Procedure di insolvenza transfrontaliere: Il nuovo Regolamento n. 2015/848

In data 20 maggio 2015 è stato adottato il nuovo regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliere. In seguito forniremo un breve schema sulle maggior questioni di rilievo a cui prestare attenzione.

Il regolamento è entrato in vigore il 25 giugno 2015 ma sostituirà definitivamente il regolamento CE n. 1346/2000 solo a partire dal 26 giugno 2017, fatta eccezione per:

– l’articolo 86, relativo alle informazioni sul diritto fallimentare nazionale e dell’Unione, che si applicherà a decorrere dal 26 giugno 2016

– l’articolo 24, paragrafo 1, relativo ai registri fallimentari degli stati membri in cui sono pubblicate informazioni relative alle procedure d’insolvenza, che si applicherà a decorrere dal 26 giugno 2018

– l’articolo 25, relativo all’interconnessione dei registri fallimentari, che si applicherà a decorrere dal 26 giugno 2019.

1. Obiettivi

Obiettivo del regolamento è che le procedure di insolvenza transfrontaliera diventino il più possibile efficienti ed efficaci. Per tale motivo è stato necessario estendere l´ambito di applicazione del regolamento anche a quelle procedure che promuovono il salvataggio delle società economicamente valide e che consentano di dare una seconda opportunità agli imprenditori in difficoltà.

2. Ambito di applicazione

Infatti una delle principali novità del regolamento è l´ampliamento dell´ambito di applicazione della disciplina alle procedure concorsuali pubbliche e alle procedure concorsuali provvisorie le cui finalità siano il salvataggio, la ristrutturazione del debito, la riorganizzazione o la liquidazione. Come requisiti di applicabilità della disciplina non sono più necessari, l´insolvenza, lo spossessamento dei beni o la nomina di un curatore. Questo implica per l´Italia che rientrano nell´ambito di applicazione del regolamento gli accordi di ristrutturazione del debito, i concordati preventivi e le procedure di composizione della crisi da indebitamento. Il regolamento infatti amplia anche sotto il profilo soggettivo il suo ambito di applicabilità definendo il debitore come una persona fisica o giuridica, un professionista o un privato.

3. COMI

L´art. 3 del regolamento riprende il riferimento al COMI (Center of main interests del debitore) per individuare il giudice dello stato membro dinanzi al quale aprire la procedura principale d´insolvenza. Il COMI viene definito, anche a seguito della Giurisprudenza della Corte Europea, come “il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”. Per quanto attiene alle persone fisiche che esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, il centro degli interessi principali del debitore è il luogo ove si trova la sede principale di tale attività. Per le altre persone fisiche, invece, il COMI è il luogo in cui la persona fisica ha la residenza abituale.

4. I gruppi societari

Importante novità è l´introduzione di una disciplina per i gruppi societari, la cui mancanza nel regolamento n. 1346/2000 ha creato indubbie difficoltà applicative. Neppure nell´attuale regolamento viene individuata una competenza di un unico Stato membro per le insolvenze transfrontaliere di gruppi societari bensì, dopo avere dato una definizione di gruppo societario, vengono fornite alcune regole per il coordinamento e la cooperazione delle procedure relative alle diverse società appartenenti a uno stesso gruppo. A tal fine viene previsto in capo ai giudici e agli amministratori delle procedure un obbligo di reciproca cooperazione e comunicazione. Inoltre un amministratore nominato in una procedura d’insolvenza aperta nei confronti di una società del gruppo è legittimato a richiedere l’apertura di una procedura di coordinamento di gruppo.

5. Registri fallimentari

Di indubbia utilità è l´introduzione di un sistema di interconnessione elettronico dei registri fallimentari che dovranno essere istituiti presso ogni stato membro. Tale registro dovrà essere attivo entro il giugno 2019. (vedi anche “Collegamento a livello europeo tra registri nazionali dei fallimenti“)

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Le principali modifiche alle legge fallimentare – Il decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015 è legge!

La mini-riforma della legge fallimentare italiana apporta alcune rilevanti modifiche per favorire la continuità aziendale e facilitare la riuscita dei piani di risanamento delle imprese in crisi.

In particolare viene prevista la possibilità per l´azienda in crisi di accedere al credito nel corso della crisi. Il Tribunale, sentiti i creditori, può autorizzare il debitore a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell´art. 111, a sostegno dell´impresa anche nel caso di concordato in bianco ed in via d´urgenza senza attestazione di un professionista. Altra importante novità è l´apertura alla concorrenza nel concordato preventivo. L´art. 163 prevede infatti la possibilità che vengano presentate proposte di concordato concorrenti dai creditori che rappresentino almeno il 10 % dei crediti ma solo laddove la proposta del debitore non preveda la soddisfazione di almeno il 40 % dei crediti chirografari. Sempre nell´ottica di apertura alla concorrenza, l´art. 163bis introduce la possibilità da parte di terzi di presentare offerte di acquisto dei beni o dell´azienda attraverso l´apertura di un procedimento competitivo da parte del commissario giudiziario ma purché le offerte prevedano un miglior soddisfacimento dei creditori.
La riforma introduce l´incompatiblitá tra le figure del curatore fallimentare e del commissario giudiziale. Non può essere nominato curatore chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore. Per quanto attiene gli accordi di ristrutturazione dei debiti, viene introdotto art. 182 septies che consente al debitore di imporre l’accordo le banche minoritarie non aderenti. L´accordo infatti può essere concluso con il 75 % dei creditori finanziari che rappresentino almeno la metà dell´indebitamento complessivo a condizione che i creditori non finanziari vengano pagati integralmente.

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Risanamento delle imprese in crisi – La legge tedesca

La legge per favorire il risanamento delle imprese in crisi (Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen – ESUG) in Germania, entrata in vigore il primo marzo 2012, ha modificato in modo significativo la legge sull´insolvenza tedesca (Insolvenzordnung).

Il diritto fallimentare tedesco precedente a tale riforma impediva infatti che in molti casi società ancora in grado di sopravvivere potessero essere sanate nell´ambito di una procedura fallimentare. Infatti la mancata possibilità di pianificare la procedura concorsuale scoraggiava gli imprenditori dal presentare l´istanza di apertura di fallimento tempestivamente, inducendoli a posticipare tale momento quando per la società non c´erano più possibilità di sopravvivenza se non la sola liquidazione.
Con la presente riforma il legislatore tedesco ha cercato di promuovere il tempestivo risanamento stragiudiziale delle imprese e, allo stesso tempo, ha messo l´imprenditore in crisi nella condizione di potere controllare l´iter verso l´apertura della procedura concorsuale.
Le modifiche alla legge fallimentare tedesca dovrebbero avere anche la finalità di rafforzare l´economia tedesca rendendola interessante per investitori esteri e disincentivare la pratica del „Forum Shopping“ (spostamento della sede sociale all´estero al fine di sottoporre la società ad una legislazione che presenti norme volte al risanamento e alla conservazione della società in crisi).
La legge quindi prevede un forte influsso dei creditori nella scelta del curatore fallimentare ed un ricorso facilitato all´amministrazione in proprio (Eigenverwaltung) già nella procedura di apertura del fallimento. Inoltre viene previsto l´ampliamento del piano di risanamento (Insolvenzplan).
Le modifiche più rilevanti sono:
– il rafforzamento dei diritti dei creditori;
– il rafforzamento dell´amministrazione in proprio e il procedimento di protezione di gestione autonoma (Schutzschirmverfahren);
– l´ampliamento del piano di risanamento;
– la semplificazione della chiusura del procedimento fallimentare.

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Collegamento a livello europeo tra registri nazionali dei fallimenti e accesso in rete

La commissione EU ha disposto, dall’inizio di luglio 2014, il collegamento tra i singoli registri nazionali dei fallimenti di sette paesi europei (Germania, Estonia, Olanda, Austria, Romania, Slovenia e Repubblica Ceca) e la messa in rete a livello europeo di tali informazioni. Il progetto rientra nel più ampio programma di collegamento e scambio di informazioni inerenti le procedure concorsuali tra stati membri dell’Unione.

I dati rilevanti sono raccolti in modo centralizzato ed accessibili tramite il portale europeo di giustizia. Scopo dell’iniziativa è evidentemente quello di consentire ai creditori, residenti in altri stati europei, un semplice e rapido accesso ad informazioni sullo stato di insolvenza e le procedure inerenti dei propri debitori negli stati dell’unione europea. Questo è il primo passo nel progetto di collegamento di tutti i registri dei fallimenti dei singoli stati europei  ed è parte integrante del più ampio processo di ammodernamento del diritto fallimentare europeo.
In Germania le informazioni relative ai procedimenti fallimentari sono pubblicati online sulla pagina Insolvenzbekanntmachungen secondo il § 9 della legge fallimentare tedesca (=Insolvenzordnung). I dati ivi indicati sono in tal modo ufficialmente resi pubblici e pertanto giuridicamente vincolanti. Le informazioni sono tuttavia presenti unicamente in lingua tedesca. L’accesso al registro e la visione dei dati sono gratuiti. Le informazioni fornite si riferiscono a procedure fallimentari ancora in corso e non concluse. Tutti i dati inerenti ad una procedura al più tardi sei mesi dopo la sua conclusione vengono cancellati. In Italia la costituzione di un registro generale dei fallimenti è ancora in fase di realizzazione presso il ministero di giustizia. Tuttavia la maggior parte dei Tribunali fallimentari dispongono di una lista dei procedimenti in corso accessibile in via telematica. A scopo esemplificativo, il Tribunale di Milano. L’accesso al sito è gratuito, ma le informazioni sono presenti solo in lingua italiana.

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Nuovo procedimento di sequestro di conti bancari

A fine giugno 2014 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il regolamento UE n. 655/2014 che istituisce una procedura ad hoc per conseguire in tempi contenuti un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. Tale procedura si affianca a quelle nazionali previste internamente dai singoli stati.

Il regolamento entrerà in vigore in data 18.01.2017 e si applicherà ai soli casi transnazionali (quando l’autorità giudiziaria adita secondo le regole di giurisdizione è in uno stato membro diverso da quello in cui è tenuto il conto bancario nonché quando il creditore è domiciliato in uno stato membro diverso da quello in cui è tenuto il conto bancario).
Il regolamento non si applica ai crediti connessi all’apertura di una procedura fallimentare. Per consentire l’effettiva applicazione del regolamento e superare i problemi derivanti dall’identificazione dei conti bancari in un contesto transfrontaliero, gli Stati membri dovranno individuare un’autorità competente a fornire tali informazioni alle autorità giudiziarie adite dai creditori.

Lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste con i propri Avvocati bilingue nella scelta delle modalità migliori e più adeguate alle Vostre esigenze imprenditoriali per il recupero del proprio credito e Vi affianca in tutta la fase stragiudiziale e giudiziale sia in Germania che in Italia. Questo fa di noi il Vostro Studio legale per le quesstioni internazionali.

Verifica dei crediti nel fallimento in Germania

Le domande di insinuazione al passivo (vedi anche “Insinuazione di un credito al passivo in Germania”) del fallimento tedesco inviate con apposito modulo al curatore fallimentare, vengono esaminate nell´ambito dell´udienza di verifica dei creditori (=Prüfungstermin). Il curatore deve formare un elenco di tutte le domande di insinuazioni al passivo pervenute (= Tabelle) che unitamente ai documenti giustificativi allegati dai creditori vengono depositate presso la cancelleria del Tribunale fallimentare competente affinché gli interessati ne possano prendere visione. 

Le contestazioni contro i crediti insinuati possono essere sollevate dal curatore, dal debitore o dagli altri creditori concorsuali. Un credito si considera ammesso se, nell´ambito dell´udienza di verifica o nel procedimento a trattazione scritta, non viene contestato dal curatore o da altro creditore concorsuale. La contestazione da parte del debitore fallito non osta all’accertamento del credito all’interno della procedura fallimentare.
Se è il debitore, infatti, a contestare l’esistenza di un credito, questo risulta nei confronti della curatela e degli altri creditori concorsuali lo stesso come accertato. Tal effetto non si produce solo nei confronti del fallito che ha sollevato la contestazione, con un esito visibile solo in un momento successivo ed al di fuori della procedura fallimentare. Pertanto il creditore concorsuale, cha abbia subìto una contestazione da parte del fallito, potrà agire per l’accertamento del credito contro questi con procedimento ordinario dinanzi al tribunale ordinario competente. Il tribunale fallimentare, infatti, non è competente a decidere su eventuali contestazioni dei crediti. Qualora alla data di apertura del fallimento era già pendente una controversia relativa ad un credito, l’accertamento prosegue con la riassunzione della lite nei confronti del debitore fallito.
Per un creditore l’inserimento nel suddetto elenco con conseguente riconoscimento del debito da parte del Tribunale fallimentare è importante, non solo evidentemente ai fini dell’eventuale ripartizione dell’attivo fallimentare, ma anche in quanto tale atto ha la stessa efficacia di una sentenza passata in giudicato sia per il curatore sia per tutti i creditori concorsuali.
Ciascun creditore può (ma non deve) essere presente all´udienza di verifica personalmente o tramite un rappresentante legale o tramite avvocato. In tal caso occorre un estratto del registro delle imprese che qualifichi il rappresentante legale o una specifica procura per il legale.
Il Tribunale fallimentare invia una comunicazione relativa all’esito dell´udienza di verifica unicamente a quei creditori le cui pretese siano state oggetto di contestazione – nell’importo o nel rango – indicando specificatamente il motivo della contestazione.
I creditori i cui crediti siano ammessi nell’importo e nella qualificazione di cui all´insinuazione del credito non ricevono alcuna comunicazione.

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Insinuazione credito al passivo in Germania

Nel caso in cui un proprio partner commerciale tedesco versi in stato d’insolvenza e fallisca, è ancora possibile per il creditore italiano avere una soddisfazione, sebbene parziale, del proprio credito. A seguito dell´apertura di una procedura di insolvenza in Germania, tutti creditori potranno far valere le loro pretese patrimoniali nei confronti del debitore insinuando il proprio credito al passivo della procedura direttamente presso il curatore fallimentare nominato dal Tribunale fallimentare competente.

Tale istanza (=Forderungsanmeldung) avviene ai sensi delle prescrizioni previste dalla legge fallimentare tedesca (=Insolvenzordnung – InsO) e rigorosamente attraverso l’uso di moduli prestabiliti, che di prassi vengono inviati dal curatore fallimentare unitamente alla comunicazione ai creditori sull’apertura del fallimento.
La lingua della procedura concorsuale è il tedesco; quindi non solo le domande (come l´insinuazione al passivo), ma anche tutte le informative e le comunicazioni della curatela avvengono formalmente in tale lingua.
A seguito dell´informativa da parte del curatore, il creditore deve qualificarsi e, nel caso in cui si tratti di una società, indicare il proprio rappresentante legale. L’assistenza di un avvocato in tale fase non è obbligatoria, tuttavia è consigliabile soprattutto per i creditori stranieri, che non conoscono le dinamiche e le particolarità della procedura fallimentare tedesca. Nell’attività di assistenza fornita dal nostro studio è previsto l’inoltro ai creditori italiani nella propria lingua di tutte le comunicazioni del tribunale fallimentare e/o della curatela per esteso o per sintesi.
I creditori potranno far valere solo le pretese patrimoniali ed i relativi interessi maturati fino alla data di apertura della procedura fallimentare (§ 38 InsO). Nell´insinuazione, il creditore deve indicare ogni singolo credito specificandone la somma capitale, gli interessi e i costi e deve precisare la causa del credito (es: da fornitura merci, provvigioni derivanti da contratto di agenzia ecc). Tutti gli importi da far valere devono essere espressi in Euro. Crediti in moneta straniera devono essere convertiti in Euro al valore in corso alla data di apertura del procedimento (§ 45 InsO).
Ciascun credito deve essere completato dai corrispondenti documenti giustificativi. Se il creditore si avvale dell’assistenza di un avvocato, occorrerà presentare alla curatela specifica procura in lingua tedesca. E´ prassi del nostro studio predisporre in tal caso tale procura in formato bilingue (tedesco-italiano o tedesco-inglese) da allegare all’insinuazione. Tutta la documentazione prodotta deve essere fornita in doppia copia.
La legge fallimentare tedesca prevede una specifica disciplina per i crediti postergati (es: gli interessi maturati dopo l’apertura della procedura, le spese legali e ogni altra spesa sostenuta dai creditori per la loro partecipazione al fallimento, multe ammende e sanzioni pecuniarie, crediti per una prestazione gratuita del debitore, crediti del socio al rimborso di finanziamenti in conto capitale). In linea di massima, l´insinuazione di tali crediti non è ammessa, salvo il caso in cui vi sia un’esplicita dichiarazione in tal senso da parte del Tribunale fallimentare. In tal caso, nella domanda d’insinuazione di tali crediti deve essere indicato il carattere postergato dello stesso ex § 39 InsO e il suo rango. I crediti devono essere insinuati entro un termine indicato nel decreto di apertura del fallimento. La dichiarazione dei crediti tardiva comporterà la fissazione di una successiva udienza di verifica i cui costi (molto contenuti) sono a carico del creditore tardivo.

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