Diritto indennità nei contratti di agenzia

Segnaliamo una nuova sentenza della Corte di Giustizia Europea (nr. 51/18 Lussemburgo, 19 aprile 2018 causa C-645/16) sul riconoscimento del diritto all’indennità di fine rapporto degli agenti commerciale anche laddove la cessazione del contratto si verifichi nel corso del periodo di prova.

L’agente concludeva con il preponente un contratto di agenzia commerciale in base al quale si obbligava alla vendita per conto della società preponente di venticinque ville all’anno. Il contratto prevedeva un periodo di prova di un anno con la facoltà per ognuna delle parti di recedere dal contratto entro tale termine salvo un congruo preavviso.

Dopo sei mesi il preponente risolveva il contratto di agenzia in ragione del mancato raggiungimento degli obiettivi contrattualmente previsti da parte dell’agente. Quest’ultimo richiedeva dunque l’indennità di fine rapporto, fondando la propria pretesa sul dettato della direttiva europea 86/653/CEE ai sensi della quale, a seguito della cessazione del contratto, l’agente ha diritto ad un’indennità nella misura in cui:

  • abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
  • il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

La Corte di Cassazione francese, investita della controversia, si rivolge alla Corte di Giustizia richiedendo se l’articolo della direttiva relativo al riconoscimento dell’indennità debba trovare applicazione nel caso di cessazione del contratto d’agenzia commerciale durante il periodo di prova, tenendo presente che il periodo di prova non è contemplato dalla direttiva. Nella sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia, dopo avere osservato che la pattuizione relativa al periodo di prova nell’ambito del contratto di agenzia, pur non previsto dalla direttiva, è lasciato alla libertà contrattuale delle parti, statuisce che l’agente commerciale ha diritto a ricevere l`indennità di fine rapporto – laddove sussistano le condizioni richieste dalla normativa- anche durante il periodo di prova. La Corte argomenta la sua decisione ribadendo la finalità compensativa dell’indennità di fine rapporto, che non è volta a sanzionare la risoluzione del contratto ma ad indennizzare l’agente per la sua attività svolta a favore del preponente di cui quest’ultimo continui a beneficiare a seguito della cessazione del rapporto.

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