Vendita internazionale di beni mobili e saggio degli interessi

Quando si stipula un contratto con un partner commerciale che si trova in uno stato diverso dal proprio (come nel caso in cui il venditore ha sede in Italia ed il compratore in Germania) se le parti non hanno scelto in fase di trattative quale sia la legge applicabile al rapporto, troverà applicazione la disciplina della Convenzione di Vienna del 1980, che regola la vendita internazionale B2B di beni mobili.

L’art. 78 della Convenzione di Vienna del 1980 prevede che al creditore del prezzo del bene compravenduto spettino gli interessi. La norma tuttavia non prevede quale sia il saggio di interesse che debba essere applicato al fine del calcolo degli interessi stessi. Per tutto ciò che non è espressamente regolato dalla Convenzione, si dovrà fare riferimento alla legge che si applica al rapporto in base alle regole di diritto internazionale privato. Il regolamento CE 593/2008 (Roma I), stabilisce che, in mancanza di scelta delle parti, il contratto di vendita di beni sia disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la sua residenza abituale. Quindi la misura del saggio di interesse deve essere determinata dal diritto al quale rinviano le norme di diritto internazionale privato e quindi dalla legge del venditore.

Lo Studio A&R Avvocati Rechtsanwälte, con pluriennale esperienza nei rapporti giuridici intracomunitari, Vi assiste in maniera qualificata ed affidabile nella redazione e stipulazione di accordi con i Vostri partner europei offrendoVi una consulenza adeguata su misura dei Vostri progetti commerciali.

La prescrizione nel diritto tedesco

Nell’ambito dei rapporti commerciali tra Italia e Germania, laddove al rapporto si applichi la legge tedesca, diviene di fondamentale importanza per l’operatore commerciale conoscere la disciplina della prescrizione al fine di evitare brutte sorprese e scoprire che le proprie pretese non possano più essere azionate.

Il § 195 BGB (codice civile tedesco) prevede che il termine ordinario di prescrizione sia pari a 3 anni. Una differenza non irrilevante rispetto al diritto italiano, laddove il termine ordinario di prescrizione è pari a 10 anni. Accanto alla regola generale, il BGB prevede però dei termini di prescrizione più lunga (30 anni) per la tutela di alcune pretese ritenute particolarmente rilevanti come:

  • i diritti derivanti dalla lesione della integrità fisica e della salute;
  • i diritti in materia di famiglia ed ereditaria;
  • i diritti accertati con sentenza passata in giudicato;
  • i diritti derivanti da transazioni giudiziali;
  • i diritti dichiarati esecutivi in seguito ad accertamento in sede fallimentare.

Il diritto di chiedere il trasferimento di una proprietà su immobili, si prescrive in dieci anni (§ 196 BGB). A differenza del diritto italiano, il BGB ammette la derogabilità dei termini di prescrizione attraverso specifici accordi tra le parti. Tale previsione è soggetta però ad alcune limitazioni ovvero il patto non può prolungare il periodo di prescrizione oltre al periodo massimo di 30 anni né è ammissibile un accordo tra le parti diretto ad abbreviare la durata della prescrizione in caso di responsabilità per atti dolosi (§ 202 BGB). Particolarmente rilevanti sono inoltre le norme relative al decorso ed al computo dei termini di prescrizione. Il termine ordinario di prescrizione di 3 anni inizia a decorrere con la fine dell’anno, in cui la pretesa è venuta ad esistenza o in cui il creditore ha avuto conoscenza dei fatti costitutivi della pretesa e della persona del debitore (§ 199 BGB). Questo significa a livello pratico che le pretese per i crediti esigibili nel 2013 (a prescindere dal giorno e dal mese dell’anno in cui tali pretese siano venute ad esistenza) devono essere fatte valere entro il 31 dicembre 2016. In caso contrario le pretese si saranno prescritte al 1 gennaio 2017. A differenza del diritto italiano, l’intimazione di pagamento con messa in mora formale del debitore non interrompe né tantomeno sospende il termine di prescrizione. A tale fine è necessario introdurre un procedimento giudiziale con notifica dell’atto alla controparte prima della scadenza del termine di prescrizione. Altre ipotesi di sospensione della prescrizione sono regolate dai §§ 203 ss. BGB.

Lo Studio legale A&R Avvocati Rechtsanwälte, con le sue sedi a Monaco di Baviera, Milano e Padova, Vi assiste nei Vostri rapporti commerciali italo-tedeschi informandoVi sulle modalità di tutela delle Vostre pretese. Lo Studio, in particolare, offre alla Vostra azienda una consulenza competente nel recupero transfrontaliero dei crediti sia nella fase stragiudiziale sia in quella giudiziale in Germania che in Italia.

Le vendite internazionali e la competenza dei giudici

Segnaliamo una nuova sentenza della Corte di Cassazione italiana (num. 11381 del 2016) su un’importante tema di particolare interesse per le aziende italiane che vendano i propri prodotti all’estero, in particolare nei paesi dell’Unione europea: come determinare la competenza dei giudici in caso di violazioni del contratto di vendita; presso quale autorità si possono fare valere le proprie pretese ed in quali circostanze.

Nel caso piuttosto diffuso nella pratica commerciale di vendita di prodotti all’estero senza uno specifico accordo contrattuale tra le parti, possono sorgere problemi non di poco conto quando l’unica disciplina del rapporto vada dedotta dagli scritti che le parti si sono scambiati (ordine della merce, conferma d’ordine) o dell’eventuale frammentaria e non giuridica corrispondenza tra le stesse. In particolare i nodi arrivano al pettine quando la propria controparte non adempie la sua prestazione (nel caso classico) di pagamento della merce acquistata e quindi, per far valere il proprio diritto, il venditore intende rivolgersi al giudice. Nei casi di vendita internazionale, infatti, si sovrappongono – in assenza di specifica disciplina contrattuale tra le parti – una serie di norme legislative di diverso grado ed ambito operativo, quali per esempio la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili e la normativa regolamentare europea (Reg. Ce 44/2001 sostituito dal Regolamento UE 1215/2012 in vigore dal gennaio 2015). Proprio nella sentenza de qua la Corte di Cassazione ha fornito un fondamentale strumento di interpretazione per gli operatori del diritto e di riflesso per gli operatori commerciali, in termine di sovrapposizione di fonti, specificando la prevalenza della normativa comunitaria in ragione del fatto che questa sia volta a disciplinare il conflitto di norme degli ordinamenti nazionali (in altri termini si tratta di una norma di conflitto, internazionalprivatistica) mentre la Convenzione di Vienna “ introduce una disciplina uniforme, una normativa a carattere sostanziale direttamente applicabile ai contratti che rientrano nel suo campo applicativo” – per dirla con la Corte. Pertanto nella questione di cui la sentenza si occupa: l’identificazione del giudice competente in caso di controversie, qualora le parti non abbiano stipulato un’apposita clausola di scelta del foro; il criterio per individuare il giudice competente è da individuarsi nei regolamenti europei. Questi prevedono la possibilità di convenire una persona domiciliata in uno stato membro  o una società con sede in uno stato membro  in un altro stato diverso “se ivi è situato il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”. Il criterio del luogo di consegna dei beni viene individuato come quello più consono nel contratto di compravendita perché “l’obiettivo fondamentale del contratto di compravendita di beni è il trasferimento degli stessi dal venditore all’acquirente, operazione che si conclude soltanto quando detti beni giungono alla loro destinazione finale”. Inoltre tale criterio è solitamente ben noto,  prevedibile e conoscibile tra le parti e quindi soddisfa l’esigenza primaria della normativa europea di semplificazione, uniformità e prevedibilità dei criteri. Alla luce di queste considerazioni va rilevato che occorre un’estrema cautela nel momento in cui si decide di esportare le proprie merci all’estero ed in particolare occorre una regolamentazione chiara ed inequivoca tra le parti, che sia in grado di tenere anche in fase giudiziale a titolo probatorio come accordo bilaterale su cui le parti hanno raggiunto un consenso.

Lo Studio A & R Avvocati Rechtsanwälte, con pluriennale esperienza nei rapporti giuridici intracomunitari, Vi aiuta nella redazione di semplici ed univoche clausole contrattuali da sottoporre al Vostro partner contrattuale straniero in fase di formazione del contratto tali da mettervi al riparo da brutte sorprese. Anche in caso di diverso potere contrattuale tra Voi ed il Vostro partner commerciale lo studio A & R Avvocati Rechtsanwälte Vi affianca nell’individuazione dei profili di rischio di una regolamentazione del rapporto commerciale standardizzata (clausole generali di contratto altrui) e Vi aiuta ad introdurre correttivi che attenuino tali profili di rischio sostenendoVi nelle Vostre scelte commerciali.

Eventi gastronomici in Germania – Come tutelarsi in caso di disdetta

Lo Studio legale A&R Avvocati Rechtsanwälte è stato invitato a curare per il giornale “Buongiorno Italia” una rubrica di suggerimenti giuridici pratici per i ristoratori italiani in Germania. Nell´articolo che segue viene presentata una fattispecie frequente nell’ambito della organizzazione di eventi gastronomici in Germania e vengono offerte altresì eventuali soluzioni o tutele in merito. Lo Studio cerca di fornire agli operatori del settore dei primi strumenti di facile comprensione per affrontare nel modo migliore problematiche ricorrenti. Vi auguriamo buona lettura.

I Sig.ri Rosanna e Francesco Brambilla desiderano festeggiare il lorocinquantesimo anniversario di matrimonio invitando gli amici e la famiglia in un bel ristorante. Si rivolgono pertanto al ristorante “Le Terrazze” di Amburgo e dopo avere discusso con il gestore, Sig. Fabio, tutti i dettagli, soddisfatti prenotano il locale per il festeggiamento tanto desiderato. Il Sig. Fabio scrive sul libro delle prenotazioni quanto concordato con i clienti:

– Prenotazione per venerdì 4 settembre 2015

– 100 coperti

– Menu di pesce: euro 50 a persona escluse le bevande

– Vino rosso/bianco euro 20 a bottiglia; Spumante euro 25 a bottiglia

Il Sig. Fabio, dopo avere dato una copia della prenotazione alla Sig.ra Rosanna, richiede un anticipo pari a euro 1.500,00 che viene regolarmente versato dalla cliente. La Sig.ra Rosanna un giorno prima del festeggiamento chiama il ristorante “Le Terrazze” affermando che intende annullare l’evento, dato che il marito ha lasciato improvvisamente il tetto coniugale. Contestualmente richiede al Sig. Fabio la restituzione dell’anticipo versato. Il Sig. Fabio non sa come muoversi e non vorrebbe subire un danno dalla cancellazione dell’evento. Infatti il ristoratore ha fatto un ordine vincolante per il vitto (in particolare per il pesce), oltre ad avere richiesto al personale di fare dei turni straordinari in occasione dell’evento.

Recesso del cliente – Diritto del ristoratore in mancanza di pattuizione scritta ad hoc

Dal punto di vista del ristoratore è sempre preferibile che vi sia prova scritta della prenotazione di un evento presso il proprio locale, di cui è altrimenti estremamente difficile provare l’esistenza nell’ambito di un giudizio. Qualora un cliente – come nel caso di specie – riservi in una data determinata un numero di coperti definendo il menu con il ristoratore in modo dettagliato, tale prenotazione si considera vincolante. In caso di recesso ingiustificato del cliente, quindi, il ristoratore può richiedere il pagamento del corrispettivo pattuito, detratte le spese risparmiate dal ristoratore in seguito allo scioglimento del contratto. Per spese risparmiate (ersparte Aufwendungen) sono da intendersi le spese preventivate che alla fine il ristoratore non ha affrontato in quanto l’evento non ha avuto luogo (nel caso di specie tali potrebbero essere le spese previste per il vino e lo spumante). Tra queste però non rientrano i costi generali che rimangono a carico del ristoratore indipendentemente dal fatto che l’evento sia stato disdetto. Il ristoratore, infatti, non deve né trarre un vantaggio né tuttavia subire un danno dalla disdetta. Quali siano effettivamente le “spese risparmiate” deve essere definito nel caso concreto basandosi su determinati parametri quali: il tipo della prenotazione, il momento della disdetta, il volume delle merci acquistate, la quantità di portate già preparate per il banchetto, l’eventuale vendita alla clientela delle vivande già preparate o eventuale rivendita di merci acquistate per l’evento disdetto. Nel caso di specie, a differenza delle vivande, il pesce fresco ordinato – e magari già pervenuto alla data della disdetta per la preparazione – difficilmente potrà nelle quantità ordinate essere “rivenduto” o “riutilizzato” nel ristorante, con una perdita notevole per il ristoratore. Un criterio che è stato adottato dai Tribunali per calcolare il corrispettivo dovuto al ristoratore è quello del guadagno lordo (Rohgewinn), ovvero al ristoratore spetta il fatturato totale detratta solo una parte delle spese, quelle che sarebbero intervenute unicamente in relazione al banchetto prenotato. In base a questa interpretazione, quindi, le spese fisse e di gestione del ristorante dovrebbero essere addossate al cliente. Nel caso di specie, quindi, il Sig. Fabio non dovrà restituire l’acconto ricevuto nella misura in cui questo sia uguale o inferiore a quanto a lui spettante in base ai parametri sopra indicati. Anzi è ipotizzabile – dato che il banchetto prevedeva un menu di euro 50 per 100 coperti escluse le bevande – che al Sig. Fabio spetti un importo superiore all’acconto versato dalla Sig. Rosanna. È evidente però che per quantificare quanto spetti al ristoratore rileverà in modo particolare se il Sig. Fabio abbia o meno disdetto determinate prenotazioni in vista del festeggiamento dell’anniversario della Sig.ra Rosanna e se riesca a rientrare in parte della perdita potendo ospitare altri coperti. In situazioni di questo tipo è piuttosto difficile che le parti trovino un accordo senza l’intervento di un giudice. Preferibile rimane quindi l’alternativa di una disciplina scritta del rapporto di ristorazione con meccanismi di preventiva consensuale liquidazione dei danni in caso di recesso dell’una o dell’altra parte entro determinati termin.

Contratto di ristorazione – Bewirtungsvertrag

In assenza di condizioni generali di contratto o di un contratto scritto che disciplini in modo preciso gli obblighi e i doveri delle parti, il rapporto contrattuale in oggetto è riconducibile al contratto di ristorazione. Quest’ultimo però non è inquadrabile in nessun contratto tipico ai sensi del codice civile tedesco (BGB) e quindi come tale non è disciplinato. Si tratta di un contratto misto che viene regolato attingendo alla disciplina propria di altri contratti quali il contratto di vendita, il contratto di prestazione di servizi e il contratto d’opera. Allora, proprio al fine di evitare incertezze applicative, è nel caso di specie estremamente consigliabile predisporre un modello di contratto con condizioni generali che regoli precisamente gli obblighi e i doveri delle parti in modo particolarmente preciso il diritto di recesso del cliente e del ristoratore con la definizione delle relative penali contrattuali. La fissazione di clausole precise permette di regolare aprioristicamente il rapporto prima che insorga una lite rendendo in linea di principio più agibile il regolamento del rapporto in particolare nei casi di recesso.

Lo Studio legale A&R Avvocati Rechtsanwälte con le sue sedi a Monaco di Baviera, Milano e Padova, offre una consulenza legale di qualità ed esperienza con particolare attenzione alle differenze giuridiche e culturali nei rapporti commerciali tra Italia e Germania e Vi assiste in tutte le questioni relative alla contrattualistica e gestione di eventi gastronomici.

Eventi gastronomici Germania-001

Denuncia dei vizi nei contratti internazionali

Nei rapporti di vendita internazionale è di rilevante importanza per gli imprenditori conoscere esattamente i termini e le modalità per denunciare i vizi della merce difettosa. Un´esatta denuncia dei vizi pone infatti l´imprenditore in una posizione più forte in caso di successiva lite giudiziale (vedi anche “La merce difettosa nel settore enogastronomico in Germania“).

Diritto applicabile al contratto di vendita internazionale

Quando si stipula un contratto con un partner commerciale che si trova in uno stato diverso dal proprio (ad. es. nel quale il venditore ha sede in Italia ed il compratore in Germania) occorre, in primo luogo valutare quale sia la legge applicabile al rapporto commerciale. Se le parti non hanno scelto in fase di trattative quale sia tale legge (quella italiana o tedesca), il rapporto verrà disciplinato dalla Convenzione di Vienna del 1980, che regola la vendita internazionale di beni mobili. Per tutto ciò che non è regolato dalla Convenzione si dovrà fare riferimento alla legge che si applica al rapporto in base alle regole di diritto internazionale privato. Il Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (comunemente noto come Regolamento “Roma I”) stabilisce che, in mancanza di scelta delle parti, il contratto di vendita di beni venga disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale.

Giurisdizione competente

Il paese della legge che disciplina il contratto può non coincidere con il paese ove si trova il giudice competente a decidere della controversia. Il regolamento UE 1215/2012 dispone che a decidere della controversia nel caso della compravendita di beni sia il giudice dello Stato, in cui i beni sono stati consegnati in base al contratto.

La denuncia dei vizi

La Convenzione di Vienna prevede che il venditore debba consegnare merci che per quantità, qualità e genere corrispondono a quelli pattuiti dal contratto e che queste non presentino vizi. Le merci si intendono viziate se non sono conformi agli usi ai quali servirebbero abitualmente   o ad usi specifici, espressamente o tacitamente portati a conoscenza del venditore. Diventa allora di fondamentale importanza per la tutela delle ragioni del compratore la denuncia dei vizi della merce. Questa deve avvenire in modo tempestivo (vale a dire, entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui l’acquirente ha constatato il difetto) e nelle modalità previste dalla legge. Il compratore deve dunque ispezionare immediatamente la merce consegnatagli e denunciare i vizi della stessa senza ritardo. La denuncia dei vizi può avvenire anche telefonicamente, ma è sicuramente preferibile che avvenga via fax con ricevuta di ricevimento affinché il compratore possa darne prova in un eventuale processo. Rilevati i vizi, i rimedi possibili per l´acquirente secondo la Convenzione di Vienna sono:

– esigere dal venditore la consegna di altre merci in sostituzione,

– esigere che il venditore ripari il difetto di conformità,

– dichiarare la risoluzione del contratto,

– ridurre proporzionalmente il prezzo dovuto al venditore.

I primi due rimedi devono essere richiesti al momento della denuncia dei vizi.

Lo Studio legale A&R Avvocati Rechtsanwälte con le sue sedi a Monaco di Baviera, Milano e Padova, offre una consulenza legale di qualità ed esperienza con particolare attenzione alle differenze giuridiche e culturali nei rapporti commerciali tra Italia e Germania e Vi assiste in tutte le questioni relative alla contrattualistica e fornitura internazionale. In caso di problematiche legate a possibili vizi, non esitate di contattarci.

La clausola della „legge applicabile“ nei contratti di agenzia internazionali (Sentenza Corte di Giustizia europea 17.10.2013 – terza sezione – causa c-184/12 – UNAMAR)

All’interno dell’Unione Europea è stata adottata già da tempo una direttiva (86/653) allo scopo di armonizzare la disciplina della materia dei contratti di agenzia tra gli stati membri. Ciò ha permesso sì di avvicinare le legislazioni dei diversi stati in materia, tuttavia ha lasciato intatte notevoli differenze tra le diverse normative  consentendo ai singoli stati membri di esercitare diverse facoltà di scelta nel dare attuazione alla direttiva stessa.

Quindi il problema della scelta della legge applicabile al contratto di agenzia intercorrente tra due soggetti appartenenti a stati diversi dell’unione non ha perso di valore e rimane un aspetto cruciale da regolare al momento della stipulazione del contratto. Se le parti, infatti, nulla hanno previsto sulla legge del contratto, per effetto del Regolamento CE 593/2008 (cd. Roma I) al contratto di agenzia si applicherà la legge dello Stato in cui l’agente ha la propria sede. Ciò potrebbe portare a conseguenze sfavorevoli per l’azienda preponente, quando per esempio il paese di attività dell’agente ammetta una disciplina di maggiore tutela di quest’ultimo. In realtà, proprio in profili importanti del contratto di agenzia, quali la regolamentazione dell’indennità di cessazione rapporto che spetta all’agente, gli stati membri hanno potuto adottare soluzioni diverse tra loro. La direttiva ha concesso, per di più, la possibilità ai singoli stati di adottare comunque una legislazione più favorevole (rispetto a quella prevista dalla direttiva) all’agente.

Scelta foro e legge competente

Caso esemplare è a proposito la legislazione belga che prevede a favore dell’agente non solo un’indennità di cessazione rapporto bensì anche un indennizzo per il caso in cui il contratto venga sciolto dal proponente senza rispettare il previsto termine di preavviso oltre eventuali ulteriori risarcimenti per danni di cui l’agente riesca a fornire prova. Tale problema è strettamente collegato con la clausola di scelta del foro delle controversie. Infatti se nel contratto di agenzia non è stato regolato tale aspetto, la competenza sarà quella del giudice del luogo in cui viene svolta la prestazione dell’agente e tale giudice applicherà la propria legge, anche nelle forme più favorevoli all’agente. Nel caso in cui, invece, le parti scelgano al momento della stipulazione un’altra legge applicabile (per esempio, quella dell’azienda preponente) e come foro competente quello della sede dell’azienda preponente, saranno i giudici scelti dalle parti a regolare le controversie e questi applicheranno la legge della società preponente anche se la legge dell’agente presenti degli aspetti di maggior favore. Il problema sorge quando le parti abbiano scelto solo la legge applicabile e non anche il foro competente per le controversie e quando questa disciplina di maggior favore possa essere considerata una “norma di applicazione necessaria” per cui il giudice non scelto dalle parti sia tenuto ad applicarla, anche se le parti hanno scelto una legge applicabile diversa che non la prevede.

Su tali aspetti ha fatto chiarezza una sentenza della Corte di giustizia europea sostenendo che i tribunali aditi possano applicare le norme di maggior favore per l’agente previste dal proprio ordinamento e diverse dalla legge scelta dalle parti solo nel caso in cui …”il legislatore dello Stato del foro ha ritenuto cruciale, in seno all’or­dinamento giuridico interessato, riconoscere all’agente commerciale una prote­zione ulteriore rispetto a quella prevista dalla citata direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell’oggetto di tali disposizioni imperative”. In tali casi, quindi i giudici aditi dovranno effettuare questo tipo di valutazione aggiuntiva: cioè verificare se la propria disciplina interna di maggior favore dell’agente regoli un aspetto cruciale di salvaguardia degli interessi pubblici (ai sensi dell’Art 9 Reg. CE Roma I) tale da prevalere sulla scelta della legge applicabile effettuata dalle parti. Non sapendo quale sarà l’esito della valutazione dei singoli giudici nazionali, rimane per gli operatori commerciali di fondamentale importanza regolare oltre alla legge applicabile al contratto di agenzia internazionale anche la parallela clausola di attribuzione del foro competente, potendosi solo in tale modo sottrarsi a tale valutazione.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

17 ottobre 2013

«Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Articoli 3 e 7, paragrafo 2 — Libertà di scelta delle parti — Limiti — Disposizioni imperative — Direttiva 86/653/CEE — Agenti commerciali indipendenti — Contratti di vendita o acquisto di merci — Risoluzione di un contratto di agenzia ad opera del preponente — Normativa nazionale di recepimento che prevede una protezione ulteriore rispetto ai requisiti minimi della direttiva e prevede altresì una protezione degli agenti commerciali nell’ambito di contratti di fornitura di servizi»

Nella causa C‑184/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi del Primo protocollo del 19 dicembre 1988 relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, proposta alla Corte dallo Hof van Cassatie (Belgio) con decisione del 5 aprile 2012, pervenuta in cancelleria il 20 aprile 2012, nel procedimento

United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV

contro

Navigation Maritime Bulgare,

Gli articoli 3 e 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, devono essere interpretati nel senso che la legge di uno Stato membro dell’Unione europea che offre la protezione minima prescritta dalla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, scelta dalle parti di un contratto di agenzia commerciale, può essere disapplicata dal giudice adito, situato in un altro Stato membro, a favore della lex fori a motivo del carattere imperativo, nell’ordinamento giuridico di quest’ultimo Stato membro, delle norme che disciplinano la situazione degli agenti commerciali indipendenti unicamente se il giudice adito constata in modo circostanziato che, nell’ambito di tale trasposizione, il legislatore dello Stato del foro ha ritenuto cruciale, in seno all’ordinamento giuridico interessato, riconoscere all’agente commerciale una protezione ulteriore rispetto a quella prevista dalla citata direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell’oggetto di tali disposizioni imperative.

La prescrizione nel diritto italiano

Argomento sempre attuale ed importante per le aziende è la prescrizione delle proprie pretese nell’ambito civile onde evitare la perdita di un diritto per il suo prolungato mancato esercizio nel tempo. Tale tema assume ruolo centrale nei casi di rapporti giuridici con partner di altri stati che prevedano diverse regole di prescrizione, ivi occorre valutare a monte la legge applicabile al rapporto commerciale di base.

Le norme sulla prescrizione nel diritto italiano, per esempio, hanno carattere d’inderogabilità. A differenza del diritto tedesco che consente alle parti la possibilità di ridurre o prolungare convenzionalmente i termini di durata della prescrizione, nel diritto italiano i termini prescrizionali previsti dalla legge sono inderogabili dalle parti pena la nullitá degli eventuali accordi in tal senso.Tuttavia qualora una tale clausola sia prevista in accordi con un partner commerciale tedesco occorre precisare che la norma del codice civile che prevede tale inderogabilità non viene considerata di “ordine pubblico”, in ragione del fatto che il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione (ma questa deve unicamente essere opposta dalla parte che se ne voglia avvalere) nonché anche per la possibilità che viene riconosciuta alle parti di rinunziare alla prescrizione. Pertanto – qualora il giudice italiano sia chiamato a valutare la validità di accordi sui termini di durata della prescrizione, laddove ad essi sia applicabile la legge tedesca (lex causa), dovrá concludere per la validità degli stessi.

Termini di prescrizione

Il periodo di tempo in cui si prescrivono i diritti varia nel diritto italiano a seconda delle diverse fattispecie che si vanno a considerare. Il termine a partire dal quale decorrono i termini di prescrizione è sempre il giorno in cui il diritto in oggetto può essere fatto valere. Laddove la legge nulla preveda in modo specifico, si applica la prescrizione ordinaria a carattere decennale (10 anni). Questa costituisce la regola. Le prescrizioni più brevi o più lunghe rappresentano delle eccezioni. Tra le eccezioni al periodo di prescrizione ordinaria previste dalla legge vi sono i diritti reali su cosa altrui, che si prescrivono in 20 anni, e determinate categorie di diritti per cui è previsto un termine prescrizionale breve (5 anni). Quest’ultimo tipo di prescrizioni possono essere a carattere estintivo o solo presuntivo. Appartengono alle prescrizioni brevi a carattere estintivo, per esempio, il diritto al risarcimento da fatto illecito (5 anni) o il diritto al risarcimento del danno da circolazione di veicolo di ogni specie (2 anni). Si prescrivono in 5 anni anche i diritti al pagamento dei canoni di affitto e ogni altro corrispettivo di locazione ed il diritto al pagamento degli interessi. Nell’ambito societario, si prescrivono in 5 anni tutti i diritti che derivano dai rapporti sociali (se la società è iscritta nel registro delle imprese) e l’azione di responsabilità da parte dei creditori sociali nei confronti degli amministratori.

Prescrizioni brevi

Nei contratti di trasporto di persone o di spedizione di merce, i diritti che ne derivano si prescrivono in 1 anno a partire dall’arrivo a destinazione della persona trasportata o dal giorno in cui avrebbe dovuto aver luogo la consegna della cosa spedita.

Tra le prescrizioni presuntive si ha, per esempio, il pagamento dovuto agli albergatori o agli esercenti un ristorante (6 mesi), la retribuzione dovuta agli insegnanti per lezioni impartite (1 anno), il pagamento della prestazione ed il rimborso spese dovuto ai professionisti (3 anni): tutti crediti che normalmente si estinguono in brevissimo tempo. La prescrizione presuntiva opera – in questo caso – in campo processuale.

La decorrenza del tempo non determina l’automatica estinzione del debito, ma fa sorgere a favore del debitore una presunzione di pagamento. Tale presunzione può essere vinta da parte del creditore con prova contraria, deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi di una qualsiasi ammissione di mancato pagamento da parte del debitore. Chi eccepisce una prescrizione ordinaria deve processualmente dimostrare i fatti su cui si base la prescrizione, nel caso di prescrizione presuntiva – invece – non ricorre tale onere probatorio, ma il debito si presume per legge estinto.