Procedure di insolvenza transfrontaliere: Il nuovo Regolamento n. 2015/848

In data 20 maggio 2015 è stato adottato il nuovo regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliere. In seguito forniremo un breve schema sulle maggior questioni di rilievo a cui prestare attenzione.

Il regolamento è entrato in vigore il 25 giugno 2015 ma sostituirà definitivamente il regolamento CE n. 1346/2000 solo a partire dal 26 giugno 2017, fatta eccezione per:

– l’articolo 86, relativo alle informazioni sul diritto fallimentare nazionale e dell’Unione, che si applicherà a decorrere dal 26 giugno 2016

– l’articolo 24, paragrafo 1, relativo ai registri fallimentari degli stati membri in cui sono pubblicate informazioni relative alle procedure d’insolvenza, che si applicherà a decorrere dal 26 giugno 2018

– l’articolo 25, relativo all’interconnessione dei registri fallimentari, che si applicherà a decorrere dal 26 giugno 2019.

1. Obiettivi

Obiettivo del regolamento è che le procedure di insolvenza transfrontaliera diventino il più possibile efficienti ed efficaci. Per tale motivo è stato necessario estendere l´ambito di applicazione del regolamento anche a quelle procedure che promuovono il salvataggio delle società economicamente valide e che consentano di dare una seconda opportunità agli imprenditori in difficoltà.

2. Ambito di applicazione

Infatti una delle principali novità del regolamento è l´ampliamento dell´ambito di applicazione della disciplina alle procedure concorsuali pubbliche e alle procedure concorsuali provvisorie le cui finalità siano il salvataggio, la ristrutturazione del debito, la riorganizzazione o la liquidazione. Come requisiti di applicabilità della disciplina non sono più necessari, l´insolvenza, lo spossessamento dei beni o la nomina di un curatore. Questo implica per l´Italia che rientrano nell´ambito di applicazione del regolamento gli accordi di ristrutturazione del debito, i concordati preventivi e le procedure di composizione della crisi da indebitamento. Il regolamento infatti amplia anche sotto il profilo soggettivo il suo ambito di applicabilità definendo il debitore come una persona fisica o giuridica, un professionista o un privato.

3. COMI

L´art. 3 del regolamento riprende il riferimento al COMI (Center of main interests del debitore) per individuare il giudice dello stato membro dinanzi al quale aprire la procedura principale d´insolvenza. Il COMI viene definito, anche a seguito della Giurisprudenza della Corte Europea, come “il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”. Per quanto attiene alle persone fisiche che esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, il centro degli interessi principali del debitore è il luogo ove si trova la sede principale di tale attività. Per le altre persone fisiche, invece, il COMI è il luogo in cui la persona fisica ha la residenza abituale.

4. I gruppi societari

Importante novità è l´introduzione di una disciplina per i gruppi societari, la cui mancanza nel regolamento n. 1346/2000 ha creato indubbie difficoltà applicative. Neppure nell´attuale regolamento viene individuata una competenza di un unico Stato membro per le insolvenze transfrontaliere di gruppi societari bensì, dopo avere dato una definizione di gruppo societario, vengono fornite alcune regole per il coordinamento e la cooperazione delle procedure relative alle diverse società appartenenti a uno stesso gruppo. A tal fine viene previsto in capo ai giudici e agli amministratori delle procedure un obbligo di reciproca cooperazione e comunicazione. Inoltre un amministratore nominato in una procedura d’insolvenza aperta nei confronti di una società del gruppo è legittimato a richiedere l’apertura di una procedura di coordinamento di gruppo.

5. Registri fallimentari

Di indubbia utilità è l´introduzione di un sistema di interconnessione elettronico dei registri fallimentari che dovranno essere istituiti presso ogni stato membro. Tale registro dovrà essere attivo entro il giugno 2019. (vedi anche “Collegamento a livello europeo tra registri nazionali dei fallimenti“)

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