La prescrizione nel diritto italiano

Argomento sempre attuale ed importante per le aziende è la prescrizione delle proprie pretese nell’ambito civile onde evitare la perdita di un diritto per il suo prolungato mancato esercizio nel tempo. Tale tema assume ruolo centrale nei casi di rapporti giuridici con partner di altri stati che prevedano diverse regole di prescrizione, ivi occorre valutare a monte la legge applicabile al rapporto commerciale di base.

Le norme sulla prescrizione nel diritto italiano, per esempio, hanno carattere d’inderogabilità. A differenza del diritto tedesco che consente alle parti la possibilità di ridurre o prolungare convenzionalmente i termini di durata della prescrizione, nel diritto italiano i termini prescrizionali previsti dalla legge sono inderogabili dalle parti pena la nullitá degli eventuali accordi in tal senso.Tuttavia qualora una tale clausola sia prevista in accordi con un partner commerciale tedesco occorre precisare che la norma del codice civile che prevede tale inderogabilità non viene considerata di “ordine pubblico”, in ragione del fatto che il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione (ma questa deve unicamente essere opposta dalla parte che se ne voglia avvalere) nonché anche per la possibilità che viene riconosciuta alle parti di rinunziare alla prescrizione. Pertanto – qualora il giudice italiano sia chiamato a valutare la validità di accordi sui termini di durata della prescrizione, laddove ad essi sia applicabile la legge tedesca (lex causa), dovrá concludere per la validità degli stessi.

Termini di prescrizione

Il periodo di tempo in cui si prescrivono i diritti varia nel diritto italiano a seconda delle diverse fattispecie che si vanno a considerare. Il termine a partire dal quale decorrono i termini di prescrizione è sempre il giorno in cui il diritto in oggetto può essere fatto valere. Laddove la legge nulla preveda in modo specifico, si applica la prescrizione ordinaria a carattere decennale (10 anni). Questa costituisce la regola. Le prescrizioni più brevi o più lunghe rappresentano delle eccezioni. Tra le eccezioni al periodo di prescrizione ordinaria previste dalla legge vi sono i diritti reali su cosa altrui, che si prescrivono in 20 anni, e determinate categorie di diritti per cui è previsto un termine prescrizionale breve (5 anni). Quest’ultimo tipo di prescrizioni possono essere a carattere estintivo o solo presuntivo. Appartengono alle prescrizioni brevi a carattere estintivo, per esempio, il diritto al risarcimento da fatto illecito (5 anni) o il diritto al risarcimento del danno da circolazione di veicolo di ogni specie (2 anni). Si prescrivono in 5 anni anche i diritti al pagamento dei canoni di affitto e ogni altro corrispettivo di locazione ed il diritto al pagamento degli interessi. Nell’ambito societario, si prescrivono in 5 anni tutti i diritti che derivano dai rapporti sociali (se la società è iscritta nel registro delle imprese) e l’azione di responsabilità da parte dei creditori sociali nei confronti degli amministratori.

Prescrizioni brevi

Nei contratti di trasporto di persone o di spedizione di merce, i diritti che ne derivano si prescrivono in 1 anno a partire dall’arrivo a destinazione della persona trasportata o dal giorno in cui avrebbe dovuto aver luogo la consegna della cosa spedita.

Tra le prescrizioni presuntive si ha, per esempio, il pagamento dovuto agli albergatori o agli esercenti un ristorante (6 mesi), la retribuzione dovuta agli insegnanti per lezioni impartite (1 anno), il pagamento della prestazione ed il rimborso spese dovuto ai professionisti (3 anni): tutti crediti che normalmente si estinguono in brevissimo tempo. La prescrizione presuntiva opera – in questo caso – in campo processuale.

La decorrenza del tempo non determina l’automatica estinzione del debito, ma fa sorgere a favore del debitore una presunzione di pagamento. Tale presunzione può essere vinta da parte del creditore con prova contraria, deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi di una qualsiasi ammissione di mancato pagamento da parte del debitore. Chi eccepisce una prescrizione ordinaria deve processualmente dimostrare i fatti su cui si base la prescrizione, nel caso di prescrizione presuntiva – invece – non ricorre tale onere probatorio, ma il debito si presume per legge estinto.