Costituzione società in Germania: UG (Mini GmbH)

La costituzione di’impresa non solo in Germania non è ormai più solo una scelta ma spesso un obbligo di mercato. All’interno delle nuove dinamiche economiche è divenuto fondamentale anche per le piccole e medie imprese italiane, fortemente legate al territorio, uscire al di fuori dei propri confini ed allargare i propri orizzonti commerciali puntando alla collocazione dei propri prodotti anche all’estero. La Germania, in questo contesto, è sicuramente “il mercato” di riferimento per le imprese italiane. Accanto ai canali tradizionali di distribuzione (quali i rapporti di agenzia , di franchising etc. -vedi anche “contratto di agenzia in Germania“) sempre più imprese decidono di operare più direttamente nel mercato tedesco costituendo sul posto una società figlia (vedi anche “costituzione società in Germania“). Da qui l’esigenza dei nostri clienti di conoscere quale possa essere la forma sociale più adatta per inserirsi in questo mercato. Di seguito segue una serie di informazioni relative alla Unternehmergesellschaft (UG), la c.d. Mini-GmbH.

La UG è una sorta di mini-GmbH. Questa forma societaria è stata introdotta con la riforma del diritto delle GmbH (MoMiG) per facilitare l´ingresso nel mercato di piccoli imprenditori che non dispongano in fase di start-up di un ingente capitale ma che vogliano avvantaggiarsi della garanzia della limitazione della responsabilità.  La mini-GmbH infatti può essere costituita con il versamento di un solo Euro ed il capitale sociale deve essere inferiore di Euro 25.000. I soci godono della limitazione della responsabilità propria della GmbH.  Il processo di costituzione e gli organi sociali non differiscono da quelli della GmbH. La mini-GmbH è però soggetta a severe regole di trasparenza al fine di garantire la tutela dei creditori sociali. Inoltre la società deve rispettare delle precise misure di risparmio: ogni anno devono essere costituite riserve obbligatorie nell’ammontare di un quarto degli utili di bilancio. Qualora le riserve raggiungano l’importo di Euro 25.000, la UG può – pur non avendone l´obbligo – trasformarsi in una GmbH.

Lo Studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste nell’individuazione della forma societaria più adatta alle Vostre esigenze imprenditoriali e Vi affianca durante tutta la fase costitutiva e operativa dei Vostri affari in Germania. Contattateci per ulteriori informazioni sulla costituzione di una società in Germania.

Indennità di fine rapporto in Germania

Il sistema dell’indennità di fine rapporto in Germania è stato utilizzato dal legislatore comunitario come esempio per la regolamentazione di uno dei modelli opzionali offerti agli stati membri per la disciplina di tale indennità. La maggior parte degli stati europei, tra cui l’Italia, hanno proprio adottato tale opzione di regolamentazione, pertanto le legislazioni dei due stati (Italia e Germania) ora si sono – sotto tale profilo – notevolmente avvicinate. Tuttavia il sistema tedesco più datato nel tempo e quindi “di maggiore esperienza” e raffinato da copiosa giurisprudenza ha portato a risultati secondo cui mediamente l’indennità riconosciuta secondo il diritto tedesco è maggiore di quella riconosciuta dai giudici italiani. Qualora al rapporto con agenti tedeschi (vedi anche “Il contratto di agenzia in Germania“) sia applicabile la legge tedesca diventa rilevante per l’imprenditore italiano conoscere, sin dal momento di costituzione del rapporto, la specifica regolamentazione di tale indennità prevista ai sensi del § 89b HGB (codice di commercio tedesco).

L’agente in Germania ha un diritto inderogabile a percepire un’indennità di fine rapporto rapporto con la ditta preponente. Ciò vuol dire che le parti, solo una volta concluso il rapporto tra di loro, possono accordarsi sull’indennità ed eventualmente ridurla anche a sfavore dell’agente, ma non prima della conclusione del rapporto, pena l’invalidità della clausola (§ 89b, comma 4 HGB). Solo in alcuni casi – previsti tassativamente (§ 89b, comma 3 HGB) – è possibile escludere tale indennità: in caso di recesso dell’agente senza giustificato motivo, in caso di recesso del preponente per gravi motivi costituiti da comportamenti colpevoli dell’agente ed in caso di subentro di un terzo nel rapporto contrattuale, concordato tra le parti.

Parametri per l’indennità in Germania

Il diritto all’indennità sorge alla presenza congiunta di tre requisiti (parametri dell’indennità): 1. Il preponente può trarre notevoli vantaggi in seguito alla cessazione del rapporto di agenzia dai nuovi clienti acquisiti dall’agente. All’acquisizione di un nuovo cliente è equiparato il notevole ampliamento del giro di affari con i clienti del preponente già esistenti al momento di costituzione del rapporto di agenzia. 2) La perdita di provvigioni che sarebbero spettate all’agente qualora il rapporto fosse continuato. 3) L’equità in base a tutte le circostanze del caso concreto nella quantificazione della indennità. È pertanto di particolare importanza per verificare ex post se il preponente possa o meno profittare di quanto procuratogli dall’agente che, già al momento di costituzione del rapporto di agenzia, l’imprenditore consegni una lista dettagliata del proprio portafoglio clienti, in cui siano individuabili non solo i clienti del preponente (in modo da poter più semplicemente individuare ex post quelli nuovi acquisiti dall’agente), ma anche i singoli giri di affari per ogni cliente nella zona di riferimento (per permettere ex post una più semplice valutazione del notevole ampliamento del giro di affari riconducibile all’agente).

Calcolo dell’indennità in Germania

Nel calcolo dell’indennità di fine rapporto i giudici tedeschi valutano in primis i vantaggi (in termini di clientela) riconducibili all’agente e poi l’importo delle perdite delle provvigioni subite dall’agente con la conclusione del rapporto di agenzia. Essi prendono, poi, come riferimento l’importo minore cosi evidenziato e lo sottopongono al correttivo dell’equità, in base alle circostanze del caso concreto. Circostanze che possono influire in tal senso sono per esempio: l’esistenza di obblighi di non concorrenza post contrattuale, i motivi di conclusione del rapporto di agenzia, la partecipazione dell’agente alle spese ecc. L’importo così calcolato viene poi rapportato al tetto massimo,  previsto dalla legislazione tedesca, di indennità riconoscibile ad un agente. Ai sensi del § 89b, comma 2 HGB “Il tetto massimo di tale indennità sarà pari alla provvigione di un anno, calcolata sulla media delle provvigioni percepite dall’agente negli ultimi cinque anni”. In caso di rapporto contrattuale di più breve durata si farà riferimento alla media delle provvigioni realizzate nel periodo inferiore. Se l’importo calcolato risulta superiore al tetto massimo viene ovviamente ridotto alla misura del tetto massimo, se invece l’importo calcolato risulta inferiore al tetto massimo, sarà quest’ultimo valore più basso ad essere preso in considerazione.

Prescrizione dell’indennità in Germania

Infine occorre sapere che, spettando all’agente far valere il proprio diritto all’indennità, la legge tedesca concede a quest’ultimo un termine di decadenza (§ 89b, comma 4, frase II HGB) di un anno dalla cessazione del rapporto. A tal fine è sufficiente una semplice dichiarazione scritta dell’agente rivolta al preponente che, per ragioni probatorie, dovrà essere inoltrata con un metodo tale da poter dimostrare l’avvenuto ricevimento della stessa. Permane tuttavia il termine di prescrizione di tre anni per poter far valere giudizialmente le proprie pretese. Tale termine di prescrizione può però essere derogato (e quindi accorciato nell’interesse dell’imprenditore) per contratto.

Lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste nell’individuazione e calcolo del diritto di indennità di fine rapporto in Germania. Grazie ad una consulenza competente e pluriennale il nostro studio legale Vi fornirà le indicazioni più adatte alle Vostre esigenze commerciali. Contattateci senza impegno.

Contratto di agenzia Germania

Qualora imprenditori italiani vogliano proporre i propri prodotti nel mercato tedesco uno dei primi aspetti da valutare è come far conoscere i prodotti e come arrivare alla clientela giusta. La forma di distribuzione più diffusa a livello internazionale è quella del rapporto di agenzia. Diventa necessario, pertanto, valutare i possibili canali di distribuzione in Germania e conoscere la regolamentazione giuridica degli stessi per evitare spiacevoli sorprese già nei rapporti con i propri ausiliari. Di regola infatti, il contratto di agenzia in Germania, in assenza di specifica scelta di legge applicabile a favore dell’imprenditore preponente, è disciplinato secondo la legge del luogo in cui l’agente ha la sua residenza abituale, è quindi rilevante conoscere la norma straniera di riferimento.

Il codice di commercio tedesco HGB (=Handelsgesetzbuch) disciplina il rapporto di agenzia ai §§ 84 e ss. La Germania come l’Italia ha recepito la direttiva europea sull’agenzia (86/653) pertanto le discipline legislative dei due stati sono analoghe; sussistono però alcune differenze cui dover prestare particolare attenzione. In Germania possono rivestire la qualità di agenti sia delle persone giuridiche (vedi lista di società di capitali o di persone – “costituzione di impresa in Germania“) sia delle persone fisiche. A differenza che in Italia, però, non esistono obblighi di registrazione degli agenti in appositi Albi o Ruoli. Chiunque può svolgere tale attività senza che sia richiesta una specifica expertise. Le caratteristiche principali dell’Agente sono l’autonomia con cui deve operare ed il suo inserimento nella struttura della rete vendita di un altro soggetto, l’imprenditore preponente. Soprattutto in casi di agenti-persone fisiche, deve essere attribuita particolare attenzione al ruolo di autonomia per evitare che questi finiscano con l’essere considerati lavoratori dipendenti dell’imprenditore, con tutte le spiacevoli conseguenze relative agli obblighi contributivi del datore di lavoro (§ 84, comma 2 HGB). L’agente è in Germania un imprenditore autonomo che sopporta da solo il rischio imprenditoriale, pertanto di regola affronterà da solo i costi della propria attività e farà fronte da solo alle tasse relative ai propri profitti.

Come in Italia, anche il contratto di agenzia in Germania non sottostà ad obblighi di forma scritta, tuttavia è assolutamente consigliabile disciplinare con un contratto scritto il rapporto con il proprio agente regolando apriori soprattutto quegli aspetti, per esempio relativi alla cessazione del rapporto, che nella prassi presentano i maggiori problemi (vedi anche “Indennità fine rapporto in Germania“).

Alcune clausole contrattuali necessitano in ogni caso della forma scritta, come per esempio ai sensi del § 90a HGB gli obblighi di non concorrenza post contrattuale o la vincolatività dello star del credere ai sensi del § 86b. Particolare attenzione deve essere prestata anche in casi in cui il rapporto di agenzia si instauri di fatto per comportamenti concludenti tra le parti, anche in assenza di un contratto scritto. In tal caso la giurisprudenza riserva protezione agli agenti di fatto a carico degli imprenditori preponenti. L’Agente tedesco normalmente ha il potere di concludere affari per il preponente, opera come suo procuratore. Qualora non si voglia attribuire tale potere di rappresentanza all’agente, questo dovrà essere esplicitamente escluso nel contratto tra le parti. In tal modo nei rapporti tra le parti varrà tale esclusione, ma non nei confronti dei terzi che hanno creduto nel potere di rappresentanza dell’agente che abbia concluso affari per conto del preponente. In tal caso è l’imprenditore comunque a rispondere nei confronti dei terzi, salvo rivalsa nei confronti dell’agente e semprechè non rifiuti esplicitamente ed immediatamente l’affare. Diritti e doveri delle parti sono sostanzialmente analoghi a quelli previsti in Italia, tuttavia particolare attenzione dovrà essere osservata dagli imprenditori nella presentazione agli agenti degli estratti conto ai fini del corretto computo delle provvigioni. Qualora infatti questo non avvenga, l’agente potrà citare in giudizio l’imprenditore straniero al fine di ottenere tali estratti della sua contabilità. In assenza di una diversa scelta tra le parti, foro competente in caso di controversie su tale contratto saranno competenti i Tribunali tedeschi del luogo di esecuzione della prestazione. Il codice processuale civile tedesco (= ZPO) mette a disposizione dell’agente una specifica azione in tal senso, la c.d. Buchauszugsklage.

Un’altra importante differenza nella disciplina dell’agente in Germania riguarda il diritto di esclusiva. Tale esclusiva non è la regola, ma deve essere specificamente prevista. Se all’agente è attribuita una zona di esclusiva, però, egli avrà diritto alle provvigioni su  tutti gli affari conclusi in tale zona, anche senza la sua diretta partecipazione. Tale diritto è tuttavia derogabile per accordo tra le parti. In via generale, occorre precisare che alcune disposizioni (es: quella sull’indennità di fine rapporto spettante all’agente) rappresentano norme di diritto imperativo che non possono essere derogate da accordi contrattuali all’interno dello spazio economico europeo (in tal senso specificamente il § 92c HGB).

Lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste nell’individuazione della forma di distribuzione più adatta alle Vostre esigenze imprenditoriali e Vi affianca durante tutta la fase di contrattualistica e operativa dei Vostri affari in Germania. Questo fa di noi il Vostro Studio legale per il contratto di agenzia in Germania.

Costituzione di società in Germania – la GmbH

Una delle forme preferite già dagli imprenditori tedeschi, ma anche dagli imprenditori italiani per la costituzione di una società in Germania è la società a responsabilità limitata – la GmbH. Il vantaggio principale di tale forma sociale è sicuramente dato dalla limitazione della responsabilità dei soci al capitale sociale, proteggendo in tal modo i patrimoni individuali dei singoli soci dalle aggressioni dei potenziali creditori sociali.

Inoltre essa ha personalità giuridica autonoma dalla società madre (società italiana), ha una propria ragione sociale, un proprio patrimonio sociale e capitale ma anche una propria contabilità ed un proprio bilancio. Attraente per l’operatore estero sono sia la struttura organizzativa flessibile offerta da tale società (in particolare con i diversi modi di amministrazione della stessa) che la rende configurabile in base alle esigenze dei soci sia la facilità degli adempimenti per la sua costituzione e i costi contenuti di tale operazione.  L´amministratore o gli amministratori (in caso di organo collegiale) possano per di più risiedere all´estero e non devono essere “dipendenti” remunerati della società tedesca. Nella prassi le società madri italiane tendono a detenere il 100 % delle quote della GmbH ed a nominare un proprio dirigente come amministratore delegato o ad affiancarlo ad una persona di fiducia in loco. In ogni caso è fortemente consigliabile che la società italiana nomini un soggetto, esperto del settore e con conoscenze linguistiche adeguate, che possa gestire la società tedesca e garantirne un effettivo inserimento nel mercato.

Requisiti per la costituzione di una società

Il capitale minimo per la costituzione di una GmbH ammonta ad Euro 25.000,00 che può essere versato in contanti o conferito in natura. Al momento della costituzione della società al fine dell’iscrizione nel registro delle imprese è sufficiente anche solo il deposito della metà di tale capitale. Lo statuto e l´atto costitutivo devono essere redatti per atto pubblico. La riforma del diritto delle GmbH (MoMiG) ha introdotto un protocollo semplificato per l’atto di costituzione in forma notarile (che prevede alcuni casi standard per tipologie societarie con un massimo di tre soci e un amministratore). Sono previsti inoltre modelli standard per lo statuto e l’atto costitutivo (Gesellschaftsvertrag) della GmbH, tali modelli tuttavia sono meno flessibili di un contratto ad hoc La richiesta di iscrizione al registro delle Imprese avviene ad opera del Notaio con i documenti in formato elettronico. Solo con tale  iscrizione la società acquista l’autonomia patrimoniale con la conseguente limitazione della responsabilità dei soci. Gli organi principali della GmbH sono l´assemblea dei soci (Gesellschafterversammlung) e l´organo amministrativo (Geschäftsführer – Amministratore unico o pluralità di amministratori). Gli amministratori sono nominati dall´assemblea dei soci.

Lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste nell’individuazione della forma societaria più adatta alle Vostre esigenze imprenditoriali e Vi affianca durante tutta la fase costitutiva e operativa dei Vostri affari in Germania. Vi assistiamo dall’analisi della possibile struttura societaria fino allo svolgimenti dei singoli adempimenti amministrativi necessari per la costituzione. Tutto ciò fa del nostro studio il Vostro Avvocato in Germania, contattateci per ulteriori informazioni.

Costituzione impresa in Germania – forme societarie

La costituzione di’impresa non solo in Germania non è ormai più solo una scelta ma spesso un obbligo di mercato. All’interno delle nuove dinamiche economiche è divenuto fondamentale anche per le piccole e medie imprese italiane, fortemente legate al territorio, uscire al di fuori dei propri confini ed allargare i propri orizzonti commerciali puntando alla collocazione dei propri prodotti anche all’estero. La Germania, in questo contesto, è sicuramente “il mercato” di riferimento per le imprese italiane. Accanto ai canali tradizionali di distribuzione (quali i rapporti di agenzia, di franchising etc.) sempre più imprese decidono di operare più direttamente nel mercato tedesco costituendo sul posto una società figlia.

Da qui l’esigenza dei nostri clienti di conoscere quale possa essere la forma sociale più adatta per inserirsi in questo mercato. Di seguito segue una serie di informazioni generali per offrire spunti di riflessione senza aver la pretesa di dare una guida per una scelta che dipende sempre ed unicamente dalle esigenze e sfaccettature del caso concreto. Analogamente al diritto italiano anche il diritto tedesco distingue tra le società di persone e le società di capitali.

Società di persone sono:

  • la società di diritto civile (Gesellschaft bürgerlichen Rechts – GbR)
  • la società in nome collettivo (offene Handelsgesellschaft – OHG)
  • la società in accomandita semplice (Kommanditgesellschaft – KG)
  • la società in accomandita semplice con socio principale società a responsabilità limitata (GmbH & Co. KG)

Società di capitali sono:

  • la società a responsabilità limitata “Gesellschaft mit beschränkter Haftung” – GmbH (vedi articolo sulla Costituzione in Germania)
  • la mini società a responsabilità limitata “UG haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft”
  • la società per azioni “Aktiengesellschaft – AG”
  • la società in accomandita per azioni “Kommanditgesellschaft auf Aktien – KGaA”
  • la società europea “Europäische Gesellschaft”

Lo Studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste nell’individuazione della forma societaria più adatta alle Vostre esigenze imprenditoriali e Vi affianca durante tutta la fase costitutiva e operativa dei Vostri affari in Germania. Contattateci per ulteriori informazioni.

Cauzione nel contratto di affitto commerciale in Germania

Lo Studio A&R – Avvocati Rechtsanwälte è stato invitato a curare per il giornale “Buongiorno Italia” una rubrica di suggerimenti giuridici pratici per i ristoratori italiani in Germania. Nell´articolo che segue viene presentato un caso molto frequente nella prassi, le problematiche legate alla Cauzione nel contratto di affitto di immobile commerciale in Germania. Lo Studio cerca di fornire agli operatori del settore dei primi strumenti di facile comprensione per affrontare nel modo migliore problematiche ricorrenti. Dopo il primo articolo sulla merce difettosa in Germania Vi auguriamo buona lettura.

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Lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste nelle problematiche legate agli affitti commerciali in Germania e Vi affianca nella scelta delle migliori modalità per affrontare eventuali problemi e prevenire al meglio relativi rischi e costi. Contattateci per ulteriori informazioni.

La merce difettosa nel settore enogastronomico in Germania – A & R scrive per la rivista Buongiorno Italia

Lo Studio Legale A&R – Avvocati Rechtsanwälte è stato invitato dalla dott.ssa Valeria Vairo, caporedattrice della rivista “Buongiorno Italia”, a curare una rubrica di suggerimenti giuridici pratici per i ristoratori italiani in Germania. Nell´articolo che segue viene presentato un caso molto frequente nella prassi. Lo Studio cerca di fornire agli operatori del settore dei primi strumenti di facile comprensione per affrontare nel modo migliore problematiche ricorrenti. Ringraziamo la dott.ssa Vairo e tutto lo staff di “Buongiorno Italia” per questa opportunità e facciamo i complimenti alla collega Santonocito, responsabile per la rubrica, per questa prima edizione.

Buongiorno Italia-Santonocito

Buongiorno-Italia-Santonocito

Lo Studio legale A&R Avvocati Rechtsanwälte con le sue sedi a Monaco di Baviera, Milano e Padova, offre una consulenza legale di qualità ed esperienza con particolare attenzione alle differenze giuridiche e culturali nei rapporti commerciali tra Italia e Germania.

Per ulteriori informazioni e/o commenti Vi invitiamo a scriverci oppure visitate il sito di Buongiorno Italia.

La clausola della „legge applicabile“ nei contratti di agenzia internazionali (Sentenza Corte di Giustizia europea 17.10.2013 – terza sezione – causa c-184/12 – UNAMAR)

All’interno dell’Unione Europea è stata adottata già da tempo una direttiva (86/653) allo scopo di armonizzare la disciplina della materia dei contratti di agenzia tra gli stati membri. Ciò ha permesso sì di avvicinare le legislazioni dei diversi stati in materia, tuttavia ha lasciato intatte notevoli differenze tra le diverse normative  consentendo ai singoli stati membri di esercitare diverse facoltà di scelta nel dare attuazione alla direttiva stessa.

Quindi il problema della scelta della legge applicabile al contratto di agenzia intercorrente tra due soggetti appartenenti a stati diversi dell’unione non ha perso di valore e rimane un aspetto cruciale da regolare al momento della stipulazione del contratto. Se le parti, infatti, nulla hanno previsto sulla legge del contratto, per effetto del Regolamento CE 593/2008 (cd. Roma I) al contratto di agenzia si applicherà la legge dello Stato in cui l’agente ha la propria sede. Ciò potrebbe portare a conseguenze sfavorevoli per l’azienda preponente, quando per esempio il paese di attività dell’agente ammetta una disciplina di maggiore tutela di quest’ultimo. In realtà, proprio in profili importanti del contratto di agenzia, quali la regolamentazione dell’indennità di cessazione rapporto che spetta all’agente, gli stati membri hanno potuto adottare soluzioni diverse tra loro. La direttiva ha concesso, per di più, la possibilità ai singoli stati di adottare comunque una legislazione più favorevole (rispetto a quella prevista dalla direttiva) all’agente.

Scelta foro e legge competente

Caso esemplare è a proposito la legislazione belga che prevede a favore dell’agente non solo un’indennità di cessazione rapporto bensì anche un indennizzo per il caso in cui il contratto venga sciolto dal proponente senza rispettare il previsto termine di preavviso oltre eventuali ulteriori risarcimenti per danni di cui l’agente riesca a fornire prova. Tale problema è strettamente collegato con la clausola di scelta del foro delle controversie. Infatti se nel contratto di agenzia non è stato regolato tale aspetto, la competenza sarà quella del giudice del luogo in cui viene svolta la prestazione dell’agente e tale giudice applicherà la propria legge, anche nelle forme più favorevoli all’agente. Nel caso in cui, invece, le parti scelgano al momento della stipulazione un’altra legge applicabile (per esempio, quella dell’azienda preponente) e come foro competente quello della sede dell’azienda preponente, saranno i giudici scelti dalle parti a regolare le controversie e questi applicheranno la legge della società preponente anche se la legge dell’agente presenti degli aspetti di maggior favore. Il problema sorge quando le parti abbiano scelto solo la legge applicabile e non anche il foro competente per le controversie e quando questa disciplina di maggior favore possa essere considerata una “norma di applicazione necessaria” per cui il giudice non scelto dalle parti sia tenuto ad applicarla, anche se le parti hanno scelto una legge applicabile diversa che non la prevede.

Su tali aspetti ha fatto chiarezza una sentenza della Corte di giustizia europea sostenendo che i tribunali aditi possano applicare le norme di maggior favore per l’agente previste dal proprio ordinamento e diverse dalla legge scelta dalle parti solo nel caso in cui …”il legislatore dello Stato del foro ha ritenuto cruciale, in seno all’or­dinamento giuridico interessato, riconoscere all’agente commerciale una prote­zione ulteriore rispetto a quella prevista dalla citata direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell’oggetto di tali disposizioni imperative”. In tali casi, quindi i giudici aditi dovranno effettuare questo tipo di valutazione aggiuntiva: cioè verificare se la propria disciplina interna di maggior favore dell’agente regoli un aspetto cruciale di salvaguardia degli interessi pubblici (ai sensi dell’Art 9 Reg. CE Roma I) tale da prevalere sulla scelta della legge applicabile effettuata dalle parti. Non sapendo quale sarà l’esito della valutazione dei singoli giudici nazionali, rimane per gli operatori commerciali di fondamentale importanza regolare oltre alla legge applicabile al contratto di agenzia internazionale anche la parallela clausola di attribuzione del foro competente, potendosi solo in tale modo sottrarsi a tale valutazione.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

17 ottobre 2013

«Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Articoli 3 e 7, paragrafo 2 — Libertà di scelta delle parti — Limiti — Disposizioni imperative — Direttiva 86/653/CEE — Agenti commerciali indipendenti — Contratti di vendita o acquisto di merci — Risoluzione di un contratto di agenzia ad opera del preponente — Normativa nazionale di recepimento che prevede una protezione ulteriore rispetto ai requisiti minimi della direttiva e prevede altresì una protezione degli agenti commerciali nell’ambito di contratti di fornitura di servizi»

Nella causa C‑184/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi del Primo protocollo del 19 dicembre 1988 relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, proposta alla Corte dallo Hof van Cassatie (Belgio) con decisione del 5 aprile 2012, pervenuta in cancelleria il 20 aprile 2012, nel procedimento

United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV

contro

Navigation Maritime Bulgare,

Gli articoli 3 e 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, devono essere interpretati nel senso che la legge di uno Stato membro dell’Unione europea che offre la protezione minima prescritta dalla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, scelta dalle parti di un contratto di agenzia commerciale, può essere disapplicata dal giudice adito, situato in un altro Stato membro, a favore della lex fori a motivo del carattere imperativo, nell’ordinamento giuridico di quest’ultimo Stato membro, delle norme che disciplinano la situazione degli agenti commerciali indipendenti unicamente se il giudice adito constata in modo circostanziato che, nell’ambito di tale trasposizione, il legislatore dello Stato del foro ha ritenuto cruciale, in seno all’ordinamento giuridico interessato, riconoscere all’agente commerciale una protezione ulteriore rispetto a quella prevista dalla citata direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell’oggetto di tali disposizioni imperative.

La prescrizione nel diritto italiano

Argomento sempre attuale ed importante per le aziende è la prescrizione delle proprie pretese nell’ambito civile onde evitare la perdita di un diritto per il suo prolungato mancato esercizio nel tempo. Tale tema assume ruolo centrale nei casi di rapporti giuridici con partner di altri stati che prevedano diverse regole di prescrizione, ivi occorre valutare a monte la legge applicabile al rapporto commerciale di base.

Le norme sulla prescrizione nel diritto italiano, per esempio, hanno carattere d’inderogabilità. A differenza del diritto tedesco che consente alle parti la possibilità di ridurre o prolungare convenzionalmente i termini di durata della prescrizione, nel diritto italiano i termini prescrizionali previsti dalla legge sono inderogabili dalle parti pena la nullitá degli eventuali accordi in tal senso.Tuttavia qualora una tale clausola sia prevista in accordi con un partner commerciale tedesco occorre precisare che la norma del codice civile che prevede tale inderogabilità non viene considerata di “ordine pubblico”, in ragione del fatto che il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione (ma questa deve unicamente essere opposta dalla parte che se ne voglia avvalere) nonché anche per la possibilità che viene riconosciuta alle parti di rinunziare alla prescrizione. Pertanto – qualora il giudice italiano sia chiamato a valutare la validità di accordi sui termini di durata della prescrizione, laddove ad essi sia applicabile la legge tedesca (lex causa), dovrá concludere per la validità degli stessi.

Termini di prescrizione

Il periodo di tempo in cui si prescrivono i diritti varia nel diritto italiano a seconda delle diverse fattispecie che si vanno a considerare. Il termine a partire dal quale decorrono i termini di prescrizione è sempre il giorno in cui il diritto in oggetto può essere fatto valere. Laddove la legge nulla preveda in modo specifico, si applica la prescrizione ordinaria a carattere decennale (10 anni). Questa costituisce la regola. Le prescrizioni più brevi o più lunghe rappresentano delle eccezioni. Tra le eccezioni al periodo di prescrizione ordinaria previste dalla legge vi sono i diritti reali su cosa altrui, che si prescrivono in 20 anni, e determinate categorie di diritti per cui è previsto un termine prescrizionale breve (5 anni). Quest’ultimo tipo di prescrizioni possono essere a carattere estintivo o solo presuntivo. Appartengono alle prescrizioni brevi a carattere estintivo, per esempio, il diritto al risarcimento da fatto illecito (5 anni) o il diritto al risarcimento del danno da circolazione di veicolo di ogni specie (2 anni). Si prescrivono in 5 anni anche i diritti al pagamento dei canoni di affitto e ogni altro corrispettivo di locazione ed il diritto al pagamento degli interessi. Nell’ambito societario, si prescrivono in 5 anni tutti i diritti che derivano dai rapporti sociali (se la società è iscritta nel registro delle imprese) e l’azione di responsabilità da parte dei creditori sociali nei confronti degli amministratori.

Prescrizioni brevi

Nei contratti di trasporto di persone o di spedizione di merce, i diritti che ne derivano si prescrivono in 1 anno a partire dall’arrivo a destinazione della persona trasportata o dal giorno in cui avrebbe dovuto aver luogo la consegna della cosa spedita.

Tra le prescrizioni presuntive si ha, per esempio, il pagamento dovuto agli albergatori o agli esercenti un ristorante (6 mesi), la retribuzione dovuta agli insegnanti per lezioni impartite (1 anno), il pagamento della prestazione ed il rimborso spese dovuto ai professionisti (3 anni): tutti crediti che normalmente si estinguono in brevissimo tempo. La prescrizione presuntiva opera – in questo caso – in campo processuale.

La decorrenza del tempo non determina l’automatica estinzione del debito, ma fa sorgere a favore del debitore una presunzione di pagamento. Tale presunzione può essere vinta da parte del creditore con prova contraria, deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi di una qualsiasi ammissione di mancato pagamento da parte del debitore. Chi eccepisce una prescrizione ordinaria deve processualmente dimostrare i fatti su cui si base la prescrizione, nel caso di prescrizione presuntiva – invece – non ricorre tale onere probatorio, ma il debito si presume per legge estinto.

Ufficio di rappresentanza e la filiale in Germania

Per un’impresa straniera è possibile, in virtù della libertà di stabilimento nei paesi dell’Unione, essere presente in Germania in diversi modi secondo gli obiettivi che s’intendono perseguire e del grado d’intensità della presenza sul mercato straniero che s’intende realizzare. Una ditta straniera potrà, quindi, aprire in Germania una filiale o essere presente solo con un mero ufficio di rappresentanza, altresì potrà decidere di costituire ex novo una società affiliata secondo il diritto tedesco (usando una delle forme societarie previste dalla legge tedesca, vedi per la costituzione di una GmbH) oppure sfruttando semplicemente i meccanismi di Consignment Stock in Germania.

La più elementare forma di presenza si ha quando la società straniera apra solo un ufficio di riferimento in Germania, che non svolge attività imprenditoriale vera e propria e non conclude affari in proprio ma si limita a promuovere quelli dell’impresa di riferimento o a sostenere quest’ultima con attività ausiliarie (per esempio: attività di indagine di mercato e di promozione del marchio). In tal caso la costituzione avviene di fatto senza particolari oneri od obblighi di iscrizione nel registro delle imprese. Il soggetto che si costituisce non produce reddito e non ha soggettività tributaria in Germania. Tutte le attività d’impresa che vengano svolte in Germania devono essere comunque denunciate presso il Gewerbeamt, nel comune o negli enti amministrativi territorialmente competenti in base alla sede dell’ufficio, della filiale o della società. Le circostanze rilevanti da denunciare sono l’inizio di attività (=Gewerbeanmeldung) ma anche le modifiche dell’esercizio di attività o la cessazione della stessa (=Gewerbeabmeldung). Per la presenza in forma di una filiale, si suole distinguere in teoria, tra la filiale dipendente (= unselbständige Zweigniederlassung) e la filiale indipendente (=selbständige Zweigniederlassung). La prima è di solito una struttura stabile a sussidio della sede principale (es: deposito di merce per distribuzione – Consignment Stock) senza alcun grado di autonomia. Non costituisce una persona giuridica nuova, ma rimane parte integrante e dipendente dell’impresa principale, pertanto essa non è dotata di una contabilità separata dall’impresa principale e non è iscritta nel registro delle imprese (ha tuttavia degli obblighi limitati di pubblicità). Il suo carattere di dipendenza è evidente anche nell’organizzazione interna e nella sua gestione in toto dipendente dalla sede principale straniera. Gli organi direttivi di una tale filiale non hanno competenze rilevanti. Solo se l’attività imprenditoriale rimane completamente presso la società madre e non si produce alcun reddito, la filiale può essere esente da obblighi fiscali in Germania. Tuttavia nell’operare concreto è opportuno prestare attenzione: la soggettività tributaria in Germania di tale forma dipende non solo dal carattere di “stabile organizzazione” che possa assumere la filiale ma anche dal modo di apparire e operare all’esterno. Pertanto può essere soggetta ad obblighi fiscali una filiale, sede fissa, che esercita attività imprenditoriale anche quando opera con una certa “indipendenza”, dimostrando all’esterno libertà di decisione, stipulando contratti a nome dell’impresa (per es: assumendo dipendenti).

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