Elaborazione ed imbottigliamento del “Prosecco” all’estero. Una pratica non ammessa.

Non solo il caso Prosek sta impegnando il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Consorzio a tutela del Prosecco e le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Il Prosecco è ormai da anni campione a livello di export ma questo lo espone spesso al rischio di contraffazione e/o rivendicazioni più o meno legittimamente fondate da parte di aziende non ricomprese nell’area interessata dalla DOC ed IGP.

Recentemente si è posta la questione circa la possibilità di elaborare ed imbottigliare il “Prosecco” spumante e “Prosecco” frizzante in Germania. Tuttavia, il TAR Lazio ha confermato l’impossibilità di applicazione della deroga di cui all’art. 5, comma 3, dell’Allegato Annesso 1, del “Disciplinare Prosecco” che consentirebbe un’eventuale deroga.

Invero, un’azienda tedesca, la Peter Herres Wein und Sektkellerei GmbH che opera nel settore dell’elaborazione ed imbottigliamento di spumanti e vini frizzanti, già da decenni prima dell’emanazione del “Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Prosecco” di cui al DM 17.07.2009, elaborava ed imbottigliava anche il “Prosecco” spumante e il “Prosecco” frizzante. Per tale ragione, vedendosi preclusa la possibilità di continuare ad operare nello specifico “settore Prosecco”, l’azienda tedesca presentava al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (“MIPAAF”) nonché alle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia una richiesta di autorizzazione individuale ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’Allegato Annesso 1, del DM 17.07.2009 (ovverossia del “Disciplinare Prosecco”) e dell’art. 6, ultimo comma, del Reg. CE n. 607/2009.

Il succitato articolo del Disciplinare Prosecco sanciva la possibilità da parte del Ministero di rilasciare delle autorizzazioni individuali a stabilimenti situati nelle province confinanti che provassero che si trattava di pratiche tradizionali risalenti a prima del 1° marzo 1986. Infatti, con questa autorizzazione in deroga la Peter Herres Wein und Sektkellerei GmbH avrebbe potuto continuare ad operare anche nel “settore Prosecco”. Ciò posto, sulla scorta dell’esperienza pluridecennale in produzione di Prosecco, antecedente al 1986, ne forniva una compiuta documentazione al MIPAAF documentando tale pratica “tradizionale”.

Tuttavia, il Ministero rigettava la richiesta dell’azienda tedesca, fondando detto rifiuto sia sul disciplinare Prosecco che sulla normativa nazionale afferente ai vini a denominazione di origine ed indicazione controllata nonché sulla scorta della documentazione DOC e IGP secondo cui, il Reg. CE n. 607/2009 all’art. 55 non contempli deroghe a consentire le operazioni di produzione fuori dal territorio nazionale. L’azienda tedesca promuoveva dunque ricorso avverso il diniego ministeriale avanti al TAR Lazio sulla scorta di cinque motivi, tre di natura processuale e due di natura sostanziale. I motivi di natura sostanziale sostenevano la violazione della precitata norma del disciplinare Prosecco in combinato disposto con l’art. 6 del Reg CE n. 607/2009 che costituisce il fondamento della normativa DOP e IGP, oltre al principio di libera circolazione delle merci, promuovendo altresì questione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 TFUE. Chiamato a pronunciarsi sulla questione, il TAR Lazio rigettava il ricorso della Peter Herres Wein und Sektkellerei GmbH, confermando il provvedimento di diniego emesso dal MIPAAF, per le seguenti ragioni.

Il TAR Lazio argomentando a partire dal Reg. CE n. 607/2009 che, a sua volta, costituisce un’eccezione al principio di libera circolazione delle merci. Invero, il regolamento sancisce come requisito essenziale la territorialità della produzione e trasformazione del prodotto. Essa non solo è un elemento costitutivo della protezione, ma tale legame con il territorio è rilevante anche ai fini di effettuare pregnanti controlli per verificare il rispetto degli standard di qualità. Peraltro, il Disciplinare Prosecco assoggetta le imprese produttrici a controlli effettuati dalle Autorità nazionali. Di conseguenza, anche concedendo l’Autorizzazione in deroga, l’azienda tedesca non potrebbe essere sottoposta al sistema di controlli ad opera dalle Autorità nazionali italiane previste per il Prosecco DOP e IGP.

Inoltre, il TAR specifica e definisce anche che, nel caso di specie non entra in considerazione l’istituto delle cd. DOP “transfrontaliere”, sebbene esse siano previste dal Precitato Regolamento. Infatti, il presupposto delle stesse è costituito dal fatto che la filiera necessariamente includa aree degli stati confinanti sin dall’origine della tutela offerta alla denominazione geografica. Ciò posto, nonostante il Disciplinare Prosecco all’art. 5 comma 3, dell’Allegato Annesso 1, consenta eccezioni territoriali previa autorizzazione, detta eccezione non è applicabile all’azienda tedesca. Invero, la base ampelografica e determinante la zona di produzione delle uve contenute nel disciplinare, indicano in modo preciso l’estensione della area di produzione che non ricomprende aree transfrontaliere ma si limita a precise province della Regione Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Di conseguenza, una eventuale autorizzazione in deroga potrebbe essere concessa a singole aziende situate nelle province confinanti alle aree di produzione tutelate dal Disciplinare prosecco ma non consente anche un’implicita estensione a territori non confinanti né tantomeno a territori/province situate in un altro Stato Membro dato anche il carattere strettamente nazionale della pronuncia autorizzativa (sottoposta ad autorizzazione ministeriale con previa opinione delle regioni interessate dalla denominazione) e il successivo sistema dei controlli su base esclusivamente nazionale.

In conclusione, per ragioni fondate sul Reg. CE n. 607/2009 che deroga il principio di libera circolazione delle merci, sul Disciplinare Prosecco che non ha una portata transnazionale, sul sistema autorizzativo e di controlli su base esclusivamente nazionale, nonché in ragione dei principi di affidamento del consumatore sugli standard di qualità garantiti dalle predette procedure, il TAR Lazio ha ribadito l’impossibilità di autorizzare l’elaborazione ed imbottigliamento di “Prosecco” frizzante e “Prosecco” spumante da parte dell’azienda tedesca.

Avv. Diana Tommasin