Denuncia dei vizi nei contratti internazionali
Nei rapporti di vendita internazionale è di rilevante importanza per gli imprenditori conoscere esattamente i termini e le modalità per denunciare i vizi della merce difettosa. Un´esatta denuncia dei vizi pone infatti l´imprenditore in una posizione più forte in caso di successiva lite giudiziale (vedi anche “La merce difettosa nel settore enogastronomico in Germania“).
Diritto applicabile al contratto di vendita internazionale
Quando si stipula un contratto con un partner commerciale che si trova in uno stato diverso dal proprio (ad. es. nel quale il venditore ha sede in Italia ed il compratore in Germania) occorre, in primo luogo valutare quale sia la legge applicabile al rapporto commerciale. Se le parti non hanno scelto in fase di trattative quale sia tale legge (quella italiana o tedesca), il rapporto verrà disciplinato dalla Convenzione di Vienna del 1980, che regola la vendita internazionale di beni mobili. Per tutto ciò che non è regolato dalla Convenzione si dovrà fare riferimento alla legge che si applica al rapporto in base alle regole di diritto internazionale privato. Il Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (comunemente noto come Regolamento “Roma I”) stabilisce che, in mancanza di scelta delle parti, il contratto di vendita di beni venga disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale.
Giurisdizione competente
Il paese della legge che disciplina il contratto può non coincidere con il paese ove si trova il giudice competente a decidere della controversia. Il regolamento UE 1215/2012 dispone che a decidere della controversia nel caso della compravendita di beni sia il giudice dello Stato, in cui i beni sono stati consegnati in base al contratto.
La denuncia dei vizi
La Convenzione di Vienna prevede che il venditore debba consegnare merci che per quantità, qualità e genere corrispondono a quelli pattuiti dal contratto e che queste non presentino vizi. Le merci si intendono viziate se non sono conformi agli usi ai quali servirebbero abitualmente o ad usi specifici, espressamente o tacitamente portati a conoscenza del venditore. Diventa allora di fondamentale importanza per la tutela delle ragioni del compratore la denuncia dei vizi della merce. Questa deve avvenire in modo tempestivo (vale a dire, entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui l’acquirente ha constatato il difetto) e nelle modalità previste dalla legge. Il compratore deve dunque ispezionare immediatamente la merce consegnatagli e denunciare i vizi della stessa senza ritardo. La denuncia dei vizi può avvenire anche telefonicamente, ma è sicuramente preferibile che avvenga via fax con ricevuta di ricevimento affinché il compratore possa darne prova in un eventuale processo. Rilevati i vizi, i rimedi possibili per l´acquirente secondo la Convenzione di Vienna sono:
– esigere dal venditore la consegna di altre merci in sostituzione,
– esigere che il venditore ripari il difetto di conformità,
– dichiarare la risoluzione del contratto,
– ridurre proporzionalmente il prezzo dovuto al venditore.
I primi due rimedi devono essere richiesti al momento della denuncia dei vizi.
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