Il Consiglio di Stato ribadisce il difetto giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie tra privato e organismo di controllo
Anche il Consiglio di Stato ribadisce il difetto giurisdizione giudice amministrativo nelle controversie tra privato e organismo di controllo (vedi anche “Sospensione della certificazione biologica, che fare?”).
Con la pronuncia n. 2576 del 26 marzo 2021 anche il Consiglio di Stato accoglie la tesi espressa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui competente per conoscere delle controversie tra un operatore nel settore biologico e l’organismo di controllo (nel prosieguo “OdC”) è il giudice civile. La vicenda che ha condotto alla recentissima pronuncia prende le mosse proprio dal Veneto.
Infatti, una nota azienda agricola che si era vista sopprimere dall’OdC la certificazione biologica per una partita di uva a causa del mancato rispetto delle disposizioni di cui al Reg. CE n. 834/2007 aveva adito il TAR Veneto chiedendo l’annullamento della misura adottata dall’OdC. Tuttavia, il TAR Veneto dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
L’operatore biologico adiva dunque il Consiglio di Stato appellando la pronuncia del TAR, adducendo a fondamento una decisione della stessa sezione Consiglio di Stato risalente al 2019, che confliggeva con quanto espresso dalle Sezioni Unite in materia di giurisdizione nel corso del medesimo anno.
Tuttavia, contrariamente all’orientamento espresso in precedenza, questa volta il Consiglio di Stato si è conformato a quanto statuito dall’ordinanza delle Sezioni Unite del 5 aprile 2019 n. 9678 e, successivamente, ribadito dalle stesse con la sent. n. 1914/2021, pronunciata proprio in risposta al precedente del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato sent. n. 4114/2019). Di conseguenza, con la pronuncia dello scorso marzo il Consiglio di Stato, confermando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie tra operatore biologico e OdC, ha ribadito due fattori fondanti la giurisdizione civile, come espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Il primo consiste nel fatto che gli OdC autorizzati dal MIPAAF ad effettuare i controlli e rilasciare la certificazione biologica “non assumono la veste di P.A. ex art. 7, comma 2, c.p.a., né partecipano all’esercizio di un pubblico potere, svolgendo essi un’attività ausiliaria, valutativa e certificativa (prelievi e analisi) sotto la sorveglianza dell’autorità pubblica, che si sostanzia in apprezzamenti ed indagini da compiersi sulla base di criteri esclusivamente tecnici e scientifici, costituente espressione di una discrezionalità meramente tecnica, in relazione alla quale sorgono, in capo ai soggetti privati destinatari del controllo posizioni di diritto soggettivo la cui tutela rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria” (Cass. civ., sez. un., ord. 5 aprile 2019 n. 9678).
Il secondo riguarda la circostanza secondo cui gli OdC: “operano secondo il diritto privato in adempimento di obbligazioni aventi fonte contrattuale con il produttore biologico che si assoggetta alla relativa certificazione di conformità”. (Cass. civ. sez. un. sen. 28 gennaio 2021 n. 1914).
Avv. Diana Tommasin