Il regime patrimoniale delle coppie internazionali
Segnaliamo che di recente sono stati emessi due Regolamenti europei in materia di regime patrimoniale dei coniugi (Reg. CE 2016/1103 relativo alle coppie sposate e il Reg. CE 2016/1104 relativamente alle coppie registrate, rimangono escluse le coppie di fatto). Tali regolamenti sono il punto di arrivo di uno sforzo di cooperazione tra gli stati europei per avvicinare le diversità dei regimi patrimoniali esistenti nei diversi stati. Pur non avendo raggiunto una disciplina comune e uniforme, alcuni (18) Stati dell’Unione sono riusciti a darsi delle norme di conflitto comuni in grado di aiutare e semplificare la gestione dei regimi patrimoniali tra coppie miste. Tra detti stati in cooperazione rafforzata si annoverano anche l’Italia e la Germania.
Sono stati centrati alcuni obiettivi importanti, quali garantire ai coniugi la conoscenza ex ante della legge applicabile al loro regime patrimoniale nonché lasciare a questi la scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali purché questa presenti uno stretto collegamento con gli stessi. Proprio tenendo conto della crescente mobilità delle coppie durante la vita matrimoniale si è ritenuto opportuno dare ai coniugi la possibilità di scegliere la legge applicabile al loro regime patrimoniale bloccandola nel tempo indipendentemente da tali spostamenti e o dal luogo di ubicazione dei beni. Sarà possibile operare tale scelta in qualsiasi momento: prima del matrimonio, all’atto della conclusione del matrimonio o nel corso del matrimonio. In mancanza di scelta da parte dei coniugi opereranno dei criteri di collegamento, previsti dai regolamenti come alternativi e comunque tutti strettamente legati ai coniugi stessi, Come già avevamo visto per il regolamento europeo sulle successioni internazionali (Reg. 650/2012), il criterio principe per ancorare la legge applicabile sarà anche qui quello della residenza. In primis la residenza abituale comune dopo la conclusione del matrimonio, in mancanza di una residenza comune si guarderà alla cittadinanza comune dei coniugi valutata al momento di conclusione del matrimonio o ancora si applicherà la legge dello stato con cui i coniugi hanno il collegamento più stretto, valutato al momento di conclusione del matrimonio e tenendo conto di tutte le circostanze. Nel regolamento 1104 per le unioni registrate si prevede come legge applicabile – qualora non sia stata scelta dalle parti – la legge del luogo di costituzione dell’unione. I presenti regolamenti consentono alle parti, in determinate circostanze, di concludere anche un accordo relativo all’elezione del foro a favore delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della legge applicabile o dell’autorità giurisdizionale dello stato membro di celebrazione del matrimonio. Anche qui, in assenza di elezione del foro, i regolamenti prevedono criteri alternativi per ancorare la giurisdizione, dando ruolo preminente al criterio della residenza abituale dei coniugi (per le unioni registrate si aggiunge la giurisdizione dello stato in cui si è costituita l’unione). Un’importante disposizione comune ad entrambi i regolamenti de qua è quella secondo cui: “se un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro è adita in merito alla successione di un coniuge ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla causa di successione in questione, a condizione che vi sia un accordo tra le parti. La ratio della norma è quella di favorire una buona amministrazione della giustizia e concentrare la competenza giurisdizionale tra giudice della domanda principale e delle domande correlate. Proprio per questo particolare attenzione va riservata sulla possibilità di operare una scelta di legge e un’elezione di foro tale da controllare anche eventuali possibili distorsioni in cause future.
Lo studio A & R Avvocati Rechtsanwälte Vi affianca nell’operare tale scelta in modo sicuro e secondo le modalità adeguate anche in un’ottica di pianificazione delle Vostre sostanze economiche per il futuro. I due regolamenti entreranno in vigore dal 29.01.2019 negli stati europei che hanno partecipato alla cooperazione rafforzata e riguarderanno solo i procedimenti iniziati in quella data o successivamente. Le norme relative alla legge applicabile si applicheranno ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno scelto la legge applicabile al loro regime patrimoniale dopo la suddetta data.