Nuovi strumenti per la gestione dei crediti in sofferenza

Il decreto legge 59/2016 pubblicato in gazzetta ufficiale il 3 maggio 2016 introduce degli importanti strumenti per le banche e per le imprese al fine di agevolare ed accelerare il recupero dei crediti. Qui di seguito alcune delle più importanti novità:

 

1. Pegno non possessorio

L’imprenditore a garanzia dei crediti potrà concedere in pegno un bene mobile destinato all’esercizio dell’impresa (con esclusione dei beni mobili registrati). Tale bene non dovrà essere consegnato al creditore, potendo continuare ad essere utilizzato nel processo produttivo. Il pegno non possessorio si costituisce con l’iscrizione nel registro dei pegni non possessori istituito presso l’Agenzia delle Entrate (vedi anche – I nuovi strumenti di finanziamento delle imprese previsti dal Governo italiano).

 

2. Trasferimento del bene alla banca in caso di inadempimento delle rate mutuo

La più rilevante novità del decreto coinvolge i contratti di finanziamento tra imprenditori e banche laddove viene introdotta la possibilità di trasferimento all’istituto di credito dell’immobile posto a garanzia di un finanziamento in caso di inadempimento dell’imprenditore. Per inadempimento del debitore s’intende il mancato pagamento di tre rate – anche non consecutive – per un periodo superiore a sei mesi ed in ogni caso il mancato pagamento che si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata. L’applicazione del patto marciano rimane esclusa solamente in relazione ad immobili adibiti ad abitazione principale del debitore, del coniuge, dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado. Il pignoramento dell’immobile da parte della banca non sarà automatico. Il valore di cessione del bene viene determinato da un perito nominato dal presidente del Tribunale del luogo nel quale si trova l’immobile. Nel caso in cui il valore del bene al momento della cessione sia superiore al debito residuo, il creditore deve corrispondere al debitore la differenza tra i due valori. Invece in caso contrario ovvero nel quale il valore del bene sia inferiore al debito residuo, il debitore nulla dovrà corrispondere al creditore. La nuova norma potrà anche essere inserita nei contratti di finanziamento in essere con una rinegoziazione degli stessi.

 

3. Registro procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e di ristrutturazioni aziendali

Viene istituto presso il Ministero della giustizia un registro digitale delle procedure esecutive immobiliari, procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Tale registro sarà accessibile dalla Banca d’Italia al fine di esercitare le sue funzioni di vigilanza ma anche con alcune limitazioni dai creditori interessati alla singola procedura.

4. Disposizioni in materia di espropriazione forzata

Altra novità rilevante è la delimitazione del numero delle aste nella procedura di vendita forzata. L’immobile non potrà essere messo all’asta per più di tre volte. In caso di mancata vendita dell’immobile pignorato entro il terzo tentativo di vendita, la procedura esecutiva verrà chiusa e il bene tornerà di proprietà del debitore. Solo nel caso in cui la terza asta sia stata disertata, potrà essere effettuato una quarto esperimento di vendita. Il decreto modifica inoltra il contenuto dell’atto di pignoramento che dovrà indicare un ulteriore avvertimento relativo all’inammissibilità dell’opposizione se proposta dopo che sia stata disposta la vendita o l’assegnazione. Inoltre viene introdotta una modifica del secondo comma dell’art. 648 c.p.c. con riferimento alla concessione dell’esecutività del decreto ingiuntivo opposto per le somme non contestate

5. Modifiche alla legge fallimentare

Il decreto introduce la possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche per le udienze e per le adunanze dei creditori. Inoltre viene prevista la possibilità di revoca per giusta causa del curatore fallimentare che non rispetti l’obbligo di presentazione di un progetto di riparto delle somme disponibili nel termine di quattro mesi a decorrere dalla data di emissione del decreto di esecutività dello stato passivo.

Lo studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste nella scelta delle modalità migliori e più adeguate alle Vostre esigenze imprenditoriali per il recupero del Vostro credito e Vi affianca con una consulenza competente e completa in tutte le fasi della procedura: stragiudiziale e giudiziale.

Il valore dell’insinuazione al passivo fallimentare dopo la conclusione del fallimento nel diritto tedesco

Una domanda che spesso ci viene posta dai nostri mandanti è se e perché insinuare in un fallimento in Germania quando le prospettive delle quote di ripartizione della massa fallimentare appaiono ridotte. Cosa succede una volta che la procedura concorsuale è terminata e che cosa rimane in mano al creditore concorsuale a parte la moneta fallimentare.

Al di là dell’interesse al recupero almeno parziale delle somme dovute da parte di un debitore insolvente, la procedura concorsuale tedesca prevede delle disposizioni che potrebbero – in determinate circostanze – essere interessanti per il creditore italiano (vedi anche “Procedura esecutiva in caso di apertura di fallimento in Germania“). Il creditore concorsuale, infatti, il cui credito sia stato accertato in corso di fallimento e non sia stato oggetto di opposizione da parte del fallito, potrà richiedere una volta chiusa la procedura tramite Aufhebungsbeschluss una copia in forma esecutiva dell’estratto dell’Elenco dei creditori (=vollstreckbare Ausfertigung des Tabellenauszugs) per far valere i propri crediti residui contro il debitore. Tale estratto ha valore di titolo esecutivo a tutti gli effetti ed è utilizzabile nei confronti del debitore. I precedenti titoli esecutivi acquisiti nei confronti del debitore, prima dell’apertura del procedimento fallimentare, non hanno più valore e una volta presentati a sostegno della propria insinuazione vengono, per così dire annullati e non possono più essere utilizzati nei confronti del debitore. Qualora per errore non venissero invalidati ed il creditore cercasse dopo la procedura concorsuale di farli valere, incontrerebbe la sicura opposizione del debitore eseguito. Quindi dopo la procedura fallimentare solo l’estratto dell’Elenco dei creditori in forma esecutiva, alle condizioni di cui sopra, può essere usato come titolo esecutivo per i crediti residui. Ciò ha rilevanza nei confronti del debitore persona fisica ma solo dopo il decorso del cd. Wohlverhaltensperiode (=periodo di buona condotta successivo alla chiusura del fallimento della durata di 3 o 5 anni) in cui perdura il divieto di azioni esecutive individuali. E successivamente solo qualora non sia concessa l’esdebitazione finale. Particolarmente rilevante è la possibilità di eseguire sul patrimonio del fallito dopo la procedura concorsuale per alcuni crediti particolari, per i quali eccezionalmente ciò è previsto dalla legge fallimentare. Si tratta dei crediti da atti illeciti dolosi, che ai sensi del § 302, comma I, num. 1 della Legge Fallimentare tedesca sono esclusi dalla esdebitazione purchè siano stati insinuati esplicitamente come tali. Sotto tale profilo occorre particolare attenzione proprio in fase di insinuazione. Lo studio A & R Avvocati Rechtsanwälte, in base all’esperienza acquisita in materia fallimentare, è in grado di assistervi al meglio già in tale fase di insinuazione permettendovi – laddove la natura del credito lo consenta – di riservarvi questa possibilità ulteriore di soddisfazione del credito.

Nei confronti dei debitori società di capitali la possibilità di eseguire sul loro patrimonio una volta cessata la procedura è praticamente nulla considerato che le persone giuridiche, il cui patrimonio sia stato interamente liquidato, non hanno più ragione di esistere e vengono cancellate d’ufficio dal registro delle imprese decretandone la definitiva cessazione. Anche nei confronti dei debitori che abbiano la forma giuridica di società di persone la possibilità di eseguire dopo la procedura fallimentare è esigua considerando che con l’apertura del fallimento queste vengono in linea di principio sciolte. Tuttavia in alcune circostanze particolari è possibile anche una delibera di prosecuzione. Importante però è non far confusione: un estratto dell’Elenco dei creditori in forma esecutiva, ottenuto relativamente ad una società fallita, non potrà essere utilizzato nei confronti dei singoli soci anche qualora venga in gioco una loro responsabilità personale. In tutti i casi in cui si voglia richiedere l’estratto in forma esecutiva dell’Elenco dei creditori, il giudice competente in via esclusiva è quello fallimentare (Amtsgericht) presso cui la procedura di insolvenza era pendente o quel Tribunale (Landgericht) competente per valore nella cui circoscrizione si trovava il giudice dell’insolvenza.

Lo Studio A & R Avvocati Rechtsanwälte con le propirie sedi a Monaco, Milano e Padova è a disposizione per offrirvi consulenza anche nella valutazione se e come agire al meglio in tali circostanze concomitanti una procedura fallimentare del Vostro debitore.

Modifica del Regolamento sui crediti di modesta entità

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 24 dicembre il Regolamento europeo (CE 2015/2421) di modifica del precedente provvedimento relativo al recupero di crediti di modesta entità (Reg. CE 861/2007 – vedi anche “il recupero crediti europeo di modesta entità) e del Regolamento relativo alla ingiunzione di pagamento europea (Reg. CE 1896/2006).

Secondo le modifiche operate dal Legislatore europeo si è elevata la soglia di qualificazione dei crediti di modesta entità (da € 2.000,- ad € 5.000,-) per poter ricorrere al recupero di crediti secondo le modalità agevolate e standardizzate a livello europeo del regolamento CE 861/2007. Tale importo è da valutarsi “alla data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda”. Rimangono confermati il carattere scritto del procedimento  e la previsione che l’organo giurisdizionale possa procedere eccezionalmente “a un’udienza esclusivamente se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte o su richiesta di una delle parti”.

Nel regolamento di modifica inoltre si è introdotta la possibilità, relativamente alla ingiunzione europea di pagamento, in caso di tempestiva opposizione, che il procedimento prosegua “dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine” secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, laddove applicabile, oppure in conformità con “un rito processuale civile nazionale appropriato”. Spetterà, quindi,  al ricorrente precisare, nella domanda di ingiunzione, quale di queste procedure debba essere seguita in caso di opposizione alla sua domanda nel successivo procedimento civile qualora il convenuto presenti opposizione all’ingiunzione di pagamento europea. Il Regolamento di modifica entrerà in vigore a partire dal 14.07.2017.

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Recupero Credito Euopeo: Controversie Europee di modesta entità (regolamento CE 861/2007)

Il 23.06.15 il Consiglio, il Parlamento e la Commissione europea hanno raggiunto un compromesso sulla questione della riforma del procedimento di recupero dei crediti di modesta entità (i cd. “small claims”), previsto dal regolamento europeo 861/2007.

Uno degli aspetti più controversi nel dibattito tra le istituzioni europee era stato proprio l’innalzamento del limite di valore consentito per l’accesso a tali procedure semplificate. La commissione europea nonché la commissione affari legali del parlamento europeo suggerivano un aumento della soglia d’accesso per i crediti fino al valore di Euro 10.000,-. Tale proposta trovava, tuttavia, il disfavore delle associazioni di categoria dei legali. Le tre istituzioni europee hanno pertanto trovato un compromesso indicando il nuovo limite di valore per tali controversie in Euro 5.000,- (al posto degli Euro 2.000,- originariamente previsti dal Regolamento Europeo). Tuttavia tale importo sarà suscettibile di riesame fra cinque anni, in seguito ad una verifica se tale innalzamento di valore sui dati della prassi sia ancora adeguato o necessiti di un ulteriore innalzamento. Persiste invece l’accordo delle istituzioni europee sull’esclusione, tra le materie di applicazione del procedimento semplificato di recupero, dei crediti in materia di diritto del lavoro e quelli derivanti dalle violazioni della privacy. Tale compromesso attende ora la conferma attraverso l’iter parlamentare europeo e l’approvazione del Consiglio dell’Unione Europea.

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La prescrizione nel diritto italiano

Argomento sempre attuale ed importante per le aziende è la prescrizione delle proprie pretese nell’ambito civile onde evitare la perdita di un diritto per il suo prolungato mancato esercizio nel tempo. Tale tema assume ruolo centrale nei casi di rapporti giuridici con partner di altri stati che prevedano diverse regole di prescrizione, ivi occorre valutare a monte la legge applicabile al rapporto commerciale di base.

Le norme sulla prescrizione nel diritto italiano, per esempio, hanno carattere d’inderogabilità. A differenza del diritto tedesco che consente alle parti la possibilità di ridurre o prolungare convenzionalmente i termini di durata della prescrizione, nel diritto italiano i termini prescrizionali previsti dalla legge sono inderogabili dalle parti pena la nullitá degli eventuali accordi in tal senso.Tuttavia qualora una tale clausola sia prevista in accordi con un partner commerciale tedesco occorre precisare che la norma del codice civile che prevede tale inderogabilità non viene considerata di “ordine pubblico”, in ragione del fatto che il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione (ma questa deve unicamente essere opposta dalla parte che se ne voglia avvalere) nonché anche per la possibilità che viene riconosciuta alle parti di rinunziare alla prescrizione. Pertanto – qualora il giudice italiano sia chiamato a valutare la validità di accordi sui termini di durata della prescrizione, laddove ad essi sia applicabile la legge tedesca (lex causa), dovrá concludere per la validità degli stessi.

Termini di prescrizione

Il periodo di tempo in cui si prescrivono i diritti varia nel diritto italiano a seconda delle diverse fattispecie che si vanno a considerare. Il termine a partire dal quale decorrono i termini di prescrizione è sempre il giorno in cui il diritto in oggetto può essere fatto valere. Laddove la legge nulla preveda in modo specifico, si applica la prescrizione ordinaria a carattere decennale (10 anni). Questa costituisce la regola. Le prescrizioni più brevi o più lunghe rappresentano delle eccezioni. Tra le eccezioni al periodo di prescrizione ordinaria previste dalla legge vi sono i diritti reali su cosa altrui, che si prescrivono in 20 anni, e determinate categorie di diritti per cui è previsto un termine prescrizionale breve (5 anni). Quest’ultimo tipo di prescrizioni possono essere a carattere estintivo o solo presuntivo. Appartengono alle prescrizioni brevi a carattere estintivo, per esempio, il diritto al risarcimento da fatto illecito (5 anni) o il diritto al risarcimento del danno da circolazione di veicolo di ogni specie (2 anni). Si prescrivono in 5 anni anche i diritti al pagamento dei canoni di affitto e ogni altro corrispettivo di locazione ed il diritto al pagamento degli interessi. Nell’ambito societario, si prescrivono in 5 anni tutti i diritti che derivano dai rapporti sociali (se la società è iscritta nel registro delle imprese) e l’azione di responsabilità da parte dei creditori sociali nei confronti degli amministratori.

Prescrizioni brevi

Nei contratti di trasporto di persone o di spedizione di merce, i diritti che ne derivano si prescrivono in 1 anno a partire dall’arrivo a destinazione della persona trasportata o dal giorno in cui avrebbe dovuto aver luogo la consegna della cosa spedita.

Tra le prescrizioni presuntive si ha, per esempio, il pagamento dovuto agli albergatori o agli esercenti un ristorante (6 mesi), la retribuzione dovuta agli insegnanti per lezioni impartite (1 anno), il pagamento della prestazione ed il rimborso spese dovuto ai professionisti (3 anni): tutti crediti che normalmente si estinguono in brevissimo tempo. La prescrizione presuntiva opera – in questo caso – in campo processuale.

La decorrenza del tempo non determina l’automatica estinzione del debito, ma fa sorgere a favore del debitore una presunzione di pagamento. Tale presunzione può essere vinta da parte del creditore con prova contraria, deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi di una qualsiasi ammissione di mancato pagamento da parte del debitore. Chi eccepisce una prescrizione ordinaria deve processualmente dimostrare i fatti su cui si base la prescrizione, nel caso di prescrizione presuntiva – invece – non ricorre tale onere probatorio, ma il debito si presume per legge estinto.

Il recupero crediti europeo di modesta entità

Il problema del recupero dei crediti di modesta entità, non solo in Germania, affligge sia gli operatori economici operanti negli stati dell’Unione europea che i privati che compiono transazioni occasionali con ditte europee. In particolare, qualora le parti siano residenti in Stati membri diversi, le spese e i tempi di un recupero tramite una procedura civile ordinaria costituiscono ostacoli intollerabili all’accesso alla giustizia, favorendo così i debitori in malafede. Il legislatore europeo ha, pertanto, con il regolamento CE 861/2007 (vedi anche “Modifica del Regolamento sui crediti di modesta entità) elaborato una procedura specifica, rapida ed economica per ottenere un titolo esecutivo riconosciuto automaticamente nei vari paesi europei. 

Si tratta di una procedura alternativa e facoltativa rispetto alle altre possibili esperibili procedure europee e a quelle previste dalle normative nazionali in casi simili. La Germania, per esempio, ha un procedimento specifico per il recupero di crediti di modesta entità presso le preture (Amtsgerichten), il cd. Bagattellenverfahren secondo § 495a ZPO, mentre in Italia, in assenza di un procedimento specifico, si adopera per lo piú la procedura ordinaria davanti al giudice di pace tranne nei casi di competenza esclusiva per materia davanti al Tribunale o alla Corte d’Appello. In ogni caso la giurisdizione e competenza si individuano sulla base del regolamento CE 44/2001. Condizioni di applicabilità di tale procedura sono la modesta entità dei crediti, che devono avere un valore capitale non superiore ai € 2.000,-, ed il carattere transfrontaliero della controversia in materia civile e commerciale. Il procedimento si svolge di regola interamente in forma scritta ed attraverso uno scambio serrato di moduli prestabiliti, allegati al Regolamento CE, redatti nella lingua dell’autorità giudiziaria ricevente. Non è richiesta l’assistenza obbligatoria di un avvocato, tuttavia la tecnicità dei moduli da compilare e della procedura stessa rendono consigliabile il sussidio di un legale. Nella fase introduttiva del giudizio occorre integrare la domanda da presentare all’autorità giudiziaria competente con i documenti giustificativi, la cui traduzione non è obbligatoria. L’intera procedura è regolata dal principio di un contenimento delle spese e dei tempi. I termini di scansione del procedimento sono, infatti, dettagliati e perentori per garantirne la celerità. La controparte deve costituirsi entro 30 gg dalla notifica dell’atto introduttivo. In caso di costituzione tardiva l’organo giudicante emetterà direttamente sentenza. La replica della controparte deve essere corredata dai documenti di riferimento ed è, allo stesso modo della domanda, inviata unicamente al giudice. Un’udienza orale rappresenta l’eccezione (ha luogo solo se richiesta esplicitamente dalle parti o considerata necessaria dall’autoritá giudiziaria). La fase di assunzione delle prove è gestita ampiamente dall’autoritá giudiziaria che decide quali siano le prove indispensabili e quale sia il metodo di assunzione più semplice e meno oneroso. In ogni caso, l’autorità giudiziaria emette la sentenza entro 30gg dall’eventuale udienza o dall’ottenimento di tutte le informazioni necessarie.

La sentenza ottenuta in questo procedimento è immediatamente esecutiva in ogni stato dell’Unione indipendentemente da ogni possibile impugnazione e senza che occorra ulteriore dichiarazione di esecutività. A tal fine, è direttamente rilasciato, su richiesta della parte interessata, l’apposito certificato dall’autorità giudiziaria emittente. Le spese di tale procedimento (Gerichtskosten) si modellano in Germania al cd. Bagattelenverfahren. A tali costi sono da aggiungere gli onorari di un’eventuale legale (in base al tariffario forense o ad appositi accordi sul compenso) e le spese di eventuali traduzioni e assunzione di prove ritenute necessarie.

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