La cancellazione dal Registro delle Imprese

Per tutti i titolari di partecipazioni sociali in società italiane, in particolare laddove sussista l’intenzione di far cessare l’attività della società attraverso una volontaria fase di liquidazione e la successiva cancellazione della società dall’apposito registro delle imprese, segnaliamo una nuova sentenza della Cassazione italiana (sentenza n. 14699 del 14.07.2015, Seconda Sezione Civile) che ha consolidato l’orientamento giurisprudenziale successivo alla riforma del diritto societario in Italia in tema di efficacia della cancellazione dal registro delle imprese.

Con la riforma del diritto societario in Italia (D. Lgs. N.6/2003) è stato modificato il tenore dell’Art. 2495 c.c. in modo innovativo, rispetto alla sua precedente formulazione, indicando l’istituto della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese come evento estintivo immediato della stessa (efficacia costitutiva della pubblicità legale). In passato la cancellazione della società dal registro aveva una semplice valenza dichiarativa e non produceva l’effetto di estinguere la società, fintanto che i rapporti giuridici della stessa non si fossero completamente esauriti. In altri termini, se un creditore vantava una pretesa insoddisfatta nei confronti di una società cessata poteva sia agire nei confronti della stessa sia – in modo sussidiario ed autonomo – nei confronti dei liquidatori della società e dei soci della stessa limitatamente a quanto da questi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Tutto ciò perché la società con la sola cancellazione dal registro non perdeva la sua soggettività giuridica o capacità di stare in giudizio, fintanto che sopravvivessero rapporti inesauriti.

La nuova formulazione dell’Art. 2495 cc ha introdotto un inciso decisivo: “ferma restando l’estinzione della società dopo la cancellazione,” i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Ciò significa che la cancellazione della società produce come effetto immediato la sua estinzione, per cui i creditori insoddisfatti non potranno più agire nei confronti di quest’ultima, ma solo ed unicamente nei confronti dei soci (ed in alcuni casi dei liquidatori). La società una volta cancellata non può più né agire né essere chiamata in giudizio. I soci succedono nei diritti e negli obblighi della società cessata. Negli obblighi nei limiti di quanto da essi riscosso dopo la liquidazione o illimitatamente (se erano responsabili illimitatamente già in costanza di società) nei diritti: “si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, sebbene azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che questi vi abbia rinunciato” (così Cass. S.U. n. 6070 del 12.03.2013).

Tale principio di efficacia costitutiva della cancellazione vale in riferimento temporale, alle cancellazioni avvenute a partire dal 01.01.2004 e riguarda tanto le società di capitali quanto quelle di persone (in tal senso, Cass. S.U. n. 4026/2010). Quest’ultimo tema delle società di persone è riconfermato dalla sentenza segnalata in apertura, la quale afferma che «dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese ha effetto costitutivo ed estingue anche la società di persone, quando non sia stata provata la continuazione dell’operatività sociale dopo la cancellazione della società – peraltro per le cancellazioni anteriori a tale provvedimento, con decorrenza dal l° gennaio 2004 – sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti».

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