Recupero Credito Euopeo: Controversie Europee di modesta entità (regolamento CE 861/2007)

Il 23.06.15 il Consiglio, il Parlamento e la Commissione europea hanno raggiunto un compromesso sulla questione della riforma del procedimento di recupero dei crediti di modesta entità (i cd. “small claims”), previsto dal regolamento europeo 861/2007.

Uno degli aspetti più controversi nel dibattito tra le istituzioni europee era stato proprio l’innalzamento del limite di valore consentito per l’accesso a tali procedure semplificate. La commissione europea nonché la commissione affari legali del parlamento europeo suggerivano un aumento della soglia d’accesso per i crediti fino al valore di Euro 10.000,-. Tale proposta trovava, tuttavia, il disfavore delle associazioni di categoria dei legali. Le tre istituzioni europee hanno pertanto trovato un compromesso indicando il nuovo limite di valore per tali controversie in Euro 5.000,- (al posto degli Euro 2.000,- originariamente previsti dal Regolamento Europeo). Tuttavia tale importo sarà suscettibile di riesame fra cinque anni, in seguito ad una verifica se tale innalzamento di valore sui dati della prassi sia ancora adeguato o necessiti di un ulteriore innalzamento. Persiste invece l’accordo delle istituzioni europee sull’esclusione, tra le materie di applicazione del procedimento semplificato di recupero, dei crediti in materia di diritto del lavoro e quelli derivanti dalle violazioni della privacy. Tale compromesso attende ora la conferma attraverso l’iter parlamentare europeo e l’approvazione del Consiglio dell’Unione Europea.

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Nuovo Certificato Successorio Europeo

Il certificato successorio europeo (abbreviato: CSE) è stato introdotto dal Regolamento EU 650/2012 relativo alla competenza ed alla legge applicabile al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni. Ivi è regolato dagli Artt. 62 e ss.

Il CSE consentirà di far valere la qualità di erede (o di amministratore testamentario) in tutta l’Unione europea. Ciò costituisce un indubbio vantaggio ed un passo avanti nella certezza del diritto
– sia per i futuri eredi che avranno un documento, emesso dalle competenti autorità nazionali, certificante la propria qualità senza che siano necessari ulteriori documenti e valido anche all’estero
– sia per gli esecutori testamentari che sulla base di tale documento potranno esercitare le proprie funzioni senza ulteriori adempimenti anche all’estero,
– ma anche per i creditori transfrontalieri che, grazie al CSE potranno facilmente individuare chi sia un legittimo erede e per quale quota, potendo richiedere all’autorità emittente copia del certificato
– e sia anche per i debitori transfrontalieri che, in virtù del certificato, potranno con sicurezza individuare quale sia il soggetto (anche all’estero) effettivamente legittimato a riscuotere un pagamento o a ricevere la consegna di un bene determinato.
La legge europea 2013-bis (30 ottobre 2014, n. 161) individua come autorità unica legittimata al rilascio di tale certificato per l’Italia i singoli notai (competenza esclusiva).
In base a quanto disposto dalle legge europea, in caso di reclamo, la competenza è attribuita al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui risiede il notaio che ha rilasciato il certificato.
Nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato.

Nell’ordinamento italiano non esisteva fino ad ora un’attestazione della qualità ereditaria resa in maniera oggettiva da un’Autorità a ciò preposta, ciò a differenza, per esempio, della Germania che conosce a livello nazionale un istituto analogo al CSE (=europäisches Nachlasszeugnis): l’Erbschein disciplinato dai §§ 2353 e ss. BGB. La figura, infatti, del certificato di eredità previsto per i soli territori del regime tavolare è collegata essenzialmente alla tenuta particolare dei registri immobiliari e alla successione delle iscrizioni (l’intavolazione dell’acquisto a favore dell’erede deve avvenire in base ad un titolo munito di pubblica fede).

In tutti i casi di incertezza sul punto (per esempio: nei casi di accettazione tacita dell’eredità o presunta) si faceva ricorso all’atto di notorietà (o ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dallo stesso interessato) adottando così una soluzione parziale ed insufficiente per risolvere i problemi di corretta individuazione degli eredi.
Ora per effetto del Regolamento europeo un CSE non comporta l’abrogazione di analoghi istituti nazionali, ma gli effetti del certificato si esplicano, oltreché all’estero, anche nello Stato dove è stato emesso. Pertanto un CSE emesso in Italia avrà efficacia – pur se relativo ad una successione transfrontaliera – anche per il nostro ordinamento.

Risanamento delle imprese in crisi – La legge tedesca

La legge per favorire il risanamento delle imprese in crisi (Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen – ESUG) in Germania, entrata in vigore il primo marzo 2012, ha modificato in modo significativo la legge sull´insolvenza tedesca (Insolvenzordnung).

Il diritto fallimentare tedesco precedente a tale riforma impediva infatti che in molti casi società ancora in grado di sopravvivere potessero essere sanate nell´ambito di una procedura fallimentare. Infatti la mancata possibilità di pianificare la procedura concorsuale scoraggiava gli imprenditori dal presentare l´istanza di apertura di fallimento tempestivamente, inducendoli a posticipare tale momento quando per la società non c´erano più possibilità di sopravvivenza se non la sola liquidazione.
Con la presente riforma il legislatore tedesco ha cercato di promuovere il tempestivo risanamento stragiudiziale delle imprese e, allo stesso tempo, ha messo l´imprenditore in crisi nella condizione di potere controllare l´iter verso l´apertura della procedura concorsuale.
Le modifiche alla legge fallimentare tedesca dovrebbero avere anche la finalità di rafforzare l´economia tedesca rendendola interessante per investitori esteri e disincentivare la pratica del „Forum Shopping“ (spostamento della sede sociale all´estero al fine di sottoporre la società ad una legislazione che presenti norme volte al risanamento e alla conservazione della società in crisi).
La legge quindi prevede un forte influsso dei creditori nella scelta del curatore fallimentare ed un ricorso facilitato all´amministrazione in proprio (Eigenverwaltung) già nella procedura di apertura del fallimento. Inoltre viene previsto l´ampliamento del piano di risanamento (Insolvenzplan).
Le modifiche più rilevanti sono:
– il rafforzamento dei diritti dei creditori;
– il rafforzamento dell´amministrazione in proprio e il procedimento di protezione di gestione autonoma (Schutzschirmverfahren);
– l´ampliamento del piano di risanamento;
– la semplificazione della chiusura del procedimento fallimentare.

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Regolamento UE 650/2012 sulle successioni internazionali

Il regolamento UE 650/2012 troverà applicazione alle successioni a causa di morte che presentino elementi di collegamento con più Stati membri che si aprano dopo il 17 agosto del 2015.

Il legislatore comunitario interviene nell´ambito delle successioni transazionali armonizzando le relative norme sui conflitti di legge e di giurisdizione, al fine di soddisfare l’esigenza del defunto e dei possibili beneficiari della successione di conoscere ex ante l’autorità competente a decidere della successione e la legge ad essa applicabile.

E´ stata prevista la residenza abituale del de cuius al momento della morte come unico criterio per la determinazione sia della giurisdizione sia della legge applicabile. Si tratta di una vera rivoluzione, se si considera che fino all´entrata in vigore del regolamento, la successione di un cittadino italiano residente in uno Stato membro sará regolata dal diritto italiano, in quanto il criterio di collegamento previsto dal nostro diritto internazionale privato (art. 40 L. 218/95) è la cittadinanza del de cuis.

Tuttavia, rimane la facoltà di scegliere in via testamentaria la legge applicabile alla propria successione e sottoporre la stessa alla legge dello Stato di cui il testatore ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

Altra importante novità volta a semplificare le successioni transfrontaliere è l´emissione di un certificato successorio europeo da parte dello Stato competente a decidere della successione in base alla propria legge applicabile alla successione stessa.

Si tratta di un certificato uniforme che attesta la qualità di erede, legatari, degli esecutori testamentari o amministratori d’eredità che abbiano necessità di fare valere le loro qualità ed i loro diritti e/o poteri in un altro Stato membro in cui si trovano i beni ereditari.

Una volta emesso il certificato è efficace in tutti i paese dell´Unione Europea (con l’eccezione di Danimarca, Regno Unito e Irlanda) senza bisogno della legalizzazione o dovere attivare alcun procedura speciale (Per ulteriori approfondimenti cfr. contributo sul certificato successorio europeo).

La clausola della „legge applicabile“ nei contratti di agenzia internazionali (Sentenza Corte di Giustizia europea 17.10.2013 – terza sezione – causa c-184/12 – UNAMAR)

All’interno dell’Unione Europea è stata adottata già da tempo una direttiva (86/653) allo scopo di armonizzare la disciplina della materia dei contratti di agenzia tra gli stati membri. Ciò ha permesso sì di avvicinare le legislazioni dei diversi stati in materia, tuttavia ha lasciato intatte notevoli differenze tra le diverse normative  consentendo ai singoli stati membri di esercitare diverse facoltà di scelta nel dare attuazione alla direttiva stessa.

Quindi il problema della scelta della legge applicabile al contratto di agenzia intercorrente tra due soggetti appartenenti a stati diversi dell’unione non ha perso di valore e rimane un aspetto cruciale da regolare al momento della stipulazione del contratto. Se le parti, infatti, nulla hanno previsto sulla legge del contratto, per effetto del Regolamento CE 593/2008 (cd. Roma I) al contratto di agenzia si applicherà la legge dello Stato in cui l’agente ha la propria sede. Ciò potrebbe portare a conseguenze sfavorevoli per l’azienda preponente, quando per esempio il paese di attività dell’agente ammetta una disciplina di maggiore tutela di quest’ultimo. In realtà, proprio in profili importanti del contratto di agenzia, quali la regolamentazione dell’indennità di cessazione rapporto che spetta all’agente, gli stati membri hanno potuto adottare soluzioni diverse tra loro. La direttiva ha concesso, per di più, la possibilità ai singoli stati di adottare comunque una legislazione più favorevole (rispetto a quella prevista dalla direttiva) all’agente.

Scelta foro e legge competente

Caso esemplare è a proposito la legislazione belga che prevede a favore dell’agente non solo un’indennità di cessazione rapporto bensì anche un indennizzo per il caso in cui il contratto venga sciolto dal proponente senza rispettare il previsto termine di preavviso oltre eventuali ulteriori risarcimenti per danni di cui l’agente riesca a fornire prova. Tale problema è strettamente collegato con la clausola di scelta del foro delle controversie. Infatti se nel contratto di agenzia non è stato regolato tale aspetto, la competenza sarà quella del giudice del luogo in cui viene svolta la prestazione dell’agente e tale giudice applicherà la propria legge, anche nelle forme più favorevoli all’agente. Nel caso in cui, invece, le parti scelgano al momento della stipulazione un’altra legge applicabile (per esempio, quella dell’azienda preponente) e come foro competente quello della sede dell’azienda preponente, saranno i giudici scelti dalle parti a regolare le controversie e questi applicheranno la legge della società preponente anche se la legge dell’agente presenti degli aspetti di maggior favore. Il problema sorge quando le parti abbiano scelto solo la legge applicabile e non anche il foro competente per le controversie e quando questa disciplina di maggior favore possa essere considerata una “norma di applicazione necessaria” per cui il giudice non scelto dalle parti sia tenuto ad applicarla, anche se le parti hanno scelto una legge applicabile diversa che non la prevede.

Su tali aspetti ha fatto chiarezza una sentenza della Corte di giustizia europea sostenendo che i tribunali aditi possano applicare le norme di maggior favore per l’agente previste dal proprio ordinamento e diverse dalla legge scelta dalle parti solo nel caso in cui …”il legislatore dello Stato del foro ha ritenuto cruciale, in seno all’or­dinamento giuridico interessato, riconoscere all’agente commerciale una prote­zione ulteriore rispetto a quella prevista dalla citata direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell’oggetto di tali disposizioni imperative”. In tali casi, quindi i giudici aditi dovranno effettuare questo tipo di valutazione aggiuntiva: cioè verificare se la propria disciplina interna di maggior favore dell’agente regoli un aspetto cruciale di salvaguardia degli interessi pubblici (ai sensi dell’Art 9 Reg. CE Roma I) tale da prevalere sulla scelta della legge applicabile effettuata dalle parti. Non sapendo quale sarà l’esito della valutazione dei singoli giudici nazionali, rimane per gli operatori commerciali di fondamentale importanza regolare oltre alla legge applicabile al contratto di agenzia internazionale anche la parallela clausola di attribuzione del foro competente, potendosi solo in tale modo sottrarsi a tale valutazione.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

17 ottobre 2013

«Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Articoli 3 e 7, paragrafo 2 — Libertà di scelta delle parti — Limiti — Disposizioni imperative — Direttiva 86/653/CEE — Agenti commerciali indipendenti — Contratti di vendita o acquisto di merci — Risoluzione di un contratto di agenzia ad opera del preponente — Normativa nazionale di recepimento che prevede una protezione ulteriore rispetto ai requisiti minimi della direttiva e prevede altresì una protezione degli agenti commerciali nell’ambito di contratti di fornitura di servizi»

Nella causa C‑184/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi del Primo protocollo del 19 dicembre 1988 relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, proposta alla Corte dallo Hof van Cassatie (Belgio) con decisione del 5 aprile 2012, pervenuta in cancelleria il 20 aprile 2012, nel procedimento

United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV

contro

Navigation Maritime Bulgare,

Gli articoli 3 e 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, devono essere interpretati nel senso che la legge di uno Stato membro dell’Unione europea che offre la protezione minima prescritta dalla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, scelta dalle parti di un contratto di agenzia commerciale, può essere disapplicata dal giudice adito, situato in un altro Stato membro, a favore della lex fori a motivo del carattere imperativo, nell’ordinamento giuridico di quest’ultimo Stato membro, delle norme che disciplinano la situazione degli agenti commerciali indipendenti unicamente se il giudice adito constata in modo circostanziato che, nell’ambito di tale trasposizione, il legislatore dello Stato del foro ha ritenuto cruciale, in seno all’ordinamento giuridico interessato, riconoscere all’agente commerciale una protezione ulteriore rispetto a quella prevista dalla citata direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell’oggetto di tali disposizioni imperative.

La prescrizione nel diritto italiano

Argomento sempre attuale ed importante per le aziende è la prescrizione delle proprie pretese nell’ambito civile onde evitare la perdita di un diritto per il suo prolungato mancato esercizio nel tempo. Tale tema assume ruolo centrale nei casi di rapporti giuridici con partner di altri stati che prevedano diverse regole di prescrizione, ivi occorre valutare a monte la legge applicabile al rapporto commerciale di base.

Le norme sulla prescrizione nel diritto italiano, per esempio, hanno carattere d’inderogabilità. A differenza del diritto tedesco che consente alle parti la possibilità di ridurre o prolungare convenzionalmente i termini di durata della prescrizione, nel diritto italiano i termini prescrizionali previsti dalla legge sono inderogabili dalle parti pena la nullitá degli eventuali accordi in tal senso.Tuttavia qualora una tale clausola sia prevista in accordi con un partner commerciale tedesco occorre precisare che la norma del codice civile che prevede tale inderogabilità non viene considerata di “ordine pubblico”, in ragione del fatto che il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione (ma questa deve unicamente essere opposta dalla parte che se ne voglia avvalere) nonché anche per la possibilità che viene riconosciuta alle parti di rinunziare alla prescrizione. Pertanto – qualora il giudice italiano sia chiamato a valutare la validità di accordi sui termini di durata della prescrizione, laddove ad essi sia applicabile la legge tedesca (lex causa), dovrá concludere per la validità degli stessi.

Termini di prescrizione

Il periodo di tempo in cui si prescrivono i diritti varia nel diritto italiano a seconda delle diverse fattispecie che si vanno a considerare. Il termine a partire dal quale decorrono i termini di prescrizione è sempre il giorno in cui il diritto in oggetto può essere fatto valere. Laddove la legge nulla preveda in modo specifico, si applica la prescrizione ordinaria a carattere decennale (10 anni). Questa costituisce la regola. Le prescrizioni più brevi o più lunghe rappresentano delle eccezioni. Tra le eccezioni al periodo di prescrizione ordinaria previste dalla legge vi sono i diritti reali su cosa altrui, che si prescrivono in 20 anni, e determinate categorie di diritti per cui è previsto un termine prescrizionale breve (5 anni). Quest’ultimo tipo di prescrizioni possono essere a carattere estintivo o solo presuntivo. Appartengono alle prescrizioni brevi a carattere estintivo, per esempio, il diritto al risarcimento da fatto illecito (5 anni) o il diritto al risarcimento del danno da circolazione di veicolo di ogni specie (2 anni). Si prescrivono in 5 anni anche i diritti al pagamento dei canoni di affitto e ogni altro corrispettivo di locazione ed il diritto al pagamento degli interessi. Nell’ambito societario, si prescrivono in 5 anni tutti i diritti che derivano dai rapporti sociali (se la società è iscritta nel registro delle imprese) e l’azione di responsabilità da parte dei creditori sociali nei confronti degli amministratori.

Prescrizioni brevi

Nei contratti di trasporto di persone o di spedizione di merce, i diritti che ne derivano si prescrivono in 1 anno a partire dall’arrivo a destinazione della persona trasportata o dal giorno in cui avrebbe dovuto aver luogo la consegna della cosa spedita.

Tra le prescrizioni presuntive si ha, per esempio, il pagamento dovuto agli albergatori o agli esercenti un ristorante (6 mesi), la retribuzione dovuta agli insegnanti per lezioni impartite (1 anno), il pagamento della prestazione ed il rimborso spese dovuto ai professionisti (3 anni): tutti crediti che normalmente si estinguono in brevissimo tempo. La prescrizione presuntiva opera – in questo caso – in campo processuale.

La decorrenza del tempo non determina l’automatica estinzione del debito, ma fa sorgere a favore del debitore una presunzione di pagamento. Tale presunzione può essere vinta da parte del creditore con prova contraria, deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi di una qualsiasi ammissione di mancato pagamento da parte del debitore. Chi eccepisce una prescrizione ordinaria deve processualmente dimostrare i fatti su cui si base la prescrizione, nel caso di prescrizione presuntiva – invece – non ricorre tale onere probatorio, ma il debito si presume per legge estinto.

Ufficio di rappresentanza e la filiale in Germania

Per un’impresa straniera è possibile, in virtù della libertà di stabilimento nei paesi dell’Unione, essere presente in Germania in diversi modi secondo gli obiettivi che s’intendono perseguire e del grado d’intensità della presenza sul mercato straniero che s’intende realizzare. Una ditta straniera potrà, quindi, aprire in Germania una filiale o essere presente solo con un mero ufficio di rappresentanza, altresì potrà decidere di costituire ex novo una società affiliata secondo il diritto tedesco (usando una delle forme societarie previste dalla legge tedesca, vedi per la costituzione di una GmbH) oppure sfruttando semplicemente i meccanismi di Consignment Stock in Germania.

La più elementare forma di presenza si ha quando la società straniera apra solo un ufficio di riferimento in Germania, che non svolge attività imprenditoriale vera e propria e non conclude affari in proprio ma si limita a promuovere quelli dell’impresa di riferimento o a sostenere quest’ultima con attività ausiliarie (per esempio: attività di indagine di mercato e di promozione del marchio). In tal caso la costituzione avviene di fatto senza particolari oneri od obblighi di iscrizione nel registro delle imprese. Il soggetto che si costituisce non produce reddito e non ha soggettività tributaria in Germania. Tutte le attività d’impresa che vengano svolte in Germania devono essere comunque denunciate presso il Gewerbeamt, nel comune o negli enti amministrativi territorialmente competenti in base alla sede dell’ufficio, della filiale o della società. Le circostanze rilevanti da denunciare sono l’inizio di attività (=Gewerbeanmeldung) ma anche le modifiche dell’esercizio di attività o la cessazione della stessa (=Gewerbeabmeldung). Per la presenza in forma di una filiale, si suole distinguere in teoria, tra la filiale dipendente (= unselbständige Zweigniederlassung) e la filiale indipendente (=selbständige Zweigniederlassung). La prima è di solito una struttura stabile a sussidio della sede principale (es: deposito di merce per distribuzione – Consignment Stock) senza alcun grado di autonomia. Non costituisce una persona giuridica nuova, ma rimane parte integrante e dipendente dell’impresa principale, pertanto essa non è dotata di una contabilità separata dall’impresa principale e non è iscritta nel registro delle imprese (ha tuttavia degli obblighi limitati di pubblicità). Il suo carattere di dipendenza è evidente anche nell’organizzazione interna e nella sua gestione in toto dipendente dalla sede principale straniera. Gli organi direttivi di una tale filiale non hanno competenze rilevanti. Solo se l’attività imprenditoriale rimane completamente presso la società madre e non si produce alcun reddito, la filiale può essere esente da obblighi fiscali in Germania. Tuttavia nell’operare concreto è opportuno prestare attenzione: la soggettività tributaria in Germania di tale forma dipende non solo dal carattere di “stabile organizzazione” che possa assumere la filiale ma anche dal modo di apparire e operare all’esterno. Pertanto può essere soggetta ad obblighi fiscali una filiale, sede fissa, che esercita attività imprenditoriale anche quando opera con una certa “indipendenza”, dimostrando all’esterno libertà di decisione, stipulando contratti a nome dell’impresa (per es: assumendo dipendenti).

Lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco, Milano e Padova Vi assiste nella scelta della forma di presenza sul mercato straniero più adeguata alle Vostre esigenze imprenditoriali e nella fase di costituzione, avvalendosi di una rete di collaboratori esterni, Vi offre la possibilità anche di prevenire problemi inerenti agli aspetti contabili e fiscali di tali operazioni. Questo fa di noi il Vostro Avvocato in Germania.

Nuovo Regolamento Europeo sulla competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni

Regolamento Europeo 44/2001 volto a disciplinare nell´ambito dell’Unione Europea la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale verrà sostituito a partire dal 10 gennaio 2015 dal Regolamento (UE) 1215/2012.

Il nuovo Regolamento introduce delle novità normative relativamente al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze emesse dall´Autorità giudiziaria nonché relativamente alla listispendenza e connessione delle cause. La novità di maggiore impatto è l’abolizione delle procedure necessarie affinché la decisione giudiziale, resa dall’Autorità giudiziaria di uno Stato membro (ad es. Italia), venga riconosciuta e diventi esecutiva in un altro Stato membro (ad. Germania). L´art. 39 del nuovo Regolamento prevede che “la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività”. Quindi non sarà più necessario richiedere alcuna dichiarazione di esecutorietà richiesta dalla legislazione in vigore (Regolamento 44/2001) e si assisterà ad una vera e propria equiparazione delle decisioni giudiziali rese dalle Autorità giudiziarie degli Stati membri dell’UE alle decisioni rese da organi giurisdizionali interni. Ad es. l´imprenditore italiano che vorrà eseguire la decisione emessa dall´Autorità giudiziaria italiana in Germania dovrà semplicemente notificare alla controparte tedesca una copia del provvedimento ottenuto unitamente all’attestato (debitamente tradotto in lingua tedesca) rilasciato dal giudice italiano, su mera istanza dell’interessato.

Le nuove regole si applicano anche agli atti pubblici e alle transazioni giudiziarie, aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d’origine che potranno essere eseguiti in un altro Stato membro senza necessità di ricorrere ad ulteriori adempimenti.
Per procedere all´esecuzione dei suddetti titoli occorrerà ottenere dall´Autorità competente nella Stato membro di origine un attestato (sulla base del modulo di cui all´allegato II del nuovo Regolamento) contenente una sintesi dell’obbligazione esecutiva registrata nell’atto pubblico o una sintesi di quanto concordato tra le parti e registrato nella transazione giudiziaria.

Per quanto concerne la competenza giurisdizionale in materia di contratti di vendita e prestazione di servizi non vengono previste particolari modifiche. Rimane vigente la regola generale secondo cui la competenza spetta al giudice dello Stato membro in cui il convenuto ha il proprio domicilio oppure, se persona giuridica, la propria sede ovvero alternativamente al giudice del luogo in cui l´obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

La definizione del luogo di esecuzione dell´obbligazione dedotta in giudizio non subisce sostanziali modifiche:

  • nei contratti di vendita è individuato nel“ luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto” (art. 7.1, lett. (b), primo trattino, Regolamento (UE) 1215/2012);
  • nei contratti di prestazione di servizi è “il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto” (art. 7.1, lett. (b), secondo trattino, Regolamento (UE) 1215/2012).

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Collegamento a livello europeo tra registri nazionali dei fallimenti e accesso in rete

La commissione EU ha disposto, dall’inizio di luglio 2014, il collegamento tra i singoli registri nazionali dei fallimenti di sette paesi europei (Germania, Estonia, Olanda, Austria, Romania, Slovenia e Repubblica Ceca) e la messa in rete a livello europeo di tali informazioni. Il progetto rientra nel più ampio programma di collegamento e scambio di informazioni inerenti le procedure concorsuali tra stati membri dell’Unione.

I dati rilevanti sono raccolti in modo centralizzato ed accessibili tramite il portale europeo di giustizia. Scopo dell’iniziativa è evidentemente quello di consentire ai creditori, residenti in altri stati europei, un semplice e rapido accesso ad informazioni sullo stato di insolvenza e le procedure inerenti dei propri debitori negli stati dell’unione europea. Questo è il primo passo nel progetto di collegamento di tutti i registri dei fallimenti dei singoli stati europei  ed è parte integrante del più ampio processo di ammodernamento del diritto fallimentare europeo.
In Germania le informazioni relative ai procedimenti fallimentari sono pubblicati online sulla pagina Insolvenzbekanntmachungen secondo il § 9 della legge fallimentare tedesca (=Insolvenzordnung). I dati ivi indicati sono in tal modo ufficialmente resi pubblici e pertanto giuridicamente vincolanti. Le informazioni sono tuttavia presenti unicamente in lingua tedesca. L’accesso al registro e la visione dei dati sono gratuiti. Le informazioni fornite si riferiscono a procedure fallimentari ancora in corso e non concluse. Tutti i dati inerenti ad una procedura al più tardi sei mesi dopo la sua conclusione vengono cancellati. In Italia la costituzione di un registro generale dei fallimenti è ancora in fase di realizzazione presso il ministero di giustizia. Tuttavia la maggior parte dei Tribunali fallimentari dispongono di una lista dei procedimenti in corso accessibile in via telematica. A scopo esemplificativo, il Tribunale di Milano. L’accesso al sito è gratuito, ma le informazioni sono presenti solo in lingua italiana.

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Nuovo procedimento di sequestro di conti bancari

A fine giugno 2014 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il regolamento UE n. 655/2014 che istituisce una procedura ad hoc per conseguire in tempi contenuti un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. Tale procedura si affianca a quelle nazionali previste internamente dai singoli stati.

Il regolamento entrerà in vigore in data 18.01.2017 e si applicherà ai soli casi transnazionali (quando l’autorità giudiziaria adita secondo le regole di giurisdizione è in uno stato membro diverso da quello in cui è tenuto il conto bancario nonché quando il creditore è domiciliato in uno stato membro diverso da quello in cui è tenuto il conto bancario).
Il regolamento non si applica ai crediti connessi all’apertura di una procedura fallimentare. Per consentire l’effettiva applicazione del regolamento e superare i problemi derivanti dall’identificazione dei conti bancari in un contesto transfrontaliero, gli Stati membri dovranno individuare un’autorità competente a fornire tali informazioni alle autorità giudiziarie adite dai creditori.

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