I nuovi INCOTERMS 2020

A partire dal 01.01.2020 entreranno in vigore i nuovi INCOTERMS 2020 revisionati dalla International Chamber of Commerce (ICC) a seguito di un’attività di verifica delle problematiche che nel passato decennio si sono verificate nell’uso nella pratica commerciale dei precedenti termini commerciali internazionali (i precedenti INCOTERMS 2010 sono ancora in vigore a partire da 01.01.2011).

In linea generale la pattuizione degli INCOTERMS tra due aziende appartenenti a differenti Stati nei contratti di vendita internazionale è aspetto particolarmente delicato in quanto molto spesso avviene a mezzo di un semplice richiamo generico negli ordini o nelle confeme d’ordine senza che si abbia da parte delle aziende (o dei singoli reparti commerciali) una piena consapevolezza non solo dei contenuti degli stessi, ma anche delle incidenze sulla regolamentazione degli obblighi delle parti. In particolare è rilevante come essi siano indicati: occorre non solo il richiamo alla denominazione di un termine commerciale tipicamente in uso, quale per esempio il FOB, ma anche specificare poi quale sia il luogo designato per la consegna della merce (es: FOB Amburgo). Per poter far valere gli INCOTERMS codificati e commentati occorre altresì un richiamo specifico agli stessi e all’anno di riferimento (nell’esempio usato: FOB Amburgo INCOTERMS 2020). Solo così si sarà sicuri che il termine commerciale pattuito tra le parti sia applicato anche in via giudiziaria per come disciplinato negli INCOTERMS di riferimento, lasciando in caso contrario aperta una breccia alla discrezionalità di interpretazione dell’organo giudiziaro coinvolto in caso di liti sul contratto. Inoltre è importante chiarire che la semplice previsione di un INCOTERM non è di per sè in grado di sostituire la regolamentazione contrattuale perchè dette clausole coprono solo alcuni obblighi ed alcuni aspetti del contratto, ma non sono da sole un contratto di vendita. Gli Incoterms non regolano, infatti, aspetti assolutamente importanti a livello internazionale quali: la conclusione di un contratto di vendita (quando e come essa avvenga), la regolamentazione dei diritti di proprietà sulle merci (per esempio non disciplinano la riserva di proprietà sulla merce in vendita), le caratteristiche e le qualità della merce, le conseguenze di forniture difettose o intempestive, le garanzie e le modalità  e le condizioni di pagamento, ma anche non disciplinano tutta una serie di aspetti che – se commercialmente in un primo momento non appaiono rilevanti – lo diventano in caso di patologia del rapporto. Gli Incoterms infatti non sono in grado di disciplinare le modalitá di risoluzioni di eventuali controversie, nulla statuiscono in termini di clausole arbitrali, di scelta della legge applicabile o della lingua del contratto. Tuttavia questi hanno una certa influenza sulla determinazione del foro competente in caso di controversie, pur non disciplinandolo espressamente come clausola, come dimostrano alcune sentenze sia della Corte di cassazione tedesca BGH che delle autorità giudiziarie di merito (OLG Celle, 29.01.2015, BeckRS 2015,10743) tedesche. Qualora tutti detti aspetti non siano altrimenti disciplinati allora opereranno i diversi strumenti offerti dal diritto internazionale privato per identificare di volta in volta quale sia il diritto applicabile al rapporto di vendita e se questo permetta il richiamo alla convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili o meno. Quindi si consiglia alle aziende di riflettere nei rapporti internazionali prima di operare le vendite sul mercato su come potersi al meglio tutelare anche usando gli INCOTERMS, sebbene in modo oculato. A tal proposito e per inciso – si segnale che  tra le novità dei nuovi Incoterms si era parlato dell’abolizione di un termine commerciale frequentemente usato nella prassi, che aveva generato in passato diversi conflitti di interpretazione tra le parti, l‘ EXW (“Ex Works” o Resa Franco Fabbrica). Detto INCOTERM è ancora presente. La nuova versione degli INCOTERMS ha mantenuto numericamente tutti e 11 i termini commerciali preesistenti sebbene con delle variazioni di disciplina che raccolgono in parte le richieste di modifica sollevate dalla prassi commerciale.

A&R Avvocati Rechtsanwälte è in grado di assistervi nella redazione di contratti internazionali con i Vostri partner stranieri, in particolare in Germania (e nei paesi di lingua tedesca) ed in Italia, per poter al meglio arginare i rischi di conflitti e individuare i termini legali e commeciali più consoni al vostro Business.

Diritto indennità nei contratti di agenzia

Segnaliamo una nuova sentenza della Corte di Giustizia Europea (nr. 51/18 Lussemburgo, 19 aprile 2018 causa C-645/16) sul riconoscimento del diritto all’indennità di fine rapporto degli agenti commerciale anche laddove la cessazione del contratto si verifichi nel corso del periodo di prova.

L’agente concludeva con il preponente un contratto di agenzia commerciale in base al quale si obbligava alla vendita per conto della società preponente di venticinque ville all’anno. Il contratto prevedeva un periodo di prova di un anno con la facoltà per ognuna delle parti di recedere dal contratto entro tale termine salvo un congruo preavviso.

Dopo sei mesi il preponente risolveva il contratto di agenzia in ragione del mancato raggiungimento degli obiettivi contrattualmente previsti da parte dell’agente. Quest’ultimo richiedeva dunque l’indennità di fine rapporto, fondando la propria pretesa sul dettato della direttiva europea 86/653/CEE ai sensi della quale, a seguito della cessazione del contratto, l’agente ha diritto ad un’indennità nella misura in cui:

  • abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
  • il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

La Corte di Cassazione francese, investita della controversia, si rivolge alla Corte di Giustizia richiedendo se l’articolo della direttiva relativo al riconoscimento dell’indennità debba trovare applicazione nel caso di cessazione del contratto d’agenzia commerciale durante il periodo di prova, tenendo presente che il periodo di prova non è contemplato dalla direttiva. Nella sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia, dopo avere osservato che la pattuizione relativa al periodo di prova nell’ambito del contratto di agenzia, pur non previsto dalla direttiva, è lasciato alla libertà contrattuale delle parti, statuisce che l’agente commerciale ha diritto a ricevere l`indennità di fine rapporto – laddove sussistano le condizioni richieste dalla normativa- anche durante il periodo di prova. La Corte argomenta la sua decisione ribadendo la finalità compensativa dell’indennità di fine rapporto, che non è volta a sanzionare la risoluzione del contratto ma ad indennizzare l’agente per la sua attività svolta a favore del preponente di cui quest’ultimo continui a beneficiare a seguito della cessazione del rapporto.

Lo studio legale A&R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste nell’individuazione e calcolo del diritto di indennità di fine rapporto in Germania. Grazie ad una consulenza competente e pluriennale il nostro studio legale Vi fornirà le indicazioni più adatte alle Vostre esigenze commerciali.

Vendita internazionale di beni mobili e saggio degli interessi

Quando si stipula un contratto con un partner commerciale che si trova in uno stato diverso dal proprio (come nel caso in cui il venditore ha sede in Italia ed il compratore in Germania) se le parti non hanno scelto in fase di trattative quale sia la legge applicabile al rapporto, troverà applicazione la disciplina della Convenzione di Vienna del 1980, che regola la vendita internazionale B2B di beni mobili.

L’art. 78 della Convenzione di Vienna del 1980 prevede che al creditore del prezzo del bene compravenduto spettino gli interessi. La norma tuttavia non prevede quale sia il saggio di interesse che debba essere applicato al fine del calcolo degli interessi stessi. Per tutto ciò che non è espressamente regolato dalla Convenzione, si dovrà fare riferimento alla legge che si applica al rapporto in base alle regole di diritto internazionale privato. Il regolamento CE 593/2008 (Roma I), stabilisce che, in mancanza di scelta delle parti, il contratto di vendita di beni sia disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la sua residenza abituale. Quindi la misura del saggio di interesse deve essere determinata dal diritto al quale rinviano le norme di diritto internazionale privato e quindi dalla legge del venditore.

Lo Studio A&R Avvocati Rechtsanwälte, con pluriennale esperienza nei rapporti giuridici intracomunitari, Vi assiste in maniera qualificata ed affidabile nella redazione e stipulazione di accordi con i Vostri partner europei offrendoVi una consulenza adeguata su misura dei Vostri progetti commerciali.

Il sequestro di conti correnti esteri ai sensi del Regolamento Europeo Nr. 655/2014: prime esperienze

Il Regolamento europeo sull’ordinanza europea di sequestro conservativo di conti bancari (OESC) è entrato in vigore dal 18.01.2017 in tutti gli stati dell’Unione europea ad eccezione del Regno Unito e della Danimarca. Tale normativa era attesa in particolare perché avrebbe dovuto dare la possibilità in casi di diritto transfrontaliero, come per esempio il recupero di un credito presso un debitore straniero residente in uno degli stati membri, di aggredire e bloccare il conto corrente di un debitore straniero. L’innovazione consiste essenzialmente nel superamento del limite territoriale del forum executionis, in quanto tale ordinanza può essere adottata da un Tribunale di uno degli stati dell’Unione con efficacia in un altro Stato dell’Unione. In realtà non si tratta di un vero e proprio pignoramento del conto, come viene impropriamente pubblicizzato, ma di un semplice blocco dello stesso nelle forme di una misura cautelare a carattere provvisorio [nel diritto tedesco la disciplina di riferimento per tale misura sono i §§ 946 e ss del codice di procedura tedesco (=ZPO)].

Si tratta quindi di una misura cautelare che si affianca a quelle nazionali già presenti con il carattere della facoltatività e alternatività rispetto ad esse, nonché a carattere speciale rispetto ai sequestri conservativi nazionali visto l’applicazione specifica per i casi transfrontalieri. Per individuare il giudice competente ad emettere tale ordinanza occorre distinguere due ipotesi: 1) il caso in cui si disponga già di un titolo esecutivo: nel qual caso competente ad emettere l’ordinanza è lo stesso giudice che ha emesso il titolo; 2) il caso in cui ancora non si sia in possesso di un titolo esecutivo: nel qual caso competente ad emettere l’OESC è il giudice che sarebbe competente per la causa di merito sulla base dei criteri generali della competenza ai sensi dei Reg. EU num. 1215/2012 e num. 4/2009. Nel caso di consumatore, vale come sempre il foro esclusivo dello stesso. Tutto chiaro sulla carta, tuttavia difficile da convertire nella pratica. Se è vero, infatti che l’OESC ha efficacia immediatamente esecutiva all’estero nei paesi dell’Unione senza che sia necessaria una corrispondente dichiarazione di esecutività, è vero altresì che la corrispondente esecuzione segue le normative nazionali e sottostà all’iniziativa individuale del creditore. Qualora ad emanare tale ordinanza sia il giudice tedesco, sarà il creditore che dovrà attivarsi per farla valere nel diverso stato dell’Unione in cui si trova il conto corrente da bloccare e in loco seguirà la normativa nazionale del luogo di ubicazione del conto da sequestrare. A fronte di tali passaggi procedurali si ha una disciplina di termini di azione così serrata da essere di difficile applicazione. In primo luogo se non si ha un titolo esecutivo e si richiede un’OESC occorre che il creditore avvii la procedura principale di merito entro un termine di 30 gg da quando è stata depositata la domanda di sequestro conservativo o entro 14 gg dall’emissione dell’ordinanza se questa data è posteriore. Pertanto una simile misura ha senso – in caso di assenza di un titolo – solo se si intende tempestivamente agire  nel merito della causa. L’ordinanza, poi, deve essere notificata al debitore entro tre giorni lavorativi da parte dei soggetti che siano responsabili dell’avvio della notifica (autorità giudiziaria o creditori) così anche la dichiarazione di terzo (banca sede del conto sequestrato) ricevuta. Il che significa in Germania, per esempio, che l’autorità giudiziaria, che è organo responsabile dell’avvio della notifica, deve entro tre giorni lavorativi provvedere alla notifica dell’OESC o della dichiarazione della banca, magari a soggetto debitore straniero residente all’estero. Tale termine appare di difficile realizzazione. Serrato è anche il termine (entro tre giorni lavorativi dalla ricezione) in cui il creditore, una volta ricevuta la dichiarazione della banca e verificato che gli importi sequestrati siano superiori a quanto richiesto ex OESC, è obbligato a richiedere il dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza pena eventuali conseguenze di risarcimento danni. Questi solo una serie di esempi da cui trapela la difficoltà di tradurre nella pratica operativa i contenuti del nuovo regolamento europeo.

Lo studio A & R Avvocati Rechtsanwälte Vi assiste volentieri nella tutela del Vostro credito per consigliarVi al meglio le tecniche di recupero dello stesso.

Regole sulla pubblicità delle succursali in un diverso Stato membro

Di recente è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea una nuova direttiva (Direttiva UE 2017/1132) relativa a diversi aspetti del diritto societario. Come noto, non esiste a livello europeo un unico diritto societario cui gli stati membri debbano conformarsi. Ciascuno stato ha un proprio diritto societario che regola sia le società interne che l’ingresso di società straniere nel proprio territorio nazionale. A livello europeo è ormai da anni che si sta lavorando quantomeno per una coordinazione e conformità dei diversi sistemi di diritto societario nazionale nell’obiettivo di rendere effettiva la libertà di stabilimento delle imprese e delle persone tutelata nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

La nuova direttiva, da un lato codifica norme esistenti e dall’altro abroga precedenti direttive che frammentariamente avevano disciplinato i diversi aspetti del diritto societario. Intendiamo qui porre attenzione solo su alcuni degli elementi disciplinati nella Direttiva e che interessano agli operatori commerciali transfrontalieri all’interno del mercato unico, in particolare: le regole sulla pubblicità delle succursali di una società create in un altro stato membro. Tutte le succursali che siano create in un paese dell’Unione ma di derivazione da società soggette alla legislazione di un altro Stato membro sono soggette ad obblighi di pubblicità nei registri delle imprese (interconnessi a livello europeo) al fine non solo di identificarle correttamente ma di offrire una diffusione sicura e attualizzata di informazioni sociali per gli operatori. Pertanto le succursali dispongono in primo luogo di un identificativo unico che consenta di individuarle in maniera univoca all’interno del sistema di interconnessione tra i registri (su tal punto si veda il precedente blog: “Ulteriori passi in avanti nel coordinamento dei Registri delle Imprese”). Nella corrispondenza della succursale con i propri partner commerciali nonché negli ordinativi utilizzati è necessario che siano indicati sia il Registro presso il quale è costituito il fascicolo della succursale sia il corrispondente numero di iscrizione della succursale in tale Registro.

La direttiva inoltre prevede che si rendono accessibili ai terzi tutta una serie di atti e indicazioni relativi alla succursale quali: l’attivitá esercitata, l’indirizzo, la denominazione ed il tipo societario se non corrispondono a quelle della società d’origine, l’individuazione di quei soggetti che siano in grado di rappresentare nei confronti dei terzi ed in giudizio la società e la succursale, l’eventuale cessazione della loro carica ecc. Si prevede, oltre a ciò, l’obbligo di pubblicità anche per i fatti indicativi della crisi della società: una procedura di fallimento, di concordato o altre procedure analoghe o di chiusura della società: una procedura di scioglimento della società, di liquidazione, di chiusura ecc. Visibile dai Registri perché soggetta ad iscrizione obbligatoria sarà anche la chiusura della succursale.

Grazie al sistema di interconnessione dei registri, il Registro della società originaria rende disponibili le informazioni in merito all’apertura e alla chiusura di eventuali procedimenti di liquidazione o insolvenza della stessa e alla cancellazione della società dal registro, se ciò produce effetti giuridici nello Stato membro del Registro della società.

Il registro in cui è iscritta la succursale assicura, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, il ricevimento immediato di tali informazioni e ciò permette che laddove una società sia stata sciolta o cancellata dal Registro originario anche le sue succursali siano  cancellate automaticamente (ciò non avviene chiaramente nei casi di solo cambiamento della ragione sociale o di fusioni/scissioni o trasferimenti di sede sociale).

Accanto a tali informazioni da rendere pubbliche necessariamente, lo Stato membro dell’Unione in cui è creata la succursale potrà anche richiedere la pubblicità di altri documenti o atti, quali per esempio la firma delle persone che abbiano rappresentanza della succursale o della società d’origine; un attestato del Registro delle Imprese che dimostri l’esistenza della società d’origine, l’atto costitutivo o gli statuti, se atti separati, e finanche l’indicazione delle garanzie sui beni della società d’origine relativamente all’aspetto della loro validitá.

Anche i documenti contabili della società redatti, controllati e pubblicati ai sensi delle leggi nazionali degli Stati membri della società d’origine devono essere pubblicati.  Di tali documenti, così come degli atti costituti o statuti di cui si richieda pubblicità, lo Stato di sede della succursale  può chiedere deposito e traduzione in un’altra lingua ufficiale dell’Unione e che tale traduzione sia autenticata, proprio al fine di garantire un’effettiva accessibilità dei terzi ai documenti.

Per quanto riguarda gli effetti di tale pubblicità nei confronti di terzi, la direttiva precisa che, qualora la pubblicità effettuata presso il Registro della succursale divergesse dalla pubblicità fatta presso la società d’origine, per tutte le operazioni effettuate con la succursale prevarrà la pubblicità del luogo della sede della succursale.

Lo studio A&R Avvocati Rechtsanwälte Vi assiste offrendovi consulenza societaria sotto tutti gli aspetti giuridici e internazionali.

Indicazioni veritiere su prodotti alimentari comunque proibite se ambigue per il consumatore

Segnaliamo una recente sentenza della Corte di giustizia europea (causa Dextro Energy GmbH & Co. KG/ Commissione, Sentenza 08.06.2017 – C-296/16 P) nei confronti di una società tedesca in merito ad indicazioni relative alla salute su prodotti alimentari.

La Dextro Energy produce prodotti alimentari a base prevalente di glucosio sia per il mercato tedesco che per il mercato europeo. Questa richiedeva l’autorizzazione ai sensi del Reg. CE n. 1924/2006 alla EFSA (European Food Safety Authority) ad usare diciture sui prodotti venduti quali “ il glucosio è metabolizzato nell’ambito del normale metabolismo energetico corporeo” oppure “il glucosio sostiene l’attività fisica” o “il glucosio contribuisce alla normale funzione muscolare”, destinati evidentemente ad un pubblico di consumatori sia generale che mirato, donne e uomini attivi sportivamente e allenati. Tale autorizzazione veniva concessa da parte dell’autorità richiesta ritenendo la stessa che corrispondesse a vero il nesso causa effetto tra l’assunzione di glucosio ed il metabolismo energetico corporeo. La Commissione, invece, egualmente richiesta del rilascio dell’autorizzazione ex Reg. UE 2015/8 sulle indicazioni sulla salute apposte ai prodotti alimentari rifiutava la stessa argomentando che le indicazioni richieste dalla Dextro Energy “comunque avrebbero trasmesso un messaggio contraddittorio ed ambiguo ai consumatori”. Se è vero infatti che esistano argomenti scientifici che colleghino il consumo di glucosio al funzionamento del metabolismo corporeo è altresì vero che gli Stati dell’Unione si sono allineati nel senso di evitare l’incoraggiamento al consumo di zucchero per i noti effetti negativi sulla salute umana e si sono pertanto orientati – nell’ambito delle politiche di gestione dei rischi – nel senso di ritenere più appropriata la riduzione del consumo di zucchero per la salute. In quest’ottica il messaggio riassunto dalle indicazioni sui prodotti Dextro Energy sarebbero ambigue per il consumatore. La società tedesca ricorreva pertanto al Tribunale europeo (I. istanza) tra gli altri argomenti adducendo anche che tali indicazioni sarebbero state accompagnate da altre diciture sulle condizioni d’uso specifico del prodotto o avvertenze aggiuntive che avrebbero ridotto la portata del messaggio sui consumatori. Il Tribunale europeo di prima istanza in Lussemburgo respingeva tuttavia il ricorso allineandosi sulle posizioni della Commissione. Da qui l’ulteriore ricorso della società tedesca alla Corte di Giustizia europea argomentando che le diciture richieste corrispondessero a principi generalmente e scientificamente riconosciuti e che comunque la correttezza scientifica delle diciture era garantita dal consenso dell’EFSA. Con la sentenza in oggetto anche la Corte di giustizia europea si è allineata alle posizioni della Commissione. Quest’ultima infatti era tenuta a rilasciare l’autorizzazione richiesta non basandosi solo – come l’EFSA – ai rapporti causa effetto citati nelle diciture richieste, ma sulla base di tutta la normativa dell’unione europea in merito e valutando tutti i fattori rilevanti per la decisione (quali le politiche di gestione dei rischi per la salute). In particolare la Corte sostiene che le indicazioni richieste dalla Dextro Energy si limitino ad evidenziare solo gli effetti positivi del glucosio per il metabolismo energetico senza altresì indicare i pericoli legati al consumo di zucchero e pertanto avevano una portata ingannevole per il consumatore e tale da giustificare il mancato rilascio delle autorizzazioni richieste. In sintesi pertanto occorre fare attenzione alle diciture relative alla salute su prodotti alimentari, queste infatti sono ammissibili non solo qualora corrispondano a vero ma anche qualora si inquadrino nelle politiche generali sulla salute in Europa. Proprio in tal senso la Commissione ha autorizzato in passato diciture che si riferissero ad un ridotto consumo di zucchero (per es.: per le gomme da masticare, la dicitura “senza zucchero” o su prodotti alimentari “poveri di zuccheri”) ma mai nel senso opposto diciture relative al valore positivo di un alto contenuto di zuccheri.

La prescrizione nel diritto tedesco

Nell’ambito dei rapporti commerciali tra Italia e Germania, laddove al rapporto si applichi la legge tedesca, diviene di fondamentale importanza per l’operatore commerciale conoscere la disciplina della prescrizione al fine di evitare brutte sorprese e scoprire che le proprie pretese non possano più essere azionate.

Il § 195 BGB (codice civile tedesco) prevede che il termine ordinario di prescrizione sia pari a 3 anni. Una differenza non irrilevante rispetto al diritto italiano, laddove il termine ordinario di prescrizione è pari a 10 anni. Accanto alla regola generale, il BGB prevede però dei termini di prescrizione più lunga (30 anni) per la tutela di alcune pretese ritenute particolarmente rilevanti come:

  • i diritti derivanti dalla lesione della integrità fisica e della salute;
  • i diritti in materia di famiglia ed ereditaria;
  • i diritti accertati con sentenza passata in giudicato;
  • i diritti derivanti da transazioni giudiziali;
  • i diritti dichiarati esecutivi in seguito ad accertamento in sede fallimentare.

Il diritto di chiedere il trasferimento di una proprietà su immobili, si prescrive in dieci anni (§ 196 BGB). A differenza del diritto italiano, il BGB ammette la derogabilità dei termini di prescrizione attraverso specifici accordi tra le parti. Tale previsione è soggetta però ad alcune limitazioni ovvero il patto non può prolungare il periodo di prescrizione oltre al periodo massimo di 30 anni né è ammissibile un accordo tra le parti diretto ad abbreviare la durata della prescrizione in caso di responsabilità per atti dolosi (§ 202 BGB). Particolarmente rilevanti sono inoltre le norme relative al decorso ed al computo dei termini di prescrizione. Il termine ordinario di prescrizione di 3 anni inizia a decorrere con la fine dell’anno, in cui la pretesa è venuta ad esistenza o in cui il creditore ha avuto conoscenza dei fatti costitutivi della pretesa e della persona del debitore (§ 199 BGB). Questo significa a livello pratico che le pretese per i crediti esigibili nel 2013 (a prescindere dal giorno e dal mese dell’anno in cui tali pretese siano venute ad esistenza) devono essere fatte valere entro il 31 dicembre 2016. In caso contrario le pretese si saranno prescritte al 1 gennaio 2017. A differenza del diritto italiano, l’intimazione di pagamento con messa in mora formale del debitore non interrompe né tantomeno sospende il termine di prescrizione. A tale fine è necessario introdurre un procedimento giudiziale con notifica dell’atto alla controparte prima della scadenza del termine di prescrizione. Altre ipotesi di sospensione della prescrizione sono regolate dai §§ 203 ss. BGB.

Lo Studio legale A&R Avvocati Rechtsanwälte, con le sue sedi a Monaco di Baviera, Milano e Padova, Vi assiste nei Vostri rapporti commerciali italo-tedeschi informandoVi sulle modalità di tutela delle Vostre pretese. Lo Studio, in particolare, offre alla Vostra azienda una consulenza competente nel recupero transfrontaliero dei crediti sia nella fase stragiudiziale sia in quella giudiziale in Germania che in Italia.

Il Tribunale unificato dei brevetti: una giurisdizione particolare

La materia brevettuale è oggetto di una legislazione complessa a livello europeo, caratterizzata da una pluralità di fonti che si intrisecano tra di loro con ambiti di applicazione diversi che porta gli operatori del diritto ad un estremo sforzo interpretativo che spesso rimane poco chiaro all’operatore economico.

Allo scopo di fornire una generale informazione si accenna che esiste un vero e proprio pacchetto di leggi che riguardano la materia brevettuale, tra cui i Regolamenti EU n. 1257/2012 sul brevetto ad effetto unitario e il Reg. 1260/2012 sul regime linguistico del brevetto; entrambi adottati in cooperazione rafforzata tra più paesi dell’Unione (con esclusione della Spagna e della Croazia) nonché l’accordo internazionale di Bruxelles del 19.01.2013 (non firmato da Spagna, Croazia e Polonia – entrato in vigore dal 01.01.2014) che ha istituito un organo giurisdizionale ad hoc per la materia: il Tribunale unificato dei brevetti. Tuttavia la disciplina che regola le procedure di funzionamento del Tribunale è ancora, per così dire, in formazione, infatti essa si trova nelle cd. Rules of Procedure più volte modificate e non ancora in assetto definitivo. L’unico Regolamento già entrato in vigore è il Regolamento num. 524/2014, che va ad incidere modificandolo un altro importante Regolamento europeo (n. 1257/2012 cd. Bruxelles I bis) concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Detto Regolamento del 2014 specifica la giurisdizione del Tribunale unico dei brevetti precisando che esso deve intendersi come “autorità giurisdizionale di uno stato membro” anche se si tratta di un giudice non nazionale ma comune a più stati membri dell’Unione. Vale a dire che il Tribunale unificato avrà giurisdizione tutte le volte in cui il giudice nazionale sarebbe stato competente per materia in base ai regolamenti europei sulla giurisdizione internazionale. Tale Tribunale quindi, è un’autorità giurisdizionale particolare dotata di una giurisdizione molto ampia determinata in ragione della materia brevettuale. In altri termini è sufficiente che una controversia in materia brevettuale abbia punti di contatto con uno dei paesi che hanno sottoscritto l’accordo istitutivo per poter determinare la competenza del Tribunale unificato a decidere sulla questione. A tal proposito rileva l’Art. 32 dell’accordo che precisa le materie in cui il Tribunale unificato ha competenza esclusiva, tra cui a titolo di esempio: le azioni per far valere violazioni o anche solo minaccia di violazione di brevetti, le azioni di accertamento relative all’inesistenza di violazione di brevetti, le azioni volte ad ottenere misure cautelari ed ingiunzioni in merito a brevetti, le azioni per il risarcimento danni e per gli indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria accordata ad una domanda di brevetto europeo pubblicata, le azioni di revoca di brevetti ecc. Ai tribunali nazionali degli stati membri rimane la competenza (a carattere residuale) a conoscere delle azioni relative ai brevetti e ai certificati protettivi complementari che non rientrano nella competenza esclusiva del tribunale unificato. Quindi una competenza esclusiva e predominante rispetto ai tribunali nazionali, laddove però risulti il carattere di internazionalità della fattispecie come individuati nell’Art. 31 TUB e di richiamo nel regolamento Bruxelles I bis. Il Tribunale unificato avrà quindi un’ampia giurisdizione perché potrà essere invocato non solo quando convenuto sia un soggetto domiciliato in uno degli Stati dell’Unione, ma anche quando convenuto sia un soggetto domiciliato nell’Unione ma in uno stato non firmatario dell’accordo istitutivo (es. Spagna), laddove ricorrano gli altri criteri di collegamento identificati dal Regolamento Bruxelles I bis idonei a fondare la giurisdizione (es. foro contrattuale, foro dell’illecito ecc) e vincolanti anche gli stati non firmatari. Tale giurisdizione è talmente ampia che si estende anche al convenuto che non sia domiciliato in uno stato dell’Unione purchè sussistano criteri di collegamento sufficienti con uno degli stati aderenti all’accordo istitutivo.

Lo studio A & R Avvocati Rechtsanwälte assiste le imprese nella valutazione di tutti i profili di diritto internazionale privato preliminari all’incardinazione di una causa e/o alla richiesta di misure cautelari a protezione dei Vostri diritti di privativa industriale.

Le vendite internazionali e la competenza dei giudici

Segnaliamo una nuova sentenza della Corte di Cassazione italiana (num. 11381 del 2016) su un’importante tema di particolare interesse per le aziende italiane che vendano i propri prodotti all’estero, in particolare nei paesi dell’Unione europea: come determinare la competenza dei giudici in caso di violazioni del contratto di vendita; presso quale autorità si possono fare valere le proprie pretese ed in quali circostanze.

Nel caso piuttosto diffuso nella pratica commerciale di vendita di prodotti all’estero senza uno specifico accordo contrattuale tra le parti, possono sorgere problemi non di poco conto quando l’unica disciplina del rapporto vada dedotta dagli scritti che le parti si sono scambiati (ordine della merce, conferma d’ordine) o dell’eventuale frammentaria e non giuridica corrispondenza tra le stesse. In particolare i nodi arrivano al pettine quando la propria controparte non adempie la sua prestazione (nel caso classico) di pagamento della merce acquistata e quindi, per far valere il proprio diritto, il venditore intende rivolgersi al giudice. Nei casi di vendita internazionale, infatti, si sovrappongono – in assenza di specifica disciplina contrattuale tra le parti – una serie di norme legislative di diverso grado ed ambito operativo, quali per esempio la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili e la normativa regolamentare europea (Reg. Ce 44/2001 sostituito dal Regolamento UE 1215/2012 in vigore dal gennaio 2015). Proprio nella sentenza de qua la Corte di Cassazione ha fornito un fondamentale strumento di interpretazione per gli operatori del diritto e di riflesso per gli operatori commerciali, in termine di sovrapposizione di fonti, specificando la prevalenza della normativa comunitaria in ragione del fatto che questa sia volta a disciplinare il conflitto di norme degli ordinamenti nazionali (in altri termini si tratta di una norma di conflitto, internazionalprivatistica) mentre la Convenzione di Vienna “ introduce una disciplina uniforme, una normativa a carattere sostanziale direttamente applicabile ai contratti che rientrano nel suo campo applicativo” – per dirla con la Corte. Pertanto nella questione di cui la sentenza si occupa: l’identificazione del giudice competente in caso di controversie, qualora le parti non abbiano stipulato un’apposita clausola di scelta del foro; il criterio per individuare il giudice competente è da individuarsi nei regolamenti europei. Questi prevedono la possibilità di convenire una persona domiciliata in uno stato membro  o una società con sede in uno stato membro  in un altro stato diverso “se ivi è situato il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”. Il criterio del luogo di consegna dei beni viene individuato come quello più consono nel contratto di compravendita perché “l’obiettivo fondamentale del contratto di compravendita di beni è il trasferimento degli stessi dal venditore all’acquirente, operazione che si conclude soltanto quando detti beni giungono alla loro destinazione finale”. Inoltre tale criterio è solitamente ben noto,  prevedibile e conoscibile tra le parti e quindi soddisfa l’esigenza primaria della normativa europea di semplificazione, uniformità e prevedibilità dei criteri. Alla luce di queste considerazioni va rilevato che occorre un’estrema cautela nel momento in cui si decide di esportare le proprie merci all’estero ed in particolare occorre una regolamentazione chiara ed inequivoca tra le parti, che sia in grado di tenere anche in fase giudiziale a titolo probatorio come accordo bilaterale su cui le parti hanno raggiunto un consenso.

Lo Studio A & R Avvocati Rechtsanwälte, con pluriennale esperienza nei rapporti giuridici intracomunitari, Vi aiuta nella redazione di semplici ed univoche clausole contrattuali da sottoporre al Vostro partner contrattuale straniero in fase di formazione del contratto tali da mettervi al riparo da brutte sorprese. Anche in caso di diverso potere contrattuale tra Voi ed il Vostro partner commerciale lo studio A & R Avvocati Rechtsanwälte Vi affianca nell’individuazione dei profili di rischio di una regolamentazione del rapporto commerciale standardizzata (clausole generali di contratto altrui) e Vi aiuta ad introdurre correttivi che attenuino tali profili di rischio sostenendoVi nelle Vostre scelte commerciali.

Esportazioni a mezzo Consignment Stock o Call-off Stock nei paesi UE: criticità per le imprese

Le imprese che esportano i propri prodotti all’estero hanno a disposizione diverse modalità di esportazione; La scelta della tipologia più adatta deve tener conto del tipo di operazione e degli oneri amministrativi che ne potrebbero conseguire. È necessario prestare particolare attenzione nel caso in cui l’impresa opti per il magazzino e/o deposito all’estero, in cui il passaggio di proprietà avviene in via differita rispetto alla spedizione della merce nel Paese estero.

In Italia la fattispecie di Consignment Stock e Call-off Stock viene disciplinato dalla risoluzione n 235/E del 18 ottobre 1996 e dalla risoluzione dell‘Agenzia delle Entrate n.58 del 5 maggio 2005. È opportuno segnalare che una serie di Paesi europei (tra cui la Germania) non hanno recepito il regolamento europeo in materia e paiono pertanto essere al momento in disarmonia con le norme comunitarie, nonché in contrasto con quanto previsto dal fisco italiano. Paesi che non hanno tuttora recepito le suddette normative (oltre alla Germania possiamo citare Austria, Danimarca, Malta, Portogallo, Spagna, Estonia, Grecia) richiedono esplicitamente l’apertura di una posizione IVA e l’adempimento dei relativi oneri fiscali amministrativi. Si segnala, altresì, che una serie di paesi prevede per la modalità del magazzino due ipotesi contrattuali possibili, che sono (i) il Call-off Stock che ha come destinataria l’impresa industriale che preleverà i beni per l’utilizzo nel proprio ciclo produttivo, e (ii) il Consignment Stock, che ha come destinataria l’impresa commerciale che preleverà i beni per rivenderli direttamente. Ci preme sottolineare che, sia in Italia che in Germania le rispettive Agenzie delle Entrate non distinguono tra queste due figure contrattuali, sottoponendo entrambe le forme alle disposizioni in materia di Consignment Stock.

Con riferimento alle modalità di Consignment Stock in Germania si rimanda a quanto già illustrato in un precedente blog (vedi anche – Consignment Stock in Germania) segnalando le recenti disposizioni adottate dall’Agenzia delle Entrate in Germania nonché a livello comunitario e ad un maggiore controllo della merce inviata dall’estero e consegnata solo in un secondo momento al cliente finale. Si consiglia pertanto alle imprese che utilizzano le modalità di Consignment Stock al fine di favorire e facilitare le proprie esportazioni di verificare la propria posizione fiscale nel Paese di destinazione dei beni, in modo da evitare sanzioni ed eventuali controversie con le Agenzie delle Entrate locali.

Lo Studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste nella scelta e la valutazione delle modalità del Consignment Stock più adeguate alle Vostre esigenze imprenditoriali e Vi affianca in tutta la fase amministrativa gestionale, in modo da di prevenire problematiche inerenti gli aspetti contabili e fiscali delle operazioni di Consignment Stock in Germania ed in ambito comunitario.