Indennità per il distributore in Germania e possibili influenze sul diritto italiano

Il mercato attuale ricorre sempre più spesso ai c.d. contratti di distribuzione, strumento efficace e pratico per l’espansione di rapporti commerciali soprattutto a livello internazionale. Il ricorso a tale istituto ha comportato anche il configurarsi di una serie di questioni, la cui rilevanza appare quantomai attuale, soprattutto in forza dei diversi scenari giurisprudenziali configurabili. Una delle questioni sicuramente di maggior interesse è costituita dal riconoscimento del diritto all’indennità per il concessionario, a seguito di cessazione del rapporto di distribuzione, già operato dalla Giurisprudenza tedesca sulla scorta di un parallelismo con il contratto di agenzia. 

Le due fattispecie, distribuzione ed agenzia, infatti, pur se a livello teorico distinte tra loro, a livello fattuale e sostanziale possono estrinsecarsi in maniera molto simile sino a giungere ad un’equiparazione delle discipline giuridiche. Per quanto concerne il piano concettuale, il contratto di distribuzione è quel negozio con il quale un operatore economico si impegna a promuovere la vendita dei prodotti forniti da un produttore, per ottenerne opportunità di guadagno. Tale specifico negozio si caratterizza per essere costituito da una serie di rapporti di compravendita, in quanto il concessionario acquista i beni dal produttore al fine di ottenere il guadagno dovuto dalla differenza fra il prezzo di vendita e quello di acquisto. In sostanza, il contratto di distribuzione parrebbe fondarsi, almeno in apparenza, rapporti autonomi.

Di contro, invece, nel contratto di agenzia, l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto del “preponente”, contro retribuzione, la conclusione di contratti di zona determinata.  In questo caso, il rapporto tra le parti, pur non essendo di natura subordinata, non può neppure definirsi di natura autonoma. Ed infatti, nell’ipotesi del contratto di agenzia l’agente, soprattutto ove si tratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, pur non trovandosi in una posizione di dipendenza verso il preponente meno forte rispetto a quella del lavoratore subordinato, di certo si trova in una più vincolante rispetto a quella dei rapporti autonomi, secondo il modello della parasubordinazione. Da ciò, discendono diverse conseguenze sul piano giuridica, tra cui l’indennità di cui all’art. 1751 c.c., così come modificata in seguito all’entrata in vigore della Direttiva comunitaria 86/653/CEE del 18 dicembre 1986, dovuta ogniqualvolta l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

Sul versante fattuale e sostanziale, invece, la realtà quotidiana mostra molto spesso come la situazione di fatto sottostante al rapporto di distribuzione non è di per sé molto diversa da quella di un contratto di agenzia. Ciò accade soprattutto nell’ipotesi in cui il concessionario abbia strettamente legato la propria attività professionale all’esistenza del contratto di distribuzione, allineando la propria attività con quella del produttore o del fornitore, a volte con notevoli mezzi di capitale proprio, assicurando altresì per un significativo lasso di tempo il proprio fatturato, ma non da ultimo anche quello del produttore, acquisendo nuovi clienti. In situazioni simili, a ben vedere, il contratto di distribuzione di per sé non pare più fondato su rapporti sostanzialmente autonomi, ma su quel modello ibrido di rapporto parasubordinato in cui rientra proprio il contratto di agenzia.

Sul punto, la Giurisprudenza tedesca, atteso proprio il parallelismo non solo fattuale, bensì anche sostanziale tra le situazioni ed i rapporti sottostanti, si è fatta interprete di un orientamento divergente rispetto a quella italiana.

Ed infatti, i Giudici teutonici sono giunti a riconoscere il diritto all’indennità anche per il distributore nelle medesime ipotesi in cui questa viene riconosciuta all’agente ai sensi del § 89b HGB (codice commerciale tedesco), come promunciato esemplariamente con sentenza della Corte suprema federale, del 13 gennaio 2010, VIII ZR 25/08.

A tal proposito, la Giurisprudenza consolidata della Corte suprema federale, si è espressa nel senso che la disposizione del § 89b HGB debba trovare applicazione anche nel caso del distributore,  se il rapporto giuridico tra lo stesso e il produttore o il fornitore non è limitato a un semplice rapporto acquirente-venditore, ma il distributoreera integrato nell’organizzazione di approccio del produttore o del fornitore in modo tale, che doveva svolgere compiti economicamente paragonabili a quelli di un agente commerciale in misura considerevole e, d’altra parte, il produttore è obbligato a trasferire la sua base di clienti al produttore o fornitore in modo che quest’ultimo possa immediatamente e senza ulteriori indugi utilizzare i vantaggi della base di clienti alla fine del contratto.

I requisiti per la sussistenza del diritto all’indennità in parola, dunque, sono principalmente due: l’integrazione nell’organizzazione delle vendite e l’acquisizione della base dei clienti.

Per quanto concerne il primo, esso viene riconosciuto anche sulla scorta di una mera presunzione, soprattutto ove gli obblighi del concessionario corrispondano almeno in parte a quelli di un agente, specialmente nel caso in cui il concessionario abbia altresì assunto ulteriori obblighi aggiuntivi di promozione delle vendite.

In merito all’acquisizione della base dei clienti, essa consiste nel beneficio che il produttore trae dall’attività del concessionario una volta venuto meno il rapporto di distribuzione. A tal proposito, la Giurisprudenza tedesca tende a riconoscere la sussistenza di tale requisito ove il concessionario sia stato tenuto, in forza delle disposizioni contrattuali, ovvero di rapporti di cortesia e prassi tra le parti, a comunicare i dati dei propri clienti al produttore.

Una volta accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l’indennità riconoscibile in capo al distributore viene determinata alla stregua delle disposizioni relative al contratto di agenzia ai sensi del § 89b (3) HGB, ossia sulla base delle cifre di fatturato dell’ultimo anno contrattuale prima della cessazione del rapporto contrattuale.

Il panorama sopra descritto configuratosi nel diritto tedesco, non può però dirsi uno scenario a sé stante, in quanto potenzialmente riconducibile anche al sistema ordinamentale italiano, soprattutto considerato che la Direttiva comunitaria 86/653/CEE del 18 dicembre 1986 e, dunque, l’art. 1751 c.c., sono plasmati proprio sulla norma di cui al § 89b HGB. Ed infatti, i regimi di indennità di cui alla Direttiva sono stati modellati proprio sulla scorta del modello legislativo di cui al § 89b HGB, oltre che a quello francese. Attesa tale circostanza, non pare del tutto peregrina l’ipotesi di uno sviluppo anche del diritto italiano in tal senso, con tutte le conseguenze che ne derivano.

In materia di contratti di distribuzione, dunque, si rivela di fondamentale importanza l’ampia conoscenza del sistema non solo italiana, ma altresì europeo, nonché tedesco. Infatti, proprio muovendo da quest’ultimo, si possono immaginare diversi scenari, nonché rimedi e tutele all’uopo prospettabili.

A tal fine, si suggerisce di ricorrere, dato anche il forte impatto economico di una possibile indennità di fine rapporto, all’assistenza di esperti del settore, proprio come i professionisti dello studio A&R Avvocati Rechtsanwälte, in grado di cogliere le diverse sfumature dei sistemi giuridici coinvolti, nonché i molteplici parallelismi interpretativi, elementi grazie ai quali muoversi con maggior certezza nel vasto campo dei contratti di distribuzione.

Avv. Valentina Preta