La clausola della „legge applicabile“ nei contratti di agenzia internazionali (Sentenza Corte di Giustizia europea 17.10.2013 – terza sezione – causa c-184/12 – UNAMAR)

All’interno dell’Unione Europea è stata adottata già da tempo una direttiva (86/653) allo scopo di armonizzare la disciplina della materia dei contratti di agenzia tra gli stati membri. Ciò ha permesso sì di avvicinare le legislazioni dei diversi stati in materia, tuttavia ha lasciato intatte notevoli differenze tra le diverse normative  consentendo ai singoli stati membri di esercitare diverse facoltà di scelta nel dare attuazione alla direttiva stessa.

Quindi il problema della scelta della legge applicabile al contratto di agenzia intercorrente tra due soggetti appartenenti a stati diversi dell’unione non ha perso di valore e rimane un aspetto cruciale da regolare al momento della stipulazione del contratto. Se le parti, infatti, nulla hanno previsto sulla legge del contratto, per effetto del Regolamento CE 593/2008 (cd. Roma I) al contratto di agenzia si applicherà la legge dello Stato in cui l’agente ha la propria sede. Ciò potrebbe portare a conseguenze sfavorevoli per l’azienda preponente, quando per esempio il paese di attività dell’agente ammetta una disciplina di maggiore tutela di quest’ultimo. In realtà, proprio in profili importanti del contratto di agenzia, quali la regolamentazione dell’indennità di cessazione rapporto che spetta all’agente, gli stati membri hanno potuto adottare soluzioni diverse tra loro. La direttiva ha concesso, per di più, la possibilità ai singoli stati di adottare comunque una legislazione più favorevole (rispetto a quella prevista dalla direttiva) all’agente.

Scelta foro e legge competente

Caso esemplare è a proposito la legislazione belga che prevede a favore dell’agente non solo un’indennità di cessazione rapporto bensì anche un indennizzo per il caso in cui il contratto venga sciolto dal proponente senza rispettare il previsto termine di preavviso oltre eventuali ulteriori risarcimenti per danni di cui l’agente riesca a fornire prova. Tale problema è strettamente collegato con la clausola di scelta del foro delle controversie. Infatti se nel contratto di agenzia non è stato regolato tale aspetto, la competenza sarà quella del giudice del luogo in cui viene svolta la prestazione dell’agente e tale giudice applicherà la propria legge, anche nelle forme più favorevoli all’agente. Nel caso in cui, invece, le parti scelgano al momento della stipulazione un’altra legge applicabile (per esempio, quella dell’azienda preponente) e come foro competente quello della sede dell’azienda preponente, saranno i giudici scelti dalle parti a regolare le controversie e questi applicheranno la legge della società preponente anche se la legge dell’agente presenti degli aspetti di maggior favore. Il problema sorge quando le parti abbiano scelto solo la legge applicabile e non anche il foro competente per le controversie e quando questa disciplina di maggior favore possa essere considerata una “norma di applicazione necessaria” per cui il giudice non scelto dalle parti sia tenuto ad applicarla, anche se le parti hanno scelto una legge applicabile diversa che non la prevede.

Su tali aspetti ha fatto chiarezza una sentenza della Corte di giustizia europea sostenendo che i tribunali aditi possano applicare le norme di maggior favore per l’agente previste dal proprio ordinamento e diverse dalla legge scelta dalle parti solo nel caso in cui …”il legislatore dello Stato del foro ha ritenuto cruciale, in seno all’or­dinamento giuridico interessato, riconoscere all’agente commerciale una prote­zione ulteriore rispetto a quella prevista dalla citata direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell’oggetto di tali disposizioni imperative”. In tali casi, quindi i giudici aditi dovranno effettuare questo tipo di valutazione aggiuntiva: cioè verificare se la propria disciplina interna di maggior favore dell’agente regoli un aspetto cruciale di salvaguardia degli interessi pubblici (ai sensi dell’Art 9 Reg. CE Roma I) tale da prevalere sulla scelta della legge applicabile effettuata dalle parti. Non sapendo quale sarà l’esito della valutazione dei singoli giudici nazionali, rimane per gli operatori commerciali di fondamentale importanza regolare oltre alla legge applicabile al contratto di agenzia internazionale anche la parallela clausola di attribuzione del foro competente, potendosi solo in tale modo sottrarsi a tale valutazione.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

17 ottobre 2013

«Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Articoli 3 e 7, paragrafo 2 — Libertà di scelta delle parti — Limiti — Disposizioni imperative — Direttiva 86/653/CEE — Agenti commerciali indipendenti — Contratti di vendita o acquisto di merci — Risoluzione di un contratto di agenzia ad opera del preponente — Normativa nazionale di recepimento che prevede una protezione ulteriore rispetto ai requisiti minimi della direttiva e prevede altresì una protezione degli agenti commerciali nell’ambito di contratti di fornitura di servizi»

Nella causa C‑184/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi del Primo protocollo del 19 dicembre 1988 relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, proposta alla Corte dallo Hof van Cassatie (Belgio) con decisione del 5 aprile 2012, pervenuta in cancelleria il 20 aprile 2012, nel procedimento

United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV

contro

Navigation Maritime Bulgare,

Gli articoli 3 e 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, devono essere interpretati nel senso che la legge di uno Stato membro dell’Unione europea che offre la protezione minima prescritta dalla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, scelta dalle parti di un contratto di agenzia commerciale, può essere disapplicata dal giudice adito, situato in un altro Stato membro, a favore della lex fori a motivo del carattere imperativo, nell’ordinamento giuridico di quest’ultimo Stato membro, delle norme che disciplinano la situazione degli agenti commerciali indipendenti unicamente se il giudice adito constata in modo circostanziato che, nell’ambito di tale trasposizione, il legislatore dello Stato del foro ha ritenuto cruciale, in seno all’ordinamento giuridico interessato, riconoscere all’agente commerciale una protezione ulteriore rispetto a quella prevista dalla citata direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell’oggetto di tali disposizioni imperative.