Esportazioni a mezzo Consignment Stock o Call-off Stock nei paesi UE: criticità per le imprese

Le imprese che esportano i propri prodotti all’estero hanno a disposizione diverse modalità di esportazione; La scelta della tipologia più adatta deve tener conto del tipo di operazione e degli oneri amministrativi che ne potrebbero conseguire. È necessario prestare particolare attenzione nel caso in cui l’impresa opti per il magazzino e/o deposito all’estero, in cui il passaggio di proprietà avviene in via differita rispetto alla spedizione della merce nel Paese estero.

In Italia la fattispecie di Consignment Stock e Call-off Stock viene disciplinato dalla risoluzione n 235/E del 18 ottobre 1996 e dalla risoluzione dell‘Agenzia delle Entrate n.58 del 5 maggio 2005. È opportuno segnalare che una serie di Paesi europei (tra cui la Germania) non hanno recepito il regolamento europeo in materia e paiono pertanto essere al momento in disarmonia con le norme comunitarie, nonché in contrasto con quanto previsto dal fisco italiano. Paesi che non hanno tuttora recepito le suddette normative (oltre alla Germania possiamo citare Austria, Danimarca, Malta, Portogallo, Spagna, Estonia, Grecia) richiedono esplicitamente l’apertura di una posizione IVA e l’adempimento dei relativi oneri fiscali amministrativi. Si segnala, altresì, che una serie di paesi prevede per la modalità del magazzino due ipotesi contrattuali possibili, che sono (i) il Call-off Stock che ha come destinataria l’impresa industriale che preleverà i beni per l’utilizzo nel proprio ciclo produttivo, e (ii) il Consignment Stock, che ha come destinataria l’impresa commerciale che preleverà i beni per rivenderli direttamente. Ci preme sottolineare che, sia in Italia che in Germania le rispettive Agenzie delle Entrate non distinguono tra queste due figure contrattuali, sottoponendo entrambe le forme alle disposizioni in materia di Consignment Stock.

Con riferimento alle modalità di Consignment Stock in Germania si rimanda a quanto già illustrato in un precedente blog (vedi anche – Consignment Stock in Germania) segnalando le recenti disposizioni adottate dall’Agenzia delle Entrate in Germania nonché a livello comunitario e ad un maggiore controllo della merce inviata dall’estero e consegnata solo in un secondo momento al cliente finale. Si consiglia pertanto alle imprese che utilizzano le modalità di Consignment Stock al fine di favorire e facilitare le proprie esportazioni di verificare la propria posizione fiscale nel Paese di destinazione dei beni, in modo da evitare sanzioni ed eventuali controversie con le Agenzie delle Entrate locali.

Lo Studio legale A & R Avvocati Rechtsanwälte con sede a Monaco di Baviera, Milano e Padova Vi assiste nella scelta e la valutazione delle modalità del Consignment Stock più adeguate alle Vostre esigenze imprenditoriali e Vi affianca in tutta la fase amministrativa gestionale, in modo da di prevenire problematiche inerenti gli aspetti contabili e fiscali delle operazioni di Consignment Stock in Germania ed in ambito comunitario.