La procura alle liti rilasciata all’estero ma utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia necessita di particolare attenzione.

Un grave errore che purtroppo di frequente si verifica nel rilasciare una procura alle liti per un processo incardinato in uno stato straniero è quello di ragionare unicamente secondo la mentalità giuridica del paese di rilascio della procura e non anche sulla base della legge dello stato in cui si svolge il processo. Ciò determina spesso errori che incidono sulla validità stessa della procura e che inevitabilmente si riflettono sul giudizio in corso comportandone un allungamento nei tempi e anche un aggravio dei costi nei casi in cui la procura debba essere nuovamente rilasciata e tutto reiniziato ex novo.

Occasione per detta riflessione è una recente sentenza della Corte di Cassazione italiana, I sez. Civile, num. 12811/2016 che vedeva coinvolte due parti: una banca italiana da un lato (società ricorrente in Cassazione) e un ente economico tedesco del Land Hessen dall‘altro. Processo originario intercorso tra dette parti era l’opposizione ad un decreto ingiuntivo instaurato presso il Tribunale di Padova dalla banca italiana contro l’ente tedesco. In tale prima fase di giudizio l’ente tedesco si costituiva in giudizio esibendo una procura alle liti rilasciata in Germania dal soggetto legale rappresentante dell’ente, ma autenticata da un Notaio tedesco in modo difforme da quanto richiesto dalla lex fori italiana. Il Notaio tedesco infatti, autenticava detta firma a mezzo di foglio distinto rispetto a quello su cui era redatta la procura alle liti e soprattutto autenticava in una data differente (rectius: successiva) rispetto alla data della sottoscrizione della procura stessa. Dette modalità di rilascio della procura venivano contestate dai legali della banca italiana perchè non conformi ai requisiti indispensabili previsti dall’Art. 2703 cc secondo cui: „L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive“. Nel caso di specie, infatti, il fatto che la autentica fosse stata effettuata successivamente alla materiale apposizione della firma ne determinava la mancata contestualità. Il Land tedesco d’altra parte si appellava alla legge notarile tedesca che all’Art. 40 prevede che „una firma può essere autenticata solo se apposta o riconosciuta in presenza del Notaio“, ammettendo quindi anche una autentica su riconoscimento della firma. La prima istanza veniva persa dal Land Hessen, il quale procedeva in appello presso la Corte di appello di Venezia, che – proprio relativamente alla procura ad litem – si pronunciava  ritenendola valida in base all’approcio internazionalprivatistico. In altri termini, la legge di diritto internazionale processuale italiana (Art. 60 L.218/95) considera valida una procura quanto alla forma se essa è considerata tale dallo Stato in cui essa viene rilasciata. Pertanto la Corte di Appello, ancorandosi proprio al citato art. 40 della legge notarile tedesca, riteneva la procura rilasciata nelle forme descritte come valida. Contro la sentenza di appello, che si risolveva in modo negativo per la Banca italiana – comunque e per altri motivi – con il rigetto dell’opposizione, la Banca italiana, presentava ricorso in cassazione  ritornando anche nell’ultima istanza di giudizio sul tema della procura alle liti. Gli ermellini quindi, intervenivano  su tale aspetto in chiave chiarificatoria dichiarando – in via preliminare e d’ufficio – nulla per difetto di validità non solo la procura a monte perchè priva dei requisiti di specialità della stessa richiesti precipuamente dal codice di procedura civile (Art. 365 cpc) ma anche la procura alle liti allegata al Controricorso in cassazione (rilasciata dal legale della fase di merito al legale cassazionista). In altri termini un effetto a catena: la prima procura rilasciata in data antecedente alla sua autentica veniva dichiarata invalida perchè non contestuale, mentre la seconda procura veniva invalidata perchè concessa da un procuratore alle liti (il legale della fase di merito) laddove invece l’Art. 365 cpc richiede che per il giudizio di cassazione la procura speciale deve essere rilasciata dalla parte o da chi ha un potere di rappresentanza sostanziale e non processuale, come il procuratore alle liti. Ma particolarmente interessante risulta il chiarimento reso dalla Corte di cassazione sui motivi di invalidità della procura a monte: questa veniva dichiarata invalida proprio per interpretazione della legge tedesca. In altri termini, è vero sì che la legge di diritto processuale internazionale italiana consente l’utilizzazione in un giudizio italiano di una procura rilasciata all‘estero e che la validità della stessa può essere anche definita in ragione della lex loci (quella del luogo di rilascio della procura, nel caso di specie, la Germania), ma semprechè l’atto sia equivalente a quello previsto dalla legge italiana. Trattandosi di una scrittura privata autenticata l’art 2703 cc richiede come necessaria la contestualità  e la resa della sottoscrizione alla presenza del notaio. In base ad una corretta interpretazione dell’Art. 40 della legge notarile tedesca anche in Germania il notaio non è abilitato a riconoscere una firma che non sia stata resa in sua presenza, sebbene in un altro momento. Ora, visto che nella procura utilizzata per quel giudizio non si specificava che la precedente firma era stata resa in presenza del notaio, ciò ne determinava la mancanza di un elemento essenziale per la sua validità per l’ordinamento italiano non sanabile neanche con la semplice dichiarazione che il Notaio conoscesse personalmente il sottoscrittore. Pertanto la Cassazione ha ritenuto il riconoscimento di validità della procura rilasciata all’estero dichiarata dalla Corte di appello come non corretto ritenendo instaurato in modo invalido il processo di primo grado, cassava quindi la sentenza di appello ed accoglieva l’opposizione al decreto ingiuntivo della banca italiana contro il Land tedesco. Un  notevole dispendio di costi e energie per una procura sottovalutata.