Il recupero crediti europeo di modesta entità
Il problema del recupero dei crediti di modesta entità, non solo in Germania, affligge sia gli operatori economici operanti negli stati dell’Unione europea che i privati che compiono transazioni occasionali con ditte europee. In particolare, qualora le parti siano residenti in Stati membri diversi, le spese e i tempi di un recupero tramite una procedura civile ordinaria costituiscono ostacoli intollerabili all’accesso alla giustizia, favorendo così i debitori in malafede. Il legislatore europeo ha, pertanto, con il regolamento CE 861/2007 (vedi anche “Modifica del Regolamento sui crediti di modesta entità“) elaborato una procedura specifica, rapida ed economica per ottenere un titolo esecutivo riconosciuto automaticamente nei vari paesi europei.
Si tratta di una procedura alternativa e facoltativa rispetto alle altre possibili esperibili procedure europee e a quelle previste dalle normative nazionali in casi simili. La Germania, per esempio, ha un procedimento specifico per il recupero di crediti di modesta entità presso le preture (Amtsgerichten), il cd. Bagattellenverfahren secondo § 495a ZPO, mentre in Italia, in assenza di un procedimento specifico, si adopera per lo piú la procedura ordinaria davanti al giudice di pace tranne nei casi di competenza esclusiva per materia davanti al Tribunale o alla Corte d’Appello. In ogni caso la giurisdizione e competenza si individuano sulla base del regolamento CE 44/2001. Condizioni di applicabilità di tale procedura sono la modesta entità dei crediti, che devono avere un valore capitale non superiore ai € 2.000,-, ed il carattere transfrontaliero della controversia in materia civile e commerciale. Il procedimento si svolge di regola interamente in forma scritta ed attraverso uno scambio serrato di moduli prestabiliti, allegati al Regolamento CE, redatti nella lingua dell’autorità giudiziaria ricevente. Non è richiesta l’assistenza obbligatoria di un avvocato, tuttavia la tecnicità dei moduli da compilare e della procedura stessa rendono consigliabile il sussidio di un legale. Nella fase introduttiva del giudizio occorre integrare la domanda da presentare all’autorità giudiziaria competente con i documenti giustificativi, la cui traduzione non è obbligatoria. L’intera procedura è regolata dal principio di un contenimento delle spese e dei tempi. I termini di scansione del procedimento sono, infatti, dettagliati e perentori per garantirne la celerità. La controparte deve costituirsi entro 30 gg dalla notifica dell’atto introduttivo. In caso di costituzione tardiva l’organo giudicante emetterà direttamente sentenza. La replica della controparte deve essere corredata dai documenti di riferimento ed è, allo stesso modo della domanda, inviata unicamente al giudice. Un’udienza orale rappresenta l’eccezione (ha luogo solo se richiesta esplicitamente dalle parti o considerata necessaria dall’autoritá giudiziaria). La fase di assunzione delle prove è gestita ampiamente dall’autoritá giudiziaria che decide quali siano le prove indispensabili e quale sia il metodo di assunzione più semplice e meno oneroso. In ogni caso, l’autorità giudiziaria emette la sentenza entro 30gg dall’eventuale udienza o dall’ottenimento di tutte le informazioni necessarie.
La sentenza ottenuta in questo procedimento è immediatamente esecutiva in ogni stato dell’Unione indipendentemente da ogni possibile impugnazione e senza che occorra ulteriore dichiarazione di esecutività. A tal fine, è direttamente rilasciato, su richiesta della parte interessata, l’apposito certificato dall’autorità giudiziaria emittente. Le spese di tale procedimento (Gerichtskosten) si modellano in Germania al cd. Bagattelenverfahren. A tali costi sono da aggiungere gli onorari di un’eventuale legale (in base al tariffario forense o ad appositi accordi sul compenso) e le spese di eventuali traduzioni e assunzione di prove ritenute necessarie.
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