Opposizione a Decreto ingiuntivo europeo: Come si deve procedere?

In una recente sentenza del Tribunale di Taranto, sezione seconda, decreto del 15.9.2016, la Corte si è pronunciata nel senso che vada imposto al creditore ricorrente di riassumere ex art. 125 disp.  att.  c.p.c.  la domanda già proposta con ricorso monitorio europeo.

Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento introdotto con il Regolamento (CE) n. 1896/2006 è uno strumento attraverso il quale accelerare i tempi per l’ottenimento di un titolo laddove si tratti di decisioni in materia civile e commerciale nelle controversie in cui almeno una delle parti risieda in un paese dell’UE diverso da quello dove viene presentata la domanda d’ingiunzione. In caso di opposizione al decreto ingiuntivo europeo laddove la normativa di riferimento applicabile sia quella italiana, quali forme dovrà seguire il procedimento di opposizione? Il tribunale di Taranto in una recente sentenza si è pronunciata, offrendo una propria soluzione interpretativa. A   seguito   di   ingiunzione   di   pagamento europea   emessa   ai   sensi   del Regolamento (CE) n.  1896/2006, il debitore proponeva regolare opposizione nel rispetto delle forme e dei tempi dettati dalla normativa europea. A seguito della comunicazione in cancelleria dell’opposizione, la causa veniva iscritta a ruolo su istanza del difensore della opponente. Ai sensi del regolamento europeo per proporre opposizione è sufficiente manifestare la volontà di opporsi sulla base del modulo di opposizione che non contiene alcuna motivazione e lo si può fare anche di persona.

L’art. 17, par. 1, del regolamento europeo stabilisce che qualora l’opposizione sia presentata entro il termine stabilito dall’articolo 16, paragrafo 2 ed il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto con il ricorso l’estinzione del procedimento, essa debba proseguire dinanzi ai  giudici competenti  dello  Stato  membro  d’origine  applicando  le  norme  di  procedura civile  ordinaria.  Il secondo comma stabilisce altresì che il passaggio al procedimento civile ordinario è disciplinato dalla legge dello Stato membro d’origine ovvero dello Stato che ha emesso l’ingiunzione di pagamento. Ai sensi dell’art 26 tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal regolamento europeo sono disciplinate dal diritto nazionale. Al fine di individuare la disciplina applicabile al caso di specie sono state prospettate diverse soluzioni. Una prima interpretazione vorrebbe consentire l’applicazione della disciplina relativa all’esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione ex art. 648 c. p. c. A tal fine l’opponente dovrebbe proporre un’opposizione a decreto ingiuntivo, ma rispettando questa volta le forme ex art. 645 c. p. c. previste per il procedimento monitorio ordinario.

Il tribunale di Taranto esclude tale interpretazione, affermando che al fine dell’emanazione del decreto ingiuntivo europeo viene richiesta semplicemente l’indicazione dei mezzi di prova senza allegazione alcuna in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria. L’opponente quindi, non avendo la possibilità di prendere cognizione delle prove poste a fondamento del credito ingiunto, non potrebbe costruire la sua difesa in maniera adeguata con l’opposizione ex art. 645 c. p. c. Viene respinta anche la possibilità di avvalersi dell’ordinanza del mutamento del rito ex art. 426 c. p. c. in quanto questa disposizione presupporrebbe la completezza della domanda attrice che nella fattispecie in esame non è tale. Per la stessa ragione viene esclusa l’applicazione dell’art. 616 c. p. c., in tema di prosecuzione dell’opposizione all’esecuzione proposta in forma sommaria davanti al giudice dell’esecuzione in giudizio a cognizione piena. La Corte ritiene quindi che nel caso di specie l’art. 125 disp. att. c. p. c., pur riguardando fattispecie diverse – come ad esempi il caso dell’interruzione della causa o della   declaratoria   di   incompetenza – debba trovare applicazione in via analogica. In altri termini si imporrebbe al creditore ricorrente di riassumere la domanda già proposta con il ricorso d’ ingiunzione europea senza quindi giungere a richiedere che l’opposto ponga in essere una citazione ex novo. Seguendo tale interpretazione la Corte intende garantire da una parte la piena parità d’armi (il diritto di difesa dell’opponente viene pienamente garantito) e, dall’altra, si potranno ricollegare gli effetti giuridici della domanda proprio al ricorso per decreto ingiuntivo europeo e non alla citazione ex novo.

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