Ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari
Un nuovo passo in avanti nella cooperazione giudiziaria all´intero dell’Unione europea è stato attuato con il regolamento n. 655/2014 che entrerà in vigore per gli stati membri (con esclusione dell’Inghilterra, Irlanda e Danimarca) dal 18 gennaio 2017.
Il regolamento introduce una procedura che consente al creditore di ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari del debitore con l’obiettivo di rendere più efficace il recupero transnazionale di crediti in materia civile e commerciale. Dall’ambito di applicazione del regolamento sono esplicitamente esclusi i crediti vantanti nei confronti di un debitore laddove sia stata aperta una procedura di insolvenza. Il considerando 7 spiega in modo piuttosto chiaro il nuovo strumento messo a disposizione del creditore: Un creditore dovrebbe poter ottenere una misura cautelare sotto forma di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari («ordinanza di sequestro conservativo» o «ordinanza») per evitare il prelievo o il trasferimento di somme detenute dal debitore in un conto bancario tenuto in uno Stato membro se sussiste il rischio che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato nei confronti del debitore sia impedita o resa assai più difficile. Il sequestro conservativo di somme detenute nel conto bancario del debitore dovrebbe avere l’effetto di impedirne l’utilizzo non solo da parte del debitore stesso, ma anche da parte delle persone dal medesimo autorizzate, ad effettuare pagamenti mediante tale conto, ad esempio mediante ordine permanente o ordini di addebito diretto o l’utilizzo di una carta di credito. Attraverso l’introduzione di una tale misura cautelare, diminuisce sensibilmente il rischio per il creditore di un’infruttuosa esecuzione nei confronti del debitore. La domanda di ordinanza può essere avanzata solamente laddove si tratti di casi transazionali ai sensi dell´art. 3 del regolamento ovvero se il conto bancario o i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro mediante l’ordinanza di sequestro conservativo sono tenuti in uno Stato membro, che non sia lo Stato membro dell’autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo, o lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato.
Condizione per il rilascio dell’ordinanza di sequestro conservativo è la presentazione da parte del creditore di prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria dell’urgente necessità di una tale misura cautelare nella misura in cui sussista il rischio concreto che la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa. La domanda di ordinanza verrà presentata utilizzando un apposito modulo con le indicazioni previste dall’art. 8 del regolamento. L’ordinanza emessa in conformità al regolamento e su apposito modello avrà immediata efficacia negli altri stati membri senza che sia necessaria un’ulteriore dichiarazione di esecutività. Al fine di rendere efficace l’attuazione del regolamento, ogni Stato membro è chiamato a designare un’Autorità competente a rilasciare le informazioni necessarie per l´identificazione del conto bancario del debitore.
Lo Studio legale A&R Avvocati Rechtsanwälte con le sue sedi a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste nel recupero transfrontaliero dei crediti nella fase stragiudiziale e giudiziale sia in Germania che in Italia.