tribunali aditi possano applicare le norme di maggior favore per l’agente previste dal proprio ordinamento e diverse dalla legge scelta dalle parti solo nel caso in cui …”il legislatore dello Stato del foro ha ritenuto cruciale, in seno all’or­dinamento giuridico interessato, riconoscere all’agente commerciale una prote­zione ulteriore rispetto a quella prevista dalla citata direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell’oggetto di tali disposizioni imperative”. In tali casi, quindi i giudici aditi dovranno effettuare questo tipo di valutazione aggiuntiva: cioè verificare se la propria disciplina interna di maggior favore dell’agente regoli un aspetto cruciale di salvaguardia degli interessi pubblici (ai sensi dell’Art 9 Reg. CE Roma I) tale da prevalere sulla scelta della legge applicabile effettuata dalle parti. Non sapendo quale sarà l’esito della valutazione dei singoli giudici nazionali, rimane per gli operatori commerciali di fondamentale importanza regolare oltre alla legge applicabile al contratto di agenzia internazionale anche la parallela clausola di attribuzione del foro competente, potendosi solo in tale modo sottrarsi a tale valutazione.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

17 ottobre 2013

«Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Articoli 3 e 7, paragrafo 2 — Libertà di scelta delle parti — Limiti — Disposizioni imperative — Direttiva 86/653/CEE — Agenti commerciali indipendenti — Contratti di vendita o acquisto di merci — Risoluzione di un contratto di agenzia ad opera del preponente — Normativa nazionale di recepimento che prevede una protezione ulteriore rispetto ai requisiti minimi della direttiva e prevede altresì una protezione degli agenti commerciali nell’ambito di contratti di fornitura di servizi»

Nella causa C‑184/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi del Primo protocollo del 19 dicembre 1988 relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, proposta alla Corte dallo Hof van Cassatie (Belgio) con decisione del 5 aprile 2012, pervenuta in cancelleria il 20 aprile 2012, nel procedimento

United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV

contro

Navigation Maritime Bulgare,

Gli articoli 3 e 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, devono essere interpretati nel senso che la legge di uno Stato membro dell’Unione europea che offre la protezione minima prescritta dalla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, scelta dalle parti di un contratto di agenzia commerciale, può essere disapplicata dal giudice adito, situato in un altro Stato membro, a favore della lex fori a motivo del carattere imperativo, nell’ordinamento giuridico di quest’ultimo Stato membro, delle norme che disciplinano la situazione degli agenti commerciali indipendenti unicamente se il giudice adito constata in modo circostanziato che, nell’ambito di tale trasposizione, il legislatore dello Stato del foro ha ritenuto cruciale, in seno all’ordinamento giuridico interessato, riconoscere all’agente commerciale una protezione ulteriore rispetto a quella prevista dalla citata direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell’oggetto di tali disposizioni imperative.

La prescrizione nel diritto italiano

Argomento sempre attuale ed importante per le aziende è la prescrizione delle proprie pretese nell’ambito civile onde evitare la perdita di un diritto per il suo prolungato mancato esercizio nel tempo. Tale tema assume ruolo centrale nei casi di rapporti giuridici con partner di altri stati che prevedano diverse regole di prescrizione, ivi occorre valutare a monte la legge applicabile al rapporto commerciale di base.

Le norme sulla prescrizione nel diritto italiano, per esempio, hanno carattere d’inderogabilità. A differenza del diritto tedesco che consente alle parti la possibilità di ridurre o prolungare convenzionalmente i termini di durata della prescrizione, nel diritto italiano i termini prescrizionali previsti dalla legge sono inderogabili dalle parti pena la nullitá degli eventuali accordi in tal senso.Tuttavia qualora una tale clausola sia prevista in accordi con un partner commerciale tedesco occorre precisare che la norma del codice civile che prevede tale inderogabilità non viene considerata di “ordine pubblico”, in ragione del fatto che il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione (ma questa deve unicamente essere opposta dalla parte che se ne voglia avvalere) nonché anche per la possibilità che viene riconosciuta alle parti di rinunziare alla prescrizione. Pertanto – qualora il giudice italiano sia chiamato a valutare la validità di accordi sui termini di durata della prescrizione, laddove ad essi sia applicabile la legge tedesca (lex causa), dovrá concludere per la validità degli stessi.

Termini di prescrizione

Il periodo di tempo in cui si prescrivono i diritti varia nel diritto italiano a seconda delle diverse fattispecie che si vanno a considerare. Il termine a partire dal quale decorrono i termini di prescrizione è sempre il giorno in cui il diritto in oggetto può essere fatto valere. Laddove la legge nulla preveda in modo specifico, si applica la prescrizione ordinaria a carattere decennale (10 anni). Questa costituisce la regola. Le prescrizioni più brevi o più lunghe rappresentano delle eccezioni. Tra le eccezioni al periodo di prescrizione ordinaria previste dalla legge vi sono i diritti reali su cosa altrui, che si prescrivono in 20 anni, e determinate categorie di diritti per cui è previsto un termine prescrizionale breve (5 anni). Quest’ultimo tipo di prescrizioni possono essere a carattere estintivo o solo presuntivo. Appartengono alle prescrizioni brevi a carattere estintivo, per esempio, il diritto al risarcimento da fatto illecito (5 anni) o il diritto al risarcimento del danno da circolazione di veicolo di ogni specie (2 anni). Si prescrivono in 5 anni anche i diritti al pagamento dei canoni di affitto e ogni altro corrispettivo di locazione ed il diritto al pagamento degli interessi. Nell’ambito societario, si prescrivono in 5 anni tutti i diritti che derivano dai rapporti sociali (se la società è iscritta nel registro delle imprese) e l’azione di responsabilità da parte dei creditori sociali nei confronti degli amministratori.

Prescrizioni brevi

Nei contratti di trasporto di persone o di spedizione di merce, i diritti che ne derivano si prescrivono in 1 anno a partire dall’arrivo a destinazione della persona trasportata o dal giorno in cui avrebbe dovuto aver luogo la consegna della cosa spedita.

Tra le prescrizioni presuntive si ha, per esempio, il pagamento dovuto agli albergatori o agli esercenti un ristorante (6 mesi), la retribuzione dovuta agli insegnanti per lezioni impartite (1 anno), il pagamento della prestazione ed il rimborso spese dovuto ai professionisti (3 anni): tutti crediti che normalmente si estinguono in brevissimo tempo. La prescrizione presuntiva opera – in questo caso – in campo processuale.

La decorrenza del tempo non determina l’automatica estinzione del debito, ma fa sorgere a favore del debitore una presunzione di pagamento. Tale presunzione può essere vinta da parte del creditore con prova contraria, deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi di una qualsiasi ammissione di mancato pagamento da parte del debitore. Chi eccepisce una prescrizione ordinaria deve processualmente dimostrare i fatti su cui si base la prescrizione, nel caso di prescrizione presuntiva – invece – non ricorre tale onere probatorio, ma il debito si presume per legge estinto.

Ufficio di rappresentanza e la filiale in Germania

Per un’impresa straniera è possibile, in virtù della libertà di stabilimento nei paesi dell’Unione, essere presente in Germania in diversi modi secondo gli obiettivi che s’intendono perseguire e del grado d’intensità della presenza sul mercato straniero che s’intende realizzare. Una ditta straniera potrà, quindi, aprire in Germania una filiale o essere presente solo con un mero ufficio di rappresentanza, altresì potrà decidere di costituire ex novo una società affiliata secondo il diritto tedesco (usando una delle forme societarie previste dalla legge tedesca, vedi per la costituzione di una GmbH) oppure sfruttando semplicemente i meccanismi di Consignment Stock in Germania.

La più elementare forma di presenza si ha quando la società straniera apra solo un ufficio di riferimento in Germania, che non svolge attività imprenditoriale vera e propria e non conclude affari in proprio ma si limita a promuovere quelli dell’impresa di riferimento o a sostenere quest’ultima con attività ausiliarie (per esempio: attività di indagine di mercato e di promozione del marchio). In tal caso la costituzione avviene di fatto senza particolari oneri od obblighi di iscrizione nel registro delle imprese. Il soggetto che si costituisce non produce reddito e non ha soggettività tributaria in Germania. Tutte le attività d’impresa che vengano svolte in Germania devono essere comunque denunciate presso il Gewerbeamt, nel comune o negli enti amministrativi territorialmente competenti in base alla sede dell’ufficio, della filiale o della società. Le circostanze rilevanti da denunciare sono l’inizio di attività (=Gewerbeanmeldung) ma anche le modifiche dell’esercizio di attività o la cessazione della stessa (=Gewerbeabmeldung). Per la presenza in forma di una filiale, si suole distinguere in teoria, tra la filiale dipendente (= unselbständige Zweigniederlassung) e la filiale indipendente (=selbständige Zweigniederlassung). La prima è di solito una struttura stabile a sussidio della sede principale (es: deposito di merce per distribuzione – Consignment Stock) senza alcun grado di autonomia. Non costituisce una persona giuridica nuova, ma rimane parte integrante e dipendente dell’impresa principale, pertanto essa non è dotata di una contabilità separata dall’impresa principale e non è iscritta nel registro delle imprese (ha tuttavia degli obblighi limitati di pubblicità). Il suo carattere di dipendenza è evidente anche nell’organizzazione interna e nella sua gestione in toto dipendente dalla sede principale straniera. Gli organi direttivi di una tale filiale non hanno competenze rilevanti. Solo se l’attività imprenditoriale rimane completamente presso la società madre e non si produce alcun reddito, la filiale può essere esente da obblighi fiscali in Germania. Tuttavia nell’operare concreto è opportuno prestare attenzione: la soggettività tributaria in Germania di tale forma dipende non solo dal carattere di “stabile organizzazione” che possa assumere la filiale ma anche dal modo di apparire e operare all’esterno. Pertanto può essere soggetta ad obblighi fiscali una filiale, sede fissa, che esercita attività imprenditoriale anche quando opera con una certa “indipendenza”, dimostrando all’esterno libertà di decisione, stipulando contratti a nome dell’impresa (per es: assumendo dipendenti).

Lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco, Milano e Padova Vi assiste nella scelta della forma di presenza sul mercato straniero più adeguata alle Vostre esigenze imprenditoriali e nella fase di costituzione, avvalendosi di una rete di collaboratori esterni, Vi offre la possibilità anche di prevenire problemi inerenti agli aspetti contabili e fiscali di tali operazioni. Questo fa di noi il Vostro Avvocato in Germania.

Collegamento a livello europeo tra registri nazionali dei fallimenti e accesso in rete

La commissione EU ha disposto, dall’inizio di luglio 2014, il collegamento tra i singoli registri nazionali dei fallimenti di sette paesi europei (Germania, Estonia, Olanda, Austria, Romania, Slovenia e Repubblica Ceca) e la messa in rete a livello europeo di tali informazioni. Il progetto rientra nel più ampio programma di collegamento e scambio di informazioni inerenti le procedure concorsuali tra stati membri dell’Unione.

I dati rilevanti sono raccolti in modo centralizzato ed accessibili tramite il portale europeo di giustizia. Scopo dell’iniziativa è evidentemente quello di consentire ai creditori, residenti in altri stati europei, un semplice e rapido accesso ad informazioni sullo stato di insolvenza e le procedure inerenti dei propri debitori negli stati dell’unione europea. Questo è il primo passo nel progetto di collegamento di tutti i registri dei fallimenti dei singoli stati europei  ed è parte integrante del più ampio processo di ammodernamento del diritto fallimentare europeo.
In Germania le informazioni relative ai procedimenti fallimentari sono pubblicati online sulla pagina Insolvenzbekanntmachungen secondo il § 9 della legge fallimentare tedesca (=Insolvenzordnung). I dati ivi indicati sono in tal modo ufficialmente resi pubblici e pertanto giuridicamente vincolanti. Le informazioni sono tuttavia presenti unicamente in lingua tedesca. L’accesso al registro e la visione dei dati sono gratuiti. Le informazioni fornite si riferiscono a procedure fallimentari ancora in corso e non concluse. Tutti i dati inerenti ad una procedura al più tardi sei mesi dopo la sua conclusione vengono cancellati. In Italia la costituzione di un registro generale dei fallimenti è ancora in fase di realizzazione presso il ministero di giustizia. Tuttavia la maggior parte dei Tribunali fallimentari dispongono di una lista dei procedimenti in corso accessibile in via telematica. A scopo esemplificativo, il Tribunale di Milano. L’accesso al sito è gratuito, ma le informazioni sono presenti solo in lingua italiana.

Lo Studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste in tutte le questioni inerenti un possibile fallimento di un Vostro partner commerciale  permettendoVi  di prevenire rischi legali ed eventuali ulteriori perdite relative al fallimento.

Nuovo procedimento di sequestro di conti bancari

A fine giugno 2014 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il regolamento UE n. 655/2014 che istituisce una procedura ad hoc per conseguire in tempi contenuti un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. Tale procedura si affianca a quelle nazionali previste internamente dai singoli stati.

Il regolamento entrerà in vigore in data 18.01.2017 e si applicherà ai soli casi transnazionali (quando l’autorità giudiziaria adita secondo le regole di giurisdizione è in uno stato membro diverso da quello in cui è tenuto il conto bancario nonché quando il creditore è domiciliato in uno stato membro diverso da quello in cui è tenuto il conto bancario).
Il regolamento non si applica ai crediti connessi all’apertura di una procedura fallimentare. Per consentire l’effettiva applicazione del regolamento e superare i problemi derivanti dall’identificazione dei conti bancari in un contesto transfrontaliero, gli Stati membri dovranno individuare un’autorità competente a fornire tali informazioni alle autorità giudiziarie adite dai creditori.

Lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste con i propri Avvocati bilingue nella scelta delle modalità migliori e più adeguate alle Vostre esigenze imprenditoriali per il recupero del proprio credito e Vi affianca in tutta la fase stragiudiziale e giudiziale sia in Germania che in Italia. Questo fa di noi il Vostro Studio legale per le quesstioni internazionali.