Gli obblighi di un amministratore di una GmbH tedesca: obbligo di presentazione della richiesta di apertura di una procedura fallimentare

Nella gestione di una società ci si augura sempre di poter presentare bilanci positivi e di garantire un produttivo andamento dell’attività di impresa, tuttavia non di rado si verifica che la società costituita all’estero abbia difficoltà ad inserirsi nel mercato straniero e presenti nei primi anni di gestione valori negativi. In questi casi è dovuta particolare attenzione da parte degli amministratori. Anche qualora questi siano cittadini italiani e magari poco conoscano la lingua tedesca ciò non esime loro dall’osservanza delle norme di legge che governano la vita sociale ed in particolare dall’ottemperanza degli obblighi cui gli amministratori sono tenuti in caso di stato di crisi della società.

Gli amministratori di una GmbH sono tenuti regolarmente a controllare lo stato economico della società e a non sottovalutare gli indizi di crisi della stessa, solo in tal modo è possibile adottare le misure di ristrutturazione più adeguate che permettano all’azienda di risanarsi e tornare in attivo, ma in alcuni casi può essere tutto troppo tardi e lo stato di crisi essere irreversibile sì da rendere necessaria la presentazione di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio della società. Accanto a tutta una serie di possibili condotte che gli amministratori debbano seguire in caso di crisi della società (vedi blog di riferimento – Risanamento delle imprese in crisi) intendiamo qui fare riferimento in particolare all’obbligo di presentazione della domanda di fallimento ed alle conseguenze che gravino sugli amministratori in caso di ritardo e di inattività. Intanto occorre che l’amministratore verifichi che la società versi in uno stato di insolvenza, ciò nel diritto tedesco è previsto nel caso in cui la società sia zahlungsunfähig, cioè non è in grado di adempiere alle obbligazioni scadute (indice di ciò è solitamente la cessazione dei pagamenti), ma anche quando esista un’insolvenza incombente (=drohende Zahlungsunfähigkeit), vale a dire quando è prevedibile che la società debitrice non sarà in grado di adempiere le obbligazioni cui si è vincolata alla loro scadenza. In ultimo la società si considera insolvente anche qualora sussista uno sbilancio patrimoniale o eccessivo indebitamento (=Überschuldung). In particolare ciò si verifica quando il patrimonio della società non è più in grado di coprire le obbligazioni esistenti. Tuttavia tale valutazione va effettuata anche prendendo in considerazione le possibili misure di ristrutturazione o le eventuali iniezioni di capitale che possano garantire la continuazione dell’attività di impresa. In alcuni casi, infatti, grazie a tali interventi è ragionevole prevedere e prognosticare che la società possa superare l’empasse in cui si trova e pertanto non sia necessariamente da considerare insolvente. In ogni caso è assolutamente da consigliare all’amministratore di una società che dia segni di decozione di agire rapidamente e di valutare le possibilità di ristabilire la liquidità dell’impresa attraverso un eventuale piano su misura. Nel caso in cui non ci sia un piano b l’amministratore è tenuto per legge (§ 64 InsO) in caso di insolvenza a presentare, immediatamente ed al più tardi entro tre settimane dal momento in cui ne ha preso conoscenza, la richiesta di apertura di una procedura di insolvenza presso il Tribunale fallimentare competente, in base alla sede legale della società. Tale termine perentorio potrà rimanere inosservato solo nel caso in cui nel frangente l’amministratore si adoperi per la realizzazione di tentativi di risanamento dell’azienda che permettano a questa di superare lo stato di insolvenza. Attenzione: il ritardo nella presentazione di una tale domanda conduce ad una responsabilità degli amministratori non solo nei confronti della società ma anche nei confronti dei creditori sociali (responsabilità sul piano civile). Tale omissione (=Insolvenzverschleppung) inoltre ha gravi conseguenze personali per l’amministratore perché integra anche gli estremi di una fattispecie penale che comporta una sanzione pecuniaria o la pena della reclusione fino a tre anni, purchè si dimostri che l’amministratore ha agito intenzionalmente o quanto meno per colpa grave. Si ha una tale colpa anche solo quando l’amministratore – di fronte a chiari indizi della crisi dell’impresa – non abbia posto in essere una valutazione consapevole e fondata della possibilità di prosecuzione dell’impresa.

Lo studio A&R Avvocati Rechtsanwälte Vi assiste offrendovi consulenza su gli obblighi cui è tenuto un’amministratore in caso di crisi  e le conseguenze giuridiche del proprio operato e grazie alla rete dei propri partner esterni Vi assite nella corretta gestione di queste problematiche.

Procedura esecutiva in caso di apertura di fallimento in Germania

Spesso accade che durante il tentativo di recuperare coattivamente crediti sospesi nei confronti di partner commerciali tedeschi si renda necessaria una procedura esecutiva e che durante il corso della stessa si apra sul patrimonio del debitore una procedura fallimentare. Cosa fare in questi casi? Quale è la sorte degli atti esecutivi compiuti?

L’apertura di una procedura di insolvenza è un elemento pubblicizzato in Germania, tuttavia la sua fase prodromica (=Eröffnungsverfahren), vale a dire la procedura di valutazione dell’apertura di un fallimento che inizia con il deposito da parte di alcuni soggetti interessati (altri creditori o lo stesso debitore) della domanda di apertura (=Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens) non è noto ai terzi e pertanto ben si potrà verificare – per un certo periodo limitato di tempo – tale sovrapposizione di procedure. Da un lato quindi le azioni esecutive individuali e dall’altro l’azione esecutiva concorsuale. Per quanto riguarda l’arco temporale di blocco delle procedure esecutive individuali esso copre – in generale- l’intera durata della procedura concorsuale. Durante tutta la durata della procedura concorsuale opera, infatti, il divieto generale di azioni esecutive individuali ai sensi del § 89 InsO(=legge fallimentare tedesca). Da tale divieto sono colpite anche le azioni esecutive per debiti della massa (non fondati da atti del curatore) per la durata di sei mesi dall’apertura del procedimento. Sempre in generale, dopo la chiusura del procedimento i creditori concorsuali possono far valere i loro crediti residui contro il debitore senza limitazioni. Tale disposizione ha il suo limite nei casi di procedure concorsuali cui segua la procedura di esdebitazione (=Restschuldbefreiung), in tali casi chiaramente non è possibile agire in via esecutiva individuale una volta ottenuta l’esdebitazione. Unica fonte di soddisfazione per i creditori concorsuali è, in tal caso, la moneta fallimentare (vedi anche “Insinuazione credito al passivo in Germania“). Una volta verificatosi lo stato d’insolvenza del debitore e nei due o tre mesi precedenti la presentazione della domanda di apertura della procedura di fallimento ben possono essere compiuti dai singoli creditori atti esecutivi che sono in linea di massima efficaci, tuttavia occorre rilevare che questi possono essere oggetto di revocatorie da parte del curatore – una volta aperta la procedura ai sensi e nei limiti del § 131 InSO.

Aperta la procedura concorsuale è anche possibile che sia il Tribunale fallimentare a provvedere in via cautelare alla sospensione degli atti esecutivi in corso ad opera dei singoli creditori ed alla interdizione di nuovi atti esecutivi che questi vogliano promuovere relativamente ai beni della massa, con apposito provvedimento ai sensi del § 21 InsO. Tuttavia è importante sapere che con l’apertura della procedura fallimentare opera ai sensi del § 88 InsO una falcidia retroattiva (=Rückschlagsperre) per tutte le azioni esecutive anteriori all’apertura del procedimento, per cui la prelazione ottenuta da un singolo creditore concorsuale su un bene della massa fallimentare con una procedura esecutiva individuale nel mese precedente alla domanda di apertura del procedimento perde efficacia con l’apertura del procedimento stesso. Il termine di riferimento per la falcidia sarà quindi la domanda di apertura del procedimento (che nella maggior parte dei casi al momento delle azioni esecutive individuali non è nota) e non il provvedimento di apertura del fallimento. Tutti gli atti compiuti nel mese anteriore a tale data sono colpiti dall’inefficacia per legge.

Lo Studio A&R Avvocati Rechtsanwälte Vi assiste con le proprie sedi a Monaco di Baviera, Milano e Padova nel recupero dei Vostri crediti anche nella eventuale fase esecutiva nei confronti di partner commerciali tedeschi ed è in grado di supportarVi anche nei casi di insolvenza dei Vostri debitori e nelle necessarie relazioni con le curatele fallimentari.

Il procedimento di ingiunzione europeo

Con il procedimento di ingiunzione europeo, le istituzioni dell’Unione Europea, con il Regolamento 1896/2006/CE, hanno messo a disposizione degli Stati membri uno strumento normativo di recupero dei crediti applicabile in maniera uniforme in tutti gli Stati.

Le ingiunzioni di pagamento emesse in uno qualsiasi degli Stati EU possono liberamente circolare negli altri Stati membri senza far ricorso a un procedimento intermedio di riconoscimento, in tal modo semplificando, accelerando e riducendo i costi delle controversie di natura transfrontaliera. Il ricorso a una simile procedura rimane in ogni caso, facoltativo o alternativo rispetto alle procedure monitorie nazionali e risulta solo un ulteriore strumento a disposizione degli operatori.

Il procedimento europeo d’ingiunzione, in vigore dal dicembre 2008, limita la sua portata alle controversie transfrontaliere (= quelle in cui almeno una delle parti abbia domicilio o residenza abituale in uno stato membro, diverso da quello del giudice adito) in materia civile e commerciale, al fine di recuperare crediti pecuniari d’importo determinato, scaduti ed esigibili alla data in cui è presentata l’ingiunzione di pagamento. Ne rimangono esclusi i crediti in materia tributaria, amministrativa, in materia di famiglia e successioni, i fallimenti, concordati e altre procedure analoghe, la previdenza sociale, e i crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali, tranne ove abbiano formato oggetto di un accordo fra le parti o vi sia stato riconoscimento del debito, o ancora se i crediti riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.

Tale procedimento è strettamente standardizzato e scandito dallo scambio di moduli prestabiliti ed allegati al regolamento; non è previsto per il ricorrente l’obbligo di comparire in tribunale.

La procedura inizia con la presentazione della domanda presso l’Autorità giudiziaria competente (in Germania esiste una competenza centralizzata esclusiva per tali procedimenti presso Amtsgericht/Mahngericht Berlin-Wedding.

Per la determinazione della giurisdizione si fa sempre riferimento ai criteri generali del Regolamento CE 44/2001, pertanto di solito tale procedura s’instaura nel paese, in cui ha sede il debitore convenuto, salvo che non ricorrano altri criteri che permettano il ricorso ad un foro alternativo, facoltativo od esclusivo (es: accordo sul foro competente, luogo di adempimento della prestazione ecc). In casi di richieste di pagamento nei confronti di un soggetto privato definibile come consumatore saranno competenti solo i giudici dello stato membro in cui il convenuto è domiciliato.

In questa fase non è prevista la presentazione di prove documentali. Il ricorrente si limita a descrivere le prove su cui si fonda la sua pretesa e sottoscrive una dichiarazione di fede attestante la veridicità delle informazioni date all’Autorità giudiziaria.

L’Autorità giudiziaria esamina tale domanda per verificare se ricorrono i presupposti suddetti e se la domanda non sia manifestamente infondata e si pronuncia alternativamente per: a) un accoglimento totale o parziale o b) per una richiesta di rettifiche o c) per il rigetto della domanda.

Se il giudice accoglie la domanda (di norma e in assenza di rettifiche, entro 30 gg dalla presentazione della stessa) emette un provvedimento di ingiunzione con cui intima il debitore di pagare entro 30gg. In tale occasione lo informa che il provvedimento è stato emesso sulla base delle sole informazioni del ricorrente e che non è stata compiuta alcuna attività istruttoria e lo avvisa della facoltà di fare opposizione all’ingiunzione, inoltrando l’apposito modulo allegato.

L’ingiunzione europea di pagamento è formalmente notificata alla controparte. Il debitore può opporsi entro un termine di 30gg dall’avvenuta notifica solo presso la stessa Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento. L’opposizione non richiede motivazione.

In caso di opposizione il procedimento speciale solitamente si converte in ordinario ed è trasferito presso l’autorità giudiziaria competente nello stesso paese emittente, dove seguirà le regole processuali nazionali. In Germania esiste una normativa ad hoc per il trasferimento del procedimento alla fase ordinaria, in Italia in assenza di una tale norma sussistono diverse soluzioni giurisprudenziali per regolamentare questo passaggio. Un trasferimento a un’Autorità giuridica straniera non è possibile. Il procedimento in seguito all’opposizione si blocca, invece, qualora tale opzione sia stata espressamente scelta dal ricorrente al momento della proposizione della domanda.

In caso di mancata opposizione, il provvedimento d’ingiunzione diviene esecutivo e può direttamente essere utilizzato come apposito titolo nello stato membro in cui deve essere eseguito, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività nello stato destinatario e senza possibilità di opposizione.

I costi di tale procedura (=Gerichtskosten) in Germania sono gli stessi previsti per il procedimento monitorio nazionale e sono da versarsi già al momento della proposizione della domanda. A tali costi sono da aggiungere le spese di notifica all’estero e le spese di traduzione. Anche gli onorari degli avvocati, salvo accordi sul compenso, sono previsti secondo tariffario forense come per la procedura monitoria interna (§ 13 RVG, Num. 3305 VV RVG) in base all’ammontare del credito fatto valere in giudizio.

Lo Studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste con i propri Avvocati bilingue nella scelta delle modalità migliori e più adeguate alle Vostre esigenze imprenditoriali per il recupero del proprio credito e Vi affianca in lingua italiana in tutta la fase stragiudiziale e giudiziale in Germania.

Decreto Ingiuntivo in Germania

Quando e se ricorrere a un decreto ingiuntivo nei confronti di un debitore tedesco per il recupero di un credito sospeso, dipende da diversi fattori e deve pertanto essere una scelta oculata. Tale scelta, preceduta da una valutazione a priori dell’effettiva realizzazione del credito, deve essere finalizzata a stringere i tempi e i costi del recupero nel caso concreto.

La procedura monitoria o decreto ingiuntivo in Germania (=Mahnverfahren) è adatta al recupero di crediti in denaro nei confronti di debitori pigri nei pagamenti ed è consigliabile nei casi in cui si è sicuri che la controparte non solleverà opposizione, perché in tal caso permette di ottenere in tempi e costi contenuti un titolo esecutivo. Tale procedura, infatti, come in Italia, permette di ottenere sì un provvedimento (=Mahnbescheid) in prima battuta senza coinvolgere la controparte, ma, una volta notificato al debitore, questi ha un termine di due settimane per farne opposizione per iscritto (=Widerspruch) e senza necessarietà di fornire alcuna motivazione. In seguito a tale opposizione il procedimento monitorio si trasforma in una procedura ordinaria in contraddittorio. Pertanto in caso di probabile opposizione della controparte, l’instaurazione diretta di una procedura ordinaria può evitare la perdita di tempo e di parte dei costi.

Per poter ricorrere alla procedura ingiuntiva occorre:

  • che si tratti di crediti in denaro liquidi scaduti ed esigibili (cioè che non dipendano da una controprestazione non ancora resa) e
  • che sussista la mora del pagamento del debitore (=Zahlungsverzug).

Importante è inoltre che sia conosciuto con certezza l’indirizzo della controparte. La non notificabilità del Mahnbescheid ne fa perdere il valore.

Tribunale competente

Competente per tale procedura sono sempre le preture (=Amtsgerichten) del circondario in cui ha sede il ricorrente. Le preture competenti per la procedura monitoria sono centralizzate per ogni singolo Länder (per la Baviera – per esempio – competente è l’Amtsgericht/Mahngericht Coburg, per il Baden-Württemberg l’Amtsgericht/Mahngericht Stuttgart ecc). Nei casi di ricorrente straniero (per esempio: società italiana) nei confronti di un debitore tedesco, non avendo il ricorrente sede sociale in Germania, è stabilita una competenza centralizzata presso l’Amtsgericht/Mahngericht Berlin-Wedding. La competenza delle preture è esclusiva ed indipendente dall’entità del credito che si intende far valere. I costi processuali di tale procedura sono legati all’ammontare del credito vantato. La quasi totalità dei procedimenti ingiuntivi in Germania si svolge in modo completamente automatizzato e presso tribunali specializzati, il che determina un’effettiva celerità nello svolgimento della procedura ed un abbattimento dei costi a fronte però di una estrema standardizzazione del processo. Il ricorso per decreto ingiuntivo (=Mahnantrag) avviene per iscritto e solo secondo formulari ufficiali o per procedure online da affidare a personale specializzato. In tale fase non occorre fornire alcuna prova del credito vantato o allegare documenti giustificativi. È sufficiente l’indicazione dell’ammontare del credito principale e di eventuali accessori nonché la causa del credito. Inoltrato tale ricorso presso la pretura competente, maturano i costi processuali che andranno sin da subito versati all’Autorità giudiziaria. In seguito al pagamento ed alla verifica dei presupposti per il rilascio del provvedimento ingiuntivo, l’Amtsgericht provvederà all’emissione del Mahnbescheid che verrà notificato d’ufficio al debitore. Con la notifica di tale provvedimento si ha l’interruzione del decorso dei termini di prescrizione del credito vantato.

Opposizione al decreto ingiuntivo

Il debitore a partire da tale notifica ha un termine di due settimane per fare opposizione (=Widerspruch) per iscritto (e solitamente sulla base di formulari ufficiali prestampati allegati al Mahnbescheid e forniti alla controparte al momento della notifica). In caso di notifica all’estero, per esempio a società debitrice italiana, il termine di opposizione è innalzato ad un mese dalla notifica. L’opposizione non necessita poi, di alcuna motivazione e se tempestiva determina automaticamente il passaggio della procedura da speciale in ordinaria. La pretura competente per la procedura monitoria passerà gli atti al tribunale individuato come competente dal ricorrente e questi chiederà al ricorrente ex § 697 ZPO di fornire entro due settimane le cause giustificative del credito vantato (=Anspruchsbegründung). La parte ricorrente dovrà pertanto redigere una vera e propria citazione che verrà notificata alla controparte e determinerà l’instaurazione del processo ordinario secondo le regole del codice di procedura civile tedesco (ZPO). Qualora, invece, il debitore non sollevi alcuna opposizione tempestiva la pretura adita rilascerà – su richiesta specifica del creditore (= Antrag auf Vollstreckungsbescheid) – il titolo (=Vollstreckungsbescheid). Tale richiesta deve avvenire al più tardi entro sei mesi dalla notifica del Mahnbescheid al debitore e deve contenere la specifica indicazione se ed in che parte siano avvenuti pagamenti parziali da parte del debitore che riducano il credito complessivo. Anche tale ricorso avviene su moduli ufficiali predeterminati o secondo procedura online. Il Vollstreckungsbescheid è un titolo provvisoriamente esecutivo che viene, a sua volta, notificato d’ufficio dall’Autorità giudiziaria alla controparte debitrice. Quest’ultima ha un termine perentorio di due settimane dalla notifica per fare opposizione (=Einspruch gegen Vollstreckungsbescheid) al titolo rilasciato in toto o in parte. Anche tale opposizione deve avvenire per iscritto ma non sono previsti obblighi di forma e di motivazione. Qualora decorse le due settimane dalla notifica, la controparte non abbia sollevato alcuna opposizione, il ricorrente titolare del Vollstreckungsbescheid definitivo potrà accedere alla fase esecutiva ulteriore sul patrimonio del debitore.

Costi del decreto ingiuntivo

I costi della procedura di decreto ingiuntivo si dividono in costi processuali per l’attività dell’Autorità giudiziaria (=Gerichtskosten) e onorari per gli eventuali procuratori legali (=Rechtsanwaltsgebühren), cui sono da aggiungere spese generali e IVA. Entrambi sono commisurati al credito preteso. In caso di passaggio alla fase ordinaria solitamente tali costi sono parzialmente scomputati da quelli previsti per la fase ordinaria.

Lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste con i propri Avvocati bilingue nella scelta delle modalità migliori e più adeguate alle Vostre esigenze imprenditoriali per il recupero del proprio credito e Vi affianca in tutta la fase stragiudiziale e giudiziale sia in Germania che in Italia.

Tassazione immobili in Italia (IMU) per soggetti stranieri

La Legge di Bilancio 2022 (comma 743 dell’articolo 1 della L. num. 234/ 2021) contiene novità per alcuni soggetti non residenti nel territorio dello Stato relativamente alla imposta sugli immobili (IMU). Questa, che nella legge di bilancio dell’anno precedente era prevista come decurtata al 50 per cento, attualmente viene diminuita al 37,5 per cento.

Da un punto di vista soggettivo possono beneficiare di detta agevolazione i pensionati residenti all’estero, cioè i soggetti titolari di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Dette persone devono essere non residenti in Italia e invece residenti in uno stato estero di assicurazione. Importante ai fini della residenza è che non è necessaria l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero), cioè teoricamente detta agevolazione può spettare anche a soggetti pensionati di nazionalità non italiana (e per esempio tedeschi) che siano proprietari di un unico immobile in Italia. Sotto il profilo oggettivo detta agevolazione è applicabile solo ad un’unica unità immobiliare deputata ad uso abitativo. È necessario infatti, che l’immobile relativamente al quale sia dovuta l’IMU non sia affittato o concesso in comodato d’uso. Inoltre l’immobile in agevolazione deve essere posseduto in qualità di proprietari o di usufruttuari.

Giurisdizione e connessione di causa

Nelle controversie transfrontaliere, in cui sono coinvolte società con sedi in diversi paesi, le questioni di giurisdizione svolgono sempre un ruolo determinante, non solo in seno al giudizio bensì anche in una fase stragiudiziale prodromica allo stesso e nel momento della scelta del foro da adire. In altri termini l’arte del forum shopping, se ben conosciuta, agevola la soluzione delle cause.

Segnaliamo un’interessante attualissima sentenza della Corte di cassazione italiana – sezioni unite civili – num. 4294/2022. Una società di modellistica di diritto italiano incardinava un giudizio di accertamento negativo della contraffazione di diritti di privativa industriale contro due società: la Ferrari spa – di diritto italiano, con sede in Italia e la Ferrari Idea s.a., di diritto svizzero con sede a Lugano. Entrambe queste società avevano diffidato la società italiana di modellistica ad interrompere l’utilizzo del marchio “Ferrari”, inviando medesime diffide anche al rivenditore e al distributore inglese (luogo di distribuzione dei prodotti). Costellazione internazionale della vicenda che veniva sottoposta dall’attrice all’attenzione dei giudici italiani. L’eccezione di giurisdizione sollevata dalle società Ferrari veniva in I e II grado rigettata dai giudici emiliani, pertanto si arrivava in Cassazione. Anche in tale fase si confermava la giurisdizione italiana, quale correttamente adita e ciò sulla base di ragioni di connessione e di esigenze prioritarie di coerenza di giudicati. Gli ermellini hanno fondato la giurisdizione italiana sulla base dell’Art. 6 della Convezione di Lugano del 16.09.1988, che concerne proprio la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e le esecuzioni delle decisioni in materia civile e commerciale in relazione agli stati coinvolti (Italia e Svizzera), convenzione parallela alla Convenzione di Bruxelles del 27.09.1968 (sebbene entrambe superate da strumenti più aggiornati, nel caso di specie applicabili per ragioni temporali). Ai sensi di detto articolo un soggetto convenuto potrà essere citato (anche) – in caso di pluralità di convenuti – davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi. Pertanto, avendo la Ferrari spa sede legale in Italia ed essendo essa una delle due società coinvolte (invero le diffide stragiudiziali venivano inoltrate da entrambe le società Ferrari) ciò rendeva possibile l’incardinazione del giudizio in Italia, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. La Cassazione si indirizzava in tal senso proprio applicando la propria giurisprudenza precedente sulla parallela Convenzione di Bruxelles, chiarendo quindi che presupposti per poter chiamare in giudizio in Italia un soggetto non residente per ragioni di connessione sono: la presenza del vincolo di connessione delle domande sin dal momento del loro esperimento e l’esistenza di un interesse ad una istruttoria ed una pronuncia giudiziale unica, che argini il rischio di decisioni incompatibili. Mentre non sarebbe necessario effettuare ulteriori verifiche sul forum shopping e cioè se le domande siano state presentate “esclusivamente allo scopo di sottrarre uno dei convenuti ai giudici dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio”. Prevalente pertanto è la ratio della opportunità di trattare e decidere congiuntamente cause legate da vincoli di connessione soggettiva e/o oggettiva per evitare situazioni incompatibili, qualora le cause fossero trattate separatamente. Interessante in ultimo anche l’argomentazione che ha portato ad escludere la possibilità di fondare la giurisdizione adita sulla base dell’art. 5 della citata Convenzione di Lugano, in base al luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso. Nei motivi del ricorso per cassazione infatti, si indicava solo l’erronea applicazione dell’art. 6 della Convenzione di Lugano e non si riprendevano più le censure sotto l’altro profilo dell’Art. 5, pertanto la Cassazione ,“in presenza di una duplice ratio, di cui anche una sola inadeguatamente attaccata (Art. 6)”, atteso che questa risultasse idonea da sola a sorreggere la decisione e che l’omessa impugnazione dell’altra (Art. 5) fosse da valutare quale difetto di interesse, ha tralasciato la trattazione della censura non ripresa nel ricorso in cassazione.

Si osserva quindi ancora una volta quanto sia importante avere dimestichezza con le questioni di giurisdizione: lo studio A&R Avvocati Rechtsanwälte, con la propria esperienza pluriennale, volentieri si rende disponibile ad assisterVi in simili questioni transfrontalieri di notevole delicatezza.

Possibilità di risarcimento danni conseguenziali ad intese anticoncorrenziali anche per soggetti non fornitori o acquirenti

Segnaliamo una recente sentenza della Corte di Giustizia europea (12.12.2019, causa C-435/2018) che ha chiarito l’an ed il modus di applicazione del diritto dell’Unione europea (nello specifico l’art. 101 del Trattato TFUE) in caso di intese anticoncorrenziali, nei confronti dei singoli diritti nazionali (nel caso di specie diritto austriaco), aprendo nuove possiblità di richieste di risarcimento dei danni anche per soggetti non direttamente coinvolti dalla norma anticoncorrenziale.

La causa a monte intercorreva tra alcune società del gruppo Schindler e altre del gruppo ThyssenKrupp e dall’altra parte un ente di diritto pubblico, il Land Oberösterreich oltre ad ulteriori altri enti, a seguito di comportamenti anticoncorrenziali delle società dedite all’installazione e manutenzione di ascensori e scale mobili nei mercati del Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi. Detti comportamenti anticoncorrenziali erano stati previamente valutati dalla Commissione europea e sanzionati con una corrispondente ammenda, pertanto il comportamento illecito a monte, volto a violare il gioco della concorrenza, era stato già accertato. Nella causa in discussione si verteva quindi essenzialmente sulla possibilità per un soggetto quale il Land Oberösterreich – pur non soggetto attivo (nè acquirente nè fornitore) del settore di mercato interessato, non acquistando o vendendo i prodotti interessati dalla violazione, ma solo in qualità di organismo che concedeva sovvenzioni – di ottenere un risarcimento danni riconducibile a detti comportamenti anticoncorrenziali. Il tutto alla luce di disposizioni confliggenti tra le norme nazionali del diritto austriaco e le norme sovranazionali e la giurisprudenza del diritto europeo. Il diritto austriaco infatti poneva un limite a tale possibilità di risarcimento danni patrimoniali per l’ente pubblico in quanto soggetto terzo estraneo alla sfera di interessi che la norma anticoncorrenziale intenderebbe proteggere, cioè quella degli operatori diretti del mercato violato, proteggendo l’interesse a mantenere la concorrenza sul mercato interessato dall’intesa anticoncorrenziale. Tuttavia il giudice austriaco riconosceva sia da un lato il ruolo determinante dei soggetti concedenti sovvenzioni alla costruzione di immobili sia l’ampiezza della giurisprudenza della CGUE che ammetteva al risarcimeto danni chiunque avesse subito un danno causato da un contratto o da un’intesa volta ad alterare il gioco della concorrenza, pertanto il giudice austriaco si decideva a proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte europea. Il rinvio pregiudiziale è un rimedio che consente proprio ai singoli giudici degli stati membri di interpellare la Corte europea sulla corretta interpretazione ed applicazione del diritto dell’Unione. La Corte a sua volta, una volta interpellata, non risolve la causa nazionale, ma detta solo principi di interpretazione che vincolano poi i giudici nazionali, i quali nel risolvere la controversia nazionale devono attenersi ai principi dettati e di più, una siffatta decisione della CGUE in merito, vale come precedente anche per gli altri giudici nazionali cui vengano sottoposte controversie simili. Da qui il forte interesse a tali pronunce. Nel caso di specie la Corte Europea adita ha dichiarato che „l’Art. 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che le persone che non operano come fornitori o come acquirenti sul mercato interessato da un’intesa, ma che hanno concesso sovvenzioni, nella forma di prestiti agevolati, ad acquirenti di prodotti offerti su tale mercato, possono richiedere la condanna delle imprese che hanno partecipto a tale intesa al risarcimento del danno subìto in ragione del fatto che, essendo stato l’importo di tali sovvenzioni più elevato di quanto non sarebbe stato in assenza di detta intesa, queste persone non hanno potuto utilizzare la differenza ad altri fini più lucrativi“. Pertanto la Corte ha chiarito che il diritto europeo (Art. 101 TFUE) si applica direttamente producendo i suoi effetti sui singoli e i diritti nazionali non devono pregiudicare l’applicazione effettiva del diritto europeo, da qui l’allargamento del bacino dei soggetti che possono richiedere il risarcimento del danno rispetto a quello del diritto austriaco. Tuttavia il nesso di causalità tra il danno subito ed il comportamento anticoncorrenziale spetta nella sua valutazione ai giudici nazionali, i quali nel caso concreto dovranno valutare se detto nesso di causalità era stato sufficientemene provato e se l’ente pubblico aveva o meno la possibilità di effettuare degli investimenti più lucrativi che determinassero e giustificassero l’ammontare del danno.

Le novità sul Consignment stock in Germania dal gennaio 2020

A partire dal 01.01.2020 la Germania darà esecuzione ad ulteriori aspetti disciplinati dalla direttiva europea di semplificazione ed armonizzazione dell’IVA nel territorio comunitario (direttiva comunitaria Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL) del 2006 num. 112, come modificata dalla attuale direttiva (EU) 2018/1910 del 4.12.2018). Detta armonizzazione si è tradotta nel territorio tedesco in un’apposita disciplina normativa che con l’inizio dell’anno 2020 entrerà in vigore e toccherà anche la disiplina fiscale della merce di società straniere in consignment stock in Germania.

Il consignment stock è – come noto- un deposito merci di un’impresa fornitrice, il quale si trova, per comodità di reperibilità delle merci stesse, direttamente presso e/o nelle vicinanze dell‘azienda cliente acquirente. La caratteristica di questa merce in deposito è che essa rimane giuridicamente di proprietà dell’impresa fornitrice (anche se in deposito presso il cliente acquirente) fino a quando l’azienda acquirente la prelevi dal deposito per la vendita finale. A seguito di detto prelievo si verifica il trasferimento di proprietà. Le difficoltà maggiori si verificano – da un punto di vista fiscale – quando il suddetto deposito viene a trovarsi in uno stato dell’Unione diverso da quello dell’impresa fornitrice. In passato quando la merce in consignment stock si depositava in Germania si richiedeva necessariamente alla impresa fornitrice l’apertura di una partita IVA tedesca di appoggio al solo scopo di registrare la merce in accesso nel territorio tedesco. La merce consegnata presso il deposito si considerava quindi in quel momento, unicamente come trasferimento intracomunitario esente da tasse. Pertanto la società italiana fornitrice emetteva solo una nota con IVA italiana al proprio magazzino con partita IVA tedesca, mentre era al momento del prelievo della merce dal deposito da parte dell’impresa acquirente che si realizzava una vendita passibile di IVA interna (tedesca al 19%) e quindi era necessaria una nuova fattura sulla medesima merce dalla fornitrice italiana, con propria partita IVA tedesca alla acquirente tedesca con propria partita Iva tedesca (vedi Consignment Stock Germania – Ottimizzare l’Export). A partire dall’inizio del 2020 invece sará al momento del prelievo della merce dal deposito a realizzarsi una vendita intracomunitaria in esenzione IVA da parte dell’impresa venditrice. A sua volta e parallelamente l’impresa acquirente avrà – al momento del prelievo dal deposito – l’obbligo fiscale sull’acquisto realizzato. Tuttavia per potersi avvantaggiare della fatturazione con esenzione IVA comunitaria l’impresa fornitrice deve rendere nota la circostanza del consignment stock e che la merce trasferita sia destinata ad una vendita finale ad acquirente comunitario a sua volta dotato di apposita partita IVA intracomunitaria identificativa. Inoltre cumulativamente è necessario che si realizzino, insieme alla presenza dei suddetti elementi, anche altre due circostanze: che l’impresa fornitrice non eserciti la propria attività di impresa nel territorio tedesco e nè abbia ivi una sede stabile e che l’impresa acquirente inserisca la consegna della merce tramite consignment stock nell’apposito registro. Infine la consegna all’acquirente deve essere realizzata nell’arco temporale di 12 mesi dalla indicazione.

Proprio per poter dimostrare poi che la merce è effettivamente pervenuta in uno degli stati dell’Unione, dal 01.01.2020 i mezzi di prova richiesti alle imprese fornitrici sono stati armonizzati e semplificati. Le imprese fornitrci devono pertanto essere in possesso di almeno due documenti giustificativi dell’immissione della merce in uno stato straniero dell’Unione, non contraddittori fra di loro e rilasciati da due diversi soggetti a loro volta indipendenti dalle parti contrattuali (impresa fornitrice ed impresa acquirente). I possibili documenti giustificativi vengono catalogati in due gruppi (A e B), nel primo gruppo appartengono per esempio i documenti rilasciati dalle ditte di trasporto, quali fatture per il trasporto della merce interessata, mentre nel secondo gruppo rientrano documenti rilasciati da soggetti terzi particolarmente qualificati, quali ad esempio quietanze notarili o documenti assicurativi sulla merce trasferita o documenti bancari che provino il pagamento del trasporto relativo alla merce interessata ecc. La società venditrice deve avere, per poter beneficiare della trasferimento in esenzione IVA, o due documenti appartenenti entrambi al primo gruppo o due documenti appartenenti ai due diversi gruppi.

Inoltre anche a livello definitorio sono stati individuate nella normativa di attuazione della direttiva europea importanti definizioni di figure quali lo stesso Consignment stock o i cd. Reihengeschäften che hanno prodotto i loro riflessi anche nel diritto interno.

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La procura alle liti rilasciata all’estero ma utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia necessita di particolare attenzione.

Un grave errore che purtroppo di frequente si verifica nel rilasciare una procura alle liti per un processo incardinato in uno stato straniero è quello di ragionare unicamente secondo la mentalità giuridica del paese di rilascio della procura e non anche sulla base della legge dello stato in cui si svolge il processo. Ciò determina spesso errori che incidono sulla validità stessa della procura e che inevitabilmente si riflettono sul giudizio in corso comportandone un allungamento nei tempi e anche un aggravio dei costi nei casi in cui la procura debba essere nuovamente rilasciata e tutto reiniziato ex novo.

Occasione per detta riflessione è una recente sentenza della Corte di Cassazione italiana, I sez. Civile, num. 12811/2016 che vedeva coinvolte due parti: una banca italiana da un lato (società ricorrente in Cassazione) e un ente economico tedesco del Land Hessen dall‘altro. Processo originario intercorso tra dette parti era l’opposizione ad un decreto ingiuntivo instaurato presso il Tribunale di Padova dalla banca italiana contro l’ente tedesco. In tale prima fase di giudizio l’ente tedesco si costituiva in giudizio esibendo una procura alle liti rilasciata in Germania dal soggetto legale rappresentante dell’ente, ma autenticata da un Notaio tedesco in modo difforme da quanto richiesto dalla lex fori italiana. Il Notaio tedesco infatti, autenticava detta firma a mezzo di foglio distinto rispetto a quello su cui era redatta la procura alle liti e soprattutto autenticava in una data differente (rectius: successiva) rispetto alla data della sottoscrizione della procura stessa. Dette modalità di rilascio della procura venivano contestate dai legali della banca italiana perchè non conformi ai requisiti indispensabili previsti dall’Art. 2703 cc secondo cui: „L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive“. Nel caso di specie, infatti, il fatto che la autentica fosse stata effettuata successivamente alla materiale apposizione della firma ne determinava la mancata contestualità. Il Land tedesco d’altra parte si appellava alla legge notarile tedesca che all’Art. 40 prevede che „una firma può essere autenticata solo se apposta o riconosciuta in presenza del Notaio“, ammettendo quindi anche una autentica su riconoscimento della firma. La prima istanza veniva persa dal Land Hessen, il quale procedeva in appello presso la Corte di appello di Venezia, che – proprio relativamente alla procura ad litem – si pronunciava  ritenendola valida in base all’approcio internazionalprivatistico. In altri termini, la legge di diritto internazionale processuale italiana (Art. 60 L.218/95) considera valida una procura quanto alla forma se essa è considerata tale dallo Stato in cui essa viene rilasciata. Pertanto la Corte di Appello, ancorandosi proprio al citato art. 40 della legge notarile tedesca, riteneva la procura rilasciata nelle forme descritte come valida. Contro la sentenza di appello, che si risolveva in modo negativo per la Banca italiana – comunque e per altri motivi – con il rigetto dell’opposizione, la Banca italiana, presentava ricorso in cassazione  ritornando anche nell’ultima istanza di giudizio sul tema della procura alle liti. Gli ermellini quindi, intervenivano  su tale aspetto in chiave chiarificatoria dichiarando – in via preliminare e d’ufficio – nulla per difetto di validità non solo la procura a monte perchè priva dei requisiti di specialità della stessa richiesti precipuamente dal codice di procedura civile (Art. 365 cpc) ma anche la procura alle liti allegata al Controricorso in cassazione (rilasciata dal legale della fase di merito al legale cassazionista). In altri termini un effetto a catena: la prima procura rilasciata in data antecedente alla sua autentica veniva dichiarata invalida perchè non contestuale, mentre la seconda procura veniva invalidata perchè concessa da un procuratore alle liti (il legale della fase di merito) laddove invece l’Art. 365 cpc richiede che per il giudizio di cassazione la procura speciale deve essere rilasciata dalla parte o da chi ha un potere di rappresentanza sostanziale e non processuale, come il procuratore alle liti. Ma particolarmente interessante risulta il chiarimento reso dalla Corte di cassazione sui motivi di invalidità della procura a monte: questa veniva dichiarata invalida proprio per interpretazione della legge tedesca. In altri termini, è vero sì che la legge di diritto processuale internazionale italiana consente l’utilizzazione in un giudizio italiano di una procura rilasciata all‘estero e che la validità della stessa può essere anche definita in ragione della lex loci (quella del luogo di rilascio della procura, nel caso di specie, la Germania), ma semprechè l’atto sia equivalente a quello previsto dalla legge italiana. Trattandosi di una scrittura privata autenticata l’art 2703 cc richiede come necessaria la contestualità  e la resa della sottoscrizione alla presenza del notaio. In base ad una corretta interpretazione dell’Art. 40 della legge notarile tedesca anche in Germania il notaio non è abilitato a riconoscere una firma che non sia stata resa in sua presenza, sebbene in un altro momento. Ora, visto che nella procura utilizzata per quel giudizio non si specificava che la precedente firma era stata resa in presenza del notaio, ciò ne determinava la mancanza di un elemento essenziale per la sua validità per l’ordinamento italiano non sanabile neanche con la semplice dichiarazione che il Notaio conoscesse personalmente il sottoscrittore. Pertanto la Cassazione ha ritenuto il riconoscimento di validità della procura rilasciata all’estero dichiarata dalla Corte di appello come non corretto ritenendo instaurato in modo invalido il processo di primo grado, cassava quindi la sentenza di appello ed accoglieva l’opposizione al decreto ingiuntivo della banca italiana contro il Land tedesco. Un  notevole dispendio di costi e energie per una procura sottovalutata.

I nuovi INCOTERMS 2020

A partire dal 01.01.2020 entreranno in vigore i nuovi INCOTERMS 2020 revisionati dalla International Chamber of Commerce (ICC) a seguito di un’attività di verifica delle problematiche che nel passato decennio si sono verificate nell’uso nella pratica commerciale dei precedenti termini commerciali internazionali (i precedenti INCOTERMS 2010 sono ancora in vigore a partire da 01.01.2011).

In linea generale la pattuizione degli INCOTERMS tra due aziende appartenenti a differenti Stati nei contratti di vendita internazionale è aspetto particolarmente delicato in quanto molto spesso avviene a mezzo di un semplice richiamo generico negli ordini o nelle confeme d’ordine senza che si abbia da parte delle aziende (o dei singoli reparti commerciali) una piena consapevolezza non solo dei contenuti degli stessi, ma anche delle incidenze sulla regolamentazione degli obblighi delle parti. In particolare è rilevante come essi siano indicati: occorre non solo il richiamo alla denominazione di un termine commerciale tipicamente in uso, quale per esempio il FOB, ma anche specificare poi quale sia il luogo designato per la consegna della merce (es: FOB Amburgo). Per poter far valere gli INCOTERMS codificati e commentati occorre altresì un richiamo specifico agli stessi e all’anno di riferimento (nell’esempio usato: FOB Amburgo INCOTERMS 2020). Solo così si sarà sicuri che il termine commerciale pattuito tra le parti sia applicato anche in via giudiziaria per come disciplinato negli INCOTERMS di riferimento, lasciando in caso contrario aperta una breccia alla discrezionalità di interpretazione dell’organo giudiziaro coinvolto in caso di liti sul contratto. Inoltre è importante chiarire che la semplice previsione di un INCOTERM non è di per sè in grado di sostituire la regolamentazione contrattuale perchè dette clausole coprono solo alcuni obblighi ed alcuni aspetti del contratto, ma non sono da sole un contratto di vendita. Gli Incoterms non regolano, infatti, aspetti assolutamente importanti a livello internazionale quali: la conclusione di un contratto di vendita (quando e come essa avvenga), la regolamentazione dei diritti di proprietà sulle merci (per esempio non disciplinano la riserva di proprietà sulla merce in vendita), le caratteristiche e le qualità della merce, le conseguenze di forniture difettose o intempestive, le garanzie e le modalità  e le condizioni di pagamento, ma anche non disciplinano tutta una serie di aspetti che – se commercialmente in un primo momento non appaiono rilevanti – lo diventano in caso di patologia del rapporto. Gli Incoterms infatti non sono in grado di disciplinare le modalitá di risoluzioni di eventuali controversie, nulla statuiscono in termini di clausole arbitrali, di scelta della legge applicabile o della lingua del contratto. Tuttavia questi hanno una certa influenza sulla determinazione del foro competente in caso di controversie, pur non disciplinandolo espressamente come clausola, come dimostrano alcune sentenze sia della Corte di cassazione tedesca BGH che delle autorità giudiziarie di merito (OLG Celle, 29.01.2015, BeckRS 2015,10743) tedesche. Qualora tutti detti aspetti non siano altrimenti disciplinati allora opereranno i diversi strumenti offerti dal diritto internazionale privato per identificare di volta in volta quale sia il diritto applicabile al rapporto di vendita e se questo permetta il richiamo alla convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili o meno. Quindi si consiglia alle aziende di riflettere nei rapporti internazionali prima di operare le vendite sul mercato su come potersi al meglio tutelare anche usando gli INCOTERMS, sebbene in modo oculato. A tal proposito e per inciso – si segnale che  tra le novità dei nuovi Incoterms si era parlato dell’abolizione di un termine commerciale frequentemente usato nella prassi, che aveva generato in passato diversi conflitti di interpretazione tra le parti, l‘ EXW (“Ex Works” o Resa Franco Fabbrica). Detto INCOTERM è ancora presente. La nuova versione degli INCOTERMS ha mantenuto numericamente tutti e 11 i termini commerciali preesistenti sebbene con delle variazioni di disciplina che raccolgono in parte le richieste di modifica sollevate dalla prassi commerciale.

A&R Avvocati Rechtsanwälte è in grado di assistervi nella redazione di contratti internazionali con i Vostri partner stranieri, in particolare in Germania (e nei paesi di lingua tedesca) ed in Italia, per poter al meglio arginare i rischi di conflitti e individuare i termini legali e commeciali più consoni al vostro Business.