Precisazioni della Corte di Giustizia Europea sulla clausola di attributiva di competenza prevista in condizioni generali di contratto

Segnaliamo una nuova sentenza della Corte di giustizia europea (Sentenza: C-366/13 – 20 aprile 2016 – Profit Investment Sim spa c. Stefano Ossi + altri – Regolamento CE n. 44/2001) in un tema particolarmente delicato e di fondamentale importanza nei rapporti giuridici transfrontalieri: la clausola di deroga della competenza. Questa viene spesso prevista nelle condizioni generali di contratto di un contraente (solitamente quello più forte) al fine di predeterminare il giudice deputato a risolvere eventuali controversie (vedi anche – “Competenze speciali previste dalla normativa europea“). Prevedere una simile clausola nelle condizioni generali di per sé non è sufficiente a rendere la stessa vincolante, in particolare in caso di mutamenti di circostanze ed in assenza di ulteriori comportamenti della parte che intende prevederla.

La Corte di giustizia europea si è pronunciata nella seguente causa: una società di intermediazione mobiliare italiana agiva contro una banca d’affari tedesca che aveva lanciato sul mercato un programma di emissione di titoli obbligazionari indicizzati ad alto rischio. Nel prospetto di emissione dei titoli si prevedeva una clausola di deroga della competenza che indicava come giudice competente a dirimere le controversie, in via esclusiva, quello inglese. La società italiana aveva sottoscritto il prestito (cd. “mercato primario”) attraverso una società di intermediazione finanziaria inglese che a sua volta cedeva i titoli sul mercato secondario. A causa del mancato pagamento della quota degli interessi maturati, la società italiana era messa in liquidazione e avviava un’azione dinanzi al giudice italiano. La banca d’affari tedesca contestava la giurisdizione dei tribunali italiani perché nella clausola attributiva di competenza contenuta nel prospetto erano indicati i tribunali inglesi. Veniva pertanto effettuato regolamento di giurisdizione presso la Cassazione italiana che, a sua volta si rivolgeva ai giudici europei per la soluzione interpretativa e dirimente di diversi quesiti tra cui quello relativo alla validità di una clausola attributiva di competenza (ex Art. 23 Reg. CE 44/2001) prevista in un „prospetto“ predisposto unilateralmente da una parte sotto il profilo del requisito della forma scritta richiesta dal Regolamento comunitario ed in particolare della validità e vincolatività di tale clausola in caso di circolazione transfrontaliera. In altri termini, può una simile clausola (prevista originariamente nel contratto tra emittente di un titolo e sottoscrittore dello stesso = mercato primario) essere opposta ad un terzo (che ha acquistato detto titolo da tale sottoscrittore = mercato secondario)?

La Corte Ue ha ribadito l’ordine di priorità tra le disposizioni sulla giurisdizione e competenza, sottolineando il carattere centrale del principio di competenza del giudice del domicilio del convenuto. Scopo di tale previsione regolamentare è proprio quello di garantire un alto grado di prevedibilità del giudice atto a dirimere le controversie tra gli operatori del mercato. A completamento di tale normativa sul foro generale sono previsti i cd. “fori alternativi speciali” basati sullo stretto collegamento tra controversia e giudice dirimente (es: in caso di vendita, il giudice del luogo di consegna dei beni venduti; in caso di prestazione di servizi, il giudice del luogo di esecuzione della prestazione). In via eccezionale va inquadrata la norma che prevede nel Regolamento EU la proroga di tale competenza basata sulla volontà delle parti in tal senso. La Corte EU – ribadendo sua giurisprudenza precedente – tende a precisare che tale proroga è valida se corrisponde al consenso effettivo degli interessati e se è stata pertanto richiamata espressamente tra le parti nella stipulazione del contratto ad hoc. Tale valutazione spetta al giudice nazionale adito. Nel caso concreto il giudice dovrà valutare se la clausola di proroga del foro, contenuta nel prospetto redatto dall’emittente del titolo, sia poi ripresa negli altri documenti contrattuali; se ciò non avviene la proroga di competenza non può produrre effetti. Incomberà inoltre sempre al giudice del rinvio la valutazione della validità della clausola anche in caso di trasferimento del rapporto giuridico: pertanto secondo la Corte EU, per poter dare validità ad una simile clausola e riconoscere la giurisdizione esclusiva al giudice ivi designato, occorre prima di tutto verificare che tale clausola sia valida nel rapporto primario tra le parti originarie, e poi verificare che il soggetto che sia subentrato nei rapporti giuridici (cd. mercato secondario) sia subentrata in tutti i diritti e obblighi discendenti in base al diritto nazionale applicabile ed abbia avuto la possibilità effettiva di conoscere tale clausola. In altri termini va valutata di volta in volta l’accessibilità del documento originario: se la società che ha sottoscritto i titoli sul mercato secondario conosceva il prospetto e, quindi, la clausola era facilmente accessibile, l’attribuzione di competenza iniziale conserva valore. L’effettiva conoscibilità della clausola viene valutata dalla Corte di giustizia europea tenendo conto anche degli usi commerciali nel settore.

Ancora una volta si evidenzia la difficoltà per gli operatori del mercato di valutare la portata delle proprie condizioni generali di contratto in particolare nei rapporti internazionali, lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte Vi assiste nella stipulazione di appropriate condizioni generali per il mercato estero e Vi guida nella indicazione dei criteri rilevanti per dare vincolatività alle stesse nei singoli rapporti commerciali.