La prescrizione nel diritto tedesco

Nell’ambito dei rapporti commerciali tra Italia e Germania, laddove al rapporto si applichi la legge tedesca, diviene di fondamentale importanza per l’operatore commerciale conoscere la disciplina della prescrizione al fine di evitare brutte sorprese e scoprire che le proprie pretese non possano più essere azionate.

Il § 195 BGB (codice civile tedesco) prevede che il termine ordinario di prescrizione sia pari a 3 anni. Una differenza non irrilevante rispetto al diritto italiano, laddove il termine ordinario di prescrizione è pari a 10 anni. Accanto alla regola generale, il BGB prevede però dei termini di prescrizione più lunga (30 anni) per la tutela di alcune pretese ritenute particolarmente rilevanti come:

  • i diritti derivanti dalla lesione della integrità fisica e della salute;
  • i diritti in materia di famiglia ed ereditaria;
  • i diritti accertati con sentenza passata in giudicato;
  • i diritti derivanti da transazioni giudiziali;
  • i diritti dichiarati esecutivi in seguito ad accertamento in sede fallimentare.

Il diritto di chiedere il trasferimento di una proprietà su immobili, si prescrive in dieci anni (§ 196 BGB). A differenza del diritto italiano, il BGB ammette la derogabilità dei termini di prescrizione attraverso specifici accordi tra le parti. Tale previsione è soggetta però ad alcune limitazioni ovvero il patto non può prolungare il periodo di prescrizione oltre al periodo massimo di 30 anni né è ammissibile un accordo tra le parti diretto ad abbreviare la durata della prescrizione in caso di responsabilità per atti dolosi (§ 202 BGB). Particolarmente rilevanti sono inoltre le norme relative al decorso ed al computo dei termini di prescrizione. Il termine ordinario di prescrizione di 3 anni inizia a decorrere con la fine dell’anno, in cui la pretesa è venuta ad esistenza o in cui il creditore ha avuto conoscenza dei fatti costitutivi della pretesa e della persona del debitore (§ 199 BGB). Questo significa a livello pratico che le pretese per i crediti esigibili nel 2013 (a prescindere dal giorno e dal mese dell’anno in cui tali pretese siano venute ad esistenza) devono essere fatte valere entro il 31 dicembre 2016. In caso contrario le pretese si saranno prescritte al 1 gennaio 2017. A differenza del diritto italiano, l’intimazione di pagamento con messa in mora formale del debitore non interrompe né tantomeno sospende il termine di prescrizione. A tale fine è necessario introdurre un procedimento giudiziale con notifica dell’atto alla controparte prima della scadenza del termine di prescrizione. Altre ipotesi di sospensione della prescrizione sono regolate dai §§ 203 ss. BGB.

Lo Studio legale A&R Avvocati Rechtsanwälte, con le sue sedi a Monaco di Baviera, Milano e Padova, Vi assiste nei Vostri rapporti commerciali italo-tedeschi informandoVi sulle modalità di tutela delle Vostre pretese. Lo Studio, in particolare, offre alla Vostra azienda una consulenza competente nel recupero transfrontaliero dei crediti sia nella fase stragiudiziale sia in quella giudiziale in Germania che in Italia.