Il recupero crediti europeo di modesta entità

Il problema del recupero dei crediti di modesta entità, non solo in Germania, affligge sia gli operatori economici operanti negli stati dell’Unione europea che i privati che compiono transazioni occasionali con ditte europee. In particolare, qualora le parti siano residenti in Stati membri diversi, le spese e i tempi di un recupero tramite una procedura civile ordinaria costituiscono ostacoli intollerabili all’accesso alla giustizia, favorendo così i debitori in malafede. Il legislatore europeo ha, pertanto, con il regolamento CE 861/2007 (vedi anche “Modifica del Regolamento sui crediti di modesta entità) elaborato una procedura specifica, rapida ed economica per ottenere un titolo esecutivo riconosciuto automaticamente nei vari paesi europei. 

Si tratta di una procedura alternativa e facoltativa rispetto alle altre possibili esperibili procedure europee e a quelle previste dalle normative nazionali in casi simili. La Germania, per esempio, ha un procedimento specifico per il recupero di crediti di modesta entità presso le preture (Amtsgerichten), il cd. Bagattellenverfahren secondo § 495a ZPO, mentre in Italia, in assenza di un procedimento specifico, si adopera per lo piú la procedura ordinaria davanti al giudice di pace tranne nei casi di competenza esclusiva per materia davanti al Tribunale o alla Corte d’Appello. In ogni caso la giurisdizione e competenza si individuano sulla base del regolamento CE 44/2001. Condizioni di applicabilità di tale procedura sono la modesta entità dei crediti, che devono avere un valore capitale non superiore ai € 2.000,-, ed il carattere transfrontaliero della controversia in materia civile e commerciale. Il procedimento si svolge di regola interamente in forma scritta ed attraverso uno scambio serrato di moduli prestabiliti, allegati al Regolamento CE, redatti nella lingua dell’autorità giudiziaria ricevente. Non è richiesta l’assistenza obbligatoria di un avvocato, tuttavia la tecnicità dei moduli da compilare e della procedura stessa rendono consigliabile il sussidio di un legale. Nella fase introduttiva del giudizio occorre integrare la domanda da presentare all’autorità giudiziaria competente con i documenti giustificativi, la cui traduzione non è obbligatoria. L’intera procedura è regolata dal principio di un contenimento delle spese e dei tempi. I termini di scansione del procedimento sono, infatti, dettagliati e perentori per garantirne la celerità. La controparte deve costituirsi entro 30 gg dalla notifica dell’atto introduttivo. In caso di costituzione tardiva l’organo giudicante emetterà direttamente sentenza. La replica della controparte deve essere corredata dai documenti di riferimento ed è, allo stesso modo della domanda, inviata unicamente al giudice. Un’udienza orale rappresenta l’eccezione (ha luogo solo se richiesta esplicitamente dalle parti o considerata necessaria dall’autoritá giudiziaria). La fase di assunzione delle prove è gestita ampiamente dall’autoritá giudiziaria che decide quali siano le prove indispensabili e quale sia il metodo di assunzione più semplice e meno oneroso. In ogni caso, l’autorità giudiziaria emette la sentenza entro 30gg dall’eventuale udienza o dall’ottenimento di tutte le informazioni necessarie.

La sentenza ottenuta in questo procedimento è immediatamente esecutiva in ogni stato dell’Unione indipendentemente da ogni possibile impugnazione e senza che occorra ulteriore dichiarazione di esecutività. A tal fine, è direttamente rilasciato, su richiesta della parte interessata, l’apposito certificato dall’autorità giudiziaria emittente. Le spese di tale procedimento (Gerichtskosten) si modellano in Germania al cd. Bagattelenverfahren. A tali costi sono da aggiungere gli onorari di un’eventuale legale (in base al tariffario forense o ad appositi accordi sul compenso) e le spese di eventuali traduzioni e assunzione di prove ritenute necessarie.

Lo Studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste con i propri Avvocati bilingue nella scelta delle modalità migliori e più adeguate alle Vostre esigenze imprenditoriali per il recupero del proprio credito e Vi affianca in tutta la fase stragiudiziale e giudiziale sia in Germania che in Italia. Questo fa di noi il Vostro Studio legale per le quesstioni internazionali.

Verifica dei crediti nel fallimento in Germania

Le domande di insinuazione al passivo (vedi anche “Insinuazione di un credito al passivo in Germania”) del fallimento tedesco inviate con apposito modulo al curatore fallimentare, vengono esaminate nell´ambito dell´udienza di verifica dei creditori (=Prüfungstermin). Il curatore deve formare un elenco di tutte le domande di insinuazioni al passivo pervenute (= Tabelle) che unitamente ai documenti giustificativi allegati dai creditori vengono depositate presso la cancelleria del Tribunale fallimentare competente affinché gli interessati ne possano prendere visione. 

Le contestazioni contro i crediti insinuati possono essere sollevate dal curatore, dal debitore o dagli altri creditori concorsuali. Un credito si considera ammesso se, nell´ambito dell´udienza di verifica o nel procedimento a trattazione scritta, non viene contestato dal curatore o da altro creditore concorsuale. La contestazione da parte del debitore fallito non osta all’accertamento del credito all’interno della procedura fallimentare.
Se è il debitore, infatti, a contestare l’esistenza di un credito, questo risulta nei confronti della curatela e degli altri creditori concorsuali lo stesso come accertato. Tal effetto non si produce solo nei confronti del fallito che ha sollevato la contestazione, con un esito visibile solo in un momento successivo ed al di fuori della procedura fallimentare. Pertanto il creditore concorsuale, cha abbia subìto una contestazione da parte del fallito, potrà agire per l’accertamento del credito contro questi con procedimento ordinario dinanzi al tribunale ordinario competente. Il tribunale fallimentare, infatti, non è competente a decidere su eventuali contestazioni dei crediti. Qualora alla data di apertura del fallimento era già pendente una controversia relativa ad un credito, l’accertamento prosegue con la riassunzione della lite nei confronti del debitore fallito.
Per un creditore l’inserimento nel suddetto elenco con conseguente riconoscimento del debito da parte del Tribunale fallimentare è importante, non solo evidentemente ai fini dell’eventuale ripartizione dell’attivo fallimentare, ma anche in quanto tale atto ha la stessa efficacia di una sentenza passata in giudicato sia per il curatore sia per tutti i creditori concorsuali.
Ciascun creditore può (ma non deve) essere presente all´udienza di verifica personalmente o tramite un rappresentante legale o tramite avvocato. In tal caso occorre un estratto del registro delle imprese che qualifichi il rappresentante legale o una specifica procura per il legale.
Il Tribunale fallimentare invia una comunicazione relativa all’esito dell´udienza di verifica unicamente a quei creditori le cui pretese siano state oggetto di contestazione – nell’importo o nel rango – indicando specificatamente il motivo della contestazione.
I creditori i cui crediti siano ammessi nell’importo e nella qualificazione di cui all´insinuazione del credito non ricevono alcuna comunicazione.

Lo Studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste in tutte le questioni inerenti un possibile fallimento di un Vostro partner commerciale  permettendoVi  di prevenire rischi legali ed eventuali ulteriori perdite relativeal fallimento.

Insinuazione credito al passivo in Germania

Nel caso in cui un proprio partner commerciale tedesco versi in stato d’insolvenza e fallisca, è ancora possibile per il creditore italiano avere una soddisfazione, sebbene parziale, del proprio credito. A seguito dell´apertura di una procedura di insolvenza in Germania, tutti creditori potranno far valere le loro pretese patrimoniali nei confronti del debitore insinuando il proprio credito al passivo della procedura direttamente presso il curatore fallimentare nominato dal Tribunale fallimentare competente.

Tale istanza (=Forderungsanmeldung) avviene ai sensi delle prescrizioni previste dalla legge fallimentare tedesca (=Insolvenzordnung – InsO) e rigorosamente attraverso l’uso di moduli prestabiliti, che di prassi vengono inviati dal curatore fallimentare unitamente alla comunicazione ai creditori sull’apertura del fallimento.
La lingua della procedura concorsuale è il tedesco; quindi non solo le domande (come l´insinuazione al passivo), ma anche tutte le informative e le comunicazioni della curatela avvengono formalmente in tale lingua.
A seguito dell´informativa da parte del curatore, il creditore deve qualificarsi e, nel caso in cui si tratti di una società, indicare il proprio rappresentante legale. L’assistenza di un avvocato in tale fase non è obbligatoria, tuttavia è consigliabile soprattutto per i creditori stranieri, che non conoscono le dinamiche e le particolarità della procedura fallimentare tedesca. Nell’attività di assistenza fornita dal nostro studio è previsto l’inoltro ai creditori italiani nella propria lingua di tutte le comunicazioni del tribunale fallimentare e/o della curatela per esteso o per sintesi.
I creditori potranno far valere solo le pretese patrimoniali ed i relativi interessi maturati fino alla data di apertura della procedura fallimentare (§ 38 InsO). Nell´insinuazione, il creditore deve indicare ogni singolo credito specificandone la somma capitale, gli interessi e i costi e deve precisare la causa del credito (es: da fornitura merci, provvigioni derivanti da contratto di agenzia ecc). Tutti gli importi da far valere devono essere espressi in Euro. Crediti in moneta straniera devono essere convertiti in Euro al valore in corso alla data di apertura del procedimento (§ 45 InsO).
Ciascun credito deve essere completato dai corrispondenti documenti giustificativi. Se il creditore si avvale dell’assistenza di un avvocato, occorrerà presentare alla curatela specifica procura in lingua tedesca. E´ prassi del nostro studio predisporre in tal caso tale procura in formato bilingue (tedesco-italiano o tedesco-inglese) da allegare all’insinuazione. Tutta la documentazione prodotta deve essere fornita in doppia copia.
La legge fallimentare tedesca prevede una specifica disciplina per i crediti postergati (es: gli interessi maturati dopo l’apertura della procedura, le spese legali e ogni altra spesa sostenuta dai creditori per la loro partecipazione al fallimento, multe ammende e sanzioni pecuniarie, crediti per una prestazione gratuita del debitore, crediti del socio al rimborso di finanziamenti in conto capitale). In linea di massima, l´insinuazione di tali crediti non è ammessa, salvo il caso in cui vi sia un’esplicita dichiarazione in tal senso da parte del Tribunale fallimentare. In tal caso, nella domanda d’insinuazione di tali crediti deve essere indicato il carattere postergato dello stesso ex § 39 InsO e il suo rango. I crediti devono essere insinuati entro un termine indicato nel decreto di apertura del fallimento. La dichiarazione dei crediti tardiva comporterà la fissazione di una successiva udienza di verifica i cui costi (molto contenuti) sono a carico del creditore tardivo.

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