Verso la “libera circolazione” dei certificati pubblici nell’Unione Europea! Addio alle legalizzazioni e alle traduzioni certificate!

Il Parlamento europeo con la risoluzione legislativa del 9 giugno 2016 si è espresso positivamente su un regolamento che promuova la libera circolazione dei cittadini attraverso la semplificazione dei requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici all’interno dell’Unione europea.

Finalmente verranno meno la formalità amministrative quali la legalizzazione o l’apposizione dell’Apostille, sinora necessarie per il riconoscimento in un altro Stato membro di documenti pubblici, come ad esempio i certificati di stato civile – certificati di matrimonio, di paternità – nonché di alcuni documenti che i cittadini devono spesso presentare quando si trasferiscono all’estero, come i certificati di residenza, nazionalità o l’assenza di carichi penali. Altra importante novità sarà l’introduzione di nuovi moduli UE multilingue che eviteranno la necessità di ricorrere a traduzioni certificate e legalizzate dei documenti. Al fine di rendere edotti i cittadini di tali importanti novità, la Commissione e gli Stati membri si impegneranno ad informare i cittadini delle nuove previsioni attraverso i propri siti web ed il Portale E-Justice. A seguito della Sua pubblicazione, il regolamento entrerà in vigore in modo graduale nei prossimi anni per trovare completa applicazione solo nel 2019.

Lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste in tutte le questioni transfrontaliere permettendoVi  di prevenire rischi legali ed massimizzare al meglio le Vostre risorse.

Competenze speciali previste dalla normativa europea

Segnaliamo una nuova sentenza della Corte di giustizia europea in tema di giurisdizione: C-12/15 – 16 giugno 2016 – Universal Music c. Michael Tetreault + altri – Articolo 5, punti 3, Reg. CE 44/2001 allo scopo di precisare alle società ed imprese che non sempre i tentativi di ancorare la giurisdizione alla propria sede sociale sono possibili o premino, ma spesso risultano forieri di ulteriori costi e di un prolungamento negli anni dei giudizi.

La Corte di giustizia europea si è pronunciata su richiesta della Corte Suprema dei Paesi Bassi in una causa promossa da una società con sede in Olanda, l’Universal Music International Holding BV contro tre avvocati, con sede in diversi stati, per un errore dovuto a negligenza compiuto da uno di essi nella Repubblica Ceca nella redazione di uno dei contratti atti a determinare l’acquisizione della casa discografica. Tale vendita doveva avvenire in due momenti (immediatamente si trasferiva il 70% delle azioni della società ed il 30% in un momento successivo). A seguito dell’errore commesso dagli avvocati cechi, che non trascrivevano correttamente le indicazioni dell’ufficio legale della holding, si produceva l’effetto che questa dovesse pagare un prezzo nettamente superiore a quello originariamente previsto (il prezzo era stato parametrato sulle azioni ed era 5 volte superiore a quello pattuito). Le parti deferivano la causa ad un collegio arbitrale ceco, come previsto nel contratto, ed arrivavano ad un lodo arbitrale. Nell’esecuzione dello stesso la Universal Music pagava l’importo transatto mediante versamento da un conto bancario tenuto nei Paesi Bassi di cui essa era titolare. Questa, quindi, ritenendo che il danno ad essa cagionato fosse dato dalla differenza tra quanto effettivamente pagato a titolo di transazione e quanto originariamente pattuito dalle parti (oltre le spese arbitrali) riteneva di aver subito il danno patrimoniale presso la propria sede, per essere stato effettuato il versamento della somma transatta da un conto olandese e da una società olandese. Quindi agiva contro gli avvocati coinvolti, seppure di residenze diverse, presso la corte olandese della propria sede. I giudici olandesi aditi rigettavano l’azione sollevando il loro difetto di giurisdizione e pertanto si arrivava alla Corte Suprema olandese che chiedeva l’intervento ermeneutico della Corte di giustizia europea. Questa ha colto l’occasione per ribadire la centralità del principio del foro generale del convenuto e quindi il carattere alternativo e speciale dei fori indicati all’Art. 5 del Reg. 44/2001. Conseguenza ne è che” poiché la competenza dei giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto è regola di competenza speciale, questa deve essere interpretata in maniera autonoma e restrittiva, il che non consente un’interpretazione che ecceda le ipotesi previste in modo esplicito dal Regolamento”. La scelta operata dal legislatore europeo di ancorare la giurisdizione in tema di illecito civile al luogo in cui si è verificato l’evento dannoso non è casuale ma risponde all’esigenza di economia processuale di facilitare l’assunzione delle prove e mantenere la vicinanza al luogo della controversia, quindi ancora una volta sono questi i criteri guida per la determinazione della corretta competenza. La Corte Europea ha ritenuto in questo caso che il “luogo in cui l’evento dannoso è sorto” sia sia quello in cui ha avuto luogo il fatto generatore del danno (la negligente redazione del contratto di vendita avvenuto nella Repubblica Ceca) sia il luogo di realizzazione del danno (il procedimento arbitrale ed il corrispondente lodo che cristallizzavano l’obbligo di pagamento avvenivano nella Repubblica Ceca) pertanto il maggiore collegamento con la controversia era quello con la Repubblica Ceca e non con l’Olanda. La sola circostanza del bonifico bancario avvenuto da conto olandese non è di per sé in grado di fondare la giurisdizione olandese e non corrisponde ai principi enunciati di prossimità alla controversia. Pertanto nuovamente si attira l’attenzione dei nostri Clienti sulle problematiche del forum shopping e sulle conseguenze che ne possano derivare se non si valutano attentamente a priori i pro e i contra al momento della promozione di una causa.

Lo Studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte Vi assiste nella valutazione a monte su quali siano i giudici competenti a livello internazionale a dirimere controversie con i Vostri Partner commerciali stranieri e Vi guida già nella costituzione dei rapporti contrattuali alla individuazione delle corrette clausole ad hoc che possano al meglio tutelarVi.

 

Precisazioni della Corte di Giustizia Europea sulla clausola di attributiva di competenza prevista in condizioni generali di contratto

Segnaliamo una nuova sentenza della Corte di giustizia europea (Sentenza: C-366/13 – 20 aprile 2016 – Profit Investment Sim spa c. Stefano Ossi + altri – Regolamento CE n. 44/2001) in un tema particolarmente delicato e di fondamentale importanza nei rapporti giuridici transfrontalieri: la clausola di deroga della competenza. Questa viene spesso prevista nelle condizioni generali di contratto di un contraente (solitamente quello più forte) al fine di predeterminare il giudice deputato a risolvere eventuali controversie (vedi anche – “Competenze speciali previste dalla normativa europea“). Prevedere una simile clausola nelle condizioni generali di per sé non è sufficiente a rendere la stessa vincolante, in particolare in caso di mutamenti di circostanze ed in assenza di ulteriori comportamenti della parte che intende prevederla.

La Corte di giustizia europea si è pronunciata nella seguente causa: una società di intermediazione mobiliare italiana agiva contro una banca d’affari tedesca che aveva lanciato sul mercato un programma di emissione di titoli obbligazionari indicizzati ad alto rischio. Nel prospetto di emissione dei titoli si prevedeva una clausola di deroga della competenza che indicava come giudice competente a dirimere le controversie, in via esclusiva, quello inglese. La società italiana aveva sottoscritto il prestito (cd. “mercato primario”) attraverso una società di intermediazione finanziaria inglese che a sua volta cedeva i titoli sul mercato secondario. A causa del mancato pagamento della quota degli interessi maturati, la società italiana era messa in liquidazione e avviava un’azione dinanzi al giudice italiano. La banca d’affari tedesca contestava la giurisdizione dei tribunali italiani perché nella clausola attributiva di competenza contenuta nel prospetto erano indicati i tribunali inglesi. Veniva pertanto effettuato regolamento di giurisdizione presso la Cassazione italiana che, a sua volta si rivolgeva ai giudici europei per la soluzione interpretativa e dirimente di diversi quesiti tra cui quello relativo alla validità di una clausola attributiva di competenza (ex Art. 23 Reg. CE 44/2001) prevista in un „prospetto“ predisposto unilateralmente da una parte sotto il profilo del requisito della forma scritta richiesta dal Regolamento comunitario ed in particolare della validità e vincolatività di tale clausola in caso di circolazione transfrontaliera. In altri termini, può una simile clausola (prevista originariamente nel contratto tra emittente di un titolo e sottoscrittore dello stesso = mercato primario) essere opposta ad un terzo (che ha acquistato detto titolo da tale sottoscrittore = mercato secondario)?

La Corte Ue ha ribadito l’ordine di priorità tra le disposizioni sulla giurisdizione e competenza, sottolineando il carattere centrale del principio di competenza del giudice del domicilio del convenuto. Scopo di tale previsione regolamentare è proprio quello di garantire un alto grado di prevedibilità del giudice atto a dirimere le controversie tra gli operatori del mercato. A completamento di tale normativa sul foro generale sono previsti i cd. “fori alternativi speciali” basati sullo stretto collegamento tra controversia e giudice dirimente (es: in caso di vendita, il giudice del luogo di consegna dei beni venduti; in caso di prestazione di servizi, il giudice del luogo di esecuzione della prestazione). In via eccezionale va inquadrata la norma che prevede nel Regolamento EU la proroga di tale competenza basata sulla volontà delle parti in tal senso. La Corte EU – ribadendo sua giurisprudenza precedente – tende a precisare che tale proroga è valida se corrisponde al consenso effettivo degli interessati e se è stata pertanto richiamata espressamente tra le parti nella stipulazione del contratto ad hoc. Tale valutazione spetta al giudice nazionale adito. Nel caso concreto il giudice dovrà valutare se la clausola di proroga del foro, contenuta nel prospetto redatto dall’emittente del titolo, sia poi ripresa negli altri documenti contrattuali; se ciò non avviene la proroga di competenza non può produrre effetti. Incomberà inoltre sempre al giudice del rinvio la valutazione della validità della clausola anche in caso di trasferimento del rapporto giuridico: pertanto secondo la Corte EU, per poter dare validità ad una simile clausola e riconoscere la giurisdizione esclusiva al giudice ivi designato, occorre prima di tutto verificare che tale clausola sia valida nel rapporto primario tra le parti originarie, e poi verificare che il soggetto che sia subentrato nei rapporti giuridici (cd. mercato secondario) sia subentrata in tutti i diritti e obblighi discendenti in base al diritto nazionale applicabile ed abbia avuto la possibilità effettiva di conoscere tale clausola. In altri termini va valutata di volta in volta l’accessibilità del documento originario: se la società che ha sottoscritto i titoli sul mercato secondario conosceva il prospetto e, quindi, la clausola era facilmente accessibile, l’attribuzione di competenza iniziale conserva valore. L’effettiva conoscibilità della clausola viene valutata dalla Corte di giustizia europea tenendo conto anche degli usi commerciali nel settore.

Ancora una volta si evidenzia la difficoltà per gli operatori del mercato di valutare la portata delle proprie condizioni generali di contratto in particolare nei rapporti internazionali, lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte Vi assiste nella stipulazione di appropriate condizioni generali per il mercato estero e Vi guida nella indicazione dei criteri rilevanti per dare vincolatività alle stesse nei singoli rapporti commerciali.

Ulteriori passi avanti nella coordinazione dei registri delle imprese a livello europeo, tuttavia rimangono profili di critica

Le imprese si espandono sempre di più oltre i propri confini nazionali ed in particolare si muovono sempre di più all’interno del mercato unico europeo, in quanto questo fornisce una serie di agevolazioni ed opportunità che facilitano i traffici commerciali. Spesso si verifica l’esigenza di una fusione transfrontaliera o di una costituzione di una sede secondaria all’estero, da qui sorge una richiesta sempre crescente di accedere facilmente e a costi contenuti ad informazioni su altre società con sedi in stati membri diversi.

Allo stato attuale le imprese degli stati dell’Unione Europea possono avvalersi dell’EBR (=European Business Register), una rete di registri delle imprese dei singoli stati attraverso la quale possono essere reperite importanti ed ufficiali informazioni sulle imprese di partner commerciali siti in altri stati EU che si basano sulle fonti di informazioni messe a disposizione dai singoli stati con i propri registri nazionali tenuti secondo le norme vigenti rispettivamente in ciascuno Stato. Tale servizio garantisce agli operatori economici un facile e rapido accesso ad informazioni di rilievo economico e giuridico in grado di poter aiutare nelle eventuali scelte della vita commerciale quotidiana, quali l’affidabilità di fornitori e clienti, la recuperabilità di un credito sospeso, l’esistenza di procedure di insolvenza di eventuali debitori e cosi di seguito. Ora sebbene tale rete costituisca già un importante successo negli strumenti di coordinazione tra i paesi EU in quanto in grado di collegare e rendere accessibili i dati di ca. 20 milioni di imprese comunitarie, gli stati europei  intendono migliorare ed approfondire tale servizio in funzione della sempre maggiore intensificazione dei traffici commerciali transfrontalieri. Pertanto a seguito della direttiva 2012/17/EU gli Stati europei ambiscono alla costituzione di un sistema di interconnessione tra i registri delle imprese europei più profondo, denominato BRIS (=Business Registers Interconnection System) che renderà possibile la interazione e la comunicazione elettronica tra tutti i registri delle imprese della Unione europea, che potranno in tal modo scambiarsi informazioni sulle sedi estere, succursali e sulle fusioni transfrontaliere di società. Tale sistema di interconnessione tra i Registri delle imprese dovrebbe entrare in vigore entro l’08.06.2017 e si avvale di una “piattaforma centrale europea” cui dovrebbero interfacciarsi i singoli registri nazionali. Tale piattaforma dovrebbe essere in grado di trasmettere le informazioni provenienti da ciascuno dei registri degli stati membri agli altri registri degli stati membri richiedenti, secondo un formato standard e partendo da un dato comune identificativo delle imprese. Novità importante è quindi la previsione di tale identificativo unico (=EUID) che consenta di accertare in modo sicuro le società e le sedi secondarie in altri stati membri permettendo l’individuazione immediata dello Stato membro di provenienza, del registro nazionale di provenienza e del numero di iscrizione ivi tenuto. Tale identificativo, tuttavia, ha solo valenza interna nella comunicazione tra i registri e non dovrebbe essere utilizzato nella corrispondenza e negli ordinativi delle società.

Se è vero quindi che i giudici tedeschi deputati alla tenuta dei registri valutano favorevolmente tale interconnessione perché in grado di aiutare nella risoluzione di problemi pratici relativi alla gestione di informazioni su società straniere qualora si tratti di aprire – per esempio –  una succursale in Germania, tuttavia da più parti si sottolineano problemi non indifferenti quali la disponibilità di tali dati informativi unicamente nella lingua di origine. Anche qualora si prevedesse un sistema di traduzione automatica ma non garantita fornita dal portale, non si risolverebbe il problema in quanto tale sistema non sarebbe in grado di garantire i dati ottenuti, che attraverso tale traduzione inevitabilmente perderebbero il loro connotato di ufficialità. Critiche sono state sollevate anche, dai notai tedeschi in relazione alla difficoltà di individuare dati comuni nei diversi registri dei singoli stati. In altri termini il notaio tedesco che sia richiesto di emissione di un certificato di rappresentanza di una società sulla base di un estratto di un registro straniero non sempre avrà vita facile nell’individuazione del corretto soggetto individuato come rappresentante legale della società straniera, in quanto tale dato non emerge in maniera inequivocabile in tutti i dati dei registri europei. Quindi tale sistema di interconnessione è un passo avanti nello spazio economico europeo, ma non è ancora un atto di armonizzazione o ancor di più non crea una banca dati centralizzata a livello europeo. L’istituzione di un registro delle imprese europeo unico rimane ancora un obiettivo.

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Il diritto privato tedesco delle costruzioni verrà codificato

Il legislatore tedesco è intervenuto con il progetto di legge Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Bauvertragsrechts und zur Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung del 10.09.2015 con l’intento di dare una disciplina chiara all’interno del codice civile tedesco ad una serie di contratti sorti nella prassi.

Il disegno di legge tipizza tali contratti introducendo la relativa disciplina all’interno del codice civile tedesco (BGB) ai paragrafi §§ 650a bis 650u BGB. L’introduzione di una disciplina codificata del Bauvertrag (il contratto di costruzione) nasce dall’esigenza di eliminare ogni incertezza in un settore economicamente così rilevante e sempre più in espansione come quello delle costruzioni. Il diritto edilizio privato, in mancanza di una disciplina specifica, trova sinora la sua fonte nella giurisprudenza e nella dottrina. Altra importante fonte sono le condizioni generali per l’esecuzione di prestazioni edilizie (VOB/B – Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen) formulate dalla DAV (Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen). Tali condizioni di contratto sono un importante riferimento per la redazione di un Bauvertrag, tanto che hanno rappresento un modello importante cui riferirsi per la redazione della nuova disciplina. La materia del diritto tedesco delle costruzioni è divenuta nel tempo molto (troppo) complessa, creando una certa insicurezza nell’operatore del diritto.  La riforma si pone come obiettivo proprio quello di assicurare certezza in questo settore del diritto.  Il progetto di legge prevede la tipizzazione del contratto edilizio (Bauvertrag), il contratto edilizio con il consumatore (Verbraucherbauvertrag), il contratto con architetti o ingegneri (Architekten- oder Ingenieurvertrag) nonché il contratto con l’ente costruttore (Bauträgervertrag). Con tutta probabilità entro la fine dell’anno la legge potrà essere emanata. Dal 2017 ci possiamo attendere l’entrata in vigore della nuova disciplina.

Lo Studio A & R Avvocati Rechtsanwälte è a disposizione della Sua azienda per informarLa sulle evoluzioni della riforma del diritto tedesco delle costruzioni e per proporre schemi contrattuali aggiornati e personalizzati al raggiungimento dei Suoi obiettivi.

Chi prenota un aereo deve pagare in anticipo

La Suprema Corte tedesca (BGH) in una sua recente pronuncia prende posizione a favore delle compagnie aeree confermando la validità della clausola relativa alla contestualità del pagamento del biglietto aereo al momento della sua prenotazione.

La questione relativa all’inammissibilità della suddetta clausola nelle condizioni generali di contratto delle compagnie Lufthansa, Condor e TuiFly era stata sollevata da un’associazione per la tutela dei diritti dei consumatori sulla base delle seguenti argomentazioni:

  • il pagamento del biglietto al momento della prenotazione sposta il rischio di insolvenza sui consumatori;
  • il consumatore non ha un mezzo di pressione per sollecitare l’esecuzione della prestazione della controparte in quanto il pagamento è già avvenuto in precedenza;
  • l’acquirente subisce una perdita dovuta alla mancata produzione di interessi sulla somma versata immediatamente al momento della prenotazione.

Le compagnie aeree, in contestazione della domanda attorea, hanno affermato che un pagamento del biglietto successivo al viaggio non è pensabile nel settore aereo, posto che i costi per il personale, per gli aerei, per il combustibile sorgono precedentemente al viaggio stesso. Oltre alle difficoltà organizzative, la compagnia dovrebbe accollarsi un enorme rischio di recupero dei suoi crediti.

Il tribunale di prima istanza ha accolto le istanze dell’associazione dei consumatori in seguito però rigettate dalle Corti di secondo grado.

La BGH ha rigettato la domanda di inammissibilità della clausola in contestazione ritendendo che le pretese dei consumatori in caso di ritardi o cancellazione dei voli vengano largamente tutelate dal regolamento sui diritti dei passeggeri. Inoltre il rischio di insolvenza delle compagnie aeree è stato ampliamente limitato attraverso le disposizioni di sorveglianza europee ed interne. La perdita dovuta alla mancata produzione di interessi viene ben controbilanciata dalla possibilità di risparmio sul prezzo del biglietto qualora la prenotazione avvenga con largo anticipo.

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Modifica del Regolamento sui crediti di modesta entità

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 24 dicembre il Regolamento europeo (CE 2015/2421) di modifica del precedente provvedimento relativo al recupero di crediti di modesta entità (Reg. CE 861/2007 – vedi anche “il recupero crediti europeo di modesta entità“) e del Regolamento relativo alla ingiunzione di pagamento europea (Reg. CE 1896/2006).

Secondo le modifiche operate dal Legislatore europeo si è elevata la soglia di qualificazione dei crediti di modesta entità (da € 2.000,- ad € 5.000,-) per poter ricorrere al recupero di crediti secondo le modalità agevolate e standardizzate a livello europeo del regolamento CE 861/2007. Tale importo è da valutarsi “alla data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda”. Rimangono confermati il carattere scritto del procedimento  e la previsione che l’organo giurisdizionale possa procedere eccezionalmente “a un’udienza esclusivamente se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte o su richiesta di una delle parti”.

Nel regolamento di modifica inoltre si è introdotta la possibilità, relativamente alla ingiunzione europea di pagamento, in caso di tempestiva opposizione, che il procedimento prosegua “dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine” secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, laddove applicabile, oppure in conformità con “un rito processuale civile nazionale appropriato”. Spetterà, quindi,  al ricorrente precisare, nella domanda di ingiunzione, quale di queste procedure debba essere seguita in caso di opposizione alla sua domanda nel successivo procedimento civile qualora il convenuto presenti opposizione all’ingiunzione di pagamento europea. Il Regolamento di modifica entrerà in vigore a partire dal 14.07.2017.

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La responsabilità degli amministratori di una srl tedesca (GmbH)

Una delle forme preferite dagli imprenditori per la costituzione di una società in Germania è la società a responsabilità limitata – la GmbH (v. Costituzione di società in Germania – la GmbH). Il vantaggio principale di tale forma sociale è sicuramente dato dalla limitazione della responsabilità dei soci al capitale sociale. Tale tipo di protezione però non si estende all´operato dell´amministratore che in caso di violazione degli obblighi che gli fanno capo risponde dei danni provocati con il proprio patrimonio personale.

Il soggetto italiano che assume la carica di amministratore di una GmbH deve quindi essere a conoscenza delle previsioni della legislazione tedesca in materia di responsabilità degli amministratori non necessariamente coincidenti con quanto previsto dalla legge italiana. I casi più frequenti nei quali è individuabile una responsabilità dell´organo amministrativo sono: mancanza di diligenza richiesta all´amministratore per l´espletamento del suo incarico, decisioni errate e  ritardo nella presentazione dell´istanza di fallimento (Insolvenzverschleppung – v. “Insolvenzverschleppung des faktischen Geschäftsführers“).

La legge tedesca sulle società a responsabilità limitata (GmbHG) prevede una clausola generale che sancisce il dovere dell´amministratore di comportarsi nella gestione della società con la diligenza del bravo uomo d´affari. Laddove sia configurabile una violazione del dovere di corretta gestione della società, l´amministratore risponde dei danni nei confronti della società con il suo patrimonio personale. L’amministratore è tenuto, in tutte le vicende societarie, a tutelare gli interessi patrimoniali della società ed a perseguire esclusivamente l’interesse della GmbH anche qualora gli interessi della società dovessero contrastare con i suoi interessi personali. Oltre che dalle previsioni legali, la responsabilità per la cattiva gestione societaria può scaturire da violazioni degli obblighi previsti dalle norme statutarie o dal contratto tra la società e l´amministratore. L’amministratore deve agire valutando attentamente i rischi delle operazioni che pone in essere. La giurisprudenza ha ritenuto che si fosse in presenza di responsabilità dell´amministratore in alcuni casi in cui questi avesse agito in base a valutazioni imprenditoriali errate come ad es: in caso di errato calcolo dei prezzi di offerta o nel caso di avvenuta prescrizione di crediti societari. Nei casi in cui non possegga le necessarie competenze richieste, l´amministratore è tenuto ad assumere le opportune informazioni, facendo ricorso a collaboratori interni ed eventualmente a consulenti esterni.

Altri casi di responsabilità dell´amministratore possono scaturire dalla violazione delle norme relative all´obbligo di mantenimento del capitale sociale, delle previsioni in materia di previdenza sociale, nonché laddove l´amministratore agisca al di fuori dei propri poteri o possa configurarsi un improprio arricchimento personale. Particolarmente delicata è la posizione dell´amministratore laddove la società si trovi in stato di crisi. In tali casi si innalza il livello di diligenza richiesto all´amministratore dalla legge. Laddove la società si trovi in stato di imminente insolvenza o di eccessivo indebitamento (Überschuldung), l’amministratore è obbligato a presentare entro tre settimane l´istanza di apertura della procedura d´insolvenza. La violazione di tale obbligo ha inoltre rilevanza penale. Il reato può essere punito con pena fino alla reclusione.

Dal punto di vista civilistico nei casi di ritardo nella presentazione dell´istanza di fallimento (Insolvenzverschleppung), l´amministratore è obbligato alla restituzione di tutti i pagamenti effettuati a seguito del verificarsi dello stato di insolvenza o del sovraindebitamento della società. Al fine di limitare la propria responsabilità, l´amministratore può prevedere delle disposizioni ah hoc nell´ambito del contratto tra amministratore e società. Inoltre nei casi in cui l´amministratore debba assumere delle decisioni particolarmente difficili, è opportuna la convocazione di un´assemblea dei soci al fine di essere liberato dalla propria responsabilità. Assolutamente consigliabile è poi la stipula di un´assicurazione a copertura dei danni per la durata del suo incarico.

Lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova assiste amministratori nelle problematiche legate alle responsabilitä personali dell’amministratore in Germania e Vi affianca nella scelta delle migliori modalità per affrontare eventuali problemi e prevenire al meglio relativi rischi e costi. Contattateci per ulteriori informazioni.

La cancellazione dal Registro delle Imprese

Per tutti i titolari di partecipazioni sociali in società italiane, in particolare laddove sussista l’intenzione di far cessare l’attività della società attraverso una volontaria fase di liquidazione e la successiva cancellazione della società dall’apposito registro delle imprese, segnaliamo una nuova sentenza della Cassazione italiana (sentenza n. 14699 del 14.07.2015, Seconda Sezione Civile) che ha consolidato l’orientamento giurisprudenziale successivo alla riforma del diritto societario in Italia in tema di efficacia della cancellazione dal registro delle imprese.

Con la riforma del diritto societario in Italia (D. Lgs. N.6/2003) è stato modificato il tenore dell’Art. 2495 c.c. in modo innovativo, rispetto alla sua precedente formulazione, indicando l’istituto della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese come evento estintivo immediato della stessa (efficacia costitutiva della pubblicità legale). In passato la cancellazione della società dal registro aveva una semplice valenza dichiarativa e non produceva l’effetto di estinguere la società, fintanto che i rapporti giuridici della stessa non si fossero completamente esauriti. In altri termini, se un creditore vantava una pretesa insoddisfatta nei confronti di una società cessata poteva sia agire nei confronti della stessa sia – in modo sussidiario ed autonomo – nei confronti dei liquidatori della società e dei soci della stessa limitatamente a quanto da questi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Tutto ciò perché la società con la sola cancellazione dal registro non perdeva la sua soggettività giuridica o capacità di stare in giudizio, fintanto che sopravvivessero rapporti inesauriti.

La nuova formulazione dell’Art. 2495 cc ha introdotto un inciso decisivo: “ferma restando l’estinzione della società dopo la cancellazione,” i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Ciò significa che la cancellazione della società produce come effetto immediato la sua estinzione, per cui i creditori insoddisfatti non potranno più agire nei confronti di quest’ultima, ma solo ed unicamente nei confronti dei soci (ed in alcuni casi dei liquidatori). La società una volta cancellata non può più né agire né essere chiamata in giudizio. I soci succedono nei diritti e negli obblighi della società cessata. Negli obblighi nei limiti di quanto da essi riscosso dopo la liquidazione o illimitatamente (se erano responsabili illimitatamente già in costanza di società) nei diritti: “si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, sebbene azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che questi vi abbia rinunciato” (così Cass. S.U. n. 6070 del 12.03.2013).

Tale principio di efficacia costitutiva della cancellazione vale in riferimento temporale, alle cancellazioni avvenute a partire dal 01.01.2004 e riguarda tanto le società di capitali quanto quelle di persone (in tal senso, Cass. S.U. n. 4026/2010). Quest’ultimo tema delle società di persone è riconfermato dalla sentenza segnalata in apertura, la quale afferma che «dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese ha effetto costitutivo ed estingue anche la società di persone, quando non sia stata provata la continuazione dell’operatività sociale dopo la cancellazione della società – peraltro per le cancellazioni anteriori a tale provvedimento, con decorrenza dal l° gennaio 2004 – sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti».

Lo Studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi affianca durante tutta la fase di cancellazione e Vi assiste per tutte le questioni formali inerenti. Contattateci per ulteriori informazioni.

Consignment Stock Germania – Ottimizzare l’Export

Il Consignment Stock in Germania viene ormai utilizzato da molte aziende per l´esportazione di merce e l’ottimizzazione del proprio export. La possibilità di non dover essere presenti in forma impegnativa con una propria struttura ed organizzazione, permette alle aziende di vendere i propri prodotti e fornire i clienti esteri con facilità. Oltre alla flessibilità e alla sicurezza sulla disponibilità della merce, il Consignement Stock in Germania offre una serie di vantaggi fiscali e gestionali per l’azienda esportatrice rappresentando una valida alternativa rispetto alla costituzione di una stabile organizzazione in forma di una vera e propria sede secondaria (vedi anche “Ufficio di rappresentanzo o filiale in Germania“). Tra la Germania e l’Italia attualmente il Consignment Stock trova applicazione in diversi settori in particolare nel settore metalmeccanico e dell’Automotive.

Da un punto di vista giuridico, il Consignment Stock è un semplice spazio di proprietà (o in affitto) del venditore locato nel paese del compratore, che consente di depositare la merce fino alla vendita al cliente finale. In tal modo il veditore può stoccare la merce direttamente sul posto e l’acquirente finale può provvedere al prelievo immediato della stessa. Il passaggio di proprietà avviene nel momento in cui la merce viene estratta dal magazzino, sia questo avvenga direttamente da parte del venditore o dell’acquirente stesso. Nella prassi comune l’acquirente finale mette a disposizione del venditore un piccolo spazio nel proprio magazzino da cui l’acquirente è autorizzato di prelevare la merce e le quantità necessarie. Fiscalmente, pur trattandosi di un semplice magazzino, si rende necessaria una registrazione ai fini IVA presso l’Agenzia delle Entrate tedesca (Finanzamt) mediante la richiesta di apertura della Partita IVA (Umsatzsteuernummer), che viene di prassi rilasciata in tempi brevi. Per procedere correttamente alla vendita, è necessario che la società italiana, al momento in cui la merce viene spedita al proprio magazzino in Germania, emetta esclusivamente ai fini IVA una nota intestata alla propria Partita IVA tedesca. Trattandosi di fatto di una vendita intracomunitaria tra la società italiana ed il magazzino in Germania l´operazione è esente da IVA. Al momento della vendita al cliente finale (in Germania), verrà emessa una fattura finale dalla Partita IVA al cliente finale, con l’applicazione del tasso di IVA tedesco attualmente pari al 19%.

Consignment Stock Germania_1

La Germania, al contrario di altri Paesi, non ha introdotto un sistema semplificativo, pertanto è necessario prestare particolare attenzione alla corretta gestione amministrativa del magazzino. Nonostante la necessità di una gestione amministrativa, i vantaggi derivanti della disponibilità dei propri prodotti sul posto sono in genere di gran lunga superiori ai costi, che, con una buona organizzazione, possono essere notevolmente minimizzati.

Lo Studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste nella scelta delle modalità del Consignment Stock più adeguate alle Vostre esigenze imprenditoriali e Vi affianca in tutta la fase amministrativa gestionale, che Vi permetterà di prevenire problemi inerenti agli aspetti contabili e fiscali delle operazioni di Consignment Stock in Germania.