Regolamento UE 650/2012 sulle successioni internazionali

Il regolamento UE 650/2012 troverà applicazione alle successioni a causa di morte che presentino elementi di collegamento con più Stati membri che si aprano dopo il 17 agosto del 2015.

Il legislatore comunitario interviene nell´ambito delle successioni transazionali armonizzando le relative norme sui conflitti di legge e di giurisdizione, al fine di soddisfare l’esigenza del defunto e dei possibili beneficiari della successione di conoscere ex ante l’autorità competente a decidere della successione e la legge ad essa applicabile.

E´ stata prevista la residenza abituale del de cuius al momento della morte come unico criterio per la determinazione sia della giurisdizione sia della legge applicabile. Si tratta di una vera rivoluzione, se si considera che fino all´entrata in vigore del regolamento, la successione di un cittadino italiano residente in uno Stato membro sará regolata dal diritto italiano, in quanto il criterio di collegamento previsto dal nostro diritto internazionale privato (art. 40 L. 218/95) è la cittadinanza del de cuis.

Tuttavia, rimane la facoltà di scegliere in via testamentaria la legge applicabile alla propria successione e sottoporre la stessa alla legge dello Stato di cui il testatore ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

Altra importante novità volta a semplificare le successioni transfrontaliere è l´emissione di un certificato successorio europeo da parte dello Stato competente a decidere della successione in base alla propria legge applicabile alla successione stessa.

Si tratta di un certificato uniforme che attesta la qualità di erede, legatari, degli esecutori testamentari o amministratori d’eredità che abbiano necessità di fare valere le loro qualità ed i loro diritti e/o poteri in un altro Stato membro in cui si trovano i beni ereditari.

Una volta emesso il certificato è efficace in tutti i paese dell´Unione Europea (con l’eccezione di Danimarca, Regno Unito e Irlanda) senza bisogno della legalizzazione o dovere attivare alcun procedura speciale (Per ulteriori approfondimenti cfr. contributo sul certificato successorio europeo).