Indennità di fine rapporto in Germania

Il sistema dell’indennità di fine rapporto in Germania è stato utilizzato dal legislatore comunitario come esempio per la regolamentazione di uno dei modelli opzionali offerti agli stati membri per la disciplina di tale indennità. La maggior parte degli stati europei, tra cui l’Italia, hanno proprio adottato tale opzione di regolamentazione, pertanto le legislazioni dei due stati (Italia e Germania) ora si sono – sotto tale profilo – notevolmente avvicinate. Tuttavia il sistema tedesco più datato nel tempo e quindi “di maggiore esperienza” e raffinato da copiosa giurisprudenza ha portato a risultati secondo cui mediamente l’indennità riconosciuta secondo il diritto tedesco è maggiore di quella riconosciuta dai giudici italiani. Qualora al rapporto con agenti tedeschi (vedi anche “Il contratto di agenzia in Germania“) sia applicabile la legge tedesca diventa rilevante per l’imprenditore italiano conoscere, sin dal momento di costituzione del rapporto, la specifica regolamentazione di tale indennità prevista ai sensi del § 89b HGB (codice di commercio tedesco).

L’agente in Germania ha un diritto inderogabile a percepire un’indennità di fine rapporto rapporto con la ditta preponente. Ciò vuol dire che le parti, solo una volta concluso il rapporto tra di loro, possono accordarsi sull’indennità ed eventualmente ridurla anche a sfavore dell’agente, ma non prima della conclusione del rapporto, pena l’invalidità della clausola (§ 89b, comma 4 HGB). Solo in alcuni casi – previsti tassativamente (§ 89b, comma 3 HGB) – è possibile escludere tale indennità: in caso di recesso dell’agente senza giustificato motivo, in caso di recesso del preponente per gravi motivi costituiti da comportamenti colpevoli dell’agente ed in caso di subentro di un terzo nel rapporto contrattuale, concordato tra le parti.

Parametri per l’indennità in Germania

Il diritto all’indennità sorge alla presenza congiunta di tre requisiti (parametri dell’indennità): 1. Il preponente può trarre notevoli vantaggi in seguito alla cessazione del rapporto di agenzia dai nuovi clienti acquisiti dall’agente. All’acquisizione di un nuovo cliente è equiparato il notevole ampliamento del giro di affari con i clienti del preponente già esistenti al momento di costituzione del rapporto di agenzia. 2) La perdita di provvigioni che sarebbero spettate all’agente qualora il rapporto fosse continuato. 3) L’equità in base a tutte le circostanze del caso concreto nella quantificazione della indennità. È pertanto di particolare importanza per verificare ex post se il preponente possa o meno profittare di quanto procuratogli dall’agente che, già al momento di costituzione del rapporto di agenzia, l’imprenditore consegni una lista dettagliata del proprio portafoglio clienti, in cui siano individuabili non solo i clienti del preponente (in modo da poter più semplicemente individuare ex post quelli nuovi acquisiti dall’agente), ma anche i singoli giri di affari per ogni cliente nella zona di riferimento (per permettere ex post una più semplice valutazione del notevole ampliamento del giro di affari riconducibile all’agente).

Calcolo dell’indennità in Germania

Nel calcolo dell’indennità di fine rapporto i giudici tedeschi valutano in primis i vantaggi (in termini di clientela) riconducibili all’agente e poi l’importo delle perdite delle provvigioni subite dall’agente con la conclusione del rapporto di agenzia. Essi prendono, poi, come riferimento l’importo minore cosi evidenziato e lo sottopongono al correttivo dell’equità, in base alle circostanze del caso concreto. Circostanze che possono influire in tal senso sono per esempio: l’esistenza di obblighi di non concorrenza post contrattuale, i motivi di conclusione del rapporto di agenzia, la partecipazione dell’agente alle spese ecc. L’importo così calcolato viene poi rapportato al tetto massimo,  previsto dalla legislazione tedesca, di indennità riconoscibile ad un agente. Ai sensi del § 89b, comma 2 HGB “Il tetto massimo di tale indennità sarà pari alla provvigione di un anno, calcolata sulla media delle provvigioni percepite dall’agente negli ultimi cinque anni”. In caso di rapporto contrattuale di più breve durata si farà riferimento alla media delle provvigioni realizzate nel periodo inferiore. Se l’importo calcolato risulta superiore al tetto massimo viene ovviamente ridotto alla misura del tetto massimo, se invece l’importo calcolato risulta inferiore al tetto massimo, sarà quest’ultimo valore più basso ad essere preso in considerazione.

Prescrizione dell’indennità in Germania

Infine occorre sapere che, spettando all’agente far valere il proprio diritto all’indennità, la legge tedesca concede a quest’ultimo un termine di decadenza (§ 89b, comma 4, frase II HGB) di un anno dalla cessazione del rapporto. A tal fine è sufficiente una semplice dichiarazione scritta dell’agente rivolta al preponente che, per ragioni probatorie, dovrà essere inoltrata con un metodo tale da poter dimostrare l’avvenuto ricevimento della stessa. Permane tuttavia il termine di prescrizione di tre anni per poter far valere giudizialmente le proprie pretese. Tale termine di prescrizione può però essere derogato (e quindi accorciato nell’interesse dell’imprenditore) per contratto.

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